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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 17150/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28634/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO GENOVA n. 942/2019depositata il 25/06/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con lodo emesso il 28 aprile 2014, l’arbitro unico accolse le domande proposte dalla CLB [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volte al risarcimento del danno per mala gestio, condannandoli in solido al pagamento della somma di € 380.000,00 e il primo all’ulteriore importo di € 54.000,00.

Con sentenza del 25 giugno 2019, n. 942, la Corte d’appello di Genova ha respinto le impugnazioni del lodo proposte dai soccombenti.

La Corte territoriale ha ritenuto che: a)per l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]: i) non sussiste il vizio di nullità del lodo per violazione del contraddittorio, in virtù del diniego degli arbitri alla chiamata in giudizio, richiesta dal convenuto, di tutti gli amministratori in carica dal 2000 al 2013, in quanto ciò non lede direttamente quel diritto e, in ogni caso, l’impugnante non ha mai dedotto quali condotte siano da imputare a ciascuno di essi, avendo egli per di più ritenuto di non consentire alla richiesta arbitrale di proroga del termine per il deposito e in tal modo dimostrato di avere implicitamente rinunciato a quell’istanza; ii) non sussiste il vizio di nullità del lodo per omessa motivazione o omessa valutazione dei fatti, avendo, al contrario, l’arbitro esposto con chiarezza le ragioni della ritenuta responsabilità per mala gestio, con riguardo a tutti i fatti imputati agli amministratori dalla società, fra cui i cospicui versamenti senza causa eseguiti in favore della CU-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società partecipata dalle rispettive consorti; per il resto, il Valletti ha mosso solo censure di merito, non proponibili in sede di giudizio arbitrale, volto al mero vaglio della legittimità del lodo; iii) non sussiste il vizio di nullità del lodo per contrarietà all’ordine pubblico, fondato sulla pretesa violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. (espressione dell’art. 2 Cost.) e dell’art. 1227 c.c., in quanto, secondo l’assuntodell’esponente, la società non si sarebbe attivata tempestivamente per scongiurare i danni: non esistendo un interesse collettivo tutelato da tali disposizioni inquadrabili nel predetto principio generale; b) quanto all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]: non sussiste il vizio di nullità del lodo per mancata pronuncia su domande o eccezioni proposte, né per omessa motivazione sulle stesse, in tesi consistenti nella deduzione della c essazione dalla carica in epoca anteriore ai fatti imputati e, segnatamente, prima della illecita cessione di credito contestata: infatti, il lodo individua e fonda la responsabilità del medesimo anche con riguardo ad altri fatti illeciti, avvenuti nel periodo anteriore alla sua cessazione dall’incarico, né possono esaminarsi altre questioni, attinenti al merito.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione il Lavagnino, sulla base di cinque motivi.

Non svolgono difese gli intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 823, comma 2, n. 5 e 829, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto il lodo inadeguatamente motivato e contraddittorio circa la cessazione dalla carica del ricorrente il 19.6.2009, laddove la cessione di credito reputata illecita è del 15.12.2009.

Con il secondo motivo, si sostiene la nullità del lodo, per violazione dell’art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., in quanto il ricorrente non ha amministrato dal 18.6.2009 al 18.12.2009 e quindi non ha alcuna responsabilità, mentre l’arbitro ha sì riconosciuto che egli non era in carica in detto periodo, ma non ha pronunciato su tale eccezione, come invece richiesto.

Con il terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che l’impugnazione concernesse il merito laddove così non era, essendo dunque il provvedimento viziato da omessa pronuncia sulle proprie “eccezioni difensive”.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, la violazione dell’art.132 c.p.c., in quanto la corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione comprensibile circa i motivi di impugnazione del lodo.

Con il quinto motivo, si duole dell’omesso esame di fatto decisivo, consistente nell’avere la corte territoriale mancato di esaminare che egli dal giugno 2009 era cessato dalla carica.

2. – Tutti i motivi sono inammissibili, sotto plurimi profili, in quanto: a)essi non rispettano il precetto di una formulazione conforme al dettato degli artt. 360 e 366 c.p.c., riferito a vizi della sentenza di appello: secondo i principî consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c., essendo il ricorso per cassazione ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, previsti dall’art. 360 c.p.c., cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta, tanto più che la legge impone, altresì, l’indicazione delle norme violate.

Ogni motivo deve essere inoltre autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza il ricorso ad elementi esterni.

Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronunzia impugnata, svolgendo le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della vicenda concreta, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (exmultis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005); b) le esposte critiche , non formulate a norma di legge, come indicato, finiscono per pretendere una rivalutazione del lodo, che invece è riservata alla corte territoriale, per i vizi di legittimità previsti dal codice di rito: l’esame della S.C., infatti, può concernere unicamente vizi propri della sentenza emessa dalla corte d’appello, e non i vizi del lodo (e multis, Cass., sez.

I, 10.9.2012, n. 15086); e invero, al fine di verificare se la sentenza della corte di appello sia affetta da violazioni di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (entro i cui confini è circoscritta la nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole in iudicando ) e adeguatamente motivata, in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione emessa dalla corte di appello (Cass., sez.

I, 27.3.2020, n. 7554; e già Cass. 19324/2014; Cass. n. 15086/2012; Cass. n. 2201, n. 6028 e n. 6986 del 2007); c)il secondo motivo addirittura denunzia palesemente vizi del lodo, esponendosi alla declaratoria di inammissibilità; d) quanto al terzo motivo, non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., l’avere disatteso assunti difensivi di parte; e) quanto al quarto motivo, la C orte territoriale ha adeguatamente motivato la sua decisione con conseguente insussistenza del vizio di motivazione assente exart. 132 c.p.c.; f) del pari palesemente da disattendere è il quinto motivo, avendo la C orte territoriale , contrariamente all’assunto dell’esponente,preso in esame proprio quell’elemento, chiarendo le ragioni della non decisività del fatto per derivare la mala gestio anche da altri illeciti.

3. –Non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1-quater, d.P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28634/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO GENOVA n. 942/2019depositata il 25/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con lodo emesso il 28 aprile 2014, l’arbitro unico accolse le domande proposte dalla CLB [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volte al risarcimento del danno per mala gestio, condannandoli in solido al pagamento della somma di € 380.000,00 e il primo all’ulteriore importo di € 54.000,00. Con sentenza del 25 giugno 2019, n. 942, la Corte d’appello di Genova ha respinto le impugnazioni del lodo proposte dai soccombenti. La Corte territoriale ha ritenuto che: a)per l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]: i) non sussiste il vizio di nullità del lodo per violazione del contraddittorio, in virtù del diniego degli arbitri alla chiamata in giudizio, richiesta dal convenuto, di tutti gli amministratori in carica dal 2000 al 2013, in quanto ciò non lede direttamente quel diritto e, in ogni caso, l’impugnante non ha mai dedotto quali condotte siano da imputare a ciascuno di essi, avendo egli per di più ritenuto di non consentire alla richiesta arbitrale di proroga del termine per il deposito e in tal modo dimostrato di avere implicitamente rinunciato a quell’istanza; ii) non sussiste il vizio di nullità del lodo per omessa motivazione o omessa valutazione dei fatti, avendo, al contrario, l’arbitro esposto con chiarezza le ragioni della ritenuta responsabilità per mala gestio, con riguardo a tutti i fatti imputati agli amministratori dalla società, fra cui i cospicui versamenti senza causa eseguiti in favore della CU-[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società partecipata dalle rispettive consorti; per il resto, il Valletti ha mosso solo censure di merito, non proponibili in sede di giudizio arbitrale, volto al mero vaglio della legittimità del lodo; iii) non sussiste il vizio di nullità del lodo per contrarietà all’ordine pubblico, fondato sulla pretesa violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. (espressione dell’art. 2 Cost.) e dell’art. 1227 c.c., in quanto, secondo l’assuntodell’esponente, la società non si sarebbe attivata tempestivamente per scongiurare i danni: non esistendo un interesse collettivo tutelato da tali disposizioni inquadrabili nel predetto principio generale; b) quanto all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]: non sussiste il vizio di nullità del lodo per mancata pronuncia su domande o eccezioni proposte, né per omessa motivazione sulle stesse, in tesi consistenti nella deduzione della c essazione dalla carica in epoca anteriore ai fatti imputati e, segnatamente, prima della illecita cessione di credito contestata: infatti, il lodo individua e fonda la responsabilità del medesimo anche con riguardo ad altri fatti illeciti, avvenuti nel periodo anteriore alla sua cessazione dall’incarico, né possono esaminarsi altre questioni, attinenti al merito. Avverso questa decisione ricorre per cassazione il Lavagnino, sulla base di cinque motivi. Non svolgono difese gli intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 823, comma 2, n. 5 e 829, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto il lodo inadeguatamente motivato e contraddittorio circa la cessazione dalla carica del ricorrente il 19.6.2009, laddove la cessione di credito reputata illecita è del 15.12.2009. Con il secondo motivo, si sostiene la nullità del lodo, per violazione dell’art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., in quanto il ricorrente non ha amministrato dal 18.6.2009 al 18.12.2009 e quindi non ha alcuna responsabilità, mentre l’arbitro ha sì riconosciuto che egli non era in carica in detto periodo, ma non ha pronunciato su tale eccezione, come invece richiesto. Con il terzo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che l’impugnazione concernesse il merito laddove così non era, essendo dunque il provvedimento viziato da omessa pronuncia sulle proprie “eccezioni difensive”. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, la violazione dell’art.132 c.p.c., in quanto la corte territoriale ha omesso qualsiasi motivazione comprensibile circa i motivi di impugnazione del lodo. Con il quinto motivo, si duole dell’omesso esame di fatto decisivo, consistente nell’avere la corte territoriale mancato di esaminare che egli dal giugno 2009 era cessato dalla carica. 2. – Tutti i motivi sono inammissibili, sotto plurimi profili, in quanto: a)essi non rispettano il precetto di una formulazione conforme al dettato degli artt. 360 e 366 c.p.c., riferito a vizi della sentenza di appello: secondo i principî consolidati enunciati da questa Corte, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c., essendo il ricorso per cassazione ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, previsti dall’art. 360 c.p.c., cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta, tanto più che la legge impone, altresì, l’indicazione delle norme violate. Ogni motivo deve essere inoltre autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza il ricorso ad elementi esterni. Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronunzia impugnata, svolgendo le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della vicenda concreta, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni (exmultis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005); b) le esposte critiche , non formulate a norma di legge, come indicato, finiscono per pretendere una rivalutazione del lodo, che invece è riservata alla corte territoriale, per i vizi di legittimità previsti dal codice di rito: l’esame della S.C., infatti, può concernere unicamente vizi propri della sentenza emessa dalla corte d’appello, e non i vizi del lodo (e multis, Cass., sez. I, 10.9.2012, n. 15086); e invero, al fine di verificare se la sentenza della corte di appello sia affetta da violazioni di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (entro i cui confini è circoscritta la nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole in iudicando ) e adeguatamente motivata, in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, questa Corte non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione emessa dalla corte di appello (Cass., sez. I, 27.3.2020, n. 7554; e già Cass. 19324/2014; Cass. n. 15086/2012; Cass. n. 2201, n. 6028 e n. 6986 del 2007); c)il secondo motivo addirittura denunzia palesemente vizi del lodo, esponendosi alla declaratoria di inammissibilità; d) quanto al terzo motivo, non integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., l’avere disatteso assunti difensivi di parte; e) quanto al quarto motivo, la C orte territoriale ha adeguatamente motivato la sua decisione con conseguente insussistenza del vizio di motivazione assente exart. 132 c.p.c.; f) del pari palesemente da disattendere è il quinto motivo, avendo la C orte territoriale , contrariamente all’assunto dell’esponente,preso in esame proprio quell’elemento, chiarendo le ragioni della non decisività del fatto per derivare la mala gestio anche da altri illeciti. 3. –Non occorre provvedere sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1-quater, d.P
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