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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31378/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]netti introduce profili di censura manifestamente infondati; Considerato, invero, che la motivazione in ordine all'insussistenza della scriminante dello stato di necessità non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, sicchè le doglianze si risolvono in un non consentito tentativo di rilettura nel merito delle risultanze istruttorie; ritenuto che analoghe considerazioni valgono con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, avendo il giudice di merito motivato in ordine alle condotte - scarsamente rispettose delle prescrizioni insite nella misura degli arresti domiciliari - realizzate dall'imputato e che, pur se non confluite nell'imputazione, dimostrano la non occasionalità della condotta; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]netti introduce profili di censura manifestamente infondati; Considerato, invero, che la motivazione in ordine all'insussistenza della scriminante dello stato di necessità non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, sicchè le doglianze si risolvono in un non consentito tentativo di rilettura nel merito delle risultanze istruttorie; ritenuto che analoghe considerazioni valgono con riferimento al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, avendo il giudice di merito motivato in ordine alle condotte - scarsamente rispettose delle prescrizioni insite nella misura degli arresti domiciliari - realizzate dall'imputato e che, pur se non confluite nell'imputazione, dimostrano la non occasionalità della condotta; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31378/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris