CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2026
Cassazione n. 02682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ Ad.9/01/2026 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14754/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante in atti indicato , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente - avverso l ’ ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA di CASSAZIONE n. 33896/2024depositata il 22/12/2024. R.g. n. 14754 del 2025 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 9 /0 1 /202 6, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] impugna per revocazione l ’ ordinanza di questa Corte di Cassazione in data 22/12/2024, n. 33896, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dello stesso Famoso avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 458 del 2023, di rigetto dell’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania , di reiezione,a sua volta, della domanda di risarcimento danni proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ottenuto l’autorizzazione a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice [OSCURATO:SOCIETA]., che si era costituita in causa e aveva resistito in entrambe le fasi di merito. 2. All ’ impugnazione hanno resistito in questa fase, con separati controricorsi,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 3. E ntrambe le parti controricorrenti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione e il Collegio ha riservato il deposto dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso e le relative motivazioni sono i seguenti. 2. I motivo : «nullità assoluta ed insanabile della decisione e del procedimento, ai sensi degli artt. 132 u.c., 134 c. 1 e 161 c. 2, in relazione agli artt. 360 c. 1 n. 4, 391-bis, 395 n. 4 c.p.c., in quanto sottoscritta dal solo presidente del collegio (non estensore) e non anche dal Cons. Relatore incaricato di redigere la motivazione, come risultante dagli atti e dalla stessa epigrafe dell’ordinanza (ex multis: C. 10/11352, 07/11434, 03/12537, 01/15746, 01/260, Giust. civ. 01, I, 2161, I, 2161, nt. Auletta; 00/700, 00/1254; SS.UU. 99/480, C. 93/9033, 84/6019, 81/3678, 80/920, G. it. 80, I, 1, 277, nt. Cerino R.g. n. 14754 del 2025 Ad. 9/01/2026; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]; SS.UU. 11021/2014; C., 1, Ord. 14359 del 22/05/2024 (Rv. 671340-01)». Il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza di questa Corte,in quanto firmata dal solo presidente e non anche dal consigliere relatore, che aveva, quindi, assunto la funzione di estensore. Nel prosieguo dell’atto di impugnazione il ricorrente chiede che la questione del rimedio esperibile avverso un provvedimento decisorio non firmato anche dall’estensore sia rimessa alle Sezioni Unite, ai sensi dell’art.376 cod. proc. civ. Il primo motivo, per essere l’ordinanza firmata dal solo presidente e non anche dal consigliere relatore, è inammissibile, in quanto costituisce nozione comune, basilare e scolastica , che le ordinanze collegiali civili sono firmate, in qualsiasi grado del giudizio, dal solo presidentedel collegio giudicante. L’art. 134 cod. proc. civ. prevede, al primo comma, che l’ordinanza, quando è collegiale, sia essa decisoria o meno (interlocutoria o istruttoria), è firmata dal solo presidente. La norma non è derogata da alcuna disposizione dettata per il procedimento dinanzi la Corte di cassazione (o dinanzi la Corte d’appello, ossia dinanzi agli organi giudiziari che hanno conservato la composizione collegiale ordinaria). Questa Corte ha ripetutamente affermato, ma esclusivamente con riferimento ai gradi di merito (visto che, nel giudizio di legittimità, l’ordinanza pronunciata in esito al procedimento camerale ha per legge istituzionalmente natura e sostanza decisoria, nonostante la forma prevista), che soltanto quando l ’ ordinanza collegiale assume valore di sentenza (come nel caso di dichiarazione dell’estinzione del processo) essa deve avere anche i requisiti di forma della sentenza, ossia recare la sottoscrizione del presidente e del relatore, salvo che il presidente del collegio giudicante abbia cumulato in sé le funzioni appunto di presidente e di relatore ed estensore (si veda, quale espressione di giurisprudenza consolidata Cass. 13/06/2024 n. 16446 R.g. n. 14754 del 2025 Ad. 9/01/2026; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. 