CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21230/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di Arezzovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Tribunale di Arezzo ha dichiarato nonluogo a procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] chiamatorispondere del reato di cui all'art 658 cod. pen.Secondo l’ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA] aveva, in concorso con altre persone, suscitatoallarme presso l'autorità perché, utilizzando armi giocattolo e radunandosi intorno adun'autovettura dove accompagnavo un giovane con le braccia legate dietro la schiena,aveva indotto un cittadino, che temeva essere in corso un sequestro di persona, a richiederel'intervento della Questura che inviava sul posto personale di Polizia e dei Carabinieri, i quali,utilizzando l'equipaggiamento adeguato all'intervento segnalato e mettendo in sicurezzal'area, riuscivano ad accertare che l’episodio segnalato era stata una messinscenarealizzata, per scherzo, al fine di festeggiare l'addio al celibato del soggetto ammanettato.A ragione della decisione osserva che gli elementi acquisiti non consentono unaragionevole previsione di condanna.La condotta dell'imputato non è sussumibile nella fattispecie incriminatrice previstadall'art 658 cod. pen., che consiste nell'annuncio di un disastro, di un infortunio o di pericoloinesistente.Nel caso di specie né [OSCURATO:PERSONA] né gli altri indagati hanno annunciato, direttamente oindirettamente, l'esistenza di un pericolo in quanto le forze dell'ordine sono state allertate daun cittadino che aveva per caso assistito alla scena.[OSCURATO:PERSONA] non ha esternato l'esistenza di un pericolo né aveva intenzione di allertarel’autorità.3. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica della Corte di appello di Firenze,sviluppando un unico motivo con cui denuncia erronea interpretazione dell'art 658 cod. pen.nonché vizio di motivazioneSecondo il ricorrente, il Giudice ha errato nell'escludere la sussistenza del reato,annunciato l'esistenza di uno degli eventi indicati dalla fattispecie incriminatrice; ciò checonta ai fini dell’integrazione del reato è che l’imputato ha consapevolmente organizzato evolutamente creato l'apparenza di un pericolo inesistente, qual è quello del sequestro dipersona da parte dei soggetti armati. Era inevitabile che un cittadino avvedutosi di ciò chestava accadendo in luogo pubblico allertasse le forze dell’ordine così come accaduto.E’ stato disatteso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato diprocurato allarme è configurabile anche nel caso in cui l'annuncio di un disastro, di uninfortunio e di un pericolo inesistente sia “mediato”, cioè non effettuato direttamente alleforze dell'ordine, ma a un privato purché, per l'apparente serietà del suo contenuto,l’annuncio risulti comunque idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandonel'intervento anche l'ufficio.Non rileva che l’infortunio annunciato sia stato artificiosamente costruito stantel’equivalenza tra infortunio falso infortunio inesistente.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria nella quale ha evidenziatochenon ricorrono né l’elemento soggettivo né l’evento tipico richiesti dalla normaincriminatrice di cui all’art. 658 cod. pen. L’allarme non è stato “procurato” dall’imputato, maè sorto esclusivamente dal fraintendimento di un singolo cittadino. P.Q.MIl ricorso è inammissibile.1. L’art. 658 cod. pen. sanziona: «chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoliinesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano unpubblico servizio».Per la configurabilità della contravvenzione, è quindi, necessario, sul piano oggettivo,una specifica condotta: l’agente deve «annunciare», quindi far conoscere, rendere noto,mediante comunicazione a voce o per iscritto, notizie inesistenti o comunque false, non diqualsiasi contenuto, ma riferite a specifici eventi quali «disastri, infortuni o pericoli».Si intendono per «disastri» tutti gli «eventi dannosi di non comune gravità incidente suuna pluralità di soggetti e tale da esporre a pericolo un numero indeterminato di persone»,per « infortuni » gli eventi dannosi concernenti «…una o più persone che, senza avere icaratteri di gravità e diffusibilità propri del disastro, determini comunque un intervento dellapubblica autorità», per «pericolo» tutte le circostanze da cui si teme che possa derivaregrave danno. Sono rilevanti per la configurabilità della contravvenzione anche gli «infortuni»artificiosamente costruiti o del tutto inventati (Cfr., Sez. 1, n. 26897del 09/02/2018, Rapis,Rv. 273362 - 01).Stante il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice dell’art 658 cod. pen., cheè la tutela l’ordine pubblico, nella specifica accezione della tutela della correttaamministrazione della forza pubblica contro tutti i falsi allarmi che la distolgono dalleordinarie incombenze, la condotta incriminata è rilevante solo se la notizia annunciata«suscita l’allarme» ovvero se ha la potenziale attitudine a generare l’intervento dell’Autoritàcostituita.L’elemento soggettivo del reato è rappresentato dalla coscienza e volontà diannunciare uno degli eventi previsti dalla fattispecie, esso, pertanto, non è escluso dal «finedi protesta che costituisce piuttosto, il movente del reato» (Sez. 1, n. 99 del 27/11/2012, dep.2013, Cito, Rv. 254231 - 01).Quanto alla modalità esecutive è stato chiarito che il reato di procurato allarme pressol’Autorità di cui all’art. 658 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui l’annuncio di undisastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia «mediato», cioè «non effettuatodirettamente alle forze dell’ordine, ma ad un privato, purché, per l’apparente serietà del suocontenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle Autorità, determinandone l’interventoanche d’ufficio» (Sez. 1, n. 26897 del 09/02/2018, cit.).Evidentemente anche in quest’ultima ipotesi, l’autore «mediato» per essere punibiledeve agire con la consapevole volontà non di annunciare direttamente ma di far annunciareindirettamente dall’esecutore materiale la notizia idonea ad allarmare le Forze dell’ordine(Sez. 1, n. 26897 del 09/02/2018 in una fattispecie in cui l’autore mediato aveva agito con la«coscienza e volontà … di annunciare un'inesistente situazione di un grave danno giàavvenuto - o probabile e imminente - alla propria persona»). D’altra parte, l’autore«mediato», a mente dell’art. 48 cod. pen., deve porre in essere un’attività di induzione sulprivato, che, nella specie, deve essere volta a condizionare la decisione di quest’ultimo dirivolgersi alle Forze dell’ordine per creare l’allarme.2. la sentenza impugnata ha correttamente applicato i ricordati principi.Ha, infatti, desunto l’insussistenza del fatto, pertinentemente osservando che l’imputatonon aveva in alcun modo, neanche indirettamente, suscitato l’allarme.Il coinvolgimento delle Forze dell’ordine non era derivata da una sua iniziativa o daquella delle altre persone che avevano realizzato la messa in scena, ma dall’imprevedibiledecisione autonoma di un terzo, che, ne aveva frainteso la natura goliardica.Al contrario, il Pubblico ministero ricorrente pretende, in stridente contrasto con il tenoreletterale e la ratio dell’incriminazione dell’art. 658 cod. pen., di estendere il campo applicativodella fattispecie contestata, considerando punibili non le condotte volte ad «annunciare »,anche con l’ausilio inconsapevole di un terzo, un pericolo inesistente nei termini chiariti, madirettamente le condotte di organizzazione e di partecipazione agli eventi suscettibili dicreare allarme anche se poste in essere da chi non agisce con la volontà di farli conoscerealle Autorità e che, pertanto, non ha alcuna intenzione di mettere a repentaglio il regolare ecorretto funzionamento delle Forze dell'Ordine e dei servizi di soccorso.3. Alla luce di quanto fin qui complessivamente considerato, pertanto, il ricorso deveessere dichiarato inammissibile. Trattandosi di ricorso proposto dalla parte pubblica, nonsegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento e della somma in favoredella Cassa per le ammende.P.Q.MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente