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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45084/2022

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la seguente SENTENZA •, • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 41.• avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso uditi i difensori l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma si riporta alle conclusioni scritte e si associa alle conclusioni rese dalla Procura. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 27 maggio 2021, la Corte d'appello di Milano: a) ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA]; b) ha confermato la medesima sentenza quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato attribuito, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti non identificati, il furto aggravato di 35 tonnellate di rame, asportate dagli impianti elettrici installati nella cartiera di Voghera.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, rilevando che la Corte territoriale aveva affrontato, per altro solo parzialmente, le doglianze difensive basandosi su delle congetture.

In particolare, osserva il ricorrente, la sentenza impugnata, senza considerare l'illogicità e la contrarietà a qualunque disciplina contrattuale, dell'assunto in forza del quale il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] potessero essere presenti, a settimane alterne, nel periodo e nel luogo in cui si riteneva che i furti si fossero verificati, per l'intera giornata, neppure aveva risolto il dubbio dell'individuazione della settimana nella quale quest'ultime si sarebbero realizzate, in modo da spiegare le ragioni dell'attribuzione del fatto al primo.

D'altra parte, il contratto che avrebbe impegnato i [OSCURATO:PERSONA] con compiti di custodia per 24 ore al giorno non era mai stato acquisito e i due imputati avevano sempre negato la circostanza, aggiungendo di essere stati assunti per svolgere, a settimane alterne, la funzione di addetti alla portineria.

Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] -- il cui oggetto imprenditoriale non era mai stato confortato attraverso una visura camerale - si fosse impegnata, con la società proprietaria dell'impianto nel quale i furti erano avvenuti, a garantire una sorveglianza 24 ore su 24 non implicava affatto che poi la stessa potesse essere assicurata da solo due persone.

Infine, si osserva: a) che il teste Bizzi, la cui deposizione era stata richiamata nell'atto di appello, aveva riferito che, alla presenza di persone che non riusciva a ricordare, anche perché molte si erano alternate, aveva visto bruciare pezzi di filo con all'interno del rame (quindi non rubato); b) che non era stato spiegato per quale ragione i mezzi pesanti che sarebbero stati usati per caricare il materiale rubato sarebbero arrivati quando il ricorrente era presente, anche in ragione della presenza di varchi della recinzione e di strade di campagna confinanti; c) che non erano state indicate le ragioni per le quali il ricorrente sarebbe stato consapevole del fatto che, in un mobile del locale occupato alternativamente dai due [OSCURATO:PERSONA], si trovassero «tenaglie e matassa del filo del genere di quelli impiegati per i cavi»; d) che il rifiuto degli indagati agli accertamenti sul DNA, oltre a rappresentare l'esercizio di un loro diritto, non poteva assumere rilievo posto che il prelievo non era stato disposto dal P.M. o dal giudice di merito.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Occorre aggiungere che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550).

Il vizio logico delle critiche, già svolte in sede di appello e reiterate in sede di legittimità, si coglie nell'artificioso frazionamento delle risultanze istruttorie che finisce per eludere la ratio decidendi dei giudici di merito, destinata ad essere apprezzata solo attraverso un esame globale della vicenda.

Del tutto razionalmente la Corte territoriale - come già in precedenza il Tribunale - ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del [OSCURATO:PERSONA], alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071).

In particolare, il cuore della valutazione della Corte territoriale si coglie nel fatto: a) che, indipendentemente dal tema dei modi negoziali attraverso i quali la società incaricata della vigilanza della Cartiera di Voghera ebbe ad adempiere le sue obbligazioni, è certo che il ricorrente - unitamente al coimputato sopra ricordato e in via esclusiva - svolse, nel periodo nel quale la sottrazione dei cavi si realizzò, compiti di sorveglianza dei luoghi e b) che la quantità del materiale sottratto e le modalità della sottrazione furono tali che l'azione delittuosa poteva essere realizzata solo con la complicità di entrambi i vigilanti.

Sotto il primo profilo (quello sub a), il ricorso insiste nel sottolineare che due persone (ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non potevano controllare tutta l'area per 24 ore al giorno, per evidenti limiti legali nello svolgimento di siffatta prestazione lavorativa e che, in ogni caso, essi erano semplicemente addetti alla portineria.

Quest'ultima deduzione contrasta logicamente con il rilievo che due precedenti segnalazioni del febbraio e del marzo del 2012 provennero proprio dai [OSCURATO:PERSONA] (e, in questa sede, posto che non viene messa in discussione l'identità delle mansioni svolte dai due, ha poco pregio indugiare sul fatto che tali chiamate provenissero o potessero essere state effettuate da [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA]); ma soprattutto contrasta con il dato che la cartiera era chiusa, al punto che i vigilanti avrebbero dovuto consentire l'accesso soltanto a seguito di autorizzazione della proprietà o dei soggetti indicati per la manutenzione.

La sentenza di primo grado, peraltro, spiega perché la sottrazione della più gran parte del materiale avvenne tra un primo sopralluogo del marzo 2012, all'esito del quale furono apposti chiavistelli, ove mancanti, furono verificate le serrature e furono bloccati tutti gli accessi, e l'agosto del 2012, quando i due [OSCURATO:PERSONA] furono infine sostituiti e venne denunciata la scomparsa del materiale.

Il ricorrente rammenta la deposizione del teste Bizzi, a proposito del fatto che quest'ultimo, il 19 - 20 marzo 2012, camminando verso la cartiera si era accorto di una nube di fumo che si levava da un bidone nel quale stavano bruciando dei cavi rilevando che, a parte l'incertezza sulla sua presenza, si trattava di pezzi di filo con all'interno del rame, ossia non rubati.

E, tuttavia, il dato, indipendentemente da quale dei due imputati fosse presente, è, al più, un elemento neutro che non scardina la insuperabile forza logica dei restanti dati.

Sotto il secondo profilo (quello sub b), occorre considerare che, in occasione del sopralluogo, fu accertata la sottrazione del materiale in varie cabine e luoghi chiusi, le cui chiavi erano in dotazione delle guardie e la cui serratura non presentava segni di effrazione; inoltre i locali erano a vista e distanti circa 50 - 100 metri rispetto alla portineria nella quale si trovavano i sorveglianti; ancora: solo dalla cabina elettrica fabbrica erano state sottratte ventimila tonnellate di rame, previa eliminazione delle guaine di rame che avvolgevano i cavi e che vennero ritrovate in parte sparse per l'area.

In tali condizioni, l'insistenza del ricorso sull'esistenza di varchi ulteriori dei quali dà atto la sentenza di primo grado non si confronta criticamente con il rilievo che la massa di materiale sottratto poteva essere portata via solo con mezzi meccanici e che l'unico luogo accessibile a siffatto tipo di veicolo (le cui tracce furono rilevate sulla pavimentazione in cemento liscio) era l'ingresso principale protetto da un cancello metallico, fermato con catena e lucchetto e ubicato proprio di fronte al luogo di permanenza dei vigilanti (e su tale rilievo il ricorso rimane silente).

In tale contesto, le conclusioni della Corte territoriale non presentano alcuna illogicità e, anzi, esprimono l'unica razionale conseguenza degli elementi istruttori appena indicati nel presente Considerato in diritto.

Siffatte considerazioni rendono del tutto superfluo indugiare, in questa sede, ai fini del sindacato sulla motivazione della decisione dei giudici di merito, sugli ulteriori profili di contorno valorizzati dalla Corte territoriale e oggetto di critiche del ricorso.

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA •, • sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 41.• avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso uditi i difensori l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma si riporta alle conclusioni scritte e si associa alle conclusioni rese dalla Procura. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 maggio 2021, la Corte d'appello di Milano: a) ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado appellata da [OSCURATO:PERSONA]; b) ha confermato la medesima sentenza quanto all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato attribuito, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti non identificati, il furto aggravato di 35 tonnellate di rame, asportate dagli impianti elettrici installati nella cartiera di Voghera. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, rilevando che la Corte territoriale aveva affrontato, per altro solo parzialmente, le doglianze difensive basandosi su delle congetture. In particolare, osserva il ricorrente, la sentenza impugnata, senza considerare l'illogicità e la contrarietà a qualunque disciplina contrattuale, dell'assunto in forza del quale il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] potessero essere presenti, a settimane alterne, nel periodo e nel luogo in cui si riteneva che i furti si fossero verificati, per l'intera giornata, neppure aveva risolto il dubbio dell'individuazione della settimana nella quale quest'ultime si sarebbero realizzate, in modo da spiegare le ragioni dell'attribuzione del fatto al primo. D'altra parte, il contratto che avrebbe impegnato i [OSCURATO:PERSONA] con compiti di custodia per 24 ore al giorno non era mai stato acquisito e i due imputati avevano sempre negato la circostanza, aggiungendo di essere stati assunti per svolgere, a settimane alterne, la funzione di addetti alla portineria. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] -- il cui oggetto imprenditoriale non era mai stato confortato attraverso una visura camerale - si fosse impegnata, con la società proprietaria dell'impianto nel quale i furti erano avvenuti, a garantire una sorveglianza 24 ore su 24 non implicava affatto che poi la stessa potesse essere assicurata da solo due persone. Infine, si osserva: a) che il teste Bizzi, la cui deposizione era stata richiamata nell'atto di appello, aveva riferito che, alla presenza di persone che non riusciva a ricordare, anche perché molte si erano alternate, aveva visto bruciare pezzi di filo con all'interno del rame (quindi non rubato); b) che non era stato spiegato per quale ragione i mezzi pesanti che sarebbero stati usati per caricare il materiale rubato sarebbero arrivati quando il ricorrente era presente, anche in ragione della presenza di varchi della recinzione e di strade di campagna confinanti; c) che non erano state indicate le ragioni per le quali il ricorrente sarebbe stato consapevole del fatto che, in un mobile del locale occupato alternativamente dai due [OSCURATO:PERSONA], si trovassero «tenaglie e matassa del filo del genere di quelli impiegati per i cavi»; d) che il rifiuto degli indagati agli accertamenti sul DNA, oltre a rappresentare l'esercizio di un loro diritto, non poteva assumere rilievo posto che il prelievo non era stato disposto dal P.M. o dal giudice di merito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Occorre aggiungere che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550). Il vizio logico delle critiche, già svolte in sede di appello e reiterate in sede di legittimità, si coglie nell'artificioso frazionamento delle risultanze istruttorie che finisce per eludere la ratio decidendi dei giudici di merito, destinata ad essere apprezzata solo attraverso un esame globale della vicenda. Del tutto razionalmente la Corte territoriale - come già in precedenza il Tribunale - ha operato una valutazione unitaria dei molteplici elementi che caratterizzano la posizione del [OSCURATO:PERSONA], alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice, nell'apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti e ciascuno degli elementi processualmente emersi, non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, verificando se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale, ossia la verità del caso concreto (Sez. 2, n. 32619 del 24/04/2014, Pipino, Rv. 260071). In particolare, il cuore della valutazione della Corte territoriale si coglie nel fatto: a) che, indipendentemente dal tema dei modi negoziali attraverso i quali la società incaricata della vigilanza della Cartiera di Voghera ebbe ad adempiere le sue obbligazioni, è certo che il ricorrente - unitamente al coimputato sopra ricordato e in via esclusiva - svolse, nel periodo nel quale la sottrazione dei cavi si realizzò, compiti di sorveglianza dei luoghi e b) che la quantità del materiale sottratto e le modalità della sottrazione furono tali che l'azione delittuosa poteva essere realizzata solo con la complicità di entrambi i vigilanti. Sotto il primo profilo (quello sub a), il ricorso insiste nel sottolineare che due persone (ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) non potevano controllare tutta l'area per 24 ore al giorno, per evidenti limiti legali nello svolgimento di siffatta prestazione lavorativa e che, in ogni caso, essi erano semplicemente addetti alla portineria. Quest'ultima deduzione contrasta logicamente con il rilievo che due precedenti segnalazioni del febbraio e del marzo del 2012 provennero proprio dai [OSCURATO:PERSONA] (e, in questa sede, posto che non viene messa in discussione l'identità delle mansioni svolte dai due, ha poco pregio indugiare sul fatto che tali chiamate provenissero o potessero essere state effettuate da [OSCURATO:PERSONA] e non da [OSCURATO:PERSONA]); ma soprattutto contrasta con il dato che la cartiera era chiusa, al punto che i vigilanti avrebbero dovuto consentire l'accesso soltanto a seguito di autorizzazione della proprietà o dei soggetti indicati per la manutenzione. La sentenza di primo grado, peraltro, spiega perché la sottrazione della più gran parte del materiale avvenne tra un primo sopralluogo del marzo 2012, all'esito del quale furono apposti chiavistelli, ove mancanti, furono verificate le serrature e furono bloccati tutti gli accessi, e l'agosto del 2012, quando i due [OSCURATO:PERSONA] furono infine sostituiti e venne denunciata la scomparsa del materiale. Il ricorrente rammenta la deposizione del teste Bizzi, a proposito del fatto che quest'ultimo, il 19 - 20 marzo 2012, camminando verso la cartiera si era accorto di una nube di fumo che si levava da un bidone nel quale stavano bruciando dei cavi rilevando che, a parte l'incertezza sulla sua presenza, si trattava di pezzi di filo con all'interno del rame, ossia non rubati. E, tuttavia, il dato, indipendentemente da quale dei due imputati fosse presente, è, al più, un elemento neutro che non scardina la insuperabile forza logica dei restanti dati. Sotto il secondo profilo (quello sub b), occorre considerare che, in occasione del sopralluogo, fu accertata la sottrazione del materiale in varie cabine e luoghi chiusi, le cui chiavi erano in dotazione delle guardie e la cui serratura non presentava segni di effrazione; inoltre i locali erano a vista e distanti circa 50 - 100 metri rispetto alla portineria nella quale si trovavano i sorveglianti; ancora: solo dalla cabina elettrica fabbrica erano state sottratte ventimila tonnellate di rame, previa eliminazione delle guaine di rame che avvolgevano i cavi e che vennero ritrovate in parte sparse per l'area. In tali condizioni, l'insistenza del ricorso sull'esistenza di varchi ulteriori dei quali dà atto la sentenza di primo grado non si confronta criticamente con il rilievo che la massa di materiale sottratto poteva essere portata via solo con mezzi meccanici e che l'unico luogo accessibile a siffatto tipo di veicolo (le cui tracce furono rilevate sulla pavimentazione in cemento liscio) era l'ingresso principale protetto da un cancello metallico, fermato con catena e lucchetto e ubicato proprio di fronte al luogo di permanenza dei vigilanti (e su tale rilievo il ricorso rimane silente). In tale contesto, le conclusioni della Corte territoriale non presentano alcuna illogicità e, anzi, esprimono l'unica razionale conseguenza degli elementi istruttori appena indicati nel presente Considerato in diritto. Siffatte considerazioni rendono del tutto superfluo indugiare, in questa sede, ai fini del sindacato sulla motivazione della decisione dei giudici di merito, sugli ulteriori profili di contorno valorizzati dalla Corte territoriale e oggetto di critiche del ricorso. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
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