CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08481/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 novembre 2020 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 14 febbraio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 590, commi 1 e 3, 583 n. 1 cod. pen. (capo 2), in quanto estinto per prescrizione, per l'effetto rideterminando la pena inflitta all'imputato in quella di anni uno di reclusione con riferimento al residuo reato di cui all'art. 589, commi 1, 3 n. 2 e 4, cod. pen. (capo 1). 2. E' stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabilità del Graziani - in ordine alla fattispecie da ultimo indicata - per avere costui, alla guida di un motociclo sotto l'effetto di stupefacenti, per colpa specifica consistita nella violazione delle norme sulla circolazione stradale (artt. 141, comma 2, 145, commi 1 e 2, 146, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), e comunque per negligenza, imprudenza e imperizia, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Per come giudizialmente accertato, infatti, tale evento si era verificato a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 14 novembre 2011 in Roma, causato della condotta del Graziani che, per svoltare a sinistra, aveva oltrepassato la linea di mezzeria in un tratto contrassegnato dalla doppia linea longitudinale, non dando la precedenza al motociclo guidato dal Farag proveniente dal senso opposto di marcia, così cagionandogli, a causa del violento impatto, trauma cranico e toracico con fratture costali multiple, cui conseguiva il decesso della vittima durante il trasporto in ambulanza. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo sono stati eccepiti carenza e manifesta illogicità della motivazione, sul presupposto che la Corte di appello avrebbe dovuto riformare la sentenza di prime cure nella ritenuta insussistenza del reato, atteso che l'altrui scorretto agire avrebbe rappresentato un evento eccezionale, atipico ed imprevedibile. A dire del ricorrente, infatti, l'oggettiva violazione della regolare cautelare di condotta ascrittagli, e cioè la mancata osservanza della precedenza in favore del veicolo proveniente da destra, non avrebbe avuto incidenza alcuna nella verificazione del sinistro, essendo stato determinato esso, in via esclusiva, dalla condotta abnorme tenuta dalla vittima - rappresentata dall'elevatissima velocità mantenuta - postasi quale causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, ex se sufficiente a produrre la verificazione dell'evento. [OSCURATO:PERSONA], cioè, in quelle specifiche condizioni di spazio e di tempo (e cioè in presenza di scarsa visibilità, a causa della conformazione della strada e dell'orario notturno) non avrebbe potuto concretamente adottare nessuna specifica manovra di emergenza, non avendo avuto il tempo di percepire la presenza dell'altro motoveicolo per la notevole velocità cui esso stava procedendo, né avendo potuto prevedere l'altrui condotta violativa dei limiti di velocità. A fronte di tale ricostruzione, risulterebbe, pertanto, del tutto inadeguata e illogica - oltre che in contrasto con le più recenti pronunce rese da questa Corte sul principio dell'affidamento dell'utente della strada - la motivazione con cui la Corte territoriale avrebbe, comunque, qualificato come prevedibile la condotta realizzata dal Farag. Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato carenza e manifesta illogicità della motivazione, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado per insussistenza del reato per mancanza di nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l'evento. Rileva il ricorrente come il giudice di seconde cure avrebbe adottato una motivazione solo apparente, con conseguente travisamento della prova, per avere utilizzato un'informazione inesistente - rappresentata dall'aver imputato al Graziani di avere omesso di fermarsi all'incrocio prima di intraprendere la svolta a sinistra, invadendo l'opposta corsia di marcia - in quanto aspetto non corroborato da alcun riscontro probatorio, ed in particolare dalle risultanze scaturite dalle svolte consulenze tecniche. Non si comprenderebbe, cioè, per quali ragioni, in assenza di elementi di segno opposto, la Corte di appello avrebbe inteso escludere la contrapposta, e parimenti verosimile, prospettazione per cui il Graziani ebbe, invece, a fermarsi prima di impegnare l'incrocio. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 5. La difesa ha depositato note conclusive con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della gravata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte sostanzialmente ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte dalla Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio osserva come le censure di difetto motivazionale eccepite da parte del ricorrente, rispettivamente afferenti all'imprevedibilità ed eccezionalità della velocità mantenuta dalla vittima, idonea ad elidere ogni efficienza causale della violazione della regola cautelare imputabile al Graziani, ed il mancato concreto accertamento di tale ultima violazione, non risultando comprovato che costui avesse omesso di fermarsi all'incrocio prima di intraprendere la svolta a sinistra, di fatto afferiscano alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale - anche riferendosi alle considerazioni di merito espresse dal giudice di prime cure - abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. E' stato, infatti, adeguatamente esplicato come il punto di urto tra i due motocicli, riguardante la parte destra anteriore di entrambi, fosse avvenuto nella carreggiata in cui stava procedendo il Farag, e perciò, per come adeguatamente chiarito dalla Corte territoriale, tali aspetti consentono «di escludere con certezza che la dinamica dell'incidente sia quella descritta dal Graziani» - per cui costui si era fermato all'incrocio rimanendo nella propria corsia di marcia per dare la precedenza, poi essendo improvvisamente investito da un motoveicolo procedente a velocità fortissima - atteso che «gli stessi elementi descritti evidenziano la violazione del dovere di dare la precedenza al veicolo proveniente da destra nell'intraprendere la manovra di svolta, perché l'impatto si è verificato nella corsia del motociclo con diritto di precedenza e quindi il Graziani aveva già iniziato la manovra di immissione verso via del Bramante occupando la opposta corsia di marcia, circostanza definitivamente riscontrata dai danni sui mezzi che indicano il punto di impatto tra i due ciclomotori, chiaramente visibile nella ricostruzione fotografica effettuata dal C.T. del P.M.». In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal Graziani in ordine all'erroneità della ricostruzione dei fatti ed alla mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 5. Con riferimento, poi, alla presunta eccezionalità, atipicità ed imprevedibilità della condotta riferibile alla persona offesa, costituita dalla notevole velocità cui la stessa stava procedendo, appare, del pari, corretta e logica l'argomentazione con cui il giudice di seconde cure ha ritenuto che l'imprudente comportamento tenuto dal Farag comunque rientri nei parametri della normale prevedibilità, potendo al più comportare solo la configurazione di un concorso di colpa, comunque inidoneo ad escludere il nesso di causalità tra la specifica condotta colposa imputabile al Graziani e la verificazione dell'evento. In proposito, infatti, assume troncante valenza il principio, riaffermabile in questa sede, in quanto perfettamente coincidente con il caso in esame — essendo stato espresso con riguardo ad una fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità superiore al consentito - per cui, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, nell'impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (così, espressamente, Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803-01; ma cfr. anche, negli stessi termini, Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258-01). 6. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favo