CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 gennaio 2018
Cassazione n. 04183/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23268/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro -controricorrente - avverso la sentenza n. 1112/2017, depositata il19.1.2018della Corte d’Appello di Messina; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.1.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attuale contro ricorrente , essendosi specializzata in chirurgia generale,indirizzo oncologico, presso l’Università degli Studi di Messina nel 1996, si rivolse al Tribunale diquella città per chiedere l a condanna dello Stato italiano – evocato attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Salute –nonché dell’Università degli Studi di Messina e della Regionesiciliana al risarcimento del danno subito per il tardivo adempimento del legislatore interno all’obbligo, derivante dalle direttive europee, di garantire ai medici un adeguato trattamento economico durante lo svolgimento dei corsi di specializzazione comuni a tutti gli Stati membri della (in allora) Comunità europea o almeno a due Stati membri. In particolare, la dottoressa dava atto di avere ricevuto la borsa di studio prevista dalla prima legge di adeguamento (d.lgs. n. 257 del 1991), mentre riteneva di avere diritto al più favorevole trattamento previsto dall’art. 39 del successivo d.lgs. n. 368 del 1999 (la cui applicazione era stata via via procrastinata fino all’anno accademico 2006/2007), o in virtù dell’applicazione retroattiva di tale disposizione o, appunto, a titolo di risarcimento del danno, dovendosi intendere tale migliore trattamento come essenziale ai fini dell’esatto adempimento dell’obbligo comunitario. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva, r igettò nel merito la domanda. L’attuale controricorrente si rivolse quindi alla Corte d’Appello d i Messina , la quale , in parziale accoglimento dell’impugnazione, riformòla sentenza di primo grado e, previa affermazione dell’indifferenziata legittimazione passiva delle sole amministrazioni dello Stato, condannò il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca «al risarcimento del danno … da liquidarsi in misura pari alla differenza, per ciascuno degli anni accademici …, tra il trattamento percepito, e quello dovuto in base ai D.P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007», oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Contro la sentenza della Corte d’ A ppello il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricercaha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.La dottoressa specializzata si è difesa con controricorso e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il Ministero ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. In particolare : - dell’art. 11, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale; - dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991; -degli artt. 37, 39, 41, 46 del d.lgs. n. 257 del 1991; - dell’art. 8 d.lgs. n. 517 del 1999; - dell ’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2006; - degli art. 5 e 189, comma 3, Trattato CEE (ora artt. 10 e 249 versione consolidata) e delle Direttive nn. 82/76, 75/363, 75/362, degli artt. 13 e 16 della Direttiva n. 82/76 CEE e dell’art. 1, comma 1, Direttiva n. 93/16, di principi enunciati alla Corte di Giustiziacon sentenze 25.2.1999, in causa C-131/97 (Carbonari) e 3 ottobre 2000, in causa C-371/97 (Gozza); - dell’art. 7 d.l. n. 384 del 1, convertito nella legge n. 438 del 1992, dell’art. 3, comma 36, della legge n. 537 del 1993, dell’art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995, dell’art. 32, comma 12, della legge n. 449 del 1997, dell’art. 22 della legge n. 488del 1999, dell’art. 36 della legge n. 289 del 2002». In sostanza, il Ministero contesta l’affermazione della Corte d’Appello di Messina secondo cui il d.lgs. n. 257 del 1991, con la borsa di studio ivi prevista per i medici specializzandi, avrebbe rappresentato un adempimento solo parziale dell’obbligo di assicurare ai medici in formazione specialistica una remunerazione adeguata, adempimento completatosi solo con l’entrata in vigore del migliore trattamento economico previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999. 2. Il ricorso è fondato, dovendosi qui dare seguito al condivisibile principio già affermato da questa Corte in molte controversie del tutto analoghe alla presente. 2.1. «Il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un’adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell’ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999. Quest’ultimo decreto, nel recepire la direttiva n. 93/16 (che ha codificato, raccogliendole in un testo unico, le precedenti direttive n. 75/362 e n. 75/363, con le relative successive modificazioni), ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo e disciplinando un vero e proprio contratto di formazione (inizialmente denominato “contratto di formazione lavoro” e successivamente “contratto di formazione specialistica”) da stipulare, e rinnovare annualmente, tra Università (e Regioni) e medici specializzandi, con un meccanismo di retribuzione articolato in una quota fissa e una quota variabile, in concreto periodicamente determinate da successivi decreti ministeriali. Tale contratto, peraltro, secondo l’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, non dà luogo a un rapporto inquadrabile nell’ambito del lavoro subordinato, né è riconducibile alle ipotesi di parasubordinazione, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività degli specializzandi e gli emolumenti previsti dalla legge, restando conseguentemente inapplicabili l’art. 36 Cost. e il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto (Cass., 19/11/2008, n. 27481, Cass., 22/09/2009, n. 20403, Cass., 27/07/2017, n. 18670). Ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 266 del 2005, glieffetti delle nuove disposizioni, contenute negli articoli da 37 a 42 deld.lgs. n. 368 del 1999 (le quali prevedono sia la stipula del nuovo contratto di formazione, con gli specifici obblighi che ne derivano, sia il corrispondente trattamento economico), sono applicabili … solo a decorrere dall'anno accademico 2006/2007. … Per gli iscritti alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti al 2006/2007 è stato quindi espressamente disposto che continuasse a operare la precedente disciplina del 1991, sia sotto ilprofilo ordinamentale che sotto quello economico.La direttiva n. 93/16, che costituisce un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedentidisposizioni comunitarie già vigenti, non ha carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscersi agli iscritti allescuole di specializzazione. La previsione di un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n.75/362,n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limitaa recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l’introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257. … Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi … L’inadempimento dell’Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l’emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991» (così Cass. n. 8503/2020, alla cui più ampia motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; conformi, in precedenza, tra le altre: Cass. nn. 14168/2019, 24804/2018, 6355/2018, 4449/2018; allo stesso modo, successivamente, tra le più recenti: Cass. nn. 36591/2023, 23122/2023, 16365 / 2023, 4082 / 2023, 3867 / 2023, 36427/2022, 31311 / 2022, 31112 / 2022, 30507 / 2022, 28665/2022). 2.2. Con la memoria illustrativa parte controricorrente ha depositato altra sentenza della Corte d’Appello di Messina ugualmente favorevole ad alcuni medici specializzandi, rilevando che la stessa non sarebbe stata impugnata dalla pubblica amministrazione. A prescindere dall’inammissibilità della produzione documentale ai sensi dell’art. 372 c.p.c., è di tutta evidenza che una sentenza pronunciata in favore di altri soggetti non può fare stato, né avere alcuna rilevanza, nel presente processo , non trattandosi di domande relative all’accertamento di diritti soggettivi dipendenti o subordinati tra di loro, ma d i cause aventi ad oggetto diritti del tutto autonomi, anche se fondati sulle medesime ragioni in diritto (v., ex multis , Cass. n n . 29301/2023e 5377/2023). 3. Accolto il ricorso, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda dell’attuale controricorrente, non essendo a tal fine necessari ulteriori accertamenti in fatto. 4.L’esito contrastato nei due gradi di merito giustifica la compensazione dellespese dell’intero processo. 5. Si dà atto, in base all’esito del giudizio (ma anche perché ricorrente è un’amministrazione dello Stato), che non sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte: accoglie