CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 15250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24843/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N. 12/4 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC nonché [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], ammessa a procedura di concordato preventivo dal Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 87, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2239/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16.05.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.04.2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva loro ingiunto, in qualità di fideiussori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:SOCIETA]., di pagare alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] i l complessivo importo di euro 330.920,98 a titolo di restituzionedel mutuo chirografario n. 34/1003480, erogato dall’istituto di credito in favore della società garantita. A sostegno dell’opposizione i ricorrenti eccepivano la nullità del mutuo , che qualificavano “di scopo” o “di consolidamento”, in quanto a loro dire finalizzato esclusivamente a sana re l’esposizione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la banca , derivante dal saldo passivo del conto corrente n. 1075065, quest’ultimo caratterizzato dall’applicazione di clausole contrattuali nullee da addebiti di voci non dovute; deducevano , ancora, l’inefficacia delle prestate Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC fideiussioni e l ’intervenuto pagamen to da pa rt e del [OSCURATO:PERSONA], garantedella [OSCURATO:SOCIETA]. ex lege n. 662/1996 , di un importo pari al70% delle somme date a mutuo. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dava atto in corso di causa di aver incassato il 70% delle somme dal [OSCURATO:PERSONA] e, resistendo per il resto alla domanda, concludeva per la condanna degli opponenti al pagamento del residuodovuto. 3. Assunta la causa in decisione, gli opponenti esponevano in comparsa conclusionale che, all’esito di altro procedimento, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva ricalcolato il saldo passivo del conto n. 1075065; producevano la CTU sul rapporto di conto corrente e la sentenza definitiva di quel giudizio ed insistevano nell’eccezione di nullità del mutuo, rappresentando che dall’elaborato peritale era emerso che, alla data di erogazione del finanziamento, il saldo effettivo del conto risultava non a deb ito, ma a credito per la correntista, la quale si era pertanto vista costretta a richiedere liquidità al solo scopo di ripianare un’esposizione debitoria in realtà inesistente. 4. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], definendo il giudizio di primo grado, respingeva l’eccezione di nullità del mutuo , ritenendo non provata la dedotta finalizzazione del rapporto ad estinguere l’esposizione debitoria della [OSCURATO:SOCIETA]verso l’opposta. Il giudice di prime cureosservava, infatti, che alla data di erogazione del mutuo il saldo del conto corrente era in passivo per una somma pari ad euro 131.448,81, laddove la somma mutuata ammontava ad euro 350.000,00. Il Tribunale riteneva , inoltre, generiche e prive di riscont ri le deduzioni degli opponenti sulla nullità delle clausole contrattuali regolanti il conto corrente, e Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC dichiarava inammissibilela documentazione prodotta solamente in allegato alla comparsa conclusionale, seppur formata si anteriormente all’udienza di precisazione delle conclusioni.Il primo giudice prendeva invece atto dell’intervenuto pagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo , condannando i garanti a pagare il residuo dovuto, pari ad euro 102.184,95. 5. Sul gravame degli opponenti, e nella resistenza della Banca di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 2239/2018, confermava integralmente la pronuncia di primo grado: il giudice di seconde cure condivideva innanzitutto il convincimento del Tribunalecirca il mancato assolvimento da parte degli opponenti dell’onere assertivo - prima ancora che di quello probatorio - quanto alla dedotta nullità del contratto di conto corrente, peraltro mai versato in atti,con conseguente irrilevanza della documentazione prodotta nel corso del giudizio, di per sé inidonea a sopperire al difetto di allegazione difensiva, comunque inemendabile in sede di gravame. La Corte d’Appello escludeva, ancora, la sussistenza del dedotto collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente e il mutuo chirografario, considerato che le somme mutuate, pari a circa il triplo dell’esposizione debitoria derivante dal conto corrente, risultavano essere state utilizzate dalla mutuataria per il pagamento di assegni e fatture in favore di terzi; sulla scorta dell’accertata autonomia e indipendenza dei due rapporti contrattuali, il collegio partenopeo respingeva l’eccezione di giudicato formulata dagli appellanti, in quanto la rideterminazione del saldo passivo del conto corrente non poteva spiegare alcun effetto sulgiudizio relativo al mutuo . Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC 6. Per la cassazione di detta decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. 7. Resiste con controricorso la Banca di [OSCURATO:PERSONA]. Coop.; propone controricorso, altresì, la MFC AgricolturaS.r.l. in liquidazione, cui risulta essere stato notificato il ricorso. 8. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno insistito nelle proprie richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre in primo luogo esaminare il controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., ponendo esso una questione in tema di litisconsorzio necessario. 1.1. La controricorrente in questionededuce, infatti , che non le è stato notificato l’atto d’appello, nonostante la sua partecipazione al giudizio di primo grado; lamenta «che, pertanto, nel giudizio proposto innanzi la corte d’Appello di Napoli non è stato rispettato il regolare contraddittorio tra le parti»; conclude,quindi, affinché vengano rese le seguenti statuizioni: «dichiarare improcedibile il ricorso proposto dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 2239/2018 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il 16/05/2018, e rimettere la causa avanti la Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione»(per il virgolettato, cfr. pag. 2). 1.2. Nella memoria illustrativa, i ricorrenti sostanzialmente si associano a tali conclusioni, deducendo la violazione da parte della Corte territoriale dell’art. 331 c.p.c., con la conseguente necessità di rimettere la causa al secondo giudice per l’integrazione del contraddittorio. Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC 1.3. Preliminarmente deve rilevarsi che il controricorso manca di qualsivoglia esposizione dei fatti di causa idonei e sufficienti a suffragare la dedotta violazione del contraddittorio. In particolare, la controricorrente (che non è ingiunta, né opponente) non espone alcunché circa la propria partecipazione al giudizio:soltanto dalla lettura dell’istanza al GD per l’autorizzazione alla costituzione nel presente giudizio di legittimità, affoliata al controricorso, si ricava l’affermazione che la [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe intervenuta in primo grado. Nulla riferisce, tuttavia, la controricorrente circa le deduzioni e conclusioni eventualmente rassegnate, o sulle statuizioni assunte in proposito dal Tribunale. Elementi utili in proposito non si ricavano nemmeno dalla lettura del ricorso o della sentenza impugnata, giacché in essi non si dà in alcun modo atto della partecipazione al giudizio della [OSCURATO:SOCIETA].: la pronuncia della Corte d’Appello di Napoli non reca infatti alcuna statuizione nei confronti della controricorrente, la quale nel provvedimento non viene mai indicata tra le parti del giudizio, né di primo, né di secondo grado. 1.4 Sulla base di tale premessa deve concludersi da un lato,che il controricorso non ha il contenuto minimo per raggiungere lo scopo proprio di un atto di impugnazione e non può, pertanto qualificarsi come ricorso incidentale e,dall’altro, che l’eccezione di violazione del litisconsorzio necessario è inammissibile in quanto non pone questo Collegio in condizione di apprezzare innanzitutto l’effettiva partecipazione della [OSCURATO:SOCIETA]. al giudizio, essendo la lamentata lesione del contraddittorio dedotta in modo del tutto avulso dal contesto processuale emergente dagli atti. Infatti, l ’eccezione de l difetto di integrità del contraddittorio per Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC omessa citazione di alcuni deilitisconsorti necessari, non costituendo un'eccezione in senso proprio, può essere sollevata per laprima volta anche nel giudizio di l egittimità. Tuttavia, tale eccezione può essere formulata solo alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito, senza quindi la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività. 1.5 Deve ribadirsi, pertanto, il principio del tutto consolidato secondo il quale:«La non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità, nel quale la relativa eccezione può essere proposta, anche per la prima volta, nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano "ex sè" dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività; in tal caso, tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione» (Sez. 2 , Sent. n.25305 del 2008) . 1.6. Anche le deduzioni articolate in argomento dai ricorrenti nella loro memoria illustrativa non colmano le lacune indicate , peraltro,le stesse, oltre che generiche al pari del controricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., provengonodalle medesime parti che con la loro condotta avrebbero dato luogo alla lamentata nullità processuale (sarebbero stati infatti proprio i ricorrenti, in secondo Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC grado appellanti, a non aver notificato l’appelloalla società da loro medesimi garantita). 1.7. Occorre in proposito chiarire che, nel caso di specie,si può escludere con certezza che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse litisconsorte necessaria iniziale ex art. 102 c.p.c., avendo il presente giudizio ad oggetto la pretesa di pagamento avanzata dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA] (attrice sostanziale) nei confronti dei soli garanti (convenuti sostanziali),in forza delle fideiussioni da costoro rilasciate. I n tema di obbligazione solidale fideiussoria, è invero principio consolidato che non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo il creditore utilmente agire anche contro uno solo dei coobbligati ex art. 1306 c.c. (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23422 del 17/11/2016, Rv. 642655). Quindi, l’intervento nel giudizio di primo grado della [OSCURATO:SOCIETA]. potrebbe aver determinato - a tutto voler concedere - un’ipotesi di litisconsorzio solamente processuale , la qual cosa assume valore decisivo: infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, cui si intende assicurare continuità, allorché «i n appello la situazione di inscindibilità risulti correlata ad una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale (fuori da quella di cui all'art. 107 cod. proc. civ.), ove né la parte che ha introdotto il processo di appello né quella o quelle che vi sono state coinvolte né il giudice abbiano rilevato la violazione dell'art. 331 cod. proc. civ., la pronuncia della sentenza in violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. è imputabile certamente alle parti ed al giudice, ma, in mancanza di una regola che stabilisca che detta violazione sia rilevabile d'ufficio al di fuori del grado di impugnazione in cui si è verificata, e, dunque, di una regola che - come nel caso dell'art. Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC 102 e dell'art. 107 - estenda, nel caso di verifi cazione della violazione in grado d'appello, al grado di cassazione il potere officioso, tale potere si è consumato con la sentenza e si è consumato pure per il giudice […]. Implicazione necessaria di quanto osservato è allora che, in presenza di un ricorso introdotto contro una sentenza pronunciata in violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 102 e 107 cod. proc. civ. e dunque nelle situazioni di c.d. litisconsorzio necessario processuale (eccetto quella dell'art. 107 appunto) la Corte di Cassazione non può rilevare d'ufficio quella violazione»(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21381 del 30/08/2018, Rv. 650325, in motivazione). 1.8 La sottrazione della violazione in questione al rilievo officioso della Corte comporta, quindi, che la regola di cui all’art. 157, comma 3, c.p.c. torni pienamente operativa: infatti, «La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo»(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21381 del 30/08/2018, Rv. 650325). Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC In mancanza di un valido motivo di impugnazione, pertanto, l’eccezione è inammissibile anche sotto questo profilo. 2. Venendo all’esame del ricorso, i l primo motivo è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli art.li 112 e 345 cpc in relazione all’art 360, comma 1, nr. 5 – il gi ha errato nell’interpretare la domanda e le eccezioni sollevate da parte opponente – attuale parte ricorrente, incorrendo nel vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 cpc) e a quello del tantum devolutum quantum appellatum (articolo 345 cpc) per essersi la Corte di Appello limitata a ritenere ininfluente la produzione documentale senza interpretare minimamente l’eccezione sollevata in sede di comparsa conclusionale».I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appelloavrebbe malamente interpretato le loro deduzioni difensive, non avendo colto la differenza tra l ’ eccezion e di nullità formulata nell’atto introduttivo del giudizio, basata sulla deduzione che il mutuo stipulato inter-partes sarebbe stato “ di scopo ” o “ di consolidamento”,e quella sollevata nella comparsa conclusionale , basata sull’inesistenza del saldo passivo d el conto corrente ove le somme mutuate erano state accreditate.Su tale ultima eccezione di nullità, sostengono gli opponenti, la Corte d’Appello, a causa del denunciato errore di interpretazione,non si sarebbe pronunciata. 2.1. Con il secondo motivo si deduce : « Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116, 183 e 345 c.p.c., 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 nr. 3 per omessa ammissione e omesso esame della documentazione prodotta – mancata pronuncia del giudice sulla istanza istruttoria avanzata dalla parte –violazione delle diverse norme che regolano l’ammissibilità delle Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC prove – diniego di ammissione di una prova per irrilevanza della stessa, avendo il giudice di merito travalicato i limiti della discrezionalità concessagli». I ricorrenti lamentano che la Corte distrettuale avrebbe valutato aprioristicamente la documentazione prodotta nel corso del giudizio, ritenendola irrilevante ancor prima di acquisirla al materiale probatorio, senza considerare che essa era finalizzata a sostenere un’ eccezione di nullità contrattuale rilevabile d’ufficio, basata su fatti sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie. 3. Il terzo motivo è così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1 nr. 3 per avere omesso la Corte di statuire su una eccezione rilevabile d’ufficio (nullità contrattuale)». Gli opponenti deducono che il giudice di seconde cure avrebbe errato a non dichiarare la nullità del contratto di mutuo, in quanto dalla documentazione versata in atti– ove correttamente acquisita e valutata – sarebbe emerso che il rapporto di conto corrente, alla data di erogazione delle somme, non presentavaun saldo a debito , ma a credito , cosicché il mutuo, la cui concessione si era resa necessaria al solo fine di azzerare una passività inesistente, avrebbe dovuto essere dichiarato nullo per mancanza di causa concreta. 4. Con il quarto motivo, «Si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e articolo 324 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con travalicamento dei limiti del giudicato esterno». I ricorrenti sostengono che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricalcolato il saldo passivo del conto corrente, non avrebbe potuto essere considerata dal giudice di seconde cure alla stregua di un qualunque documento Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC soggetto alle preclusioni istruttorie, trattandosi piuttosto di una statuizione( di accertamento della nullità del contratto di conto corrente, riverberatasi sul mutuo ivi accreditato) destinata a fare stato nel presente giudizio. 4.1I quattro motivi, suscettibili di esame congiunto in ragione dellaloro reciproca connessione , sono inammissibili . Si osserva che le censure dei ricorrenti muovono dall’assunto che il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente fossero collegati, nel senso della finalizzazione del primo al risanamento dell’esposizione debitoria derivante dal secondo. Sennonché , tale collegamentonegoziale tra i due rapporti è stato escluso dal giudice di merito, il quale ha accertato che la somma mutuata, di gran lunga superiore al saldo passivo del conto corrente alla data del mutuo, è stata effettivamente messa a disposizione d e lla mutuataria, la quale l’ h a impiegata per il pagamento di fatture e assegni in favore di terzi creditori. I ricorrenti , per parte loro, si limitano a sostenere la sussistenza del collegamento tra il mutuo e il conto corrente di accredito delle somme, manon si confronta no specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e prospettano piuttosto inammissibili censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle risultanze probatorie (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n. 898 del 14/12/1999, Rv. 532151), delle quali propongono in sostanza una l ettura alternativa.Le argomentazioni della Corte distrettuale , alla luce dei fatti accertati, appaiono invero esenti da vizi logici o giuridici e, come tali, non prestano il fianco a censure di legittimità(cfr. Cass., Sez. Un., n. 8053 del 07/04/2014), dovendosi peraltro ribadire che in tema di collegamento negoziale cd. “funzionale”, l'accertamento Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto, come nella fattispecie, nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 20634 del 07/08/2018, Rv. 650200; Cass., Sez. L, Sentenza n. 18585 del 22/09/2016, Rv. 641188). 5. Ad ogni buon conto, quanto al primo motivo, in disparte l’inammissibilità della censura formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nella ricorrenza di un’ipotesi di “doppia conforme” ex art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., e premesso che l'interpretazione della domanda giudiziale costituisce un’operazione riservata al giudice del merito, risolvendosi in un accertamento di fattoda condursi in relazione al contenuto sostanziale della pretesa della parte e alle finalità da essa persegui t e (cfr. Cass. S ez. L . , Sentenza n. 22893 del 09/09/2008, 605117) , si osserva che l’accertamentodell’effettivo utilizzo delle somme mutuate per scopi estranei al risanamento dell’esposizione debitoria derivante dal conto correntecostituisce ragione sufficiente a giustificare il rigetto dell’eccezione di nullità del mutuo,sia in relazione alla sua dedotta naturadi mutuo “di scopo” o “di consolidamento”, sia in relazione alla dedotta insussistenzatout court di un’esposizione debitoria da risanare. Detto in altri termini, una volta esclusa dal giudice di merito la sussistenza di un nesso teleologicotra i due rapporti, non poteva che essere considerata del tutto irrilevante la circostanza che il saldo passivo del conto corrente fosse stato ricalcolato Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC all’esito di un altro giudizio. La qual cosa esclude in radice la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,denunciata anche con il terzo motivo: infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quand o la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare congrua la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi(cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020, Rv. 656681; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7662 del 02/04/2020, Rv. 657462). 6. Venendo al secondo motivo, c ontrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il giudice di merito non ha valutato aprioristicamente la documentazione prodotta in corso di causa(in particolare, CTU e sentenza), ma l’hapiuttosto ritenuta irrilevante , sia perché inidonea, di per sé sola, a porre rimedio alle riscontrate carenze assertive degli opponenti, sia perché relativa ad un rapporto contrattuale (il conto corrente) diverso rispetto a quello oggetto del presentegiudizio (il mutuo) . 7. Esaminando la questione da altro, speculare, punto di vista, se ne conclude che non sussiste neanchela violazione del giudicato esterno lamentata con il quarto ed ultimo motivo. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, la rilevanza del giudicato esterno postula l’identità delle parti e l’unicità del Ric. 2018n. 24843sez. S2 - ud. 12.04 .2023 CC rapporto giuridico dedotto. Nel caso di specie, pertanto, non può attribuirsi alcuna rilevanza al giudicato formatosi sul saldo delconto corrente, trattandosi di un rapporto giuridicodistinto dall’autonomo rapporto di mutuooggetto del presente giudizio. 8. In conclusione, il ricorso deve essere disatteso sotto tutti i profili in cui è articolato. 9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra loro,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 5600, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processua