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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30849/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza de Tribunale di Bari del 6 dicembre 2018, che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione (previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva) perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.75 d.lgs. 159/2011 in quanto - sebbene sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. - non era stato trovato in casa in occasione di controlli effettuati dai Carabinieri alle ore 01.49 e 02:40 del 29 ottobre 2018, in orari nei quali non egli era consentito di uscire di casa; Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il motivo di gravame relativo alla recidiva con il quale l'imputato aveva chiesto l'esclusione della medesima, osservando che egli aveva commesso vari e gravi reati anche nel quinquennio precedente al fatto (peraltro ammesso dall'odierno ricorrente) oggetto del presente processo, nonostante avesse anche fruito di benefici specialpreventivi a conferma della sua notevole abitudine delinquenziale; inoltre l'episodio era caratterizzato da una significativa lesione del bene protetto poiché l'allontanamento dall'abitazione si era protratto per alcune ore; Rilevato, quindi, che la Corte di appello ha ritenuto il reato espressione della persistente insofferenza dell'imputato al rispetto delle regole e sintomo della sua maggiore pericolosità sociale, con la conseguente conferma della contestata recidiva; Considerato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto nella sentenza impugnata e , pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al profilo della recidiva; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza de Tribunale di Bari del 6 dicembre 2018, che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione (previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva) perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.75 d.lgs. 159/2011 in quanto - sebbene sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. - non era stato trovato in casa in occasione di controlli effettuati dai Carabinieri alle ore 01.49 e 02:40 del 29 ottobre 2018, in orari nei quali non egli era consentito di uscire di casa; Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto il motivo di gravame relativo alla recidiva con il quale l'imputato aveva chiesto l'esclusione della medesima, osservando che egli aveva commesso vari e gravi reati anche nel quinquennio precedente al fatto (peraltro ammesso dall'odierno ricorrente) oggetto del presente processo, nonostante avesse anche fruito di benefici specialpreventivi a conferma della sua notevole abitudine delinquenziale; inoltre l'episodio era caratterizzato da una significativa lesione del bene protetto poiché l'allontanamento dall'abitazione si era protratto per alcune ore; Rilevato, quindi, che la Corte di appello ha ritenuto il reato espressione della persistente insofferenza dell'imputato al rispetto delle regole e sintomo della sua maggiore pericolosità sociale, con la conseguente conferma della contestata recidiva; Considerato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto nella sentenza impugnata e , pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto al profilo della recidiva; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 2
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