Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:295
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CJ0441_IT
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] della causa
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 96 e 98, in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Aliquota ridotta – Fornitura, importazione e acquisto di determinati animali vivi (segnatamente cavalli) non destinati alla preparazione o alla produzione di alimenti per il consumo umano o animale.
[OSCURATO:PERSONA]
1) Applicando un’aliquota d’imposta sul valore aggiunto ridotta a tutte le forniture, importazioni e a tutti gli acquisti intracomunitari di cavalli, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96 e 98, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III, della medesima.
2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
3) La Repubblica francese e il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] sopportano le proprie spese.