671544 -02), cosicché deve escludersi che la mancanza di doppia sottoscrizione, ossia di quella del relatore ed estensore, comporti l’inesistenza del provvedimento stesso (Cass. 26/11/2020 n. 26914 Rv. 659926 - 01; Cass. 23/09/2004 n. 19124 Rv. 577300 - 01), in quanto nella specie le due funzioni sono cumulate in capo a un’unica persona fisica. La richiesta di remissione della causa alle Sezioni Unite, per il tramite della Prima Presidenza, non è suscettibile di favorevole valutazione, stante l’assenza di contrasto in ordine alla questione della nullità dell’ordinanza collegiale di legittimità firmata dal solo presidente e, comunque, l’istanza di rimessione rappresenta, come affermato ripetutamente da questa Corte (Cass. 1905/2025 n. 13329; Cass.22/06/2016 n. 12962), una mera sollecitazione all ’ esercizio di un potere discrezionale, il quale non solo non è soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza. 3. II motivo: «nullità dell ’ ordinanza, in quanto affetta da errore di fatto, ex art. 395, n. 4, c.p.c., per cui è ammesso il rimedio di cui agli artt. 391-bis e ter c.p.c., anche in relazione all’art. 375 n. 5 c.p.c., in quanto la censurata decisione con la quale vengono trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili il I°, II°, III° e IV° motivo di ricorso interposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 458/2023, afferenti l’erronea applicazione delle norme in materia probatoria, la decisività della documentazione offerta e/o da acquisirsi, ex art. 210 c.p.c., e le responsabilità professionali del resistente per infedele patrocinio, sono l’effetto di errori di fatto risultanti dalla lettura di atti interni, tanto da non riuscire ad individuare i numeri dei procedimenti penali presupposti e la relativa sede giudiziaria indicata in quella di Napoli anziché in quella di Catania (cfr. pp. 4, 12,13)». R.g. n. 14754 del 2025 Ad. 9/01/2026; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] secondo motivo è incentrato sull’asserita omessa valutazione, da parte di questa Corte, di una serie di circostanze , quali «l ’ allegata causa di forza maggiore», l ’ omessa valutazione di atti processuali «mancata percezione e più attenta consultazione degli atti da parte della S.C.» nonché la mancata valutazione dello «stato di povertà assoluta» e fa , anche, derivare l ’ erroneità dell ’ ordinanza di questa Corte del 22/12/2024 n. 33896 laddove ha identificato diverse volte, in almeno tre passaggi dello svolgimento del processo e della motivazione, il Tribunale penale che giudicò in primo grado il Famoso come quello di Napoli, anziché quello di Catania. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto con esso il ricorrente chiede la rilettura degli atti delle fasi di merito che hanno escluso la responsabilità dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti e la circostanza che per tre volte si faccia riferimento, nella motivazione, al Tribunale di Napoli non rende sussistente l’errore revocatorio, di cui all’art. 395 cod. proc. civ., trattandosi al più di errore materiale, agevolmente emendabile e tutt’altro che decisivo, tenuto conto – se non del fatto che nell’esposizione del fatto processuale si fa riferimento esplicito al Tribunale di Catania e la sentenza d’appello sulla quale venne a pronunciare l’ordinanza di questa Corte del 22/12/2024,n. 33896, ha avuto ad oggetto la sentenza della Corte territoriale di Catania, almeno del fatto che – risulta presa, comunque, adeguatamente in esame l’intera vicenda processuale. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce, inoltre, che , c o n specifico riferimento alle sentenze (o ordinanze) della Cortedi Cassazione, di cui è chie sta la revocazione ex art. 391 - bis c od . p roc . c iv ., sono ampiamente acquisite nella giurisprudenza dilegittimità ( per tutte, v. Cass., Sez. U., ord. 19/07/2024, n. 20013, in motivazione, ove riferimenti) le affermazioni secondo cui l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395 cod. proc.civ. , n. 4 : R.g. n. 14754 del 2025 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l’errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l’errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione deve essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa. 4. Alcuno delle superiori condizioni o presupposti risulta concretizzato nel caso in scrutinio: le doglianze sollecitano, in sostanza, un riesame del giudizio di diritto sulla inammissibilità dei motividel ricorso originario e, comunque, su questioni che sono state oggetto di amplissima discussione tra le parti durante tutti i gradi di merito. A tanto consegue l’inammissibilità del ricorso. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza del Famoso e , tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate in favore di ciascuna parte controricorrente come da dispositivo. 6. L a decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del R.g. n. 14754 del 2025 Ad. 9/01/2026; estensore: C. Valle 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrent e al pagamento, in favore d i ciascuna part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna di essein Euro 10 .70 0,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrentee in favor e del co mpet ente Uff icio di merito , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma