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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 630/1988

ECLI:IT:COST:1988:630
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con circolare n. 89 in data 5 aprile 1978, il Ministro della [OSCURATO:PERSONA] impartiva disposizioni, per l'anno scolastico 1978-79, relativamente all'applicazione dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 595 (concernente la determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo), assegnando, tra l'altro, nove nuovi posti di direttore didattico per le scuole elementari in lingua tedesca della Provincia di Bolzano.

Con successivo decreto ministeriale del 26 giugno 1978, venivano ristrutturati, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, i circoli didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della Provincia di Bolzano ed, in particolare, venivano istituiti nove nuovi circoli (Bolzano IV, Brunico III, Chiusa II, Laces, Laives, Lana II, Merano III, Siusi e Vipiteno II), sulla base di un piano predisposto dal competente intendente scolastico, in conformità alle disposizioni di cui alla citata circolare. [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, con ricorso in data 28 agosto 1978, ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione a tale decreto, considerato invasivo della propria competenza ad emanare provvedimenti di ristrutturazione e di istituzione di nuovi circoli didattici per le scuole elementari in lingua tedesca di quella provincia.

Osserva, in proposito, la ricorrente che, ai sensi degli artt. 9, n. 2, 16 e 19 dello [OSCURATO:PERSONA] per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano sono attribuite potestà legislative ed amministrative in materia di istruzione elementare e secondaria.

L'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, con cui sono state emanate le norme di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA] per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, ha precisato che "resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo o docente - di ruolo e non di ruolo, delle scuole d'istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola popolare, della Provincia di Bolzano".

Il decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 1978 attiene, ad avviso della ricorrente, alla organizzazione delle strutture scolastiche, e non allo stato giuridico ed economico del personale insegnante e, pertanto, non era di competenza statale.

Né può osservarsi, in contrario, che il provvedimento de quo sostanzialmente inciderebbe sugli organici del personale insegnante direttivo, creando nove nuovi posti di direttore didattico.

In effetti, tali posti erano già stati assegnati alla Provincia di Bolzano con la citata circolare ministeriale n. 89/78.

Del resto, l'art. 11 del T.U. delle leggi sulla istruzione elementare (R.D. 5 febbraio 1928, n. 577) dispone che il territorio del Provveditorato agli Studi (nella provincia di Bolzano: Sovraintendenza e Intendenza scolastiche ex art. 19 dello [OSCURATO:PERSONA]) "è diviso, con decreto ministeriale......limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici".

La legge 8 agosto 1977, n. 595, all'art. 1, primo comma - si rileva - ha stabilito un aumento del numero dei posti di direttore didattico nell'organico nazionale, da compiersi, a norma del secondo comma, nell'arco di tre anni.

Il terzo comma dello stesso art. 1 regola il relativo procedimento, prevedendo che il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] effettui l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti e provveda alla ripartizione dei nuovi posti di direttore didattico, e ciò per l'intero territorio nazionale, senza eccezioni per la Provincia di Bolzano.

In sede di applicazione per l'anno 1977-78 delle predette disposizioni al territorio di quella provincia, il Ministro, in ossequio alla speciale autonomia di cui la stessa gode, aveva operato in conformità alle richieste formulate dall'Intendente per le scuole in lingua tedesca, emanando, secondo il piano dallo stesso predisposto, il d.m. 7 novembre 1977, contenente l'istituzione del circolo di Appiano.

Lo stesso procedimento è stato seguito per l'anno 1978-79, con l'emanazione del d.m. 26 giugno 1978, impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, diversamente dal formalmente identico decreto relativo all'anno precedente.

L'infondatezza della contestazione risulta, secondo la difesa dell'autorità intervenuta nel giudizio, dalla considerazione che la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale direttivo delle scuole elementari, affermata dall'art. 1, u.c., del d.P.R. n. 116 del 1973, viene ribadita, anche per quanto riguarda le variazioni degli organici, dall'art. 4, u.c., dello stesso testo.

Né può sostenersi che la strutturazione territoriale dei circoli didattici - come anche la determinazione del numero degli stessi - riguardi genericamente l'organizzazione dell'istruzione elementare, e non investa lo stato giuridico e gli organici del personale direttivo delle scuole elementari.

L'art. 4 del d.P.R. n. 116 del 1973, nell'attribuire alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano la competenza relativa all'istituzione di nuove scuole elementari nel proprio territorio, stabilisce che essa provveda d'intesa con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, pur ritenendosi l'art. 4 d.P.R. n. 116 del 1973 applicabile all'analoga ipotesi della istituzione di nuovi circoli didattici, la normativa dettata dalla legge n. 595 del 1977 non risulta incompatibile con la ricordata disciplina: la strutturazione dei circoli didattici, per il territorio della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, deve essere deliberata d'intesa tra le autorità dello Stato e quelle della Provincia stessa.

Nel caso di specie, l'intesa si è realizzata attraverso la duplice fase della proposta (da parte della Provincia di Bolzano) e della deliberazione conforme del Ministro della [OSCURATO:PERSONA].

Sotto tale profilo, l'impugnazione proposta avverso il decreto del 26 giugno 1978, sottolinea l'Avvocatura Generale dello Stato, ha natura meramente formale, in quanto il decreto de quo si è limitato ad approvare il piano di ristrutturazione predisposto dall'Intendente scolastico che, con lettera del 19 maggio 1978, lo aveva trasmesso "per l'approvazione definitiva da parte di codesto Ministero", richiedendo, quindi, un provvedimento identico a quello successivamente impugnato.

È pur vero che nei giudizi per conflitto di attribuzione la Corte costituzionale non ritiene che possa darsi rilevanza assoluta all'acquiescenza.

Ma, si rileva, è evidente che la Provincia di Bolzano, proponendo il ricorso, ha radicalmente mutato il comportamento tenuto non solo l'anno precedente, ma anche nel corso del procedimento amministrativo concluso con l'emanazione dell'atto impugnato.

3. - Con ricorso in data 1° giugno 1979, la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione, adducendo identiche argomentazioni, anche in relazione al decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] 17 marzo 1979, recante la ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole di lingua tedesca per l'anno scolastico 1979-80.

4. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha riprodotto le conclusioni relative al precedente ricorso.

1. - I due ricorsi possono essere riuniti e deciso con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni identiche.

1.1. - [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano si duole che lo Stato abbia invaso la sfera della sua competenza emanando decreti ministeriali in data 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979, diretti alla ristrutturazione dei circoli didattici della Provincia ricorrente per le scuole in lingua tedesca rispettivamente per gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.

A parere della ricorrente, risulterebbero violati:

a) gli artt. 9, n. 2, 16 e 19 dello Statuto speciale per la [OSCURATO:PERSONA] nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che attribuiscono alla provincia di Bolzano le potestà legislative ed amministrative in materia di istruzione elementare e secondaria;

b) l'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il [OSCURATO:PERSONA] in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano) che fa salva la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente -, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola popolare, della provincia di Bolzano;

c) l'art. 11 del T.U. delle leggi e norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, il quale dispone che il territorio del Provveditorato agli Studi della Sopraintendenza ed Intendenza scolastica ex art. 19 dello Statuto speciale per la provincia di Bolzano, "con decreto ministeriale, è diviso, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici";

d) l'art. 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 595, che stabilisce che il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] provvede alla ripartizione dei nuovi posti da istituire dopo avere effettuato l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici.

2. - I ricorsi sono fondati.

Ai sensi degli artt. 9, n. 2, 16 e 19 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano sono state attribuite, in armonia con la Costituzione e con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato stesso, la potestà legislativa ed amministrativa in materia di istruzione elementare e secondaria.

Tali attribuzioni sono state ribadite e precisate con l'art. 1 del successivo d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (recante norme di attuazione del suddetto Statuto speciale in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), a norma del quale le competenze statali in siffatta materia restano ferme, nell'ambito provinciale, limitandosi soltanto ai temi dello stato giuridico e del trattamento economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente -, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola popolare.

