CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02728/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA( dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciando, i primi due, difetto di motivazione in relazione alla insussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e, il terzo, in ordine al trattamento sanzionatorio. Nel caso di specie, nel giudizio di appello, le parti avevano raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità formulato nei suoi confronti. I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, essendo stati proposti avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento, ciascuno, di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobr