CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 12615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA](dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t ORDINANZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli nord di applicazione della pena concordata fra le parti del 19 marzo 2021, di condanna dei medesimi alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla mancata verifica della congruità della pena; Ritenuto che i motivi di ricorso dedotti non rientrano fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],vo,Pal v (- desA4.41- [OSCURATO:PERSONA]