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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36376/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigetto per [OSCURATO:PERSONA] e Barra; inammissibile nel resto. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Cimini, Ciotola, Iazzetta, Favella e Ceriello insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] insistono per l'accoglimento del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per brio insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Barra insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Alleluia insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] appello di Napoli confermava le condanne inflitte in primo grado per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa storica denominata "clan Moccia" attiva nel comune di Afragola, oltreché per diversi reati di usura ed estorsione aggravati dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991.

Veniva confermata anche la condanna dello [OSCURATO:PERSONA] e del Navas per il reato previsto dall'art. 513 bis aggravato dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991.

2. Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deduceva nell'interesse di tutti i ricorrenti:2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che in primo grado il pubblico ministero "chiudeva" la contestazione per il reato associativo, in origine "aperta", limitandola "a tutto il 2010", senza attivare la procedura prevista dal codice per la modificazione dell'imputazione.

Il Tribunale si limitava a prendere atto di tale scelta della pubblica accusa mentre la Corte di appello confermava la legittimità dell'intervento di circoscrizione del tempus commissi delicti.

Invero si sarebbe in presenza di una illegittima "ritrattazione" dell'azione penale per il periodo successivo al 2010 (periodo in relazione al quale era stata compiuta una significativa attività istruttoria) che avrebbe consentito al pubblico ministero di effettuare nuove iscrizioni per il reato associativo relative al periodo escluso dalla originaria contestazione e di utilizzare nel nuovo procedimento le prove raccolte nel primo, in violazione sia delle norme che regolano l'attività integrativa, sia di quelle che prevedono il divieto di secondo giudizio.

In sintesi: non ci si troverebbe di fronte ad una "precisazione" della durata del reato associativo, ma ad una ritrattazione illegittima dell'azione penale che aveva consentito la apertura di un nuovo procedimento in relazione a fatti in relazione ai quali era stata già esercitata l'azione penale ed era stata compiuta una diffusa istruttoria dibattimentale (trascrizione di intercettazioni ed esame del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]).

Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati previsti dagli artt. 416 bis, 513 bis, nonché per estorsione pluriaggravata (anche dall'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991) sia nella forma tentata che consumata, si deduceva:

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: le prove raccolte indicherebbero che il Cimino aveva posto in essere condotte indicative della partecipazione solo sino al 2008, il che avrebbe imposto di fare riferimento ai più miti limiti edittali previsti in quel periodo; l'utilizzo dei più severi parametri introdotti successivamente integrerebbe una violazione dell'art. 2 cod. pen. 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere riconosciute in relazione al buon comportamento processuale del ricorrente, che aveva rinunciato ai motivi di merito ed aveva assunto un comportamento collaborativo.

Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis commi 2 e 4 cod. pen.:

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe illegittimamente ritenuto che l'impugnazione fosse limitata a sostenere l'estraneità dello Iazzetta al sodalizio, e non anche ad invocare l'inquadramento della sua posizione come partecipe, invece che promotore.

Pertanto sarebbe illegittima la parte della decisione che, valorizzando la rinuncia ai motivi sulla responsabilità, invero effettuata con espressa esclusione di quelli relativi alla qualificazione giuridica, aveva ritenuto che non vi fossero doglianze specifiche a sostegno dell'inquadramento invocato.

Contrariamente a quanto ritenuto, l'appello, attraverso la critica della interpretazione delle dichiarazioni dei collaboratori mirava ad ottenere una revisione del ruolo assegnato allo Iazzetta all'interno del clan; si deduceva inoltre che non sarebbero state considerate le dichiarazioni dello Scafuto, nella parte in cui lo stesso svalutava la caratura criminale dello Iazzetta; nè il fatto che, nella memoria depositata in sede di discussione era stata allegata una intercettazione dalla quale emergeva che lo Iazzetta era succube dei Moccia (che gli avevano impedito l'accesso al rito abbreviato ed imposto di cambiare difensore);

2.5. violazione di legge e vizio di motivazione: la recidiva reiterata non avrebbe dovuto essere ritenuta in considerazione del fatto che due dei reati che componevano la progressione criminosa (quello giudicato dalla Corte di appello di Napoli il 2.1.2 2003 con sentenza divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quello per cui si procede) erano stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione perdendo la loro identità, il che osterebbe al riconoscimento della recidiva.

Nell' interesse del solo Favella, condannato per avere assunto nell'ambito del clan Moccia il ruolo di promotore nonché per i reati di tentata estorsione ed illecita concorrenza aggravati ai sensi dell'art. 7 D.I. n. 152 del 1991.

Si deduceva:

2.6. violazione di legge e vizio di motivazione: come nel caso dello Iazzetta la Corte di appello avrebbe illegittimamente ritenuto che l'atto di appello fosse limitato a sostenere l'estraneità del Favella al sodalizio e non anche ad invocare la riqualificazione della condotta da quella di promozione a quella di partecipazione.

Pertanto sarebbe illegittima la parte della decisione che, valorizzando la rinuncia ai motivi sulla responsabilità, effettuata dalla difesa del ricorrente con esclusione di quella relativa alla qualificazione giuridica, aveva ritenuto che non vi fossero doglianze specifiche a sostegno dell'inquadramento invocato.

Contrariamente a quanto ritenuto l'atto di appello attraverso la richiesta di rivalutazione delle dichiarazioni dei collaboratori mirava ad ottenere una revisione del ruolo assegnato al Favella all'interno del clan: con la prima impugnazione era stata infatti contestata la valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità (D'Angelo, Esposito, [OSCURATO:PERSONA], Orlando, Zaccaro, Ruggiero ) e le allegazioni difensive non miravano solo al proscioglimento, ma anche alla derubricazione della condotta contestata.

6.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, che era stata ritenuta valorizzando esclusivamente l'esistenza di precedenti condanne, senza valutare la risalenza dei precedenti ed il concreto accrescimento della pericolosità correlato alla consumazione dei delitti per cui si procede.

Nell'interesse sia del Favella che del Ciotola (condannato anch'egli per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa) si deduceva:

2.7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanze attenuanti generiche che era stato giustificato con motivazione apparente che faceva riferimento ai significativi precedenti ed alla gravità dei fatti in contestazione, senza tenere in considerazione il collaborativo comportamento processuale espresso attraverso la rinuncia ai motivi di ricorso.

Nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] (condannata per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa):

2.8. violazione di legge e vizio di motivazione: la limitazione della attività associativa "a tutto il 2010" avrebbe imposto di fare riferimento ai limiti edittali previsti dal 416 bis cod. pen. in quel periodo; l'utilizzo dei più severi parametri introdotti successivamente costituiva una violazione dell'art. 2 cod. pen. 3.

Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per la partecipazione alla associazione mafiosa e per diverse estorsioni aggravate dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991, che deduceva:

3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la recidiva sarebbe stata riconosciuta senza indicare le ragioni dell'aggravamento di pericolosità; inoltre sarebbe stato illegittimamente denegate le generiche, la cui concessione avrebbe garantito la migliore rispondenza del trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto; anche gli aumenti per la continuazione sarebbero eccessivi e non giustificati. 4.Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, che deduceva:

4.1. violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine al riconoscimento della recidiva che al diniego delle circostanze generiche: mancherebbe la motivazione in ordine alla specifico aggravamento di pericolosità correlato all'accertamento di responsabilità per i fatti per cui si procede e sarebbe stato illegittimamente denegato il beneficio delle generiche la cui concessione avrebbe garantito la migliore rispondenza del trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto. 5.Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore del [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. alla pena di nove anni di reclusione, che deduceva:

5.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la responsabilità del ricorrente sarebbe stata confermata senza il confronto con gli argomenti proposti con l'atto di appello; sarebbero state travisate le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]Angelo, che si sarebbe limitato a riferire che il Russo svolgeva la funzione di autista di [OSCURATO:PERSONA], ma non - come ritenuto dalla Corte territoriale - che lo stesso "svolgesse una funzione di raccordo con altri componenti del clan".

Anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbe state oggetto di una interpretazione estensiva e viziata; critica sarebbe anche la valutazione dei contenuti accusatori provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si deduceva inoltre che non ci sarebbero riscontri esterni "oggettivi" alle dichiarazioni dei collaboratori e che la critica attendibilità delle chiamate in correità ostava al loro utilizzo come "riscontro reciproco" alle dichiarazioni degli altri; si deduceva inofine che non sarebbero stati valutati i decisivi elementi di prova emergenti dal controesame dei collaboratori che evidenzierebbe la genericità delle chiamate in correità.

5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere concesse tenuto conto della risalenza dei precedenti e della minima entità del contributo alla consumazione di reati contestati.

6. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per la partecipazione alla associazione mafiosa, per diverse condotte di usura ed estorsione aggravate dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, nonché per diverse condotte inquadrate nell'art. 73 comma 5 D.p.r. n. 309 del 1990, che deduceva:

6.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen.: la valutazione di inammissibilità per aspecificità dei motivi di appello non poteva tenere conto delle modifiche apportate all'art. 581 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017 dato che l'impugnazione era precedente alla novella; si deduceva inoltre che la motivazione era illogica e carente in quanto non teneva in considerazione gli argomenti proposti con la prima impugnazione con la quale si era allegato che lo Scafuto aveva dichiarato che lo Iorio non era associato, mentre il D'Angelo aveva affermato falsamente che questi era il "nipote" dello Scafuto; tale falsità sarebbe indice di inattendibilità e non era giustificabile attraverso la usanza di fare riferimento a rapporti di parentela inesistenti tipica dei consorzi mafiosi.

6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: erano state illegittimamente dichiarate inammissibili le doglianze relative ai reati in materia di stupefacenti che invocavano il riconoscimento dell'uso personale; al riguardo si ribadiva che sarebbe stato travisato il contenuto di una telefonata in cui emergeva che lo Iorio era ancora in cantiere a tarda ora: invero, contrariamente a quanto ritenuto, il ricorrente si sarebbe trovato in quale luogo per partecipare ad una riunione, ma solo perché stava effettuando lavori abusivi.

Si rilevava inoltre che era illegittimo e contraddittorio ridurre la pena pecuniaria inflitta per il reato base (estorsione) in quanto illegale e ritenere che l'inammissibilità del ricorso fosse ostativa alla dichiarazione di prescrizione del reato previsto dall'art. 73 comma 5 D.p.r. 309 del 1990.

6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.p.r. 309 del 1990, che sarebbe stata ritenuta senza fare alcun riferimento alla posizione del ricorrente.7.

Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, (condannato per avere promosso e organizzato l'associazione mafiosa in contestazione), che deduceva: 7.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla diminuzione di pena in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della "collaborazione" prevista dall'art. 8 della legge. n. 203 del 1991 nella massima estensione: si deduceva che l'attenuante dipendeva dall'utilità effettiva del contributo collaborativo, nulla rilevando il fatto che le dichiarazioni eteroaccusatorie fossero state rese solo in una fase avanzata del giudizio.

7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: queste avevano presupposti diversi dall'attenuante prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 e, nel caso dello Scafuto, avrebbero dovuto essere concesse in relazione alla visibile mutazione dello stile di vita del ricorrente manifestatasi attraverso il distacco netto dal passato criminale; si deduceva che la valutazione dell'efficacia del contributo collaborativo avrebbe dovuto essere valutata in modo distinto dalla valutazione del mutamento della personalità conseguente alla scelta di un nuovo percorso di vita in un periodo successivo alla consumazione del reato, elemento idoneo a sostenere la concessione delle invocate attenuanti.

8. Ricorreva per cassazione anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per la partecipazione all'associazione e per la consumazione del reato di usura aggravato dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991, che deduceva

8.1. vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di usura: l'accertamento di responsabilità, escluse le intercettazioni dichiarate inutilizzabili, sarebbe fondato solo sulle dichiarazioni cartolari della persona offesa, che non sarebbe assistite da conferme esterne; la sentenza impugnata, inoltre non avrebbe considerato che le dichiarazioni dell'offeso non trovavano conferma nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dato che il Froncillo e lo Scafuto riferivano dello svolgimento di una generica attività di usura, senza fornire alcuna indicazione specifica relativa al reato consumato ai danni del Ciampa.

Si deduceva, in via generale, il mancato confronto con l'atto di appello e, nello specifico, il fatto che non erano state considerate le dichiarazioni spontanee del ricorrente né quanto allegato circa il labile confine che separa la condizione dell'imprenditore vittima, da quella dell'imprenditore colluso.

8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 644 comma 5 n. 3) cod. pen.: non sarebbe stata effettuata alcuna analisi delle condizioni economiche della vittima, sicché non poteva ritenersi accertato che la stessa versasse in stato di bisogno, piuttosto che in una meno grave situazione di "difficoltà economica e finanziaria"; anche in questo la Corte di appello non si sarebbe confrontata con gli argomenti contenuti nell'atto di appello.

8.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.I. 152 del 1991: si deduceva che non sarebbero stati considerati gli elementi favorevoli alla difesa allegati con l'atto di appello emergenti dalle intercettazioni tra l'Assabi ed il Ciampa, la cui capacità dimostrativa a favore dell'accusa resisterebbe alla dichiarazione di inutilizzabilità, né le dichiarazioni dell'Isp.

Simeone.

Si deduceva inoltre che all'"atto della "deliberazione" della attività illecita non fosse esistente il dolo specifico necessario per il riconoscimento dell'aggravante;

8.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo: la Corte di appello aveva individuato come riscontro delle dichiarazioni accusatorie del Froncillo le conversazioni telefoniche intercettate tra il ricorrente, il Vitucci ed il Favella, oltre che le dichiarazioni del Ciampa, che invero, si riferivano solo allo svolgimento dell'attività usuraia e non alla partecipazione all'associazione.

Gli elementi di prova che indicavano che l'Alleluia svolgeva attività usuraia con denaro proveniente dal "clan Moccia" erano stati illegittimamente ritenuti indicativi della partecipazione all'associazione.

Si deduceva, infine, la carenza della motivazione in ordine alla svalorizzazione delle dichiarazioni dello Scafuto, che aveva riferito che l'Alleluia non era intraneo.

In sintesi: si riteneva che la motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al consorzio criminale fosse carente, sia che si aderisse all'orientamento che riteneva sufficiente la "messa a disposizione", sia che, invece, si prediligesse quelli che ritiene necessario un apporto causale specifico alla attività associativa: l'impegno nell'attività usuraia alimentata con denaro proveniente dal clan non era comunque, da sola, sufficiente a dimostrare la partecipazione.

8.5. Violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stato violazione il divieto di reformatio in peius in quanto in seguito all'assoluzione per il capo 5), ovvero per l'estorsione sulla quale era stata parametrata la pena- base dal Tribunale, la Corte aveva identificato il reato più grave in quello associativo, infliggendo per lo stesso una pena più elevata di quella stabilita in primo grado per l'estorsione; si deduceva infatti che la modifica della struttura del reato continuato non legittimava l'aumento (come ritenuto da parte della giurisprudenza ed in particolare dalla sentenza n. 48259 del 2016).

Né tale aggravio poteva essere giustificato facendo riferimento al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite nel caso "Ciabotti" secondo cui la pena stabilita per il reato più grave della catena criminosa non poteva essere inferiore al minimo edittale della pena previsto per uno dei reati satellite, dato che (a) in secondo grado il reato associativo (che aveva il minimo edittale di nove anni) non era affatto "satellite, ma "base", (b) la illegalità della pena stabilita dal Tribunale non poteva essere emendata in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero.

Si deduceva infine che era stato violato l'art. 597 comma 4) cod. proc. pen. in quanto, in seguito all'assoluzione per i reati previsti dai capi 4) e 5) la pena non era stata corrispondentemente diminuita.Ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA], anch'egli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

8.6. violazione di legge: la pena base per il reato associativo veniva determinata facendo riferimento ai limiti edittali introdotti con il D.L. n. 92 del 2008, più severi di quelli che avrebbero dovuto essere applicati tenuto conto che le condotte penalmente rilevanti del ricorrente erano precedenti al 2006, quando la forbice edittale prevista per il resto di associazione mafiosa era più lieve.

Si precisava che il ricorrente non aveva chiesto la retrodatazione della condotta associativa con la prima impugnazione tenuto conto del fatto che il Tribunale aveva assegnato al reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. una posizione "satellite", con una conseguente minima incidenza sul trattamento sanzionatorio.

8.7. Violazione di legge e vizio di motivazione: La Corte di appello avrebbe fatto erronea applicazione del principio di diritto affermato dalle sezioni unite nel caso "Ciabotti" (Sez. un . n. 25939\13) che doveva essere correttamente interpretato ritenendo che la pena non inferiore al minimo edittale prevista per i reati satellite (ove più grave di quello previsto per la fattispecie- base) doveva essere quella finale, comprensiva degli aumenti per la continuazione, e non quella base.

Non vi sarebbe dunque alcun errore del Tribunale nella identificazione della pena base errore che, secondo la Corte di appello giustificava l'emenda in peius (con l'aumento della pena- base da otto a nove anni di reclusione).

8.8. Violazione di legge e vizio di motivazione: la pena base era stata aumentata rispetto a quanto stabilito dal Tribunale nonostante non vi fosse appello del pubblico ministero; sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius nulla rilevando che la pena complessiva fosse inferiore a quella indicata dal primo giudice.

9. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen. aggravato dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991, che deduceva:

9.1. vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]: si deduceva che il dichiarante aveva riferito notizie de relato apprese da un coimputato ([OSCURATO:PERSONA]), che a sua volta le avrebbe apprese da altri e che le dichiarazioni in questione, non essendo stati escussi i testi di riferimento dovevano essere sottoposte ad un attento vaglio di attendibilità estrinseca attraverso la identificazione di riscontri esterni; nel caso in esame tali riscontri erano stati individuati nelle intercettazioni tra il ricorrente e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma erano insufficienti a sostenere la valutazione di attendibilità.

9.2. Vizio di motivazione: sarebbe stata omessa la valutazione della testimonianza decisiva dell'ispettore, Nasti (che aveva riferito che il ricorrente aveva ricevuto delle intimidazione da parte dei Puzone); la motivazione sarebbe inoltre illogica in quanto il ricorrente sarebbe stato identificato dapprima come "persona offesa", perché avrebbe subito dai Puzone delle intimidazione funzionali a sospendere l'attività, ed in seguito come la persona che si sarebbe sostituita ai Puzone nella imposizione delle forniture.La sentenza sarebbe illogica anche nella parte in cui aveva ritenuto che lo [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società del Navas avesse subito minacce da parte di esponenti dello stesso clan (i Puzone).

9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen.: anche in questo caso non sarebbe stata considerata la testimonianza dell'[OSCURATO:PERSONA], e non sarebbe stata tenuto in considerazione il fatto che le prove raccolte indicavano che era stato il Navas a subire minacce dai Puzone.

9.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 della d.l. 152 del 1991: non sarebbero stati considerati tutti gli elementi di prova disponibili (e segnatamente la testimonianza dell'ispettore Nasti); la motivazione era carente in quanto limitata alla valorizzazione della risalente conoscenza con i sodali e al collegamento con lo [OSCURATO:PERSONA];

9.5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al sequestro conservativo: la richiesta era stata avanzata anche nei confronti del padre del ricorrente, ma il difetto di notifica i avrebbe impedito di proporre tempestiva istanza di riesame.

10. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deduceva:

10.1. violazione di legge e vizio di motivazione: nonostante i ricorrenti avessero rinunciato ai motivi sulla responsabilità, la Corte avrebbe omesso di effettuare le valutazioni imposte dall'art. 129 cod. proc. pen.

Invero, tenuto conto anche della genericità delle imputazioni che non identificherebbero con precisione le condotte delittuose, avrebbe dovuto essere pronunciato il proscioglimento sulla base della inconsistenza del compendio probatorio; con riguardo al reato associativo si deduceva che non sarebbe sufficiente ad integrare la partecipazione la semplice a messa a disposizione del clan e non erano stato identificato il ruolo che i ricorrenti avrebbero avuto all'interno della compagine associativa. 11.Ricorreva il difensore dello [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato previsto dall'art.513 bis cod. pen. aggravato dall'art. 7 d.l. 152 del 1991 che deduceva:

11.1. vizio di motivazione e violazione di legge: non sarebbe stato rispettata la regola di valutazione prevista dall'art. 192 cod. proc. pen. in quanto l'accertamento di responsabilità sarebbe fondato su dichiarazioni generiche e su intercettazioni prive di efficacia dimostrativa; inoltre non sarebbe stato considerato quanto allegato con l'atto di appello (segnatamente, sarebbe stata omessa la valutazione delle intercettazioni dalle quali emergeva che il Cimini aveva contattato i Puzone, imprenditori che avevano intimato al Navas, coimputato del ricorrente, di sospendere la distribuzione dei dolci: il Navas era dunque una vittima e non concorrente del reato contestato allo [OSCURATO:PERSONA] delle intimidazioni dei Puzone).11.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta (inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 513 bis cod. pen.): non sarebbero stati rilevati atti di concorrenza "tipici", sicché si sarebbe in presenza di una semplice condotta minatoria inquadrabile nell'art. 612 cod. pen. 11.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa: non sarebbe stato identificato il profilo soggettivo, ovvero la consapevolezza in capo al ricorrente della direzione agevolativa della condotta; questa non poteva essere dedotta da circostanze "ambientali", ma avrebbe dovuto essere dimostrata con riferimento alla specifica condizione del ricorrente. 12.Ricorreva per cassazione anche il difensore del [OSCURATO:PERSONA] condannato per di estorsione "contrattuale" aggravata dal fatto di essere consumata in più persone riunite che deduceva:

12.1. violazione dell'art. 597 cod. proc. pen in relazione alla mancata eliminazione ex officio della aggravante delle più persone riunite: contrariamente a quanto ritenuto il corretto "inquadramento giuridico del fatto" - e dunque anche la esistenza degli elementi circostanziali che lo definiscono - non è sottoposto all'onere devolutivo; pertanto a prescindere dalla contestazione specifica la Corte di appello avrebbe dovuto escludere l'aggravante in questione;

12.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità per il reato di estorsione contestato al capo 22): non sarebbe stato considerato che il ricorrente aveva acquistato le quote della gelateria e che le prove raccolte, invece che indicare l'estorsione, davano solo conto del fatto che il cedente, presunta vittima, non aveva rispettato gli accordi relativi al passaggio delle quote, il che avrebbe fatto perdere la calma al Venturelli; si deduceva inoltre che la motivazione era illogica laddove da un lato affermava che il ricorrente avrebbe potuto chiedere solo la restituzione delle somme anticipate per l'acquisto delle quote e poi negava l'esistenza di un accordo relativo alla cessione delle stesse quote, nonostante tale affermazione non fosse sostenuta da alcuna emergenza processuale.

12.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica ella condotta contestata: questa avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen, in quanto esisterebbe un accordo di cessione delle quote non rispettato (come si ricaverebbe dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]); l'esistenza delle pretesa creditoria unitamente alla tenuità delle condotte asseritamente minatorie avrebbero dovuto indurre la Corte ad assegnare alla condotta la qualifica più lieve.

12.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: la complessiva posizione processuale del ricorrente e l'esclusione delle aggravante avrebbe dovuto essere valutata positivamente ai fini della concessione dell'invocato beneficio.13. ricorreva per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di usura ed estorsione aggravata dall'art. 7 d.l. 152 del 1991 che deduceva:

13.1. violazione di legge: non era stato disposto il rinvio delle udienze in cui il difensore del ricorrente aveva aderito alla astensione di categoria (28, 29 30 maggio 2014, 16, 17 18 19 e 20 settembre 2013), nonostante il Barra, detenuto, non avesse manifestato la volontà di procedere in assenza del suo difensore; la sentenza di primo grado sarebbe dunque nulla per violazione del diritto di difesa.

13.2. violazione di legge: l'udienza del 9 ottobre 2019 si svolgeva in assenza sia del ricorrente che del suo difensore; l'ufficiale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Ferrara ove il Barra risultava detenuto aveva dichiarato che lo stesso era rinunciante, senza che vi fosse alcuna formalizzazione di tale atto; il difensore presentatosi presso la casa circondariale di Ferrara non partecipava all'udienza e veniva sostituito ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. 13.3.

Vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata risposte alle doglianze avanzate con l'atto di appello, facendo proprie in modo acritico le valutazione del Tribunale; in particolare non sarebbero state valutate le censure relativa alla valutazione del contenuto della conversazione n. 1534 del 18 dicembre 2004 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre non veniva considerato che l'offeso del reato di usura (Seno) aveva negato il coinvolgimento del Barra e aveva confermato di essere stato vittima di usura da aperte degli Zanfardino.

13.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 ritenuta in relazione al reato di estorsione: il Barra non aveva avuto alcun rapporto con l'usurato e non faceva parte del clan Moccia, sicché l'aggravante dell'uso del metodo mafioso non avrebbe potuto essergli contestata.

13.5. Violazione di legge: l'errore nella applicazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. (rilevato dalla Corte di appello, ma da questa non emendato per difetto di devoluzione sul punto) avrebbe dovuto essere disposta di ufficio ai sensi dell'art. 597 comma 5 che consente la effettuazione di ufficio del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen. 13.6.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca: l'appello era stato considerato sul punto inammissibile perché generico; invero la sentenza del Tribunale non aveva fornito alcuna motivazione sul punto; tale mancanza era stata censurata con un motivo il cui approfondimento era proporzionale alla accuratezza della motivazione censurata, nel caso di specie del tutto assente . [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi proposti nell'interesse del Cimini, dello Iazzetta, della Ceriello, del Favella e del Ciotola.1.1.

Con motivo comune a tutti i ricorrenti si deduceva la violazione delle regole che governano la modifica dell'imputazione ipotizzando sia la sussistenza di una illegittima "ritrattazione" dell'azione penale, che la violazione del divieto del ne bis in idem, vizi che sarebbero entrambi correlati alla attività di circoscrizione temporale dell'imputazione relativa al reato associativo, in origine strutturata come "aperta".

1.1.1. Contrariamente a quanto dedotto, il collegio ritiene che, nel caso in esame, non si verta in un caso di illegittima ritrattazione dell'azione penale.

Invero la "ritrattazione" si riferisce esclusivamente alla revoca dell'atto di esercizio dell'azione penale ed è sempre illegittima, essendo la scelta relativa all'azione penale pacificamente irretrattabile (Sez. 1, Sentenza n. 6999 del 09/12/1999 Cc., dep. 08/02/2000, Rv. 215235; Sez. 3, Sentenza n. 129 del 16/01/1996, Rv. 204344).

Una volta che il pubblico ministero chiede la verifica giudiziale sull'ipotesi di accusa sintetizzata nell'imputazione, il vaglio del giudice è infatti ineludibile; è invece revocabile la richiesta di archiviazione, ovvero la scelta di "non azione", atteso il principio generale della revocabilità dei provvedimenti che non definiscono una fase del giudizio (in questo caso non aperto) e soprattutto delle istanze delle parti (Sez. 6, Sentenza n. 11379 del 29/01/2018, Rv. 272638; Sez. 4, Sentenza n. 26872 del 13/06/2006, Rv. 234812).

La giurisprudenza ha chiarito che deve essere considerata come "ritrattazione", anche l'eliminazione di eventi circostanziali contestati nell'atto di esercizio dell'azione penale, dato che le circostanze definiscono l'imputazione, e, una volta contestate, devono essere sottoposte anch' esse al vaglio giudiziale, e non possono essere eliminate unilateralmente dal pubblico ministero (Sez. 5, Sentenza n. 9806 del 13/02/2006, Rv. 234231).

Deve pertanto intendersi per ritrattazione dell'azione penale ogni iniziativa unilaterale del pubblico ministero volta ad eliminare elementi essenziali o circostanziali dell'imputazione sottoposta al vaglio del giudice con l'atto di esercizio dell'azione penale; in materia si riafferma che una volta esercitata l'azione e formulata l'accusa, che viene stigmatizzata nel capo di imputazione, il vaglio giudiziale sulle condotte contestate è ineludibile e la revoca dell'atto di esercizio dell'azione penale, ovvero la sua "ritrattazione", è sempre illegittima.

Tanto premesso, si ritiene che la ridefinizione del tempo di commissione del delitto associativo attraverso un intervento di "chiusura" dell'imputazione inizialmente strutturata come "aperta", non sia in alcun modo riconducibile al richiamato paradigma, dato che la perimetrazione temporale dell'accusa non si traduce nella revoca né integrale, né parziale della richiesta che siano sottoposte a vaglio giudiziale le condotte contestate, immutate, pur nella loro ridefinita dimensione temporale.

La "chiusura" di una imputazione "aperta" riferita ad un reato tendenzialmente permanente come quello associativo, piuttosto che in una illegittima ritrattazione della richiesta di giudizio sulle ipotetiche condotte consumate nell'arco temporale che intercorre tra la data in cui si è verificata la "chiusura" e la pronuncia della sentenza di primo grado (evento che avrebbe, comunque, "chiuso" formalmente l'imputazione), si risolve piuttosto nella delimitazione temporale della condotta delittuosa, che resta immutata nei suoi essenziali elementi costitutivi.

1.1.2. Escluso che la precisazione del tempus commissi delicti del reato associativo integri una illegittima ritrattazione dell'azione penale, occorre verificare se tale intervento si traduca invece in una "modifica" dell'imputazione effettuata senza il rispetto delle regole previste dagli artt. 516 e SS. del codice, capace di generare una violazione del diritto di difesa riconducibile all'archetipo previsto dall'art. 178 lett. c) cod. proc. pen..

Sul punto si è già affermato che la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta una alterazione incidente sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito, atteso che, a seconda dei casi, l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 6977 del 22/11/2001 Ud. dep. 21/02/2002- Rv. 221385; Sez. 2, Sentenza n. 46342 del 26/10/2016, Rv. 268320; Sez 5 sentenza n. 48727 del 13/10/2014, Rv 261229).

Si è, del pari, affermato che la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, Sentenza n. 48879 del 17/09/2018 Ud.

Rv. 274159 - 02).

In continuità con tale consolidato, e condiviso, orientamento il collegio ribadisce che la modifica di tempus commissi delicti "non sempre" integra una "modifica dell'imputazione", che impone il rispetto della procedura prevista dal codice di rito: l'identificazione precisa del tempo in cui si è manifestata la condotta illecita infatti non sempre ha rilevanza decisiva per l'identificazione della condotta contestata; e soprattutto non sempre la sua modifica, o precisazione, produce una violazione del diritto di difesa.

Pertanto l'eventuale lesione del diritto difesa non può essere ritenuta come il generale correlato della mancata applicazione dello statuto codicistico previsto per la modifica dell'imputazione, ma deve deve essere valutata caso per caso, attraverso l'analisi delle specifiche circostanze del caso concreto.

Nel caso in esame il pubblico ministero ha "contratto" il tempo di consumazione del reato associativo senza l'applicazione dello statuto codicistico relativo alle modifiche dell'imputazione.

Ebbene: il collegio ritiene che la circoscrizione temporale del delitto associativo piuttosto che complicare, o impedire la reazione difensiva, la semplifica, in quanto riduce l'arco temporale entro il quale, secondo l'accusa sono state poste in essere le condotte contestate e, a ben guardare, consente una difesa più specifica e mirata.

Peraltro, in assenza di tale intervento di circoscrizione del tempo di consumazione del reato associativa la "chiusura" dell'imputazione sarebbe dipesa dai tempi di definizione del primo grado di giudizio, dato che è incontestato il principio secondo cui le contestazioni aperte debbano considerarsi formalmente chiuse al momento della pronuncia della prima sentenza (Sez. 5 , Sentenza n. 17350 del 20/01/2020, Rv. 279401; Sez. 2 - , Sentenza n. 680 del 19/11/2019 Ud. - dep. 10/01/2020 - Rv. 277788) In concreto dunque la contestata circoscrizione del tempo di consumazione del reato associativo, ha solo anticipato la "chiusura" formale dell'imputazione, inizialmente contestata come "aperta", che sarebbe dipesa dal tempo - invero non prevedibile - della pronuncia della sentenza di primo grado.

Non si registra dunque alcuna violazione del diritto di difesa, sia perché la condotta nelle sue caratteristiche essenziali è rimasta immutata, sia perché la "chiusura anticipata" della contestazione aperta, ha contenuto, restringendolo, l'arco temporale entro il quale l'accusa ha ritenuto che siano state poste in essere le condotte rilevanti, consentendo una migliore espressione del diritto di difesa, che ha potuto essere esercitato nei confronti di condotte specifiche identificate in modo indipendente dai tempi di definizione del primo grado di giudizio.

1.1.2. Il collegio ritiene infine che, contrariamente a quanto dedotto, non si sia verificata alcuna violazione del divieto di secondo giudizio dato che il presente procedimento è "il primo" in ordine temporale e la dedotta violazione del principio del ne bis in idem (correlato all'apertura di un nuovo procedimento relativo alle condotte poste in essere successivamente al 2010) non è sorretta, in questa sede, da alcun interesse processuale ipoteticamente rinvenibile solo nel "secondo" procedimento.

1.2. Sono inammissibili i motivi proposti nell'interesse del Cimino e della Ceriello con i quali si deduce la violazione dell'art. 2 cod. pen., nella parte in cui tutela il diritto alla applicazione della lex mitior, in quanto le condotte rilevanti sarebbero terminate prima dell'intervento legislativo che ha aggravato le pene previste dall'art. 416 bis cod. pen., sicché ai ricorrenti avrebbe dovuto essere applicato il trattamento sanzionatorio più mite precedente a quello introdotto dal DJ. 23 maggio 2008 n. 92.

Sul punto il collegio osserva che la estensione delle condotte illecite fino al 2010 ha imposto al Tribunale ed alla Corte di appello di fare riferimento alla forbice edittale introdotta dal D.I.. 23 maggio 2008 n,

92. Ma, soprattutto, rileva che la invocata retrodatazione del reato ad un tempo precedente all'entrata in vigore di tale decreto impone un valutazione di merito che richiede la valutazione della capacità dimostrativa delle prove; attività non effettuabile in sede di legittimità e non svolta in appello in quanto non richiesta con la prima impugnazione.

Si tratta cioè di una doglianza di merito proposta tardivamente di fronte ad un organo giurisdizionale - la Corte di cassazione - che può valutare le prove solo nei limitati casi in cui ne sia dedotto il travisamento (la intempestiva proposizione della censura veniva peraltro espressamente evidenziata dalla Corte di appello con riguardo alla posizione della Ceriello: pag. 45 della sentenza impugnata).Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631).

A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015 Rv. 263271)

1.3. E' infondato il motivo di ricorso proposto nell'interesse dello Iazzetta e del Favella che contesta la mancata valutazione dell'istanze difensive dirette alla riqualificazione della condotta dei ricorrenti da "promotori" a meri "partecipi".

Il ricorrente deduceva che la rinuncia all'esame dei motivi in ordine alla responsabilità non implicava anche la rinuncia all'esame dell'invocata riqualifica, cui erano protesi gli appelli, seppure in via subordinata.

Si tratta di doglianze manifestamente infondate per due ordini di ragioni.

In primo luogo, ed via preliminare, si rileva una ontologica incompatibilità tra la rinuncia ai motivi di merito sulla responsabilità e l'espressa conferma delle doglianze sulla riqualifica: infatti le riqualificazioni non sempre possono essere effettuate prescindendo dalla analisi della direzione dimostrativa delle prove, sicché la rinuncia alle contestazioni in ordine alla valutazione delle prove correlata alla rinuncia ai motivi sulla responsabilità si pone in contrasto logico con l'allegato - persistente - interesse alla valutazione delle censure sulla qualifica.

Nel caso di specie la valutazione dell'inquadramento delle condotte nel primo piuttosto che nel secondo comma dell'art. 416 bis cod. pen. dipende dalla valutazione delle prove, ovvero dalla loro specifica direzione dimostrativa in ordine all'inquadramento dei ricorrenti come promotori piuttosto che partecipi, sicché la generica rinuncia alla valutazione delle doglianze relative alla responsabilità appare in contraddizione con il dedotto persistente interesse alla valutazione dell'inquadramento giuridico della condotta.

In secondo luogo, ed il punto è decisivo, il collegio rileva che, nel caso in esame, la questione della qualificazione giuridica delle condotte - contrariamente a quanto dedotto - è stata esplicitamente affrontato dalla Corte territoriale, che ha espressamente ritenuto che le prove raccolte fossero incompatibili con la invocata riqualificazione.

Nel caso dello Iazzetta la Corte di appello ha infatti rilevato che tutti i più rilevanti collaboratori avevano indicato il ricorrente come promotore (il Moccia lo indica addirittura come "vertice assoluto": pag 73 della sentenza impugnata).Analogamente, per quanto riguarda il Favella, la Corte distrettuale rilevava che i collaboratori lo avevano indicato come una figura apicale cui era stato affidato il controllo della zona di Afragola (D'Angelo aveva addirittura indicato il ricorrente come il "senatore" che aveva maggiore potere decisionale: pagg. 67 e 68 della sentenza impugnata).

1.4. Nell'interesse dello Iazzetta e del Favella veniva proposto un motivo con il quale si contestava la legittimità del riconoscimento della recidiva.

1.4.1. Segnatamente, la difesa dello Iazzetta deduceva l'incompatibilità della recidiva con la continuazione, dato che il riconoscimento del vincolo ed il consolidamento dei reati in una unica entità impedirebbe di considerarli singolarmente come componenti di una progressione criminosa indicativa dell'accrescimento della pericolosità.

Il motivo è infondato: il collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (Sez.

U, Sentenza n. 9148 del 17/04/1996 Rv. 205543).Si ribadisce infatti che il riconoscimento della continuazione non comporta l' "ontologica unificazione" dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3 - , Sentenza n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296; conformi N. 37759 del 2013 Rv. 256212 - 01, N. 49658 del 2014 Rv. 261169 - 01, N. 41881 del 2013 Rv. 256712 - 01, N. 19477 del 2016 Rv. 266522 - 01, N. 14937 del 2008 Rv. 240144 - 01, N. 18317 del 2016 Rv. 266695 - 01, N. 19541 del 2012 Rv. 252847 - 01, N. 21043 del 2018 Rv. 272745; difforme, isolata e non condivisa, sentenza n. 5761 del 2011 Rv. 249255 - 01).

1.4.1. Nell'interesse del Favella si contestava invece la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui riconosceva la sussistenza dei presupposti dell'aggravante.

Anche questa doglianza è infondata.

Con riguardo agli oneri motivazionali che incombono sul giudice che riconosce la recidiva il collegio ribadisce che la funzione delle circostanza è quella di attribuire un disvalore maggiore al delitto (non colposo) che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità addizionale.

Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicarle (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Rv. 256183).

Nel caso in esame la Corte di appello riconosceva la recidiva con motivazione conforme alle indicazioni fornite dalla Cassazione, rilevando che il ricorrente era gravato da molteplici e gravi precedenti alcuni dei quali specifici indicativi, unitamente alle condotte per cui si procede di una elevatissima ed accresciuta capacità a delinquere (pag. 68 della sentenza impugnata). 17 o

1.5. Nell'interesse del Cimini, del Favella e del Ciotola si contestava inoltre la legittimità del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

In materia il collegio ribadisce che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di merito non concedeva l'invocato beneficio rilevando: (a) quanto al Cimini, l'assenza di elementi positivi e la gravità dei precedenti indicativi di una personalità antisociale (pag. 48 della sentenza impugnata); (b) quanto al Favella, la gravità dei precedenti, il comportamento negativo successivo ai fatti contestati e la complessiva personalità negativa del ricorrente (pag. 69 della sentenza di appello); (c) quanto al Ciotola, l'assenza di elementi positivi, non allegati neanche con l'appello e la personalità negativa emergente dalla progressione criminale tracciata dai precedenti vantati e dai fatti in giudizio (pag. 55 della sentenza impugnata).

2. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il ricorrente contesta la sentenza con un unico motivo relativo al trattamento sanzionatorio.

La doglianza è inammissibile.

In materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio il collegio ribadisce che il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art.133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989, rv 181825.

Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n. 117242).

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, ridefiniva il trattamento sanzionatorio, (a) confermando la pena edittale minima per quanto riguarda la pena della reclusione inflitta in relazione al reato più grave (estorsione), (b) rimodulando la pena pecuniaria, ed, infine, (c) ridefinendo gli aumenti per le aggravanti nel rispetto dell'art. 69 comma 4 cod. pen.; gli aumenti per la continuazione venivano giustificati con motivazione accurata che valorizzava la specifica gravità dei fatti contestati.

Una esaustiva giustificazione veniva fornita anche per il riconoscimento della continuazione tra i reati per cui si procede e quelli giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 2 febbraio 2011 (pagg. 97 e 98 della sentenza impugnata).

La motivazione in questione si presenta pertanto priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Il ricorrente avanza una unica doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche e al riconoscimento per la recidiva.

Il motivo è inammissibile.

Il collegio richiama la giurisprudenza in ordine alla recidiva ed alle attenuanti generiche indicate ai §§

1.5. e

1.4.1. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello definiva il trattamento sanzionatorio in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione: (a) con riguardo alla recidiva veniva messo il relazione il precedente vantato con i delitti contestati, nesso che veniva ritenuto idoneo ad integrare l'accrescimento della pericolosità che consente il riconoscimento dell'aggravante (pagg. 60 e 61 della sentenza impugnata); (b) con riguardo alle attenuanti generiche il collegio di merito rilevava che alla invocata concessione ostava la mancata emersione di elementi positivi, oltre che la negativa personalità del ricorrente emergente dai precedenti vantati (pag. 61 della sentenza impugnata).

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Il primo motivo che contesta la completezza e la logicità della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità è inammissibile.

4.1.1. Da un lato, il ricorrente invoca - invero genericamente - la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, instando per una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).

4.2.2. Dall'altro, deduce il travisamento delle testimonianze dei collaboratori di giustizia senza adempiere all'onere di allegazione delle prove in ipotesi travisate, ovvero senza rispettare gli oneri imposti dal principio di autosufficienza del ricorso.

In materia la giurisprudenza aveva già chiarito che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304).

Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123).

Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione.

Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso.

Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276432).

4.1.3. Infine si contestava la capacità confirmatoria "reciproca" assegnata dai giudici di merito alle chiamate in correità, senza effettuare alcun confronto con la consolidata giurisprudenza secondo cui (a) i riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti; (b) il requisito della convergenza non va inteso come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al "thema decidendum", dovendo piuttosto il giudice verificare che tale consonanza non sia frutto di condizionamenti, collusioni e reciproche influenze (Sez. 5, Sentenza n. 9001 del 15/06/2000, Rv. 217729; Sez. 1, Sentenza n. 4807 del 31/03/1998 Rv. 210481).

4.1.4. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la conferma dell'accertamento di responsabilità effettuato nel primo grado di giudizio veniva effettuata sulla base di un percorso argomentativo persuasivo, razionale e coerente sia con le prove raccolte, che con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione delle testimonianze provenienti da persona "coinvolto nel fatto" per cui si procede.

La Corte di appello rilevava infatti la sicura convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, alcuni dei quali estranei al clan Moccia, che indicavano nel Russo non un semplice autista, ma una persona alla quale era attribuito un rilevante "ruolo fiduciario" ed alla quale era affidata una importante funzione di raccordo tra i componenti del sodalizio (pag. 113 della sentenza impugnata).

Le prove che consentivano di registrare tale ruolo, nella lettura effettuata dai giudici di merito, erano molteplici e convergenti, sicché non vi sono ragioni per non ritenere rispettata la regola di valutazione prevista dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., tenuto conto delle consolidate indicazioni della Cassazione, che - come ricordato - riconosce pacificamente alle chiamate reciproche convergenti la funzione di "riscontro esterno oggettivo".

4.2. Con il secondo motivo si contestava la legittimità sia della definizione del trattamento sanzionatorio, in genere, che, in specie, del diniego delle attenuanti generiche.

Richiamati i principi giurisprudenziali indicati ai §§

2.1. (quanto al trattamento sanzionatorio) e

1.5. (quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche) il collegio ritiene le doglianze inammissibili.

La pena-base veniva infatti determinata in misura prossima al minimo edittale, il che attenua, fino ad eliderli, gli oneri motivazionali gravanti sul giudice in ordine alla quantificazione della pena.

Si ribadisce infatti che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (ex multis Sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596).

Le circostanze atipiche venivano invece denegate in ragione della valutazione negativa relativa alla personalità criminale del ricorrente che emergeva dal percorso criminale tracciato sia dai precedenti vantati, che dai fatti per cui si procede (pag. 114 della sentenza impugnata).

5. Il ricorso Di brio Antonino.

5.1. Con il primo motivo il ricorrente contesta la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità la prima impugnazione deducendo che all'epoca della proposizione dell'appello non era entrata in vigore la Legge n. 103 del 2017 che aveva introdotto modificato l'art. 581 cod. proc. pen.

Si deduceva altresì l'insufficienza della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, che non supererebbe le contraddizioni segnalate con la prima impugnazione in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori e, segnatamente, di quelle dello Scafuto.

5.1.1. Quanto alle censure in ordine alla inammissibilità dell'appello il collegio rileva che l'onere di specificità incombeva sull'impugnante anche precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017.

Infatti, già prima della novella, nel 2016 le Sezioni Unite, pronunciandosi nel caso "Galtelli" avevano chiaramente affermato l'esistenza dell'onere di specificità ed avevano ribadito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822).

Sulla preesistenza dell'onere di specificità rispetto all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 la Cassazione ha peraltro già affermato - con principio che si ribadisce e condivide - che non viola il principio del "tempus regit actum" la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, adottata prima della modifica all'art.581 cod.proc.pen. effettuata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la novella non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale che già richiedeva, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 6 - , Sentenza n. 6554 del 30/01/2020 Rv. 278453) Dunque, nel caso in esame, non è pertinente la deduzione della violazione del principio del tempus regit actum, dato che l'onere di specificità, insisteva comunque sull'impugnante anche prima dell'intervento effettuato sull'art. 581 cod. proc. pen.: la doglianza sul punto è pertanto manifestamente infondata.

A ciò si aggiunge che la Corte di appello, pur valutando che l'appello fosse «ai limiti della inammissibilità per genericità estrinseca» ha comunque affrontato le doglianze proposte ritenendo che il contestato accertamento di responsabilità fosse fondato su una molteplicità di elementi di prova che prevalevano sulle dichiarazioni dello Scafuto (che aveva negato l'appartenenza dello Iorio al [OSCURATO:PERSONA]).

5.1.2. La parte del motivo con il quale si censura la carenza del percorso argomentativo posto a fondamento dell'accertamento di responsabilità è inammissibile perché si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove ovvero per l'effettuazione di una attività giurisdizionale esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (si richiama la consolidata giurisprudenza indicata sub § 4.1.1.).

Come si è anticipato la Corte di appello ha confermato l'accertamento di responsabilità con motivazione persuasiva ed accurata, rilevando come le dichiarazioni dello Scafuto - che aveva negato l'appartenenza dello brio al clan - fossero ampiamente contraddette da una molteplicità di altre prove; e segnatamente dal contenuto inequivoco delle intercettazioni che indicavano con chiarezza che il ricorrente era parte integrante del gruppo degli "afragolesi" (pagg. 77 e 78 della sentenza impugnata).

La motivazione contestata si presenta dunque priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede.

5.2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

Il ricorrente deduce che la Corte di appello non aveva - illegittimamente - dichiarato l'estinzione dei reati in materia di stupefacenti (capi 51, 52, 53 e 54), nonostante avesse rideterminato la pena pecuniaria inflitta in relazione al reato- base (estorsione), a questi avvinto dal vincolo della continuazione; la Corte di merito aveva infatti rideterminato la pena pecuniaria inflitta per l'estorsione, rilevando che il Tribunale la aveva quantificata in modo illegale, in misura superiore al massimo edittale (pag. 82 della sentenza impugnata). 5.2.1 In via generale si ribadisce che perché si inveri il passaggio in giudicato dell'accertamento sulla responsabilità nella fase "ascendente" del processo - ovvero prima di eventuali annullamenti con rinvio disposti dalla Cassazione - è necessario che non si instauri il rapporto processuale su nessun "punto" del singolo capo di imputazione (ovvero né sulla responsabilità, né sulla pena); altrimenti se il rapporto processuale si instaura (in ipotesi per l'ammissibilità delle sole doglianze avanzate nei confronti del trattamento sanzionatorio) l'eventuale decorso del termine di prescrizione impone la dichiarazione di estinzione del reato.

Si riafferma cioè che poiché la cosa giudicata si forma sui "capi" della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui "punti" di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame.

Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez.

U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01).

5.2.2. Tale principio di diritto trova peculiare applicazione quando l'impugnazione concerne una serie di reati avvinti dal vincolo della continuazione.

La continuazione infatti crea una unità giuridica configurando il consolidamento della progressione criminosa in una entità unica che influisce sulla determinazione del trattamento sanzionatorio dei reati satellite, il quale viene - di regola - significativamente mitigato rispetto a quello che sarebbe stato inflitto nel caso di mancato riconoscimento del vincolo: tale unificazione si ripercuote sul passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità, che non si verifica se il rapporto processuale si instaura anche in relazione "ad uno solo" dei reati avvinti dal vincolo.

La Cassazione ha già affermato che se è impugnata una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili, sempre che il rapporto processuale si instauri a causa dell'ammissibilità del ricorso in relazione ad altri reati "consolidati" dal vincolo; si è affermato cioè che i reati unificati dal vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione (Sez. 3, Sentenza n. 7937 del 01/06/2016 Ud., dep. 20/02/2017, Rv. 269030, coerente anche Sez. 2 -, Sentenza n. 990 del 13/12/2019 Ud. , dep. 13/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278678 - 02 che tratta un caso di annullamento con rinvio per verificare leventuale sussistenza della continuazione"esterna").

Si è così chiarita la portata del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite nel caso "Aiello" (Sez.

Un., n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966), affermando che l'inammissibilità del ricorso (e, più in generale, dell'"impugnazione") avverso una sentenza di condanna per più reati va valutata in modo parcellizzato ed impedisce la prescrizione dei reati in relazione ai quali l'impugnazione è inammissibile, solo se gli stessi non sono unificati dal vincolo della continuazione; vincolo che impone di ritenere instaurato il rapporto processuale in relazione a tutti i reati consolidati, ogni volta che sia ammissibile il ricorso relativo ad uno di essi.

Pertanto se, come nel caso di specie, si riconosce l'illegittimità della pena-base stabilita in relazione al reato più grave, tale valutazione si ripercuote necessariamente sugli aumenti disposti in relazione ai reati-satellite: la pena inflitta per i reati satellite dipende infatti dalla pena- base in relazione alla quale (tra l'altro) viene parametrata.L'instaurazione del rapporto processuale correlata all'ammissibilità dell'impugnazione per il reato più grave grave impone di ritenere "aperto" il rapporto processuale - in punto pena - anche relativamente ai reati satellite: tale situazione processuale impedisce il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità in relazione a tutti i reati unificati; pertanto se, nelle more della definizione dell'impugnazione, decorre il termine di prescrizione per uno di essi ne deve essere dichiarata l'estinzione.

5.2.3. Nel caso in esame la Corte di appello: (a) riteneva inammissibile l'impugnazione dei reati in materia di stupefacenti, ovvero dei reati "satellite" rispetto al reato in relazione al quale veniva stabilita la pena base, ovvero l'estorsione contestata al capo 50); (b) rilevava l'illegalità della pena-base inflitta in relazione all'estorsione, così instaurando il rapporto processuale, in punto pena, non solo in relazione all'estorsione, ovvero al reato più grave, ma anche in relazione ai reati ad esso avvinti dal vincolo della continuazione; (c) non dichiarava l'estinzione per prescrizione dei reati-satellite in materia di stupefacenti, nonostante il relativo termine fosse decorso (tenuto conto del loro inquadramento nella fattispecie lieve prevista dal comma 5 dell'art. 73 del D.p.r. n. 309 del 1990 e della insufficienza delle sospensioni a prolungare il termine per l'estinzione), rilevando l'inammissibilità dell'appello specificamente proposto nei confronti di tali reati.

Si tratta di una valutazione illegittima dato che non tiene conto dei principi giurisprudenziali indicati, ovvero del fatto che, quando il rapporto processuale è instaurato perché è stata ritenuta ammissibile una doglianza relativa al trattamento sanzionatorio stabilito per il reato più grave, non può ritenersi inammissibile il ricorso relativo ai reati satellite, avvinti a quello più grave dal vincolo della continuazione; pertanto nella fase ascendente del giudizio (ovvero prima dell'eventuale annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, dopo il quale si forma il giudicato sui punti e capi non devoluti alla nuova valutazione del giudice chiamato ad effettuare il giudizio rescissorio) l'accertamento di responsabilità per i reati-satellite non può ritenersi coperto dal "giudicato".

In relazione ai reati satellite in materia di stupefacenti, il giudicato, in ipotesi ostativo alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, non si è formato a causa dell'ammissibilità dell'impugnazione relativa al reato posto alla base della progressione criminosa unificata.

Chiarito che il rapporto processuale in appello si è aperto non solo in relazione al reato- base, ma anche in relazione ai reati-satellite, si ritiene che il decorso del termine di prescrizione relativo ai reati in materia di stupefacenti imponga la relativa dichiarazione di estinzione.

