CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12174/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico di ricorso, con i quale si deduce inosservanza della norma processuale (artt. 423 e 441 bis cod. proc. pen.) per avere la Corte rigettato il motivo di gravame con il quale di censurava la decisione di primo grado che aveva qualificato il fatto descritto al capo B come consumato e non solo tentato (come da contestazione contenuta nella rubrica), è manifestamente infondato in diritto, oltre che meramente reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, con congrua ed adeguata argomentazione aderente al precetto processuale ed alla giurisprudenza che ne interpreta il disposto (da ultimo Sez. 2, n. 14366 del 12/12/2024, dep. 2025, Galati, n.m.); rilevato che la giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite, ha più volte affermato che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051 - 01); ritenuto che l'attribuzione al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, pur in assenza di una richiesta del Pubblico ministero, non determina la violazione dell'art. 423 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU, come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438- 01); ricordato che questa Corte di legittimità ha anche ribadito che non viola il principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza la decisione di condanna per un delitto consumato a fronte di una contestazione del reato in forma tentata, quando non vi è modifica del fatto penalmente rilevante indicato in contestazione e l'imputato è stato in condizione di difendersi su tutti gli elementioggetto dell'addebito, trattandosi in tal caso solo di una riqualificazione giuridica dello stesso fatto (così Sez: 2, n. 16827 del 07/03/2019, Rv. 276210-02; in tema di truffa; Sez. 3, n. 11659 del 24/02/2015, Rv. 262911 - 01); che anche la Corte Edu, nella sentenza Drassich c. Italia n.2 (Corte EDU, sez. I, 22/2/2018, n. 65173/09) ha affermato che le disposizioni dell'art. 6 par. 3 della Convenzione EDU non impongono alcuna forma particolare per quanto riguarda il modo con cui l'imputato deve essere informato della natura e del motivo dell'accusa formulata a suo carico e che la possibilità di discuterne davanti ad un giudice anche in un grado o fase successivi realizza una compiuta forma di tutela del diritto di difesa (così anche Dallos c. Ungheria, n. 29082, par. 52); rilevato che nella fattispecie la diversa qualificazione giuridica del fatto è stata fondata dal primo giudice valutazione della condotta precisamente contestata che integra gli estremi del reato consumato e non solo tentato, sicché la diversa qualificazione era comunque prevedibile per l'imputato e non può aver determinato in concreto una lesione dei diritti della difesa; né può dubitarsi della legittimità costituzionale dell'art. 521 cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 Cost., per il pregiudizio che si assume a questa arrecato in ordine alla possibilità di introdurre nuove prove o scegliere riti alternativi in relazione all'imputazione diversamente qualificata, in quanto, come già riconosciuto da questa Corte, qualora il giudice, all'esito del processo, attribuisca una qualificazione giuridica diversa al fatto contestato, immutato nella sua dimensione storica, tale riqualificazione non determina uno scenario processuale "non prevedibile" per la difesa e non richiede interventi additivi rispetto al nucleo delle opzioni processuali da essa esercitabili. (Sez. 2, n. 45068 del 14/10/2021, Rv. 282435 - 01); ritenuto pertanto che tali doglianze devono ritenersi non specifiche, ma meramente apparenti, poiché non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre, senza un effettivo confronto con la motivazione resa, questioni già esaminate e superate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M