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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1968

Cassazione n. 14306/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo aspecifico e manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha negato la sostituzione della pena detentiva sulla base di un giudizio prognostico negativo, ancorato alle modalità della condotta e alla negativa personalità dell'imputato (pregiudicato e privo di fonti lecito di reddito), in merito alla funzione rieducativa e alla capacità del ricorrente di pagare la pena pecuniaria o di rispettare le prescrizioni del lavoro di pubblica utilita; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M*4 cAN-Y-... . 20 026 Fum,..b4if, MaGiú

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo aspecifico e manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata, con motivazione non manifestamente illogica, ha negato la sostituzione della pena detentiva sulla base di un giudizio prognostico negativo, ancorato alle modalità della condotta e alla negativa personalità dell'imputato (pregiudicato e privo di fonti lecito di reddito), in merito alla funzione rieducativa e alla capacità del ricorrente di pagare la pena pecuniaria o di rispettare le prescrizioni del lavoro di pubblica utilita; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M*4 cAN-Y-... . 20 026 Fum,..b4if, MaGiú
Sentenza Cassazione n. 14306/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris