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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 42357/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 1876/2024 UP - 10/10/2024 R.G.N. 12525/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO2. [OSCURATO:PERSONA] DI LODInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1965 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 06/03/2024 del TRIBUNALE di LODIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; le conclusioni scritte, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della parte civile, ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 42357/2024 Roma, lì, 18/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 marzo 2024 il Tribunale di Lodi ha assolto [OSCURATO:PERSONA] – che aveva proposto appello – dall’imputazione di percosse e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché non punibile per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), e ha disposto in ragione dell’assoluzione il «venir meno delle statuizioni civili», così riformando la decisione resa dal Giudice di pace di Lodi, che aveva affermato la responsabilità del Bellani per entrambi i reati, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia con le conseguenti statuizioni civili in favore dell’Amici.

2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Il Procuratore generale distrettuale, che ha trascritto l’istanza ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen. presentata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha denunciato: - la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto l’istituto da esso contemplato – come chiarito dalle Sezioni Unite – non opera nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace (nei quali deve farsi applicazione dell’art. 34 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non ha avuto luogo in primo grado per l’opposizione della persona offesa); - la violazione del medesimo art. 131-bis, tenuto conto del comportamento posto in essere successivamente ai reati dal Bellani (che ha ripetuto e attuato le minacce in danno dell’Amici, tanto da essere stato tratto a giudizio – come documentato innanzi alla Corte di appello – per lesioni gravissime, violenza privata e altri reati nei confronti dello stesso Amici); - la violazione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe omesso di esaminare l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] agli effetti civili, pur avendo accertato la responsabilità dell’imputato.

In ordine a quanto sopra indicato, la stessa Parte pubblica ricorrente ha nuovamente evidenziato l’inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., rispetto all’art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000.

2.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ha parimenti denunciato la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. (oltre che degli artt. 34 e 63 d. lgs. n. 274 del 2000) poiché la causa di non punibilità prevista dalla detta norma codicistica non è applicabile nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace.

3. Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale, è stato trasmesso a questa Sezione all’esito dell’udienza del 3 luglio 2024, per cui il difensore di parte civile aveva presentato memoria a sostegno dell’ammissibilità dei ricorsi (che non sarebbero stati interposti solo a tutela dell’interesse della parte civile) e della fondatezza di essi.

Il Procuratore generale di questa Corte di cassazione, con la propria requisitoria scritta, ha rappresentato la carenza di interesse a impugnare dei ricorrenti, oltre che la carenza di interesse della stessa parte civile che ha sollecitato la presentazione del ricorso.

Il difensore di parte civile ha depositato conclusioni scritte con le quali ha contestato la fondatezza di quanto esposto dal Procuratore generale di questa Corte, ha richiamato la propria precedente memoria e ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi è inammissibile.

È, invece, fondato – nei termini di seguito esposti – il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano.

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi non è legittimato a proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza qui impugnata.

Il d. lgs. n. 274 del 2000, quanto all’impugnazione del pubblico ministero, si limita a prevedere che esso possa «proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria» e «proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace» (art. 36 d. lgs. 274, cit.), così disciplinando i rimedi avverso la sentenza di primo grado nei procedimenti di competenza di quest’ultimo giudice.

Lo stesso decreto poi, quanto alla proposizione del ricorso per cassazione avverso le decisioni di secondo grado, prevede che «contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale» (art. 39-bis; cfr. pure l’art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen., che reca una norma del medesimo tenore); ma nulla espone in ordine alle parti legittimate a presentarlo.

Occorre, allora, avere riguardo alla disciplina posta dal codice di procedura penale (cfr. art. 2, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000), la quale – oltre alla norma generale in tema di impugnazione del pubblico ministero, secondo cui «il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero» (e, «salvo quanto previsto dall'articolo 593 bis, comma 2» in tema di appello, «il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento»: art. 570, comma 1, cod. proc. pen.) – a proposito del ricorso per cassazione dell’Organo dell’accusa prevede che «il procuratore generale presso la corte di appello p[ossa] ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile» (art. 608, comma 1, cod. proc. pen.); «il procuratore della Repubblica presso il tribunale p[ossa] ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale» (art. 608, comma 2, cod. proc. pen.); fermi i casi di ricorso immediato per cassazione (ex art. 569 cod. proc. pen.), che qui non rilevano, e quelli in cui «altre disposizioni di legge» attribuiscano sia al procuratore generale distrettuale che al procuratore della Repubblica presso il tribunale la legittimazione a ricorrere per cassazione (art. 608, comma 4, cod. proc. pen.).

Dunque, né la disciplina posta dal d. lgs. n. 274 del 2000 né il codice di rito attribuiscono al procuratore della Repubblica presso il tribunale la legittimazione (riconosciuta, invece, al procuratore generale presso la corte di appello) a proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze rese dal tribunale quale giudice di appello nel procedimento avente ad oggetto i reati di competenza del giudice di pace.

Con la conseguenza che il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi è inammissibile.

Il che rende superfluo argomentare in ordine all’interesse a ricorrere dello stesso Procuratore alla luce di quanto esposto nel suo atto di impugnazione.

2. Merita, invece, accoglimento il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano.

Proprio in tema di applicazione, senza dubbio erronea, della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in vece del diverso istituto contemplato dall’art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 (cfr. Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 – 01: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace»), la giurisprudenza di legittimità: - ha ribadito che «gli artt. 568, comma 4, e 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen. postulano, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato.

L'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità, ma anche di concretezza (ex multis Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259506; Sez. 5 n. 13801 del 16/10/2017, dep. 2018, non massimata).

Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

Un tale interesse non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, in motivazione)» (Sez. 5, n. 44128 del 26/06/2018, P., Rv. 274176 – 01); - e, solo nel presupposto della mancata specificazione da parte del pubblico ministero ricorrente (che «non può limitarsi a dedurre, in astratto, una violazione di legge se non consente di apprezzarne la portata nel contesto processuale di riferimento») dell’interesse «pratico perseguito o meglio [del] diverso esito processuale, rispetto a una pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità del fatto – qualunque fosse l'istituto applicabile (art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 in luogo dell'art. 131 bis cod. pen.)» –, in particolare poiché non era stata evidenziata, «in ipotesi, l'insussistenza dei presupposti della tenuità ovvero le ragioni della inoperatività, nella fattispecie, dell'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000», si è escluso l'interesse della medesima parte pubblica «ad impugnare la sentenza con la quale il giudice di pace ha dichiarato non punibile l'imputato per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. anziché dell'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000» (per l’appunto, ribadendo che la nozione di interesse «va individuata in una prospettiva utilitaristica di rimozione di uno svantaggio processuale», che «non si risolve in una astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento, e negando che nella specie tale interesse potesse ravvisarsi: (Sez. 5, n. 44128/2018, cit.).

Nel caso in esame, invece, l’interesse concreto e attuale del Procuratore generale distrettuale ad impugnare la pronuncia resa dal Tribunale in grado di appello – pur restando fermo che «il pubblico ministero non è legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, né a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima che rimanga acquiescente alla decisione a sé pregiudizievole, consentendo il formarsi del giudicato sul punto» (Sez. 1, n. 14174 del 20/03/2018, Rv. 272568 - 01) – si trae con chiarezza dal ricorso, proprio in conformità con il piano ermeneutico appena compendiato: difatti, con l’atto di impugnazione si è evidenziata non solo l’erronea applicazione dell’istituto previsto dall’art. 131-bis cod. proc. pen. per i reati di competenza del giudice di pace per cui si procede, ma si è anche rimarcato il difetto dei presupposti per provvedere a mente dell’art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000, in particolare in ragione dell’opposizione della persona offesa.

2.1. E, oltre a doversi ravvisare l’interesse a impugnare, la prospettazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano deve ritenersi fondata.

Infatti: - «se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono» (art. 34, comma 3, cit.); - tale pronuncia impone che il Giudice di merito accerti in concreto la volontà non ostativa delle parti «oltre che a mezzo di interpello o di spontanea dichiarazione dell'interessato, anche per fatti assolutamente sintomatici, in quanto l'art. 34 non richiede particolari modalità acquisitive, purché univoci e concludenti» (Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017 - dep. 2018, Indraccolo, Rv. 272442 - 01, che richiama, oltre che Sez.

U, n. 43264 del 16/07/2015, Steger, Rv. 264547, Sez. 5, n. 16689 del 03/03/2004, Frascari, Rv. 229860); - nel caso in esame, dagli atti del procedimento non si trae alcun elemento che deponga per l’appunto per il compimento di tale accertamento da parte dei Giudici di merito né, per vero, per la mancata opposizione di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, il che non consente di affermare la sussistenza di fatti sintomatici dimostrativi della sua volontà non ostativa alla declaratoria di improcedibilità.

Ricorre, pertanto, una ragione dirimente che impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lodi (in diversa persona fisica).

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lodi.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.

Così deciso il 10/10/2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 1876/2024 UP - 10/10/2024 R.G.N. 12525/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO2. [OSCURATO:PERSONA] DI LODInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1965 inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 06/03/2024 del TRIBUNALE di LODIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; le conclusioni scritte, rassegnate ai sensi della stessa norma, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della parte civile, ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 42357/2024 Roma, lì, 18/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 marzo 2024 il Tribunale di Lodi ha assolto [OSCURATO:PERSONA] – che aveva proposto appello – dall’imputazione di percosse e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché non punibile per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), e ha disposto in ragione dell’assoluzione il «venir meno delle statuizioni civili», così riformando la decisione resa dal Giudice di pace di Lodi, che aveva affermato la responsabilità del Bellani per entrambi i reati, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia con le conseguenti statuizioni civili in favore dell’Amici. 2. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il Procuratore generale distrettuale, che ha trascritto l’istanza ai sensi dell’art. 572 cod. proc. pen. presentata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha denunciato: - la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto l’istituto da esso contemplato – come chiarito dalle Sezioni Unite – non opera nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace (nei quali deve farsi applicazione dell’art. 34 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non ha avuto luogo in primo grado per l’opposizione della persona offesa); - la violazione del medesimo art. 131-bis, tenuto conto del comportamento posto in essere successivamente ai reati dal Bellani (che ha ripetuto e attuato le minacce in danno dell’Amici, tanto da essere stato tratto a giudizio – come documentato innanzi alla Corte di appello – per lesioni gravissime, violenza privata e altri reati nei confronti dello stesso Amici); - la violazione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto il Tribunale avrebbe omesso di esaminare l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] agli effetti civili, pur avendo accertato la responsabilità dell’imputato. In ordine a quanto sopra indicato, la stessa Parte pubblica ricorrente ha nuovamente evidenziato l’inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., rispetto all’art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000. 2.2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi ha parimenti denunciato la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. (oltre che degli artt. 34 e 63 d. lgs. n. 274 del 2000) poiché la causa di non punibilità prevista dalla detta norma codicistica non è applicabile nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace. 3. Il procedimento, fissato innanzi alla Settima Sezione penale, è stato trasmesso a questa Sezione all’esito dell’udienza del 3 luglio 2024, per cui il difensore di parte civile aveva presentato memoria a sostegno dell’ammissibilità dei ricorsi (che non sarebbero stati interposti solo a tutela dell’interesse della parte civile) e della fondatezza di essi. Il Procuratore generale di questa Corte di cassazione, con la propria requisitoria scritta, ha rappresentato la carenza di interesse a impugnare dei ricorrenti, oltre che la carenza di interesse della stessa parte civile che ha sollecitato la presentazione del ricorso. Il difensore di parte civile ha depositato conclusioni scritte con le quali ha contestato la fondatezza di quanto esposto dal Procuratore generale di questa Corte, ha richiamato la propria precedente memoria e ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi è inammissibile. È, invece, fondato – nei termini di seguito esposti – il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano. 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi non è legittimato a proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza qui impugnata. Il d. lgs. n. 274 del 2000, quanto all’impugnazione del pubblico ministero, si limita a prevedere che esso possa «proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria» e «proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace» (art. 36 d. lgs. 274, cit.), così disciplinando i rimedi avverso la sentenza di primo grado nei procedimenti di competenza di quest’ultimo giudice. Lo stesso decreto poi, quanto alla proposizione del ricorso per cassazione avverso le decisioni di secondo grado, prevede che «contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale» (art. 39-bis; cfr. pure l’art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen., che reca una norma del medesimo tenore); ma nulla espone in ordine alle parti legittimate a presentarlo. Occorre, allora, avere riguardo alla disciplina posta dal codice di procedura penale (cfr. art. 2, comma 1, d. lgs. n. 274 del 2000), la quale – oltre alla norma generale in tema di impugnazione del pubblico ministero, secondo cui «il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero» (e, «salvo quanto previsto dall'articolo 593 bis, comma 2» in tema di appello, «il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento»: art. 570, comma 1, cod. proc. pen.) – a proposito del ricorso per cassazione dell’Organo dell’accusa prevede che «il procuratore generale presso la corte di appello p[ossa] ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile» (art. 608, comma 1, cod. proc. pen.); «il procuratore della Repubblica presso il tribunale p[ossa] ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile, di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale» (art. 608, comma 2, cod. proc. pen.); fermi i casi di ricorso immediato per cassazione (ex art. 569 cod. proc. pen.), che qui non rilevano, e quelli in cui «altre disposizioni di legge» attribuiscano sia al procuratore generale distrettuale che al procuratore della Repubblica presso il tribunale la legittimazione a ricorrere per cassazione (art. 608, comma 4, cod. proc. pen.). Dunque, né la disciplina posta dal d. lgs. n. 274 del 2000 né il codice di rito attribuiscono al procuratore della Repubblica presso il tribunale la legittimazione (riconosciuta, invece, al procuratore generale presso la corte di appello) a proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze rese dal tribunale quale giudice di appello nel procedimento avente ad oggetto i reati di competenza del giudice di pace. Con la conseguenza che il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi è inammissibile. Il che rende superfluo argomentare in ordine all’interesse a ricorrere dello stesso Procuratore alla luce di quanto esposto nel suo atto di impugnazione. 2. Merita, invece, accoglimento il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano. Proprio in tema di applicazione, senza dubbio erronea, della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in vece del diverso istituto contemplato dall’art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 (cfr. Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 – 01: «La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace»), la giurisprudenza di legittimità: - ha ribadito che «gli artt. 568, comma 4, e 591 comma 1, lett. a), cod. proc. pen. postulano, come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, la sussistenza di un interesse diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio derivato alla parte dal provvedimento impugnato. L'interesse a proporre impugnazione deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità, ma anche di concretezza (ex multis Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259506; Sez. 5 n. 13801 del 16/10/2017, dep. 2018, non massimata). Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Un tale interesse non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva cioè di incidenza pratica sull'economia del procedimento (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, in motivazione)» (Sez. 5, n. 44128 del 26/06/2018, P., Rv. 274176 – 01); - e, solo nel presupposto della mancata specificazione da parte del pubblico ministero ricorrente (che «non può limitarsi a dedurre, in astratto, una violazione di legge se non consente di apprezzarne la portata nel contesto processuale di riferimento») dell’interesse «pratico perseguito o meglio [del] diverso esito processuale, rispetto a una pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità del fatto – qualunque fosse l'istituto applicabile (art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 in luogo dell'art. 131 bis cod. pen.)» –, in particolare poiché non era stata evidenziata, «in ipotesi, l'insussistenza dei presupposti della tenuità ovvero le ragioni della inoperatività, nella fattispecie, dell'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000», si è escluso l'interesse della medesima parte pubblica «ad impugnare la sentenza con la quale il giudice di pace ha dichiarato non punibile l'imputato per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. anziché dell'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000» (per l’appunto, ribadendo che la nozione di interesse «va individuata in una prospettiva utilitaristica di rimozione di uno svantaggio processuale», che «non si risolve in una astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento, e negando che nella specie tale interesse potesse ravvisarsi: (Sez. 5, n. 44128/2018, cit.). Nel caso in esame, invece, l’interesse concreto e attuale del Procuratore generale distrettuale ad impugnare la pronuncia resa dal Tribunale in grado di appello – pur restando fermo che «il pubblico ministero non è legittimato ad impugnare un provvedimento all'esclusivo fine di tutelare gli interessi civili della parte privata, né a surrogarsi all'eventuale inerzia di quest'ultima che rimanga acquiescente alla decisione a sé pregiudizievole, consentendo il formarsi del giudicato sul punto» (Sez. 1, n. 14174 del 20/03/2018, Rv. 272568 - 01) – si trae con chiarezza dal ricorso, proprio in conformità con il piano ermeneutico appena compendiato: difatti, con l’atto di impugnazione si è evidenziata non solo l’erronea applicazione dell’istituto previsto dall’art. 131-bis cod. proc. pen. per i reati di competenza del giudice di pace per cui si procede, ma si è anche rimarcato il difetto dei presupposti per provvedere a mente dell’art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000, in particolare in ragione dell’opposizione della persona offesa. 2.1. E, oltre a doversi ravvisare l’interesse a impugnare, la prospettazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano deve ritenersi fondata. Infatti: - «se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono» (art. 34, comma 3, cit.); - tale pronuncia impone che il Giudice di merito accerti in concreto la volontà non ostativa delle parti «oltre che a mezzo di interpello o di spontanea dichiarazione dell'interessato, anche per fatti assolutamente sintomatici, in quanto l'art. 34 non richiede particolari modalità acquisitive, purché univoci e concludenti» (Sez. 5, n. 3784 del 28/11/2017 - dep. 2018, Indraccolo, Rv. 272442 - 01, che richiama, oltre che Sez. U, n. 43264 del 16/07/2015, Steger, Rv. 264547, Sez. 5, n. 16689 del 03/03/2004, Frascari, Rv. 229860); - nel caso in esame, dagli atti del procedimento non si trae alcun elemento che deponga per l’appunto per il compimento di tale accertamento da parte dei Giudici di merito né, per vero, per la mancata opposizione di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, il che non consente di affermare la sussistenza di fatti sintomatici dimostrativi della sua volontà non ostativa alla declaratoria di improcedibilità. Ricorre, pertanto, una ragione dirimente che impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lodi (in diversa persona fisica). P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lodi. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso il 10/10/2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 42357/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris