CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 1990
Cassazione n. 30380/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Trieste nel procedimento a carico di: Cocc:a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/02/1990 avve'sd la sentenza del 15/06/2022 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generae [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale di Trieste impugna la sentenza della Corte di appello di Trieste con cui, in riforma delta sentenza del Tribunale di Trieste, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] nor punibile ex art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di Cui al'art. 341-bis cod. pen. di oltraggio commesso in Trieste il 28 ottobre 2017. LA 2. Avverso la citata decisione il ricorrente deduce violazione dell'art. 131-bis come modificato dal dl. n. 53 del 2019, convertito, con modificazioni, nella I. n. 77 del 2020 e dal d.l. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, nella I. n. 173 del 2020. Secondo il Procuratore generale le modifiche normative intervenute sull'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui hanno incluso la fattispecie contestata all'imputato ex art. 341-bis cod. pen., tra i reati per cui è escluso che possa ritenersi di particolare 'tenuità, seppure intervenuta successivamente alla commissione del delitto, sarebbe applicabile nel momento in cui il giudice effettua la propria valutazione e, pertanto, anche a prescindere dalla vigenza della norma per come modificata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in quanto in palese contrasto con l'art. 2, quarto comma, cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile poiché manifestamente infondato. 2. La Corte di appello, analizzando la vicenda che vedeva l'imputato responsabile in ordine al delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen., ha ritenuto, sulla base di plurimi elementi da cui si desumeva la tenuità del fatto e l'occasionalità della condotta, che costui potesse accedere alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Ed infatti, l'art. 131-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. pen. per come introdotto dall'art. 16, comma 1, lett. b), del 1.1. 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, ha espressamente escluso che possa ritenersi di particolare tenuità la condotta prevista dall'art. 341-bis cod. pen. quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di pubblica sicurezza o di un agente o pubblico ufficiale di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni (l'ultima parte della norma che originariamente prevedeva quale soggetto destinatario dell'azione oppositiva quella di «un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni», è stata modificata dall'art. 7, d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 173). Poiché la modifica legislativa che ha escluso l'astratta applicazione della causa di non punibilità per la fattispecie oggetto di contestazione è entrata in vigore in data successiva alla contestata condotta di oltraggio, deve essere escluso che la disposizione a carattere penale così interpolata possa trovare applicazione rispetto a fattispecie commesse in epoca in cui sussisteva una disciplina più favorevole.3. Ed invero, la norma che ha escluso la possibile applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ragione della natura sostanziale dell'istituto (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 - 01) non può che operare per il futuro poiché meno favorevole per l'imputato, con conseguente impossibilità di ritenere operante la citata preclusione al momento della commissione del fatto commesso il 28 ottobre 2017, allorché la disciplina prevedeva la ricorrenza degli ordinari parametri della "particolare tenuità" e della "non abitualità" del comportamento a cui la Corte di appello ha . fatto specifico riferimento. 4. Né il ricorrente, che pure afferma che la nuova normativa avrebbe di fatto inserito un elemento di valutazione comunque in linea cori i presupposti già ricompresi nella disposizione in esame (affermazione che non trova alcun addentellato con la modifica legislativa che non risulta effettuare un'interpretazione autentica della norma interpolata), censura la parte della decisione che ha ritenuto esistenti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità scorgendo i due profili della occasionalità e tenuità dell'offesa specificando, conformemente al principio di diritto sopra espresso, che non costituisse ostacolo la attuale previsione normativa non ancora in vigore nella parte in cui ha limitato il perimetro di applicazione della norma, al momento della commissione del fatto. P.Q.M. Dichia