CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 06652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17175/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]in liquidazione e in concordato p reventivo -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 909/2024 depositata i l 26/06/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il T rib unale di Bari ha aperto la procedura di Liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA] s .r.l. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) , creditrice per € 74.784,07, previo rigetto del l’ eccezione di compensazione con quattro controcrediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] , in quanto non provatio portati da sentenze non ancora definitive . 1.1. — [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto reclamo ex art. 51 CCII deducendo, tra l’altro, il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza di condanna di [OSCURATO:SOCIETA] a favore di [OSCURATO:SOCIETA] per € 350.198,00 oltre interessi (credito iscritto al n. 31 dell’elenco dei creditori del Concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA]) ed insistendo perciò nella compensazione ex art. 1243 c.c. 1.2. — Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha respintoil reclamo. 1.3. — [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, seguito da istanza di fissazione anticipata dell’ udienza nonché (impropriamente) di sospensione della esecutorietà della s entenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta intimata. 2. — A seguito di proposta di definizione accelerata ex art. 380 - bis c.p.c. la ricorrente ha chiesto la decisione della causa e poi ha depositato memoria ex art. 380-bis 1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] I motivi (impropriamente denominati “di appello”) sono così formulati: 2.1. — « V iolazione disposto 3) dell’art. 360 c.p.c. - violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento al disposto del comma 3 dell’art. 52 del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza avente ad oggetto la notifica dell’atto introduttivo e del decreto che dispone la comparizione delle parti»; 2.2. — « [OSCURATO:PERSONA] violazione disposto 3) dell’art. 360 c.p.c. - violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’applicazione del disposto di cui all’art. 1243 c.c.»; 2.3. — « [OSCURATO:PERSONA] violazione disposto 5) dell’art. 360 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con particolare riferimento all’omessa valutazione della inesistenza dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA].»; 2.4. — « [OSCURATO:PERSONA] violazione disposto 5) dell’art. 360 c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con particolare riferimento all’errata valutazione della corrispondenza intercorsa tra il Comune di Bari, i [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ed in C.P. e la [OSCURATO:SOCIETA].». 3. – La proposta di definizione accelerata, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è del seguente tenore: «Si discute della sentenza resa in sede di reclamo che ha confermato l’apertura della liquidazione giudiziale sul presupposto dell’insolvenza. Il primo motivo (violazione dell’art. 52, terzo comma, del CCII) è inammissibile. Si lamenta che la corte territoriale non si sia espressa sull’istanza di sospensione. Ma la decisione, positiva o implicitamente negativa al riguardo, non è impugnabile per cassazione. Il secondo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ.) è inammissibile. Si lamenta che la corte d’appello abbia erroneamente ignorato la circostanza che la difesa della ricorrente aveva richiesto la applicazione della compensazione legale in rapporto al credito vantato dall’istante.Sennonché, dalla sentenza implicitamente risulta che in sede di reclamo la ricorrente aveva posto il problema in relazione al profilo dell’insolvenza: si dice che aveva censurato l’apertura della liquidazione giudiziale perché era stata esclusa “l’operatività della compensazione ex art. 1243 cc in particolare con riferimento al controcredito portato dalla sentenza n. 1157/2024 del Tribunale di Bari passata nelle more in giudicato”. Il ricorso non consente, in termini di specificità, di dire il contrario, vale a dire che ad altro che all'insolvenza fosse stata indirizzata la censura: semplicemente assume che “in sede di reclamo era stato chiesto alla corte di ritenere sussistenti i presupposti per la operatività della compensazione legale, ex art. 1243 cod. civ., negati correttamente dal primo Giudice sul presupposto di difettare il requisito della liquidità, non essendo consentito nella sede preconcorsuale svolgere valutazioni in termini di facile e pronta liquidazione, essendo esse riservate, in via esclusiva, al Giudice dinanzi al quale era pendente il relativo giudizio”. Dunque è rimasta intonsa l’implicita ma evidente premessa dell’impugnata sentenza stando alla quale la questione di compensazione era stata fatta per contestare l’insolvenza, non anche la legittimazione del creditore istante.Ora, la corte d’appello ha respinto la censura in forza di un rilievo di ininfluenza: perché - ha detto - “il sopravvenuto passaggio in giudicato della suindicata sentenza” poteva incidere “, al più, sulla legittimazione ad agire della [OSCURATO:SOCIETA] ma non sullo stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA] come ricostruito dal Tribunale nella sentenza reclamata”; e dalla documentazione acquisita e, in particolare, dai bilanci della debitrice, simile stato era da considerare confermato in istruttoria. Posto che in prospettiva di autosufficienza non emerge alcunché onde sostenere una (peraltro neppure ben specificata) censura a proposito del ravvisato oggetto del reclamo, ne deriva che il motivo non coglie la ratio decidendi. Ed è errato sostenere che “de plano (..) il presunto stato di insolvenza” non potesse essere più rilevato, visto che l’insolvenza è una condizione dinamica (art. 2, lett. b), del CCII) che ben può emergere aliunde nel processo (artt. 41, 42, 49 e 121, co.1 CCII). Il terzo motivo, col quale si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi a proposito della valutazione dello stato d’insolvenza, è inammissibile perché riflette una critica di merito. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di decisività. Si assume ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. che la sentenza sarebbe viziata da travisamento nella parte in cui ha ritenuto che la ricorrente non avesse (avuto) né la volontà né le risorse per portare a termine la lottizzazione programmata, e che l’amministrazione comunale a sua volta non avesse inteso concludere il progetto edificatorio. Ma la ripetuta circostanza non è stata direttamente valorizzata dalla sentenza impugnata e il motivo, a fronte della conferma della liquidazione motivata sulla base di altri (incontestati) documenti (i bilanci soprattutto), non si confronta con l’effettiva ratio decisionale.». 3.1. – [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta di definizione del ricorso e non ravvisa, nemmeno nella memoria depositata, elementi idonei a d un ripensamento dell’esito di inammissibilità iviprospettato. 3.2. — Giova solo aggiungere che il p rimo motivo, laddove si lamenta che la corte d’appello abbia ignorato la richiesta del reclamante di essere rimesso in termini per notificare il reclamo al PM,e si chiede la rimessione degli atti alla corte d’appello per consentire lo svolgimento dell’incombente, ovvero la dichiarazione di nullità della sentenza per violazione «dei diritti delle parti a un processo giusto ed equo, con bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti», risulta inammissibile anche perché generico e superato dalla chiara affermazione della corte d’appello che «anche il PG in sede di è espresso per il rigetto del reclamo». 4. – In relazione al disposto dell’art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. si dà atto che, trattandosi di giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 (Cass. Sez. U, 10955/2024) e deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., vanno disposte, in uno alla condanna alla rifusione delle spese processuali, anche la condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché l’ulteriore condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, ex art. 96, comma 4, c.p.c., il tutto liquidato come da dispositivo. 5. – Sussistono infine i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/02,se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso, in favore del c ontroricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento di Euro 7 .000,00 in favore d e llo stesso controricorrente, quale somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore somma di Euro 2.500,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quel