CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 03468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Salerno che in riforma di quella emessa in data 10/6/2020 dal GIP del locale Tribunale, previa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73,comma 5, d.P.R. n. 309/90, ha rideterminato la pena inflitta. Il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla recidiva reiterata specifica infraquiquennale, applicata in via automatica. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri demandati al giudice di merito che ha risposto alla pertinente istanza difensiva considerando la radicata propensione criminosa del ricorrente, ulteriormente rappresentata dalla condotta incriminata, indifferente alla spinte inibitorie derivanti dal regime cautelare cui egli era sottoposto al momento del fatto. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore li [OSCURATO:PERSONA] 3 1 -2022 i