CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44314/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il ricorso riproduce le censure già sollevate in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni - immuni da censure - recepite nella sentenza impugnata, nella quale si dà specifica motivazione in ordine alla configurabilità della recidiva (stante l'omogeneità delle condotte e la dimostrazione di una personalità propensa al compimento di reati a base violenta), nonché della commisurazione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellffl ricorrente-al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente