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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 22405/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2026 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. limitatamente alla condotta posta in essere in danno dell'agente Ranaldo e rideterminava la pena in mesi quattro e giorni venti di reclusione, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unicomotivo, violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis cod. pen. e 585, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. formulata con i motivi nuovi depositati in data 12/01/2026, alla luce della sentenza n. 172/2025 della Corte Cost. che ha reso applicabile la detta causa di non punibilità al reato di cui all'art. 337 cod. pen.

Tale richiesta è stata del tutto obliterata dalla Corte di appello, che pur giudicando la condotta dell'imputato di "non particolare gravità" ha omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità.

3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La sentenza impugnata ha, in parziale accoglimento dell'atto di appello, confermato la condanna dell'odierno ricorrente per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. limitatamente alla condotta posta in essere ai danni dell'agente di polizia di Micco, previa assoluzione in relazione alla condotta di resistenza in danno dell'agente Ranaldo, riducendo la pena inflitta in primo grado in ragione della "non particolare gravità della condotta, dell'assenza di comportamenti violenti e dell'assenza di condotte lesive".

Nonostante il giudizio di contenuta gravità del fatto formulato dalla Corte di appello, risulta del tutto omessa la valutazione della richiesta, formulata dall'appellante con i motivi nuovi depositati in data 12/01/2026, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., divenuta applicabile al delitto di resistenza per effetto della sentenza della Corte cost. n. 172 del 20/10/2025, depositata il 27/11/2025, in epoca successiva alla scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, con la quale è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice"

3. Va dunque disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2026 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 337 cod. pen. limitatamente alla condotta posta in essere in danno dell'agente Ranaldo e rideterminava la pena in mesi quattro e giorni venti di reclusione, confermando nel resto il provvedimento impugnato. 2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unicomotivo, violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis cod. pen. e 585, comma 4, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. formulata con i motivi nuovi depositati in data 12/01/2026, alla luce della sentenza n. 172/2025 della Corte Cost. che ha reso applicabile la detta causa di non punibilità al reato di cui all'art. 337 cod. pen. Tale richiesta è stata del tutto obliterata dalla Corte di appello, che pur giudicando la condotta dell'imputato di "non particolare gravità" ha omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità. 3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza impugnata ha, in parziale accoglimento dell'atto di appello, confermato la condanna dell'odierno ricorrente per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. limitatamente alla condotta posta in essere ai danni dell'agente di polizia di Micco, previa assoluzione in relazione alla condotta di resistenza in danno dell'agente Ranaldo, riducendo la pena inflitta in primo grado in ragione della "non particolare gravità della condotta, dell'assenza di comportamenti violenti e dell'assenza di condotte lesive". Nonostante il giudizio di contenuta gravità del fatto formulato dalla Corte di appello, risulta del tutto omessa la valutazione della richiesta, formulata dall'appellante con i motivi nuovi depositati in data 12/01/2026, di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., divenuta applicabile al delitto di resistenza per effetto della sentenza della Corte cost. n. 172 del 20/10/2025, depositata il 27/11/2025, in epoca successiva alla scadenza dei termini per la proposizione dell'appello, con la quale è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice" 3. Va dunque disposto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 2 P.Q.M
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