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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 2023

Cassazione n. 11491/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA], richiesta dal governo della Germania per il suo perseguimento penale per i reati di tentativo di omicidio e di tentata rapina commessi nel 1987.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneril - difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di seguito enunciati ne imiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge per mancanza dei presupposti legittimanti la consegna.

Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto i reati, oggetto della domanda estradizionale, non prescritti secondo la legge sia dello Stato richiedente e dell'ordinamento italiano. [OSCURATO:PERSONA])

1. Preliminarmente va rilevato che il difensore ha comunicato il sopravvenuto decesso del ricorrente e ha allegato, a corredo della segnalazione, il certificato di morte.

2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che dal certificato di morte, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di Ravenna, risulta che il ricorrente è deceduto in quel Comune il 28 gennaio 2023, successivamente alla proposizione del ricorso.

Tale evento comporta l'estinzione della procedura di estradizione e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di [OSCURATO:PERSONA], richiesta dal governo della Germania per il suo perseguimento penale per i reati di tentativo di omicidio e di tentata rapina commessi nel 1987. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneril - difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di seguito enunciati ne imiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge per mancanza dei presupposti legittimanti la consegna. Erroneamente la Corte di appello ha ritenuto i reati, oggetto della domanda estradizionale, non prescritti secondo la legge sia dello Stato richiedente e dell'ordinamento italiano. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Preliminarmente va rilevato che il difensore ha comunicato il sopravvenuto decesso del ricorrente e ha allegato, a corredo della segnalazione, il certificato di morte. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che dal certificato di morte, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di Ravenna, risulta che il ricorrente è deceduto in quel Comune il 28 gennaio 2023, successivamente alla proposizione del ricorso. Tale evento comporta l'estinzione della procedura di estradizione e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Cos
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