CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 22657/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quisitoria con cui il Sost. Prcuratore Generale M.F. Loy ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.Sentita la parte civile rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per lainammissibilità del ricorso;sentita la difesa del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 5 aprile 2024 il Tribunale di Milano ha affermato lapenale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 612-biscod. pen. commesso in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Stando al capo di imputazione, XXXXXXXXXXXXXXavrebbe minacciato e molestatol’ex compagno Cianchino con condotte reiterate, consistite in molteplici chiamate emessaggi dal contenuto ingiurioso e minaccioso – sino a 70/80 telefonate e 300/350messaggi al giorno, sia sull’applicazione di messaggistica “Whatsapp” che sui socialnetwork, anche tramite la creazione di falsi profili – nell’appostarsi sotto la sua abitazione enel contattare ripetutamente e anche in orari notturni conoscenti della vittima, per avereinformazioni su di lui. Simili condotte avrebbero cagionato alla parte offesa un perdurante egrave stato di ansia e di paura, ed avrebbero dunque ingenerato nella stessa un fondatotimore per la propria incolumità, costringendolo altresì ad alterare le sue abitudini di vita, edin particolare determinandolo a cambiare casa e posto di lavoro.In fatto si rappresenta che l’imputata e la vittima hanno avuto una relazione tra il 2014 eil settembre del 2015, poi ripresa nell’ottobre del 2015, quando la XXXXX ha scoperto diessere incinta (il figlio della coppia è nato il 24 giugno del 2016). I due hanno anche avviatouna convivenza, cessata solo dopo un mese. Le condotte moleste nei confronti dellapersona offesa sarebbero cominciate nel febbraio del 2016, periodo in cui non solol’imputata si appostava sotto casa dell’ex compagno, ma talvolta contattava le colleghe dilavoro del medesimo perché sospettava potessero avere una relazione con lui. Nonostantetale situazione avesse portato la vittima a modificare le proprie abitudini di vita, i contatti tra idue soggetti erano proseguiti per gestire gli incontri con il minore.Per quanto concerne i cambiamenti dello stile di vita, si segnala che gli appostamentisotto la casa di Milano avrebbero spinto XXXXXXXXXXa trasferirsi per alcuni mesi pressoun affittacamere a Bollate. La condotta molesta tenuta dall’imputata avrebbe determinato l’excompagno anche a cambiare luogo di lavoro, «per evitare che la signora raggiungessenuovamente i miei colleghi di reparto e cercare di carpire informazioni sulla mia privacy».Il rapporto sentimentale tra i due è però proseguito, con varie interruzioni, sino all’estatedel 2020.Le condotte incriminate sono cessate dopo che la persona offesa ha sporto denuncia-querela contro la Varga. Durante l’istruttoria dibattimentale sono stati escussi dei testi (chehanno dichiarato di essere stati contattati sui social network dall’imputata, la quale, siatramite il proprio profilo che tramite altri profili a lei riconducibili, tentava di ottenereinformazioni sul XXXXXXXXX) e si è sottoposta ad esame laXXXXXX, che ha spiegatocome la relazione con la persona offesa sarebbe terminata solo nel 2021. Inoltre, lamedesima ha ammesso di aver contattato una teste tramite un profilo falso (temendo che lastessa avesse una relazione con il XXXXXXXXXX ed ha affermato che la maggior parte deimessaggi che inviava alla persona offesa avevano ad oggetto le necessità del figlio. Durantel’esame ha anche confermato l’utilizzo di un profilo falso, tramite il quale ha commentato unpost di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, proferendo parole ingiuriose. Infine, l’odierna ricorrenteha evidenziato che lo scambio dei messaggi con l’ex compagno era reciproco e che avevaanche contenuto di tipo sessuale; ha altresì ammesso la propria gelosia e di non riuscirespesso a controllarla.Il giudice di primo grado ha ritenuto raggiunta la prova della penale responsabilitàdell’imputata per il delitto di atti persecutori, in ragione del «controllo ossessivo e assiduo»esercitato dalla donna sulla vita privata dell’uomo, dopo la separazione avvenuta nel 2016 esino al 2021.La condotta complessivamente tenuta dalla XXXXXXavrebbe causato nella vittima unturbamento psicologico tale da indurlo a modificare le proprie abitudini di vita, eprecisamente: il trasferimento in una diversa abitazione; il cambiamento di più sedi di lavoro;l’inibizione dal condividere liberamente sui social network dei contenuti, con annesso invitorivolto agli amici di non pubblicare fotografie che lo ritraessero in loro compagnia, al fine disfuggire al controllo ossessivo dell’ex compagna.2. La Corte di Appello di Milano con sentenza emessa in data 1 luglio 2025 hamodificato la qualificazione giuridica del fatto e ha ritenuto sussistente il reato di molestie dicui all’art. 660 cod. pen.In sede di appello la difesa, oltre a contestare la attendibilità della persona offesa haposto l’attenzione sul rapporto disfunzionale e altalenante intercorrente tra i due soggetti, edin particolar modo sui comportamenti ambigui tenuti dal denunziante, che si allontanava eriavvicinava continuamente all’imputata, facendole credere di ricambiare i suoi sentimenti, earrivando persino a consumare con lei dei rapporti sessuali (circostanza che sarebbeincompatibile, in tesi difensiva, con lo stato di prostrazione psicologica causato dalla excompagna).Con un secondo motivo di gravame, la difesa ha posto l’attenzione sul fatto che nonsarebbe stata provata la reale causa del trasferimento della parte civile in diversa abitazionee dei suoi cambiamenti dei luoghi di lavoro.Gli ulteriori motivi di appello hanno riguardato sia la dichiarazione di responsabilità cheil trattamento sanzionatorio inflitto. È stata proposta, altresì, una richiesta di rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale tramite l’acquisizione della messaggistica di Whatsappintercorsa tra i due soggetti dal 2019 al 2021.La Corte di Appello, respinta la richiesta di rinnovazione istruttoria (in quanto tardiva eavente ad oggetto messaggi di incerta provenienza e comunque di non assoluta necessità aifini della decisione, stante la completezza e l’esaustività del compendio probatorio), ritieneprovata la condotta molesta tenuta dalla ricorrente ed accoglie il motivo di gravame sulladerubricazione dei fatti nel reato contravvenzionale di molestie, ai sensi dell’ art. 660 cod.pen., per non essere emersi elementi sufficienti a ritenere provata la ricorrenza deglielementi di fatto richiesti dalla fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen.Viene evidenziato che effettivamente la relazione sentimentale si è protratta – tra alti ebassi – sino all’estate del 2020 e ciò rende incerta la consumazione del più grave reato distalking. Sino al momento della rottura vera e propria (estate del 2020) non vi è un eventoqualificato (stato di ansia o paura/cambiamento abitudini), ma semplicemente un fastidio odisagio. Dopo l’estate del 2020 e sino al febbraio del 2021 i comportamenti molesti sono statireiterati (ad es. i frequenti contatti telefonici) e sono comunque punibili ai sensi dell’art. 660cod. pen.La pena base, in applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., è stata fissata in 4mesi e 15 giorni di arresto, ridotta a 3 mesi per il riconoscimento delle attenuanti generiche.Sono stati concessi, altresì, i benefici della sospensione condizionale della pena e della nonmenzione nel certificato del casellario giudiziale. Il danno è stato equitativamentequantificato in € 3.000,00.3. Avverso detta sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordineal rigetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale.In primo luogo, si contesta la ritenuta tardività della produzione documentale, che nonsarebbe dipesa da un’inadempienza della parte, ma dalla mancata disponibilità pratica dellarelativa documentazione da parte della ricorrente. L’acquisizione di simile documentazione,ad opinione della difesa, risultava assolutamente necessaria in quanto avrebbe permesso didimostrare la sussistenza di un rapporto dialogico (anche a sfondo erotico) tra le parti nelperiodo oggetto del capo di imputazione.In secondo luogo, si contesta la dichiarazione di incerta provenienza dellamessaggistica effettuata dal giudice di appello, affermazione che appare alla difesa del tuttoassiomatica. A fronte di un simile dubbio, prima di respingere la richiesta, la Corte disecondo grado avrebbe dovuto disporre una perizia al fine di appurare la fonte dei messaggidei quali si chiedeva l’acquisizione. Infine, sulla inutilità della rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale per completezza del quadro probatorio, la difesa ritiene che la messaggisticadi cui si è chiesta l’acquisizione avrebbe consentito di dimostrare più di un ragionevoledubbio in ordine alla sussistenza delle asserite condotte moleste. Difatti, i messaggi citatiavrebbero dimostrato, da un lato, che le parti avevano continuato a intrattenere unarelazione, anche se a fasi alterne, dal 2016 al 2020 (anno in cui è stata sporta querela), e,dall’altro, la condotta ambigua e manipolatoria della persona offesa, che prima facevacredere all’imputata di ricambiare i suoi sentimenti e di essere geloso di lei e poi ritrattava onon rispondeva più ai messaggi. Nel medesimo motivo è poi riportato il contenuto di talunimessaggi a titolo esemplificativo. Tutto ciò, al fine di ribadire che la Corte di Appello avrebbedovuto acquisire la messaggistica citata, anche previa disposizione di una perizia sullaprovenienza della stessa.Nel secondo motivo di ricorso la difesa eccepisce vizio di motivazione, anche pertravisamento di atti processuali, in quanto la Corte di Appello, pur avendo ritenutoinsussistenti gli eventi di reato contemplati dall’art. 612-bis cod. pen., ha reputato la condottaoggetto di imputazione idonea a causare “fastidio, imbarazzo e disagio” in capo alla vittima.Giudizio compiuto, tuttavia, senza un adeguato vaglio critico circa la sussistenza diun’effettiva molestia che potesse causare un reale disturbo alla persona offesa. Dunque, adopinione del ricorrente, i giudici di secondo grado, riconosciuta l’insussistenza del reato exart. 612-bis cod. pen., avrebbero fatto derivare in via automatica, senza un adeguatoaccertamento in concreto, la responsabilità per il diverso e meno grave reato di molestie.Inoltre, osserva la difesa, la Corte di Appello non avrebbe offerto una motivazione sufficientein ordine all’elemento soggettivo richiesto dall’art. 660 cod. pen. Sussisterebbe, dunque, undeficit argomentativo, a fronte di una condotta priva dell’intento di arrecare molestie o fruttodi “petulanza” e “biasimevoli motivi”. Si osserva, infatti, sia che l’imputata avrebbe agito perspingere la parte offesa ad adempiere ai suoi doveri genitoriali, sia che i due soggetti hannointrattenuto una relazione, anche se non continuativa, sino al 2020, circostanza che haspinto l’odierna ricorrente a chiedere spiegazioni in ordine ad un’eventuale relazioneparallela intrattenuta dalla parte civile.Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso, la difesa eccepisce un vizio di motivazione inordine al riconoscimento del risarcimento del danno in favore della parte civile. Lamotivazione offerta dalla Corte di secondo grado sul punto sarebbe apparente, non essendochiaro quali siano state le condotte effettivamente disturbanti e quali siano stati i danni moralio materiali effettivamente patiti dalla persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato – al secondo motivo – per le ragioni che seguono.2. Il primo motivo è infondato perché è la stessa Corte di Appello a riconoscere – nellamotivazione della sentenza oggi impugnata – che la relazione tra i due protagonisti dellavicenda, sia pure a fasi alterne, è proseguita sino all’estate del 2020. Ciò è pertanto un datoassolutamente pacifico, che non richiede di essere asseverato attraverso la produzione dellamessaggistica intervenuta tra i due. Non è illogica, dunque, la motivazione con cui è statarespinta la acquisizione della produzione documentale.3. Piuttosto, va rilevato, quanto al secondo motivo, che la Corte di Appello cade in uneccessivo disimpegno argomentativo sui fatti costitutivi del diverso reato di molestie e sulcorrelato elemento psicologico.Ciò potrebbe essere dipeso dal fatto che è la stessa difesa ad introdurre il tema(subordinato) del reato meno grave nei motivi di appello, ma tale aspetto se da un lato rendenon deducibile il tema del mutamento processuale del titolo del reato (art. 521 cod. proc.pen.), non può essere equiparato ad una rinunzia preventiva a coltivare motivi di ricorso percassazione sulla diversa qualificazione del fatto.Va, dunque, evidenziato che nella giurisprudenza più recente – sul reato ritenuto – sirichiede un’analisi approfondita delle ragioni della condotta che possa essere effettivamentequalificata con l’attributo della ‘petulanza’: il reato di cui all’art. 660 cod. pen. è configurabilenon già in riferimento a qualsivoglia condotta che interferisca – sul piano oggettivo – nellaaltrui sfera di quiete personale ma si caratterizza per le sue modalità e per il coefficientepsicologico espresso dal legislatore in termini di petulanza (o altro biasimevole motivo)sicché non solo va identificato in concreto uno specifico contegno intollerabile e incivileverso la persona molestata (v. Sez. 1, n. 12251 del 1986, Rv. 174192; Sez. 1, n. 13555 del1998), ma va verificata la ricorrenza del dolo, consistente nella volontà di interferire in modoinopportuno – per ragioni che vanno apprezzate e qualificate attraverso un giudizio di valore– nell'altrui sfera di libertà.Ora, nel caso in esame, già il profilo dell’elemento materiale non è chiaramenteprecisato e delimitato, posto che non è chiaro se nell’affermazione di responsabilità debbanoritenersi richiamate o meno le condotte intercorse tra il 2016 e l’estate del 2020 (in ragionedella intermittenza del rapporto), ma, soprattutto, risulta essere del tutto assente lamotivazione circa il particolare elemento psicologico richiesto dalla norma e soprarichiamato, specie in ragione delle allegazioni difensive sulla necessità di mantenere contattiper pianificare la crescita del figlio minore.Va, pertanto, disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, per nuovogiudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diAppello di Milano.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.