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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07612/2022

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ISTRO GENERALE SENTENZA n. 36165 del 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 ottobre 1989; avverso la sentenza n. 2710/21 del Tribunale di Bologna del 15 giugno 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla disposta confisca.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna, decidendo nelle forme procedimentali di cui all'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato per la violazione dell'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto nella tasca del giubbotto che lo stesso indossava n. 11 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina e n. 10 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa.

Con la medesima sentenza il Tribunale di Bologna ha, altresì, disposto la confisca in danno del prevenuto del danaro sottoposto a vincolo reale.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria dell'imputato lamentando, per un verso, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata coilLebbione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., gli estremi per il riconoscimento della quale sarebbero desumibili, ad avviso della difesa dalla esiguità ponderale della sostanza stupefacente detenuta dal prevenuto, e, per altro verso, sotto il profilo dell'omessd motivazione, id confisca del danaro sottoposto a sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di impugnazione.

Deve, preliminarmente, rilevarsi che, sebbene si tratti di una sentenza con la quale è stata disposta la applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., statuizione che, come è noto, è suscettibile di essere gravata di ricorso per cassazione nei soli ristretti !imiti dettati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la presente impugnazione - avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto contestato e la legalità del trattamento sanzionatorio ad esso conseguente - appare essere astrattamente ammissibile (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 gennaio 2019, n. 4252).

Nondimeno, nessun pregio può essere attribuito al primo motivo di impugnaZione.

Come, infatti, questa Corte ha rilevato, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 aprile 2021, n. 14377).

Ipotesi questa indubbiamente non ricorrente nella presente fattispecie, non potendo predicarsi in termini di palese evidenza la speciale tenuità del lucro che il prevenuto si prefigurava di conseguire tramite lo spaccio delle sostanze stupefacenti da lui detenute al predetto fine.

Fondato è, viceversa, il secondo motivo di ricorso.

Anche in questo caso è sufficiente rilevare, attraverso l'esame della giurisprudenza formatasi in materia, che - sebbene l'onere motivazionale gravante sul giudicante in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia decisamente più leggero di quello presente in caso di sentenza emessa non a seguito di accordo delle parti, posto che a seguito dell'atto negoziale il giudice (ancorchè non possa limitarsi ad una mera presa d'atto del contenuto di quello) è dispensato dalla minuta dimostrazione della sussistenza dei fatti di cui alla imputazione (sul punto, infatti: Corte di cassazione, Sezione II penale, 2 luglio 2019, n. 28850) - tuttavia siffatta relevatio ab onere probandi non può giungere al livello di escludere del tutto l'applicazione della regola dell'obbligo di motivazione sancita dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; come è, infatti, stato osservato, è, in ogni caso, onere del giudice fornire gli elementi in base ai quali egli abbia ritenuto non attendibili le giustificazioni eventualmente addotte dal prevenuto in ordine alla legittima detenzione dei beni sottoposti alla misura di gcurezza patrimoniale ovvero, laddove ciò sia rilevante, sulla sproporzione fra il valore di questi ed il reddito dichiarato dall'imputato o, comunque, la sua dimostrata legittima attività economica (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 maggio 2021, n. 17092).

Nel caso di specie, invece, il Tribunale di Bologna ha del tutto omesso di indicare le ragioni della disposta confisca, essendosi limitato a richiamare la previsione di cui all'art. 85, comma 3, del dPR 309 del 1990, che, prevedendo ex lege la confisca delle sostanze stupefacenti, non appare pertinente alla fattispecie in cui la confisca, espressamente prevista nel dispositivo della sentenza in questione, ha avuto ad oggetto delle somme di danaro.

Tanto più, peraltro, nel caso in esame la motivazione sulla confisca, testualmente ordinata dal Tribunale ai sensi dell'art. 240 cod. pen., sarebbe stata opportuna, atteso che, essendo stata contestata al Tayachi solamente la detenzione della sostanza stupefacente e non anche lo spaccio di essa, la riconducibilità del danaro in sequestro al reato contestato avrebbe avuto necessità di una qualche spiegazione.

Nei soli limiti di cui sopra, pertanto, il ricorso proposto deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul solo punto rimasto ancora controverso, non sussistendo più alcun possibile dibattito in merito all'affermazione della penale responsabilità del prevenuto, al Tribunale di Bologna.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio sul punto.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ISTRO GENERALE SENTENZA n. 36165 del 2021 sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 ottobre 1989; avverso la sentenza n. 2710/21 del Tribunale di Bologna del 15 giugno 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla disposta confisca.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna, decidendo nelle forme procedimentali di cui all'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], imputato per la violazione dell'art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto nella tasca del giubbotto che lo stesso indossava n. 11 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo eroina e n. 10 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, la pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa. Con la medesima sentenza il Tribunale di Bologna ha, altresì, disposto la confisca in danno del prevenuto del danaro sottoposto a vincolo reale. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria dell'imputato lamentando, per un verso, sotto il profilo del vizio di motivazione, la mancata coilLebbione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., gli estremi per il riconoscimento della quale sarebbero desumibili, ad avviso della difesa dalla esiguità ponderale della sostanza stupefacente detenuta dal prevenuto, e, per altro verso, sotto il profilo dell'omessd motivazione, id confisca del danaro sottoposto a sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di impugnazione. Deve, preliminarmente, rilevarsi che, sebbene si tratti di una sentenza con la quale è stata disposta la applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., statuizione che, come è noto, è suscettibile di essere gravata di ricorso per cassazione nei soli ristretti !imiti dettati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la presente impugnazione - avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto contestato e la legalità del trattamento sanzionatorio ad esso conseguente - appare essere astrattamente ammissibile (cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 gennaio 2019, n. 4252). Nondimeno, nessun pregio può essere attribuito al primo motivo di impugnaZione. Come, infatti, questa Corte ha rilevato, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 aprile 2021, n. 14377). Ipotesi questa indubbiamente non ricorrente nella presente fattispecie, non potendo predicarsi in termini di palese evidenza la speciale tenuità del lucro che il prevenuto si prefigurava di conseguire tramite lo spaccio delle sostanze stupefacenti da lui detenute al predetto fine. Fondato è, viceversa, il secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso è sufficiente rilevare, attraverso l'esame della giurisprudenza formatasi in materia, che - sebbene l'onere motivazionale gravante sul giudicante in caso di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia decisamente più leggero di quello presente in caso di sentenza emessa non a seguito di accordo delle parti, posto che a seguito dell'atto negoziale il giudice (ancorchè non possa limitarsi ad una mera presa d'atto del contenuto di quello) è dispensato dalla minuta dimostrazione della sussistenza dei fatti di cui alla imputazione (sul punto, infatti: Corte di cassazione, Sezione II penale, 2 luglio 2019, n. 28850) - tuttavia siffatta relevatio ab onere probandi non può giungere al livello di escludere del tutto l'applicazione della regola dell'obbligo di motivazione sancita dall'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; come è, infatti, stato osservato, è, in ogni caso, onere del giudice fornire gli elementi in base ai quali egli abbia ritenuto non attendibili le giustificazioni eventualmente addotte dal prevenuto in ordine alla legittima detenzione dei beni sottoposti alla misura di gcurezza patrimoniale ovvero, laddove ciò sia rilevante, sulla sproporzione fra il valore di questi ed il reddito dichiarato dall'imputato o, comunque, la sua dimostrata legittima attività economica (Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 maggio 2021, n. 17092). Nel caso di specie, invece, il Tribunale di Bologna ha del tutto omesso di indicare le ragioni della disposta confisca, essendosi limitato a richiamare la previsione di cui all'art. 85, comma 3, del dPR 309 del 1990, che, prevedendo ex lege la confisca delle sostanze stupefacenti, non appare pertinente alla fattispecie in cui la confisca, espressamente prevista nel dispositivo della sentenza in questione, ha avuto ad oggetto delle somme di danaro. Tanto più, peraltro, nel caso in esame la motivazione sulla confisca, testualmente ordinata dal Tribunale ai sensi dell'art. 240 cod. pen., sarebbe stata opportuna, atteso che, essendo stata contestata al Tayachi solamente la detenzione della sostanza stupefacente e non anche lo spaccio di essa, la riconducibilità del danaro in sequestro al reato contestato avrebbe avuto necessità di una qualche spiegazione. Nei soli limiti di cui sopra, pertanto, il ricorso proposto deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul solo punto rimasto ancora controverso, non sussistendo più alcun possibile dibattito in merito all'affermazione della penale responsabilità del prevenuto, al Tribunale di Bologna. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di danaro e rinvia al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma, i
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