I provvedimenti ministeriali, in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti di cui sopra, concernendo la ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole elementari di lingua tedesca nel territorio della provincia ricorrente, si pongono chiaramente in violazione del testé delineato assetto ripartitorio delle competenze, poiché non incidono sulla materia dello stato giuridico o del trattamento economico del personale insegnante addetto a tali scuole, che è la sola riservata alla competenza statale, in forza delle summenzionate disposizioni: essi riguardano, invero, aspetti organizzativi (di definizione degli ambiti territoriali di circoli didattici già individuati nella loro consistenza numerica in applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 595) che, secondo le medesime disposizioni non possono non ritenersi attribuiti alla competenza provinciale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza a provvedere alla ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole in lingua tedesca della Provincia medesima e, per l'effetto, annulla i decreti del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979, concernenti tale ristrutturazione, rispettivamente per gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con circolare n. 89 in data 5 aprile 1978, il Ministro della [OSCURATO:PERSONA] impartiva disposizioni, per l'anno scolastico 1978-79, relativamente all'applicazione dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 595 (concernente la determinazione dei ruoli organici del personale direttivo della scuola elementare e del personale educativo), assegnando, tra l'altro, nove nuovi posti di direttore didattico per le scuole elementari in lingua tedesca della Provincia di Bolzano. Con successivo decreto ministeriale del 26 giugno 1978, venivano ristrutturati, a decorrere dall'anno scolastico 1978-79, i circoli didattici delle scuole elementari in lingua tedesca della Provincia di Bolzano ed, in particolare, venivano istituiti nove nuovi circoli (Bolzano IV, Brunico III, Chiusa II, Laces, Laives, Lana II, Merano III, Siusi e Vipiteno II), sulla base di un piano predisposto dal competente intendente scolastico, in conformità alle disposizioni di cui alla citata circolare. [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, con ricorso in data 28 agosto 1978, ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione a tale decreto, considerato invasivo della propria competenza ad emanare provvedimenti di ristrutturazione e di istituzione di nuovi circoli didattici per le scuole elementari in lingua tedesca di quella provincia. Osserva, in proposito, la ricorrente che, ai sensi degli artt. 9, n. 2, 16 e 19 dello [OSCURATO:PERSONA] per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano sono attribuite potestà legislative ed amministrative in materia di istruzione elementare e secondaria. L'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116, con cui sono state emanate le norme di attuazione dello [OSCURATO:PERSONA] per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA] in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, ha precisato che "resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo o docente - di ruolo e non di ruolo, delle scuole d'istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola popolare, della Provincia di Bolzano". Il decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 1978 attiene, ad avviso della ricorrente, alla organizzazione delle strutture scolastiche, e non allo stato giuridico ed economico del personale insegnante e, pertanto, non era di competenza statale. Né può osservarsi, in contrario, che il provvedimento de quo sostanzialmente inciderebbe sugli organici del personale insegnante direttivo, creando nove nuovi posti di direttore didattico. In effetti, tali posti erano già stati assegnati alla Provincia di Bolzano con la citata circolare ministeriale n. 89/78. Del resto, l'art. 11 del T.U. delle leggi sulla istruzione elementare (R.D. 5 febbraio 1928, n. 577) dispone che il territorio del Provveditorato agli Studi (nella provincia di Bolzano: Sovraintendenza e Intendenza scolastiche ex art. 19 dello [OSCURATO:PERSONA]) "è diviso, con decreto ministeriale......limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici". La legge 8 agosto 1977, n. 595, all'art. 1, primo comma - si rileva - ha stabilito un aumento del numero dei posti di direttore didattico nell'organico nazionale, da compiersi, a norma del secondo comma, nell'arco di tre anni. Il terzo comma dello stesso art. 1 regola il relativo procedimento, prevedendo che il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] effettui l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti e provveda alla ripartizione dei nuovi posti di direttore didattico, e ciò per l'intero territorio nazionale, senza eccezioni per la Provincia di Bolzano. In sede di applicazione per l'anno 1977-78 delle predette disposizioni al territorio di quella provincia, il Ministro, in ossequio alla speciale autonomia di cui la stessa gode, aveva operato in conformità alle richieste formulate dall'Intendente per le scuole in lingua tedesca, emanando, secondo il piano dallo stesso predisposto, il d.m. 7 novembre 1977, contenente l'istituzione del circolo di Appiano. Lo stesso procedimento è stato seguito per l'anno 1978-79, con l'emanazione del d.m. 26 giugno 1978, impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, diversamente dal formalmente identico decreto relativo all'anno precedente. L'infondatezza della contestazione risulta, secondo la difesa dell'autorità intervenuta nel giudizio, dalla considerazione che la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale direttivo delle scuole elementari, affermata dall'art. 1, u.c., del d.P.R. n. 116 del 1973, viene ribadita, anche per quanto riguarda le variazioni degli organici, dall'art. 4, u.c., dello stesso testo. Né può sostenersi che la strutturazione territoriale dei circoli didattici - come anche la determinazione del numero degli stessi - riguardi genericamente l'organizzazione dell'istruzione elementare, e non investa lo stato giuridico e gli organici del personale direttivo delle scuole elementari. L'art. 4 del d.P.R. n. 116 del 1973, nell'attribuire alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano la competenza relativa all'istituzione di nuove scuole elementari nel proprio territorio, stabilisce che essa provveda d'intesa con il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, pur ritenendosi l'art. 4 d.P.R. n. 116 del 1973 applicabile all'analoga ipotesi della istituzione di nuovi circoli didattici, la normativa dettata dalla legge n. 595 del 1977 non risulta incompatibile con la ricordata disciplina: la strutturazione dei circoli didattici, per il territorio della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, deve essere deliberata d'intesa tra le autorità dello Stato e quelle della Provincia stessa. Nel caso di specie, l'intesa si è realizzata attraverso la duplice fase della proposta (da parte della Provincia di Bolzano) e della deliberazione conforme del Ministro della [OSCURATO:PERSONA]. Sotto tale profilo, l'impugnazione proposta avverso il decreto del 26 giugno 1978, sottolinea l'Avvocatura Generale dello Stato, ha natura meramente formale, in quanto il decreto de quo si è limitato ad approvare il piano di ristrutturazione predisposto dall'Intendente scolastico che, con lettera del 19 maggio 1978, lo aveva trasmesso "per l'approvazione definitiva da parte di codesto Ministero", richiedendo, quindi, un provvedimento identico a quello successivamente impugnato. È pur vero che nei giudizi per conflitto di attribuzione la Corte costituzionale non ritiene che possa darsi rilevanza assoluta all'acquiescenza. Ma, si rileva, è evidente che la Provincia di Bolzano, proponendo il ricorso, ha radicalmente mutato il comportamento tenuto non solo l'anno precedente, ma anche nel corso del procedimento amministrativo concluso con l'emanazione dell'atto impugnato. 3. - Con ricorso in data 1° giugno 1979, la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione, adducendo identiche argomentazioni, anche in relazione al decreto del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] 17 marzo 1979, recante la ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole di lingua tedesca per l'anno scolastico 1979-80. 4. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha riprodotto le conclusioni relative al precedente ricorso. 1. - I due ricorsi possono essere riuniti e deciso con un'unica sentenza in quanto prospettano questioni identiche. 1.1. - [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano si duole che lo Stato abbia invaso la sfera della sua competenza emanando decreti ministeriali in data 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979, diretti alla ristrutturazione dei circoli didattici della Provincia ricorrente per le scuole in lingua tedesca rispettivamente per gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980. A parere della ricorrente, risulterebbero violati: a) gli artt. 9, n. 2, 16 e 19 dello Statuto speciale per la [OSCURATO:PERSONA] nel testo approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che attribuiscono alla provincia di Bolzano le potestà legislative ed amministrative in materia di istruzione elementare e secondaria; b) l'art. 1 del d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il [OSCURATO:PERSONA] in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano) che fa salva la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente -, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola popolare, della provincia di Bolzano; c) l'art. 11 del T.U. delle leggi e norme giuridiche sulla istruzione elementare, approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, il quale dispone che il territorio del Provveditorato agli Studi della Sopraintendenza ed Intendenza scolastica ex art. 19 dello Statuto speciale per la provincia di Bolzano, "con decreto ministeriale, è diviso, limitatamente alla parte non compresa nella giurisdizione dei Comuni che godono dell'autonomia scolastica, in circoli didattici"; d) l'art. 1, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 595, che stabilisce che il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] provvede alla ripartizione dei nuovi posti da istituire dopo avere effettuato l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei circoli didattici. 2. - I ricorsi sono fondati. Ai sensi degli artt. 9, n. 2, 16 e 19 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-[OSCURATO:PERSONA]) alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano sono state attribuite, in armonia con la Costituzione e con i principi stabiliti dalle leggi dello Stato stesso, la potestà legislativa ed amministrativa in materia di istruzione elementare e secondaria. Tali attribuzioni sono state ribadite e precisate con l'art. 1 del successivo d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 (recante norme di attuazione del suddetto Statuto speciale in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Bolzano), a norma del quale le competenze statali in siffatta materia restano ferme, nell'ambito provinciale, limitandosi soltanto ai temi dello stato giuridico e del trattamento economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente -, di ruolo e non di ruolo, delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonché di scuola popolare. I provvedimenti ministeriali, in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti di cui sopra, concernendo la ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole elementari di lingua tedesca nel territorio della provincia ricorrente, si pongono chiaramente in violazione del testé delineato assetto ripartitorio delle competenze, poiché non incidono sulla materia dello stato giuridico o del trattamento economico del personale insegnante addetto a tali scuole, che è la sola riservata alla competenza statale, in forza delle summenzionate disposizioni: essi riguardano, invero, aspetti organizzativi (di definizione degli ambiti territoriali di circoli didattici già individuati nella loro consistenza numerica in applicazione della legge 8 agosto 1977, n. 595) che, secondo le medesime disposizioni non possono non ritenersi attribuiti alla competenza provinciale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara che spetta alla Provincia di Bolzano la competenza a provvedere alla ristrutturazione dei circoli didattici delle scuole in lingua tedesca della Provincia medesima e, per l'effetto, annulla i decreti del Ministro della [OSCURATO:PERSONA] 26 giugno 1978 e 17 marzo 1979, concernenti tale ristrutturazione, rispettivamente per gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988. Il presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 630/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris