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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31436/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16839/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8534/2019, depositata il 12 novembre 2019.

Udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 25 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso depositato il 27 dicembre 2007, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confront i della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., relativo ai presunti redditi per l’anno 2001, constatando un presunto omesso pagamento delle imposte IVA ed IRAP nonché dell’IRPEF da imputare ai soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione, comminando, altresì , una sanzione amministrativa pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 197/07/2008,ha rigettato il ricorso.

Avverso la suddetta sentenza la ricorrente proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale,con sentenza n. 229/1/10, ha annullato l’impugnata sentenza per violazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. Riassunto il giudizio in primo grado e integrato il contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'annullamento del predetto avviso di accertamento; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. non si sono costituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 11001/02/2014, ha rigettato il ricorso.

Avverso la suddetta sentenza la ricorrente ha proposto nuovo appello che è stato deciso con la sentenza n. 10646/2015, con cui la Commissione tributaria regionale di Napoli ha ritenuto inammissibile il ricorso in difetto della prova della notifica alle parti del giudizio di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione.

La Cassazione, con ordinanza n. 29151/17, ha cassat o la sentenzacon rinvio per l’integrazione del contraddittorio.

2. –La ricorrente ha adito la Commissione tributaria regionale di Napoli, per la riassunzione del giudizio tributario n. 10887/2014 R.G., diretto a ottenere la riforma della sentenza n. 11001/02/2014. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 8534/2019,ha rigettato l’appello della ricorrente .

3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Deve osservarsi che nel corso del giudizio è stata effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci Luigi e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. che non si sono costituiti in giudizio, ma nei confronti dei qualinon è stato notificato il ricorso per cassazione.

Dall'esame degli atti emerge altresì che la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio illimitatamente responsabil e, è stata dichiarata fallita in data 24 novembre 2005 dal Tribunale di TorreAnnunziata.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (Cass. n. 30711/2021; Cass. n. 8065/2019; Cass. n. 19910/2018).

Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e del socio [OSCURATO:PERSONA], nonché del curatore fallimentare, a cura della ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

P.Q.M La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., del suo curatore fallimentare, e dei soci Luigi e [OSCURATO:PERSONA], a cura della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16839/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 21/23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 8534/2019, depositata il 12 novembre 2019. Udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 25 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso depositato il 27 dicembre 2007, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate nei confront i della [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., relativo ai presunti redditi per l’anno 2001, constatando un presunto omesso pagamento delle imposte IVA ed IRAP nonché dell’IRPEF da imputare ai soci in ragione delle rispettive quote di partecipazione, comminando, altresì , una sanzione amministrativa pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 197/07/2008,ha rigettato il ricorso. Avverso la suddetta sentenza la ricorrente proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale,con sentenza n. 229/1/10, ha annullato l’impugnata sentenza per violazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. Riassunto il giudizio in primo grado e integrato il contraddittorio, [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l'annullamento del predetto avviso di accertamento; [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. non si sono costituiti in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 11001/02/2014, ha rigettato il ricorso. Avverso la suddetta sentenza la ricorrente ha proposto nuovo appello che è stato deciso con la sentenza n. 10646/2015, con cui la Commissione tributaria regionale di Napoli ha ritenuto inammissibile il ricorso in difetto della prova della notifica alle parti del giudizio di primo grado. Avverso la suddetta sentenza la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in cassazione. La Cassazione, con ordinanza n. 29151/17, ha cassat o la sentenzacon rinvio per l’integrazione del contraddittorio. 2. –La ricorrente ha adito la Commissione tributaria regionale di Napoli, per la riassunzione del giudizio tributario n. 10887/2014 R.G., diretto a ottenere la riforma della sentenza n. 11001/02/2014. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale di Napoli, con sentenza n. 8534/2019,ha rigettato l’appello della ricorrente . 3. –La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Deve osservarsi che nel corso del giudizio è stata effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci Luigi e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. che non si sono costituiti in giudizio, ma nei confronti dei qualinon è stato notificato il ricorso per cassazione. Dall'esame degli atti emerge altresì che la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., di cui [OSCURATO:PERSONA] era socio illimitatamente responsabil e, è stata dichiarata fallita in data 24 novembre 2005 dal Tribunale di TorreAnnunziata. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione (Cass. n. 30711/2021; Cass. n. 8065/2019; Cass. n. 19910/2018). Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e del socio [OSCURATO:PERSONA], nonché del curatore fallimentare, a cura della ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. P.Q.M La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., del suo curatore fallimentare, e dei soci Luigi e [OSCURATO:PERSONA], a cura della ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria. Così dec
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