CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 1971
Cassazione n. 37504/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 15/7/1971; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18/1/1986; avverso l'ordinanza del 16/4/2021 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibili9i del ricorso; udito per gli indagati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], Maria pina e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibili per genericità dei motivi gli appelli proposti ex art. 310 c.p.p. dal pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del medesimo Tribunale ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e altro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. . Avverso l'ordinanza ricorre il pubblico ministero articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione lamentando in tal senso l'omessa confutazione da parte del Tribunale dell'eccezione secondo cui erroneamente il giudice della cautela avrebbe ritenuto non gravemente indizianti le risultanze delle intercettazioni eseguite a carico degli indagati in quanto non supportate da riscontri esterni, invece non necessari secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità. Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge ed ulteriori vizi di motivazione in merito alla ritenuta aspecificità delle censure svolte con i motivi d'appello, osservando in proposito come al contrario i motivi d'appello contenessero una specifica disamina in riferimento alla posizione di tutti gli indagati degli elementi idonei a rivelare la sussistenza dei gravi indizi sussistenti a loro carico in riferimento ai reati loro rispettivamente contestati immotivatamente trascurati dal G.i.p. e che lo stesso Tribunale avrebbe omesso di verificare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va anzitutto ribadito che l'appello cautelare presenta la fisionomia strutturale e funzionale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che, a differenza del riesame, nel quale il giudice del gravame ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento, nell'appello il Tribunale ha la conoscenza del provvedimento impugnato nei limiti di quanto devoluto. Ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (Sez. 5, Sentenza n. 9432 del 12/01/2017, Pm in proc. Cimino, Rv. 269098). Nel caso dell'appello della parte pubblica avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di una misura cautelare, pertanto, i relativi motivi non possono poi limitarsi al semplice richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare e degli argomenti addotti in quella sede a fondamento della medesima, ma, per risultare specifici, devono consistere nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47546 del 01/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664; Sez. 6, Sentenza n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276). In altri termini, non avendo previsto la legge processuale l'accesso del pubblico ministero allo strumento del riesame di cui all'art. 309 c.p.p. - impugnazione a carattere interamente devolutivo - egli non può limitarsi a sollecitare al giudice dell'appello una nuova valutazione degli elementi originariamente posti a corredo della richiesta cautelare affermandone il carattere gravemente indiziario, ma deve esporre, a pena di inammissibilità, le ragioni specifiche su cui si fonda la critica della decisione impugnata, a Meno che, per l'apoditticità o lacunosità di quest'ultima, di fatto risulti omessa la stessa valutazione della richiesta medesima e del suo contenuto. In applicazione di questi principi il Tribunale ha dunque rilevato una carenza di specificità nell'impugnazione del pubblico ministero, censurando il difetto di confronto critico con la motivazione dell'ordinanza reiettiva del G.i.p. e denunziando il tentativo di trasformare il giudizio d'appello in un vero e proprio riesame. 3. Ciò premesso, non può non rilevarsi, come accennato, l'inammissibilità del ricorso, i cui contenuti di critica ai giudizi espressi dal Tribunale risultano in larga parte assertivi o generici ovvero si risolvono nell'esposizione delle ragioni per cui, in riferimento alle singole posizioni, il quadro indiziario o cautelare dovesse ritenersi idoneo all'adozione delle misure richieste, ma non già di quelle perché il giudizio relativo al difetto di contestazione delle motivazioni del G.i.p. debba ritenersi infondata. In definitiva il ricorrente cade nell'errore di sollecitare il giudizio di legittimità sulla fondatezza della pretesa cautelare (riproponendo l'illustrazione dei gravi indizi ritenuti gravare sui singoli indagati) e dunque dell'impugnazione proposta avverso il rigetto dell'originaria richiesta, ma non già sulla genericità o meno della formulazione dei motivi d'appello, posto che le due valutazioni sono tutt'altro che sovrapponibili. Né qualche pregio assume la critica del ricorrente in merito al legittimo ricorso alla tecnica del richiamo delle risultanze indiziarie, pure stigmatizzata dal Tribunale, posto che l'orientamento realmente consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte è nel senso dell'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza di rigetto di misura cautelare che si limiti al mero rinvio al contenuto della originaria richiesta cautelare o alle risultanze indiziarie, limitandosi ad aggiungere brevi interpolazioni prive del necessario ed esplicito confronto critico con le argomentazioni del provvedimento reiettivo e che si traducono in apodittici commenti alla bontà delle proprie pretese originarie (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 277 del 07/11/2013, Clema, cit.). Infine manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, posto che non solo l'ordinanza del G.i.p. non ha mai evocato espressamente la regola di valutazione della prova di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p., ma il Tribunale - che non ha dunque omesso, come sostenuto, il confronto con la censura sul punto proposta con l'atto d'appello - ha comunque spiegato come il riferimento del primo giudicante alla mancata acquisizione di "riscontri" al compendio intercettivo posto a fondamento delle richieste rigettate dovesse interpretarsi non già nel senso della necessità in diritto degli stessi, quanto piuttosto all'impossibilità in fatto di attribuire al contenuto delle captazioni un significato certo od univoco in assenza di elementi ulteriori in grado di chiarirlo. P.Q.M. Dichiara