CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 agosto 1993
Cassazione n. 15472/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/08/1993 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha confermato il giudizio espresso sul punto dal Tribunale alla luce dell'apprezzata valutazione in termini di gravità del fatto per essersi il ricorrente allontanato dal luogo di detenzione per raggiungere altra provincia; che analogo apprezzamento negativo riceveva la condotta che aveva visto il ricorrente, in occasione del controllo, tentare di darsi alla fuga, al contempo valorizzando i pregressi dimostrati contatti con terze persone; rilevato che, invero, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che nel caso di specie la Corte di appello ha dato conto del lieve scostamento dal minimo edittale non superiore alla media edittale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03