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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2011

ECLI:EU:C:2011:295
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009CJ0441_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 96 e 98, in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Aliquota ridotta – Fornitura, importazione e acquisto di determinati animali vivi (segnatamente cavalli) non destinati alla preparazione o alla produzione di alimenti per il consumo umano o animale.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Applicando un’aliquota d’imposta sul valore aggiunto ridotta a tutte le forniture, importazioni e a tutti gli acquisti intracomunitari di cavalli, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96 e 98, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III, della medesima. 2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese. 3) La Repubblica francese e il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] sopportano le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CJ0441_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 96 e 98, in combinato disposto con l’allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) – Aliquota ridotta – Fornitura, importazione e acquisto di determinati animali vivi (segnatamente cavalli) non destinati alla preparazione o alla produzione di alimenti per il consumo umano o animale. [OSCURATO:PERSONA] 1) Applicando un’aliquota d’imposta sul valore aggiunto ridotta a tutte le forniture, importazioni e a tutti gli acquisti intracomunitari di cavalli, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 96 e 98, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’allegato III, della medesima. 2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese. 3) La Repubblica francese e il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] sopportano le proprie spese.