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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00022/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (B(:)) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 08/10/2020 dalla CORTE di APPELLO di GENOVA.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA],, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte ed alla nota spese che ha depositato; udito, per gli imputati, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato, nei loro confronti, la condanna in ordine ai reato di cui all'art. 55 D. Lgs, n. 231 del 2007 alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Savona, con le statuizioni accessorie in favore della parte civile, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione riguardanti l'affermazione di responsabilità, il conclusivo trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati, e vanno rigettati.

1. Con riguardo all'affermazione di responsabilità, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni predibattimentali delle pp.00. (acquisite in parte ex art. 512 cod. proc. pen., per sopravvenuta impossibilità di ripetizioine, in parte col consenso delle parti). 1.1 Deve rilevarsi in proposito che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della Conv.

EDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Sez.

U, n. 27918 del 25/11/2010, dep.- 2011, D.F., Rv. 250199 - 01).

La portata del principio è stata successivamente precisata da Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148 - 01, nel senso che le dichiarazioni predibattinnentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, caso [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, caso Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata.

1.2. A parere del collegio, peraltro, i predetti limiti non operano nei casi in cui - come nella specie - ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità siano state valorizzate essenzialmente dichiarazioni predibattimentali, in quanto tali sottratte alla disamina dibattimentale in contraddittorio, ma acquisite soltanto in parte ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., per accertata irripetibilità, ed in altra parte con il consenso espresso dell'imputato.

1.2.1. A ciò - nel silenzio del codice di rito sul punto - induce il rilievo che, secondo la giurisprudenza europea, le garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 Conv.

EDU sono, a determinate condizioni, rinunciabili.

Secondo la giurisprudenza convenzionale, in particolare, né il testo né lo spirito dell'art. 6 Conv.

EDU impediscono ad una persona di rinunciare spontaneamente (in sua discrezione, in tutto od in parte), in maniera espressa o tacita, alle garanzie di un giusto processo (Corte EDU, 30/11/2000, caso Kwiatkowska c.

Italia - dec.), ma la rinuncia può, tuttavia, essere considerata convenzionalmente valida ed efficace soltanto se (Corte EDU, Grande Camera, 25/02/1992, caso Pfeifer e Plankl c.

Austria, § 37; Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, caso Hermi c.

Italia, § 73; Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2015, caso Dvorski c.

Croazia, § 100): - risulti inequivocabile; - sia assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza; - non risulti in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo.

Si afferma, in particolare, che la «rinuncia consapevole ed intelligente ad un diritto non deve essere esplicita, ma deve essere volontaria» (Corte EDU, Grande Camera, 18/12/2018, caso Murtazaliyeva c.

Russia, §§ 117 s.); inoltre, prima di ritenere che un imputato abbia implicitamente rinunciato ad un diritto importante, rientrante tra quelli riconosciutigli dall'art. 6, occorre verificare se egli sia stato ragionevolmente in grado di prevedere le conseguenze del comportamento tenuto (Corte EDU, 09/09/2003, caso Jones c. [OSCURATO:PERSONA] - dec. -; conformi, Corte EDU, Grande Camera, casi Hermi c.

Italia cit., § 74).

A questa condizioni, viene ritenuta possibile anche la rinuncia al diritto di esaminare un testimone (Corte EDU, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] c.

Russia CIT., § 118); peraltro, tale diritto rientra tra quelle garanzie, necessariamente implicate dalla nozione di «giusto processo» e, pertanto, poste a garanzia dell'effettività delle ulteriori garanzie enunciate dall'art. 6, cui è riconosciuta natura di diritto fondamentale, in relazione alle quali opera una «protezione speciale» che si concretizza nella necessità che la rinuncia sia consapevole ed informata (Corte EDU, Grande Camera, caso Dvorski c.

Croazia cit., § 101; Corte EDU, Sez. 1, 24/09/2009, caso Pishchalnikov c.

Russia, § 77-79).

1.2.2. Nel caso in esame, può ritenersi che la rinuncia al predetto diritto, esplicitamente desumibile dalla prestazione del consenso all'acquisizione di dichiarazioni accusatorie predibattimentali rese di [OSCURATO:PERSONA], ulteriori rispetto a quelle del figlio [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., oltre che inequivocabile e non in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo, sia stata assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza (consistenti nella possibilità di determinarsi liberamente e senza coercizioni alla prestazione del predetto consenso, nonché nella facoltà di far esaminare in contradditorio gli ulteriori testimoni di accusa, pur se in ordine ad aspetti accessori della vicenda), nonché necessariamente consapevole ed informata, perché resa con l'ausilio di un difensore.

1.3. Ciò premesso, dal complesso delle predette dichiarazioni, motivatamente ritenute attendibili, nonostante minime discrasie su elementi di contorno (f. 4 della sentenza impugnata), e come tali processualmente non necessitanti di riscontro, ma purtuttavia corroborate, pur se in ordine ad aspetti accessori della vicenda, dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali assunte nonché dagli esiti degli accertamenti e dalle acquisizioni documentali operate dalla P.G. operante, è stata desunta la piena prova della disponibilità, da parte degli imputati, del bancomat della ODDERA (che successivamente gli stessi imputati restituirono all'erede BRUGNA), e dei documentati indebiti prelievi di somme di denaro in contestazione.

2. Meramente reiterative sono le ulteriori doglianze inerenti al conclusivo trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello incensurabilmente valorizzato, all'uopo, la gravità e reiterazione delle condotte delittuose accertate, in difetto di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza, essendo irrilevante ex lege l'incensuratezza degli imputati, e dovendo ritenersi irrilevante ai fini de quibus anche il consenso dagli stessi prestato all'acquisizione di atti formatisi fuori dal contraddittorio delle parti, che costituisce mera espressione di una strategia difensiva alla quale non è possibile attribuire connotazioni di meritevolezza o di disvalore.

3. In considerazione del rigetto del ricorso, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremiladuecentosettantasette/00, oltre accessori di legge.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (B(:)) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 08/10/2020 dalla CORTE di APPELLO di GENOVA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udito, per la parte civile [OSCURATO:PERSONA],, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alle conclusioni scritte ed alla nota spese che ha depositato; udito, per gli imputati, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Genova ha confermato, nei loro confronti, la condanna in ordine ai reato di cui all'art. 55 D. Lgs, n. 231 del 2007 alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Savona, con le statuizioni accessorie in favore della parte civile, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione riguardanti l'affermazione di responsabilità, il conclusivo trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Motivi della decisione I ricorsi sono, nel loro complesso, infondati, e vanno rigettati. 1. Con riguardo all'affermazione di responsabilità, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni predibattimentali delle pp.00. (acquisite in parte ex art. 512 cod. proc. pen., per sopravvenuta impossibilità di ripetizioine, in parte col consenso delle parti). 1.1 Deve rilevarsi in proposito che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della Conv. EDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale (Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep.- 2011, D.F., Rv. 250199 - 01). La portata del principio è stata successivamente precisata da Sez. 2, n. 15492 del 05/02/2020, Rv. 279148 - 01, nel senso che le dichiarazioni predibattinnentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, caso [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, caso Schatschaachwili c/ Germania, la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali», individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori, effettuato anche attraverso lo scrutinio delle modalità di raccolta, e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto, tra i quali possono rientrare anche le dichiarazioni dei testi indiretti, che hanno percepito in ambiente extra-processuale le dichiarazioni accusatorie della fonte primaria, confermandone in dibattimento la portata. 1.2. A parere del collegio, peraltro, i predetti limiti non operano nei casi in cui - come nella specie - ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità siano state valorizzate essenzialmente dichiarazioni predibattimentali, in quanto tali sottratte alla disamina dibattimentale in contraddittorio, ma acquisite soltanto in parte ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., per accertata irripetibilità, ed in altra parte con il consenso espresso dell'imputato. 1.2.1. A ciò - nel silenzio del codice di rito sul punto - induce il rilievo che, secondo la giurisprudenza europea, le garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 Conv. EDU sono, a determinate condizioni, rinunciabili. Secondo la giurisprudenza convenzionale, in particolare, né il testo né lo spirito dell'art. 6 Conv. EDU impediscono ad una persona di rinunciare spontaneamente (in sua discrezione, in tutto od in parte), in maniera espressa o tacita, alle garanzie di un giusto processo (Corte EDU, 30/11/2000, caso Kwiatkowska c. Italia - dec.), ma la rinuncia può, tuttavia, essere considerata convenzionalmente valida ed efficace soltanto se (Corte EDU, Grande Camera, 25/02/1992, caso Pfeifer e Plankl c. Austria, § 37; Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, caso Hermi c. Italia, § 73; Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2015, caso Dvorski c. Croazia, § 100): - risulti inequivocabile; - sia assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza; - non risulti in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo. Si afferma, in particolare, che la «rinuncia consapevole ed intelligente ad un diritto non deve essere esplicita, ma deve essere volontaria» (Corte EDU, Grande Camera, 18/12/2018, caso Murtazaliyeva c. Russia, §§ 117 s.); inoltre, prima di ritenere che un imputato abbia implicitamente rinunciato ad un diritto importante, rientrante tra quelli riconosciutigli dall'art. 6, occorre verificare se egli sia stato ragionevolmente in grado di prevedere le conseguenze del comportamento tenuto (Corte EDU, 09/09/2003, caso Jones c. [OSCURATO:PERSONA] - dec. -; conformi, Corte EDU, Grande Camera, casi Hermi c. Italia cit., § 74). A questa condizioni, viene ritenuta possibile anche la rinuncia al diritto di esaminare un testimone (Corte EDU, Grande Camera, [OSCURATO:PERSONA] c. Russia CIT., § 118); peraltro, tale diritto rientra tra quelle garanzie, necessariamente implicate dalla nozione di «giusto processo» e, pertanto, poste a garanzia dell'effettività delle ulteriori garanzie enunciate dall'art. 6, cui è riconosciuta natura di diritto fondamentale, in relazione alle quali opera una «protezione speciale» che si concretizza nella necessità che la rinuncia sia consapevole ed informata (Corte EDU, Grande Camera, caso Dvorski c. Croazia cit., § 101; Corte EDU, Sez. 1, 24/09/2009, caso Pishchalnikov c. Russia, § 77-79). 1.2.2. Nel caso in esame, può ritenersi che la rinuncia al predetto diritto, esplicitamente desumibile dalla prestazione del consenso all'acquisizione di dichiarazioni accusatorie predibattimentali rese di [OSCURATO:PERSONA], ulteriori rispetto a quelle del figlio [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto, acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., oltre che inequivocabile e non in contrasto con alcun interesse pubblico di rilievo, sia stata assistita da un minimo di garanzie proporzionate alla sua rilevanza (consistenti nella possibilità di determinarsi liberamente e senza coercizioni alla prestazione del predetto consenso, nonché nella facoltà di far esaminare in contradditorio gli ulteriori testimoni di accusa, pur se in ordine ad aspetti accessori della vicenda), nonché necessariamente consapevole ed informata, perché resa con l'ausilio di un difensore. 1.3. Ciò premesso, dal complesso delle predette dichiarazioni, motivatamente ritenute attendibili, nonostante minime discrasie su elementi di contorno (f. 4 della sentenza impugnata), e come tali processualmente non necessitanti di riscontro, ma purtuttavia corroborate, pur se in ordine ad aspetti accessori della vicenda, dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali assunte nonché dagli esiti degli accertamenti e dalle acquisizioni documentali operate dalla P.G. operante, è stata desunta la piena prova della disponibilità, da parte degli imputati, del bancomat della ODDERA (che successivamente gli stessi imputati restituirono all'erede BRUGNA), e dei documentati indebiti prelievi di somme di denaro in contestazione. 2. Meramente reiterative sono le ulteriori doglianze inerenti al conclusivo trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello incensurabilmente valorizzato, all'uopo, la gravità e reiterazione delle condotte delittuose accertate, in difetto di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza, essendo irrilevante ex lege l'incensuratezza degli imputati, e dovendo ritenersi irrilevante ai fini de quibus anche il consenso dagli stessi prestato all'acquisizione di atti formatisi fuori dal contraddittorio delle parti, che costituisce mera espressione di una strategia difensiva alla quale non è possibile attribuire connotazioni di meritevolezza o di disvalore. 3. In considerazione del rigetto del ricorso, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro tremiladuecentosettantasette/00, oltre accessori di legge. Così decis
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