CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 dicembre 2022
Cassazione n. 06697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 del TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Errico propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 1°Iuglio 2022 di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. per ricettazione. 1.1 II difensore lamenta l'errata qualificazione giuridica del fatto per la mancata derubricazione nella fattispecie di cui all'art. 647 cod.pen. e la conseguente illegalità della pena per intervenuta abrogazione del reato: D'Errico era stato condannato per avere utilizzato due assegni provento di furto avvenuto quasi dieci anni prima, per cui appariva improbabile che egli avesse conservato gli assegni per un periodo così lungo, apparendo più verosimile che avesse rinvenuto gli assegni a suo tempo rubati, da considerare quindi cose smarrite, integrando così la sua condotta non il reato di cui all'art.648 cod.pen., ma quella di cui all'art. 647 cod.pen./fattispecie depenalizzata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è inammissibile. 2.1 Ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017. "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"; pertanto, poiché il ricorso è successivo alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Quanto poi alla errata qualificazione del reato, si deve richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori" (Sez.2, n. 4132 del 18/10/2019 Ud., dep. 31/01/2020, Slavov, Rv. 278225). 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22/12/2022 I