CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03381/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26573/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, già rappresentatae difesa, in virtù di procura speciale a margine de l ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio, Sezione Staccata di Latina, n. 3308/40/2016, depositata in data 24 maggio2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: IRES ed IVA - Accertamento ex art t . 43 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 - Mancata comunicazione avviso adunanza camerale- [OSCURATO:PERSONA] che: 1. L’Agenzia delle entrate di Latina notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]. l’avviso di accertamento n. TFK031402630, con il quale recuperava a tassazione, ai fini IRES ed IVA, per l’anno di imposta 2009, maggiori ricavi non dichiarati (pari ad Euro 189.478,62), sulla base degli esiti di indagini finanziarie sui conti correnti intestati a [OSCURATO:PERSONA] (socio ed amministratore di fatto della società) e [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di diritto). La società proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che rigettava il ricorso. 2. Interposto gravame dalla contribuent e , la Commissione tributaria regionale delLazio, Sezione Staccata di Latina, rigettava l’appello. 3. Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l a società contribuent e , affidato adue motiv i . L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che: 1. Con il primo strumento di impugnazione l a contribuent e denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la «violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. in relazione all’art. 321 nr.2)»per avere la CTR ritenuto corretto l’operato dell’Amministrazione finanziaria in assenza della prova presuntiva dei maggiori ricavi, non potendosi ritenere idonee le movimentazioni bancarie dei conti correnti dei Cesarano. 2. Con il secondo strumento di impugnazione la ricorrente denuncia, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «altra violazione o falsa applicazione degli artt. e 2697, 2727, 2729 c.c.» per non avere la CTR proceduto ad una comparazione di tutti gli elementi indiziariacquisiti dall’istruttoria. 3. Preliminarmente deve darsi atto della mancata comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla società ricorrente. Invero, la comunicazione all’indirizzo mail del difensore, [OSCURATO:PERSONA], non andava a buon fine, stante la mancanza del destinatario nel RegInde, per effetto del decesso dello stesso. La comunicazione alla parte non andava a buon fine in quanto all’indirizzo della sede della società (Aprilia-LT, Via del Giglio, Km. 0,600) l’ufficiale giudiziario non rinveniva in loco la destinataria (‘trattasi di via con regolare numerazione civica. Non rinvengo segnaletiche metriche. Percorsa la strada senza rinvenire il nominativo della società destinataria. Vane le ricerche in loco’). Il giudizio va, quindi, rinviato a nuovo ruolo, dovendosi provvedere alla comunicazione alla parte personalmente, che, preso atto del decesso dell’avvocato che la rappresentava e difendeva, potrà procedere alla nomina di nuovo difensore. P.Q.M. La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo.