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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 22191/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte d'appello di Milano, sentenza del 12/07/2024, ha confermato la sentenza del 25/01/2024 del Tribunale di Lecco di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'ad 73, comma 5, del d.P.R.309/1990, così riqualificati i fatti a lui ascritti, perché illecitamente deteneva sostanza stupefacente ,del tipo .cocaina, per fini di spaccio; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con unico motivo di ricorso l'illegittimità della sentenza, per non avere la Corte di appello rinviato l'udienza nonostante il difensore avesse chiesto un rinvio in ragione della comunicata adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'UCPI per la giornata del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che il ricorso è inammissibile, posto che, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità vino in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, ma il principio deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame, secondo la disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all'astensione pqlle tiva 20 udienze proclamata dai competenti 4.431M Ve14 organismi di categoria, pervenuta in data suceessiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n.137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare (Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv.281724); che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed' al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte d'appello di Milano, sentenza del 12/07/2024, ha confermato la sentenza del 25/01/2024 del Tribunale di Lecco di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'ad 73, comma 5, del d.P.R.309/1990, così riqualificati i fatti a lui ascritti, perché illecitamente deteneva sostanza stupefacente ,del tipo .cocaina, per fini di spaccio; che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con unico motivo di ricorso l'illegittimità della sentenza, per non avere la Corte di appello rinviato l'udienza nonostante il difensore avesse chiesto un rinvio in ragione della comunicata adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'UCPI per la giornata del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che il ricorso è inammissibile, posto che, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità vino in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, ma il principio deve ritenersi applicabile anche alla fattispecie in esame, secondo la disciplina ennergenziale relativa alla pandemia da COVID-19, la richiesta di rinvio per adesione dei difensori all'astensione pqlle tiva 20 udienze proclamata dai competenti 4.431M Ve14 organismi di categoria, pervenuta in data suceessiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni, stabilito dall'art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n.137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non consente alcun differimento dell'udienza camerale, venendo la trattazione orale sostituita dal contraddittorio cartolare (Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv.281724); che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed' al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 22191/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris