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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 27982/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 13916-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 231/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 13916 sez.

S2 -ud. 17-05-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 05/11/2002, il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando un contrasto in ordine all'individuazione del confine tra i fondi limitrofi .

Chiedeva pertanto la determinazione dell'esatta linea di confine, con apposizione dei (mancanti) termini lapidei.

2. I convenuti si costituivano contestando l'esistenza di un conflitto avente ad oggetto l'esatta collocazionedel confine, per essere lo stesso stato individuato con atto di frazionamento n. 132 del 14/11/1983 effettuato dai germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dante causa quest'ultimo di essi convenuti)a seguito di divisione ereditaria di beni pervenuti loro in successione paterna.

Contestava pertanto l'esistenza di profili di incertezza sia oggettivi che soggettivi sui confini,associandosi alla richiesta di apposizione di termini lapidei. 3.Espletata consulenza tecnica per la verifica del confine e altra consulenza tecnica per la posizione dei termini lapidei in sostituzione dei picchetti in legno, con sentenza n. 165 / 2009 il primo giudice, qualificata la d omanda come azione di regolamento di confini, la rigettava non ritenendo sussistere alcuna incertezza in ordine alla linea di demarcazione delle proprietà limitrofe per come individuata dai titoli di provenienza e dal tipo di frazionamento e asseriva che l’attore avrebbe dovuto proporre l’azione di apposizione di termini ex art. 951 c.c. anziché l’azione di regolamento di confini regolata dall’art.950 c.c. 4.A seguito di impugnazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 231/2017 pubblicata il 10/03/2017,riformava la sentenza di primo grado ritenendo, per quanto qui rileva: Ric. 2017 n. 13916 sez.

S2 -ud. 17-05-2022 -3- -che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto entrambe le azioni; -che per giustificare l’azione di regolamento di confini fosse sufficiente una situazione di incertezza a causa della mancata individuazione sul terreno della linea di confine; -che l’apposizione di termini era oggetto di istanza congiunta delle parti.

Conseguentemente accoglieva le domande di regolamento dei confini e apposizione di termini accertando che la linea di confine fosse quella materializzata a seguito del rilievo del CTU di primo grado (02.07.2004),cui ha fatto seguito l’apposizione dei termini lapidei, e riformava sul governo delle spese.

5. Avverso tale sentenza ricorrono i sigg.ri Mannara e Saturnino,che si erano opposti all’appello chiedendone il rigetto sulla scorta delle motivazioni della decisione gravata, affidandosi a un unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.

7. Il controricorrente ha depositato nei termini memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge (art.360 comma 1 n. 3 c . p . c . ) in relazione all’art. 950 c.c. e all’art. 951 cc. ” , i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per avere la stessa erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di regolamento delconfine pur in assenza di incertezza dello stesso.

Secondo gli istantiil confine era esattamente determinato dalle risultanze del tipo di frazionamento allegato all’atto di divisione per scioglimento di una comunione ereditaria tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] (che Ric. 2017 n. 13916 sez.

S2 -ud. 17-05-2022 -4- permutò successivamente le particelle a lui assegnate assegnata con un fondo di proprietà dei sigg.ri Mannara e Saturnino) e [OSCURATO:PERSONA].

In buona sostanza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in giudizio per regolare dei confini da lui stesso già convenzionalmente fissati con frazionamento n. 132 del 14/11/1983, allegato all'atto rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Corte di appello avrebbe ulteriormente errato nell’individuare la linea di confine tra i fondi in conformità al rilievo celerimetrico del CTU, disattendendo le risultanze del tipo di frazionamento dell’originario unico fondo.

Da qui la supposta violazione dell'art. 950 c.c. , sia in relazione al comma 1, posta la mancanza di incertezza del confine, sia in relazione ai commi 2 e 3,per avere la sentenza impugnata violato la gerarchia delle prove prevista dalla norma, determinando il confine tra i fondi secondo le risultanze della consulenza tecnica anziché secondo il tipo di frazionamento. 2.- Il motivo è infondato per plurime ragioni , a tacere del fatto che lo stesso sembra risolversi in una censura de lle risultanze istruttorie , la cui valutazione costituisce a ttività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità del relativo apprezzamento ( cfr., ex multis , Cass. nn. 7244/2020; 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009).

2.1. - Anzitutto, i l rapporto tra l’azione di regolamento di confini e l’azione di apposizione di termini è correttamente ricostruito nella sentenza impugnata: sebbene di natura reale l’unae personale l’altra , le due non si escludono a vicenda tanto che l’azione di apposizione di termini (sia essa o meno esplicitata) è logic a conseguenza d ell’azione di regolamento di confini e, al contrario, quando è proposta autonomamente, Ric. 2017 n. 13916 sez.

S2 -ud. 17-05-2022 -5- contiene in sé, implicitamente, anche quest’ultima ( sulla differenza e sul rapporto tra azioni v., ad es., Cass . n. 4330/1979;n. 16970 /2005 ).

Al riguardo la corte distrettuale fa corretta applicazione dei principi posti dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’azione exart. 950 c.c. presuppone l’incertezza oggettivao soggettiva dei confini tra due fondi, in quanto manca tra gli stessi una demarcazione visibile (incertezza oggettiva), oppure perché questa, pur esistendo, è inidonea a separare i fondiin modo certo e definitivo (incertezza soggettiva ) (tra le tante: Cass. 859/1976; n. 251/1983).

Per giustificare l'esercizio dell'azione di regolamento di confini è dunque sufficiente una situazione di incertezza soggettiva a causa della mancata individuazione sul terreno della linea di confine, tra i fondi delle parti in causa, indicata soltanto sui titoli di proprietà (questa affermazione è propria di più decisioni: ad esempio Cass. n. 15386/2000, n. 3663/1994, n. 625/1976).

L’azione per l’ apposizione di termini postula infatti che il confine tra i due fondi sia certo e pacifico (Cass.9512/2014) e tende, quindi, solo a renderl o visibil e e riconoscibile, restando comunque modificata in quella reale di regolamento dei confini ove insorga tra le parti contrasto sulla linea di confine lungo la quale i termini debbano essere apposti (Cass. n. 6107/1985; n. 5797/1983; n. 1115/1975). 2.2.- Nel caso di specie l’incertezza non faceva difetto, rendendola doglianza del ricorrente sul punto priva di pregio .

La decisione impugnata ha anzitutto evidenzia to che l’appellante, lamentando un contrasto con i confinanti Mannara e Saturnino in ordine all'individuazione della linea di confine tra i fondi finitimi (comprovato, come si legge in sentenza, da documentazione non contestata dagli appellati e ignorata invece Ric. 2017 n. 13916 sez.

S2 -ud. 17-05-2022 -6- dal giudice di prime cure), aveva chiesto determinarsi l'esatta demarcazione degli stessi ed apporsi i mancanti termini lapidei, proponendo dunque la domanda sia di regolamento di confini che di apposizione di termini.

Il giudice di merito ha in effetti riscontrato che le risultanze istruttorie delle consulenze svolte in primo grado confermavano “l'esistenza, rispetto al tipo di frazionamento allegato all'atto divisionale tra i germani [OSCURATO:PERSONA], di differenze di misurazione proporzionalmente bilanciate dal CTU tra ifondi, senza che dalle parti sia stata mossa alcuna contestazione osservazione o rilievo in merito”.

Tanto attesta- continua la sentenza – “ l'inesattezza delle indicazioni inferenti dal tipo di frazionamento e, per esse, il fondamento in fatto di elementi controversi sull'esatta materializzazione del confine stesso”,risolti poi dal CTU .

Nel caso di specie la Corte di appello salernitana ha dunque constatato cheil frazionamento, mai tradotto precedentemente in atto, generava incertezza tra i confini al momento della sua materializzazione.

L 'elemento primario di prova per l’individuazione del confine, rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti,nel caso di specie lasciava dunque margini di imprecisione nella individuazione sul terreno della linea di confine tra i fondi delle parti in causa, originando proprio quella “indubbia situazione di incertezza soggettiva" che giustifica l'esercizio dell'azionedi cui all’art. 950 c.c. e legittima il ricorso ad altri mezzi di prova.

2.3. - Ciò è sufficiente per respingere il motivo di ricorso anche là dove lo stesso si appunta sulla violazione dei commi 2 e 3 dell’art. 950 c.c.,evidenziando l’utilizzo, ritenuto improprio, delle risultanze della consulenza tecnica anziché del titolo di provenienza e del frazionamento avente efficacia negoziale, che Ric. 2017 n. 13916 sez.

S2 -ud. 17-05-2022 -7- comproverebbe come i confini sarebbero stati documentalmente certi.

Correttamente il controricorrente osserva che i tipi di frazionamento sono la base primaria di indagine dell’azione ex art. 950 c.c. ma che la presenza di questi non è fonte di diniego dell'azione.

Nel caso di specie laCorte distrettuale, come già anticipato, ha constatato che il frazionamento , mai tradotto precedentemente in atto, generava incertezza tra i confini al momento della sua materializzazione.

L 'elemento primario di prova per l’individuazione del confine, rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, nel caso di specie lasciava dunque margini di imprecisione nella individuazione sul terreno della linea di confine tra i fondi delle parti in causa, originando proprio quella “indubbia situazione di incertezza soggettiva" che giustifica l'esercizio dell'azionedi cui all’art. 950 c.c. e legittima il ricorso ad altri mezzi di prova.

La giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo avuto modo di chiarire che l’art. 950 c.c., pur privilegiando i titoli, consente l’utilizzo di qualsiasi altro mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi, e se haprecisato che, “qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario”, come nella specie, “ deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione”, ha parimenti chiarito che ciò è possibile solo quando “ dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idoneiad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà”(Cass. n. 12322/2020; n. 7498/1994; n. 8327/1997). 2.4.- Non giova poi ai ricorrenti l’affermazione contenuta in sentenza che l’apposizione dei termini è intervenuta nel corso Ric. 2017 n. 13916 sez.

S2 -ud. 17-05-2022 -8- della seconda consulenza e si è concretizzata nella materiale apposizione dei termini lapidei in sostituzione dei paletti infissi in occasione del rilievo celerimetrico eseguito per la verifica e l’individuazione della linea di confine.

Quand’anche si voglia accogliere la difesa degli istanti, diretta a contestare che tale apposizione sia stata oggetto di richiesta congiunta tra le parti all’udienza di precisazione delle conclusioni, come si legge in sentenza ( giacché – si scrive in ricorso – “ la richiesta era riferita all’apposizione dei termini a delimitazione del confine effettivo e non di quello erroneamente definito”), non solo è comprovato che difettavano i segni esteriori del confine, ma anche (come sostenuto dal controricorrente) che solo la preventiva verifica di detti confini a mezzo c.t.u. aveva consentito di procedere all’apposizione dei termini lapidei. 2.5.-L’accertamento compiuto dal giudice di merito, sorretto da adeguatie logici passaggi motivazion ali , e incentrato su una razionale considerazione, a sostegno dei suoi assunti , delle risultanze della espletata consulenza tecnica, non può essere rimesso in discussione in questa sede.

Il ricorso va dunque respinto. 3.- A seguito d el rigetto, in base al principio della soccombenza, i ricorrent i va nno condannat i in solido a rimborsare le spese in favore del controricorrente ( con distrazione in favore del difensore antistatario), come liquidate in dispositivo.

Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2017 n. 13916 sez.

S2 -ud. 17-05-2022 -9- pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando in solido iricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.500,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensoredichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 13916-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 231/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 10/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2017 n. 13916 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 05/11/2002, il sig. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando un contrasto in ordine all'individuazione del confine tra i fondi limitrofi . Chiedeva pertanto la determinazione dell'esatta linea di confine, con apposizione dei (mancanti) termini lapidei. 2. I convenuti si costituivano contestando l'esistenza di un conflitto avente ad oggetto l'esatta collocazionedel confine, per essere lo stesso stato individuato con atto di frazionamento n. 132 del 14/11/1983 effettuato dai germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dante causa quest'ultimo di essi convenuti)a seguito di divisione ereditaria di beni pervenuti loro in successione paterna. Contestava pertanto l'esistenza di profili di incertezza sia oggettivi che soggettivi sui confini,associandosi alla richiesta di apposizione di termini lapidei. 3.Espletata consulenza tecnica per la verifica del confine e altra consulenza tecnica per la posizione dei termini lapidei in sostituzione dei picchetti in legno, con sentenza n. 165 / 2009 il primo giudice, qualificata la d omanda come azione di regolamento di confini, la rigettava non ritenendo sussistere alcuna incertezza in ordine alla linea di demarcazione delle proprietà limitrofe per come individuata dai titoli di provenienza e dal tipo di frazionamento e asseriva che l’attore avrebbe dovuto proporre l’azione di apposizione di termini ex art. 951 c.c. anziché l’azione di regolamento di confini regolata dall’art.950 c.c. 4.A seguito di impugnazione del sig. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 231/2017 pubblicata il 10/03/2017,riformava la sentenza di primo grado ritenendo, per quanto qui rileva: Ric. 2017 n. 13916 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -3- -che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto entrambe le azioni; -che per giustificare l’azione di regolamento di confini fosse sufficiente una situazione di incertezza a causa della mancata individuazione sul terreno della linea di confine; -che l’apposizione di termini era oggetto di istanza congiunta delle parti. Conseguentemente accoglieva le domande di regolamento dei confini e apposizione di termini accertando che la linea di confine fosse quella materializzata a seguito del rilievo del CTU di primo grado (02.07.2004),cui ha fatto seguito l’apposizione dei termini lapidei, e riformava sul governo delle spese. 5. Avverso tale sentenza ricorrono i sigg.ri Mannara e Saturnino,che si erano opposti all’appello chiedendone il rigetto sulla scorta delle motivazioni della decisione gravata, affidandosi a un unico motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. 7. Il controricorrente ha depositato nei termini memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con l’unico motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione di legge (art.360 comma 1 n. 3 c . p . c . ) in relazione all’art. 950 c.c. e all’art. 951 cc. ” , i ricorrenti censurano la sentenza di secondo grado per avere la stessa erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di regolamento delconfine pur in assenza di incertezza dello stesso. Secondo gli istantiil confine era esattamente determinato dalle risultanze del tipo di frazionamento allegato all’atto di divisione per scioglimento di una comunione ereditaria tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] (che Ric. 2017 n. 13916 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -4- permutò successivamente le particelle a lui assegnate assegnata con un fondo di proprietà dei sigg.ri Mannara e Saturnino) e [OSCURATO:PERSONA]. In buona sostanza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe agito in giudizio per regolare dei confini da lui stesso già convenzionalmente fissati con frazionamento n. 132 del 14/11/1983, allegato all'atto rogito notaio [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte di appello avrebbe ulteriormente errato nell’individuare la linea di confine tra i fondi in conformità al rilievo celerimetrico del CTU, disattendendo le risultanze del tipo di frazionamento dell’originario unico fondo. Da qui la supposta violazione dell'art. 950 c.c. , sia in relazione al comma 1, posta la mancanza di incertezza del confine, sia in relazione ai commi 2 e 3,per avere la sentenza impugnata violato la gerarchia delle prove prevista dalla norma, determinando il confine tra i fondi secondo le risultanze della consulenza tecnica anziché secondo il tipo di frazionamento. 2.- Il motivo è infondato per plurime ragioni , a tacere del fatto che lo stesso sembra risolversi in una censura de lle risultanze istruttorie , la cui valutazione costituisce a ttività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità del relativo apprezzamento ( cfr., ex multis , Cass. nn. 7244/2020; 17611/2018; 13054/2014; 6023/2009). 2.1. - Anzitutto, i l rapporto tra l’azione di regolamento di confini e l’azione di apposizione di termini è correttamente ricostruito nella sentenza impugnata: sebbene di natura reale l’unae personale l’altra , le due non si escludono a vicenda tanto che l’azione di apposizione di termini (sia essa o meno esplicitata) è logic a conseguenza d ell’azione di regolamento di confini e, al contrario, quando è proposta autonomamente, Ric. 2017 n. 13916 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -5- contiene in sé, implicitamente, anche quest’ultima ( sulla differenza e sul rapporto tra azioni v., ad es., Cass . n. 4330/1979;n. 16970 /2005 ). Al riguardo la corte distrettuale fa corretta applicazione dei principi posti dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’azione exart. 950 c.c. presuppone l’incertezza oggettivao soggettiva dei confini tra due fondi, in quanto manca tra gli stessi una demarcazione visibile (incertezza oggettiva), oppure perché questa, pur esistendo, è inidonea a separare i fondiin modo certo e definitivo (incertezza soggettiva ) (tra le tante: Cass. 859/1976; n. 251/1983). Per giustificare l'esercizio dell'azione di regolamento di confini è dunque sufficiente una situazione di incertezza soggettiva a causa della mancata individuazione sul terreno della linea di confine, tra i fondi delle parti in causa, indicata soltanto sui titoli di proprietà (questa affermazione è propria di più decisioni: ad esempio Cass. n. 15386/2000, n. 3663/1994, n. 625/1976). L’azione per l’ apposizione di termini postula infatti che il confine tra i due fondi sia certo e pacifico (Cass.9512/2014) e tende, quindi, solo a renderl o visibil e e riconoscibile, restando comunque modificata in quella reale di regolamento dei confini ove insorga tra le parti contrasto sulla linea di confine lungo la quale i termini debbano essere apposti (Cass. n. 6107/1985; n. 5797/1983; n. 1115/1975). 2.2.- Nel caso di specie l’incertezza non faceva difetto, rendendola doglianza del ricorrente sul punto priva di pregio . La decisione impugnata ha anzitutto evidenzia to che l’appellante, lamentando un contrasto con i confinanti Mannara e Saturnino in ordine all'individuazione della linea di confine tra i fondi finitimi (comprovato, come si legge in sentenza, da documentazione non contestata dagli appellati e ignorata invece Ric. 2017 n. 13916 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -6- dal giudice di prime cure), aveva chiesto determinarsi l'esatta demarcazione degli stessi ed apporsi i mancanti termini lapidei, proponendo dunque la domanda sia di regolamento di confini che di apposizione di termini. Il giudice di merito ha in effetti riscontrato che le risultanze istruttorie delle consulenze svolte in primo grado confermavano “l'esistenza, rispetto al tipo di frazionamento allegato all'atto divisionale tra i germani [OSCURATO:PERSONA], di differenze di misurazione proporzionalmente bilanciate dal CTU tra ifondi, senza che dalle parti sia stata mossa alcuna contestazione osservazione o rilievo in merito”. Tanto attesta- continua la sentenza – “ l'inesattezza delle indicazioni inferenti dal tipo di frazionamento e, per esse, il fondamento in fatto di elementi controversi sull'esatta materializzazione del confine stesso”,risolti poi dal CTU . Nel caso di specie la Corte di appello salernitana ha dunque constatato cheil frazionamento, mai tradotto precedentemente in atto, generava incertezza tra i confini al momento della sua materializzazione. L 'elemento primario di prova per l’individuazione del confine, rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti,nel caso di specie lasciava dunque margini di imprecisione nella individuazione sul terreno della linea di confine tra i fondi delle parti in causa, originando proprio quella “indubbia situazione di incertezza soggettiva" che giustifica l'esercizio dell'azionedi cui all’art. 950 c.c. e legittima il ricorso ad altri mezzi di prova. 2.3. - Ciò è sufficiente per respingere il motivo di ricorso anche là dove lo stesso si appunta sulla violazione dei commi 2 e 3 dell’art. 950 c.c.,evidenziando l’utilizzo, ritenuto improprio, delle risultanze della consulenza tecnica anziché del titolo di provenienza e del frazionamento avente efficacia negoziale, che Ric. 2017 n. 13916 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -7- comproverebbe come i confini sarebbero stati documentalmente certi. Correttamente il controricorrente osserva che i tipi di frazionamento sono la base primaria di indagine dell’azione ex art. 950 c.c. ma che la presenza di questi non è fonte di diniego dell'azione. Nel caso di specie laCorte distrettuale, come già anticipato, ha constatato che il frazionamento , mai tradotto precedentemente in atto, generava incertezza tra i confini al momento della sua materializzazione. L 'elemento primario di prova per l’individuazione del confine, rappresentato dal tipo di frazionamento allegato ai contratti, nel caso di specie lasciava dunque margini di imprecisione nella individuazione sul terreno della linea di confine tra i fondi delle parti in causa, originando proprio quella “indubbia situazione di incertezza soggettiva" che giustifica l'esercizio dell'azionedi cui all’art. 950 c.c. e legittima il ricorso ad altri mezzi di prova. La giurisprudenza di questa Corte ha al riguardo avuto modo di chiarire che l’art. 950 c.c., pur privilegiando i titoli, consente l’utilizzo di qualsiasi altro mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi, e se haprecisato che, “qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario”, come nella specie, “ deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione”, ha parimenti chiarito che ciò è possibile solo quando “ dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idoneiad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà”(Cass. n. 12322/2020; n. 7498/1994; n. 8327/1997). 2.4.- Non giova poi ai ricorrenti l’affermazione contenuta in sentenza che l’apposizione dei termini è intervenuta nel corso Ric. 2017 n. 13916 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -8- della seconda consulenza e si è concretizzata nella materiale apposizione dei termini lapidei in sostituzione dei paletti infissi in occasione del rilievo celerimetrico eseguito per la verifica e l’individuazione della linea di confine. Quand’anche si voglia accogliere la difesa degli istanti, diretta a contestare che tale apposizione sia stata oggetto di richiesta congiunta tra le parti all’udienza di precisazione delle conclusioni, come si legge in sentenza ( giacché – si scrive in ricorso – “ la richiesta era riferita all’apposizione dei termini a delimitazione del confine effettivo e non di quello erroneamente definito”), non solo è comprovato che difettavano i segni esteriori del confine, ma anche (come sostenuto dal controricorrente) che solo la preventiva verifica di detti confini a mezzo c.t.u. aveva consentito di procedere all’apposizione dei termini lapidei. 2.5.-L’accertamento compiuto dal giudice di merito, sorretto da adeguatie logici passaggi motivazion ali , e incentrato su una razionale considerazione, a sostegno dei suoi assunti , delle risultanze della espletata consulenza tecnica, non può essere rimesso in discussione in questa sede. Il ricorso va dunque respinto. 3.- A seguito d el rigetto, in base al principio della soccombenza, i ricorrent i va nno condannat i in solido a rimborsare le spese in favore del controricorrente ( con distrazione in favore del difensore antistatario), come liquidate in dispositivo. Stante l’esito, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrentidi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2017 n. 13916 sez. S2 -ud. 17-05-2022 -9- pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13 comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condannando in solido iricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.500,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfettarie e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensoredichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent
Sentenza Cassazione n. 27982/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris