CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05897/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.30971990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, rappresentando l'uso personale della sostanza stupefacente e, con il secondo motivo, in ordine al trattamento sanzionatorio e alla aggravante della recidiva. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal quantitativo di sostanza stupefacente pari a grammi 6,46, pari a 32,5 dosi medie singole di cocaina, detenuta all'interno di una busta elettrosaldata ed occultata sotto il lavello della cucina, unitamente a materiale per i confezionamento identico a quello contenente la sostanza, nonchè dal rinvenimento di una cospicua somma di danaro, il cui ammontare non è adeguato alle condizioni economiche del ricorrente essendo egli disoccupato e della quale non ha reso alcuna giustificazione. Al riguardo, si specifica che recentemente si è affermato che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez.3, n. n. 12551 del 14/02/2023 Ud. (dep. 27/03/2023 ) Rv. 284319). Sono altresì insindacabili le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice a quo con motivazione congrua ed esente da vizi, ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio e l'applicazione dell'aggravante della recidiva, e richiamato i plurimi precedenti penali anche recenti e specifici attestati dal casellario giudiziale, evidenziando l'incremento di pericolosità sociale dell'imputato. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende..? Così deciso in Roma il 20/12/2024 DEP