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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21585/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto, dichiarando la prescrizione per il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975.

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riguardo alla mancata diminuzione della pena in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato più grave, per il quale era intervenuta sentenza irrevocabile di applicazione della pena, è, anzitutto, inedito, proposto per la prima volta in sede di legittimità.

Inoltre, la censura è anche manifestamente infondata, perché, al più, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito: e nel caso del ricorrente, i giudici di merito hanno ritenuto più grave il reato giudicato con rito speciale, ponendo a base del calcolo la relativa pena già ridotta (Sez. 1, n. 30119 del 7/4/2021, Dinari, Rv. 281679; ancora più rigida l'interpretazione proposta dall'orientamento Sez. 5, n. 6789 del 2020, Rv. 278741).

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in o-dine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando - come nel caso di specie - la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. 4.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per il delitto di furto, dichiarando la prescrizione per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riguardo alla mancata diminuzione della pena in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione con altro reato più grave, per il quale era intervenuta sentenza irrevocabile di applicazione della pena, è, anzitutto, inedito, proposto per la prima volta in sede di legittimità. Inoltre, la censura è anche manifestamente infondata, perché, al più, in tema di continuazione in sede esecutiva tra un reato giudicato con rito ordinario ed un reato oggetto di sentenza di patteggiamento, il giudice, nel determinare la pena unica, deve applicare la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen., cosicché, ove valuti come reato più grave quello giudicato con il rito speciale, dovrà porre a base del calcolo la relativa pena ridotta; ove, invece, ritenga tale reato come satellite, dovrà commisurare l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito: e nel caso del ricorrente, i giudici di merito hanno ritenuto più grave il reato giudicato con rito speciale, ponendo a base del calcolo la relativa pena già ridotta (Sez. 1, n. 30119 del 7/4/2021, Dinari, Rv. 281679; ancora più rigida l'interpretazione proposta dall'orientamento Sez. 5, n. 6789 del 2020, Rv. 278741). 3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in o-dine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando - come nel caso di specie - la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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