In sintesi: si ritiene che il rapporto processuale in appello fosse instaurato non solo in relazione al reato posto alla base della progressione criminosa, ovvero l'estorsione, ma anche in relazione ai reati- satellite in materia di stupefacenti, che devono essere dichiarati estinti in quanto il termine di prescrizione risulta decorso (lo stesso è spirato già prima della sentenza di appello).Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione per decorso del termine di prescrizione dei reati in materia di stupefacenti contestati ai capi 51, 52, 53 e

54. La pena complessivamente inflitta deve essere pertanto rideterminata eliminando la parte di sanzione applicata in relazione ai reati estinti.

5.2.3. Il terzo motivo che contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991 è inammissibile.

La doglianza è generica in quanto non contesta le valutazioni sul punto effettuate dalla Corte di appello: questa aveva ritenuto le doglianze avanzate con la prima impugnazione nei confronti dell'aggravante inammissibili per difetto di specificità estrinseca, dato che mancava il confronto con gli argomenti utilizzati dal Tribunale per riconoscerne la sussistenza (pag. 81 della sentenza impugnata).

Tale decisiva e preliminare valutazione non è stata contestata con il ricorso che, sul punto, è generico e, dunque, inammissibile. 6.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

6.1. Con il primo motivo si contestava la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 8 del D.I. n. 152 del 1992 nella massima estensione.

La doglianza è inammissibile.

Premesso che la dosimetria della pena e la quantificazione dell'abbattimento della sanzione correlato al riconoscimento delle attenuanti deve essere giustificato con motivazione che dia sufficiente conto delle ragioni alla base della scelta equitativa, deve essere ribadito - con specifico riguardo alla gravità degli oneri motivazionali che gravano sul giudice del merito - che la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge: pertanto 'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825.

Conf. mass.

N. 155508; n. 148766; n. 117242).

Nel caso in esame, in coerenza con tali inidcazioni ermeneutiche, il contenimento della riduzione della pena correlata al ricononscimento dell'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 veniva accuratamente giustificata con il fatto che la collaborazione dello Scafuto iniziava solo il 22 luglio 2015, in una fase molto avanzata del giudizio di primo grado, quando molti difensori avevano già discusso, fornendo un contributo rilevante, ma non decisivo (pag. 115 della sentenza impugnata).

Si tratta di motivazione persuasiva, logica, aderente alle emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede.6.2.

E' manifestamente infondato anche il secondo motivo con il quale si invoca il riconoscimento della illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il collegio ribadisce che la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d.

I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 2, Sentenza n. 27808 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276111; Sez. 1, Sentenza n. 2137 del 05/11/1998, Favaloro, Rv. 212531).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, la Corte di appello escludeva che la collaborazione implicasse la concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto essere riconosciute solo sulla base della emersione di distinti elementi che nel caso di specie non erano nè emersi, nè risultavano allegati; si rilevava, al contrario, che alla invocate concessione ostavano sia la gravità dei fatti che la rilevanza dei precedent vantati (pag. 115 della sentenza impugnata).

7. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

7.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'Alleluia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

7.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la carenza della motivazione in relazione alla conferma della responsabilità del ricorrente per il reato di usura, con espresso critica della capacità dimostrativa della testimonianza cartolare della persona offesa.

Il motivo è manifestamente infondato.

La doglianza non solo si risolve nella richiesta di rivalutare l'efficacia dimostrativa delle prove, ovvero di una attività non compresa nell perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità (si richiama ancora una volta la giurisprudenza indicate sub § 4.1.1.), ma non si confronta neanche con la consolidata giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, anche nella dimensione cartolare, possono essere poste "da sole" a fondamento dell'accertamento di responsabilità, se le si sottopone ad un accurato vaglio in ordine alla credibilità, vaglio che non impone l'individuazione di "conferme" esterne al dichiarato, ma che può anche essere limitato alla valutazione di tempi, modi e luoghi di raccolta della dichiarazione, in modo da valutare, ed eventuamente escludere, cause di inquinamento derivanti da relazioni con le persone accusate o da suggestioni correlate ai modi di conduzione dell'intervista giudiziale (Cass. sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214).E' inoltre ius receptum che le dichiarazioni non assunte in contraddittorio, come quelle censurate, possono costituire la base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità sempre che siano assistite da "adeguate garanzie procedurali", rinvenibili sia nell'utilizzo di modi di raccolta della prova che garantiscano la genuinità dei contenuti dichiarativi, che nella loro compatibilità con i dati di contesto (Sez. 2 - , Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C, Rv. 279148, Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 - dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771, che valorizza le indicazioni espresse dalla Corte Edu nelle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] v. [OSCURATO:PERSONA], Grande Camera, 15 dicembre 2011 e Schatschaschwili v.

Germania, Grande Camera, 15 dicembre 2015).

Nel caso in esame, nel pieno rispetto di tali indicazioni, la Corte di appello offriva una motivazione accurata e persuasiva circa la credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa (acquisite al fascicolo del dibattimento nella dimensione cartolare): la Corte valutava che il Ciampa aveva reso dichiarazioni solo dietro convocazione della polizia giudiziaria e non si era costituito parte civile, emergenze che venivano ritenute univocamente indicative dell'assenza di astio; a tali indicatori della attendibilità intrinseca dell'offeso si aggiungevano ulteriori elementi che rassicuravano in ordine alla credibilità delle accuse, ovvero le conferme estrinseche provenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori Froncillo e Scafuto, i quali avevano concordemente dichiarato che l'Alleluia svolgeva regolarmente l'attività di usura (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).

7.1.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduceva la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dello "stato di bisogno", che avrebbe dovuto essere distinto dalla condizione di mera "difficoltà economica" .

In via preliminare il collegio osserva che l'elaborazione giurisprudenziale in ordine alla distinzione dello "stato di bisogno" dalla "difficoltà economica e finanziaria" è maturata con riguardo all'usura in concreto.

E' in relazione a tale particolare modalità di manifestazione dell'attività usuraia che si è affermato che le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo "stato di bisogno", che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 3, cod. pen., perché le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli (Sez. 2, Sentenza n. 18778 del 25/03/2014 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 259962).

Tale distinguo - come si ricava chiaramente dalla lettera della norma incriminatrice - è tuttavia decisivo solo per l'identificazione delle situazioni di usura previste dal terzo comma dell'art. 644 cod. pen.

Diversamente, quanto al riconoscimento dell'aggravante correlata al fatto che la vittima versava in uno "stato di bisogno", il collegio ribadisce che tale condizione va intesa non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Sez. 2, Sentenza n. 10795 del 16/12/2015, dep. 15/03/2016 Rv. 266162 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 43713 del 11/11/2010, Rv. 248974).

Tanto premesso, sul piano probatorio il riconoscimento dell'aggravante dello stato di bisogno può - come nel caso in esame - essere ritenuta anche solo sulla base delle dichiarazioni della vittima, non essendo prescritto nessun percorso probatorio obbligato che imponga analisi tecniche sulla situazione finanziaria dell'offeso.

Pertanto nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, ritenute credibili in genere, ed in specie, anche nella parte in cui attestavano la sussistenza dello stato di bisogno (pag. 7 della sentenza impugnata).

7.1.3. Il terzo motivo con il quale si contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa è infondato.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una motivazione accurata ed esaustiva in ordine al punto contestato, rilevando come l'Alleluia svolgesse l'attività di usura "per conto" del clan Moccia, che lo riforniva costantemente del denaro necessario per lo svolgimento dell'attività illecita (pag. 12 della sentenza impugnata).

Escluso che il clan elargisse denaro da impiegare in attività illecita per scopi "non di interesse" dell'associazione, deve ritenersi infondata la censura che deduce la carenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui l'aggravante agevolativa sarebbe stata dedotta "solo" dal fatto che il denaro impiegato per l'usura provenisse dal clan. 7.1.4.

Si rileva da ultimo, che contrariamente a quanto dedotto, non possono esser utilizzate a favore dell'accusato le intercettazioni dichiarate inutilizzabili (peraltro, nel caso in esame neanche allegate, in violazione del principio di autosufficienza).

Si ribadisce infatti che le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ove dichiarate inutilizzabili, perdono totalmente ogni capacità dimostrativa e, quindi, non possono essere utilizzate neanche in favore dell'accusato (Sez. 2, Sentenza n. 11582 del 14/12/2017, dep. 14/03/2018, Cristaldi, Rv. 272792): la violazione dello statuto delle intercettazioni, anche in ragione del fatto che attraverso le captazioni si incide sulla tutela di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, è presidiata dalla massima sanzione processuale, ovvero l'inutilizzabilità; deve pertanto ritenersi che una intercettazione effettuata con modalità illegittime non abbia alcuna efficacia dimostrativa neanche in favore dell'accusato.

7.1.5. Manifestamente infondata è, invece la parte della censura che ritiene non provato il profilo soggettivo necessario per il riconoscimento dell'aggravante sostenendo che la direzione agevolativa della volontà debba essere presente - e provata - all'atto della deliberazione del reato.

Si tratta di una opzione ermeneutica - quella della ipotetica necessità della direzione agevolativa della volontà nel momento della "deliberazione dell'azione criminosa", che non trova alcuna conferma nella giurisprudenza di legittimità, che si è limitata ad affermare che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez.

U - , Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini, Rv. 278734).

Le Sezioni unite non hanno affatto ritenuto che la prova della consapevolezza della funzionalità agevolatrice debba essere riferita al "momento deliberativo" dell'illecito, il che si risolverebbe nella richiesta di una probatio diabolica, essendo incerto il tempo della "deliberazione soggettiva" del progetto criminosa.

La direzione della volontà si ricava dall'esame delle circostanze del caso concreto: nel caso in esame la emersione di una continuativa attività di usura con denaro che il ricorrente sapeva provenire dal clan Moccia impedisce di ritenere che non sussiste il profilo soggettivo necessario per il riconoscimento dell'aggravante.

7.1.6. Il motivo che contesta la motivazione relativa alla conferma della responsabilità del ricorrente per la partecipazione al reto associativo è infondato.

La difesa aveva già proposto con l'appello le medesime doglianze nuovamente avanzate con il ricorso per cassazione segnalando l'illegittimità della svalutazione delle dichiarazioni dello Scafuto, collaboratore che aveva espressamente escluso che l'Alleluia facesse parte del clan Moccia.

Invero la Corte distrettuale ha preso in attenta considerazione la censura rilevando come le dichiarazioni dello Scafuto fossero inidonee a scardinare un quadro probatorio, per il resto, univocamente convergente nell'indicare l'Alleluia come partecipe dell'associazione contestata: la Corte riteneva le dichiarazioni in questione apodittiche e non credibili in quanto contrastanti con il restante ricco compendio probatorio, univocamente convergente nell'indicare l'intraneità del ricorrente (pag. 19 della sentenza della sentenza impugnata).

La Corte di appello rilevava infatti che era emerso in modo univoco l'impegno dell'Alleluia nello svolgimento di attività di usura per conto del clan: le dichiarazioni del Ciampa e il contenuto delle intercettazioni costituivano sicuri riscontri alla chiamata in correità del Froncillo che, contrariamente allo Scafuto, aveva riferito dell'intraneità del ricorrente; del pari veniva sottolineato come le prove raccolte indicavano lo stretto rapporto dell'Alelluia con il Vitucci ed il Favella, che provvedevano costantemente a rifornirlo del denaro impiegato nella attività usuraia, che, unitamente a quella estorsiva, costituiva una delle principali attività illecite svolte dal clan (pag. 16 della sentenza impugnata).

In sintesi il collegio ritiene che il compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze conformi di merito dimostri in modo logico e razionale come le prove raccolte indicassero che il ricorrente fosse partecipe della vita associativa del clan Moccia.

Quello che emerge dalle motivazioni censurate non è solo la semplice "messa a disposizione", ovvero la attività "minima" utile per configurare la associazione, ma piuttosto una attiva e concreta partecipazione alla vita associativa, resa evidente dal costante impegno nell'attività usuraia, che costituiva una delle principali fonti di sostentamento dell'associazione.

7.1.7. Anche le doglianze proposte con l'ultimo motivo, dirette a censurare la definizione del trattamento sanzionatorio, sono infondate.

7.1.7.1. In primo luogo si deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen in relazione alla determinazione della pena- base in misura superiore a quella stabilita dal primo giudice La Corte territoriale quantificava la pena base considerando la forbice edittale prevista per il reato associativo, divenuto più grave in seguito alla assoluzione per l'estorsione (che costituiva il reato più grave della pena consolidata inflitta dal Tribunale): nel ridefinire il trattamento sanzionatorio la Corte territoriale applicava una pena base di nove anni reclusione, superiore di un anno a quella inflitta in primo grado; tale pena corrispondeva al minimo edittale previsto dall'art. 416 bis comma 4 cod. pen nella formulazione introdotta dal D.I. 23 maggio 2008 n. 92.

La Corte distrettuale giustificava l'emenda peggiorativa rilevando un errore del primo giudice, che non aveva applicato il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite "Ciabotti" secondo cui l'individuazione della pena per il reato più grave della progressione criminosa unificata dalla continuazione non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore al minimo previsto per uno dei reati satellite (Sez.

U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348).

Siccome il reato associativo in primo grado aveva una posizione "satellite" il Tribunale avrebbe pertanto dovuto applicare anche in relazione all'estorsione, reato in allora più grave, la pena base di nove anni, essendo tale il minimo previsto dalla forbice edittale prevista per l'associazione: secondo la Corte di merito la doverosa emenda di tale errore - che si risolveva nell'aumento di un anno per la base - osterebbe alla violazione del divieto di reformatio in peius.

7.1.7.2. Ebbene: il collegio ritiene che la pena sia stata quantificata in modo legittimo e che l'aumento del segmento di sanzione inflitto per la pena- base non violi il divieto previsto dall'art. 597 cod. proc. pen.; tuttavia il percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello deve essere rettificato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen.

Si osserva infatti: (a) che in materia di ridefinizione in appello della pena "consolidata" conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, nel 2014 le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice dell'impugnazione, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), può apportare per "uno dei fatti" unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez.

U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, C Rv. 258653). (b) Che esprimendo tale principio di diritto le Sezioni unite hanno precisato il dictum della sentenza "Morales", risalente al 2005, secondo cui il divieto di reformatio in peius della non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la "pena base" in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez.

U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066). (c) Si ritiene infatti che il principio espresso dalle sezioni unite nel 2014 si applica non solo ad eventuali aumenti disposti in relazione ai reati satellite, ma anche alla quantificazione della sanzione inflitta per il reato base.

Si ritiene cioè che la "ristrutturazione" della sanzione correlata alla identificazione di un diverso reato come "base" per la continuazione legittimi non solo la ridefinizione in peius dei singoli aumenti per la continuazione, ma anche una eventuale modifica peggiorativa della pena base, sempre che la pena finale irrogata non sia maggiore di quella precedentemente inflitta.

Tale approdo ermeneutico è coerente con il percorso argomentativo tracciato dalle Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014 secondo cui il consolidamento della pena è «un tratto caratteristico della continuazione: prescelto il reato più grave, quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria.[...] L'applicazione del cumulo giuridico ed il corollario del meccanismo di unificazione del trattamento sanzionatorio, presuppongono la individuazione dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza.

Se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione.

In tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame».

Le Sezioni unite affermano che «il procedimento attraverso il quale si realizza il cumulo giuridico prende in considerazione una specifica relazione tra un quantum di pena base (che si determina sulla falsariga dell'editto stabilito per il reato più grave) ed un quantum di aumento per ciascuno dei reati-satellite, è evidente che non si può stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice se è la stessa base di commisurazione che cambia: altro è aumentare di un terzo una certa pena, altro è stabilire lo stesso aumento, parametrato, però, su un trattamento sanzionatorio qualitativamente o quantitativamente diverso».

Si è pertanto espressamente affermato che «il dictum della sentenza [OSCURATO:PERSONA], che va qui riaffermato, vale, pertanto, solo nella ipotesi in cui il giudice dell'appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo» (Sez. un.16208 del 2014, § 10).

Invero, deve essere segnalato che, anche successivamente alla pronuncia delle Sezioni unite nel 2014 si è affermato che nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, quando esclude uno dei reati in continuazione e per l'effetto infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cosi (a) Sez. 2, Sentenza n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv. 268636 che riprende i principi espressi, prima della pronuncia delle Sez. un 16208 del 2014 da Sez. 5, Sentenza n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere, Rv. 257365 e Sez. 2, Sentenza n. 5502 del 22/10/2013 dep. 04/02/2014, Cavani, Rv. 258263 ; (b) Sez. 3, Sentenza n. 17731 del 15/02/2018, Balzano ed altro, Rv. 272779, che richiama un principio espresso da Sez. 1, Sentenza n. 41310 del 07/10/2009, Huang, Rv. 245042) Nella sentenza emessa nel caso "Pappalepore" è stato valorizzato il principio espresso dalle Sezioni unite nel caso "Morales" era applicabile anche dopo la pronuncia del 2014 (Sez. un. 16208 del 2014), in tutti i casi in cui non si verificava solo un "mutamento" della sequenza del reato continuato - intesa "mutazione" solo l'intervento sulla qualifica o sul bagaglio circostanziale dei reati avvinti dal vincolo - ma si verificava, come nel caso in giudizio, la totale "eliminazione" di uno dei reati che la componevano (§ 4 della sentenza "Pappalepore").

Il collegio ritiene invece che la "mutazione" della sequenza sanzionatoria, che legittima la ridefinizione in peius dei segmenti di pena, non possa essere intesa come limitata ai soli casi in cui i reati avvinti dal vincolo patiscano una riqualificazione o un ridimensionamento circostanziale, ma debba ricomprendere anche i casi di mutamento radicale della sequenza come quelli in cui cambi il reato posto alla base della catena criminosa in relazione al quale si quantifica la pena posta alla base della continuazione.

Diversamente nella sentenza emessa nel caso "Balzano ed altri" l'illegittimità dell'aggravio in appello della pena base veniva ancora una volta giustificato sulla base della resistenza del principio espresso dalle Sezioni unite nel caso "Morales" ai successivi approdi, tuttavia con una espressa valorizzazione della specificità del caso concreto.

Invero nel caso in giudizio, all'esito dell'assoluzione per l'unico reato satellite, era venuta del tutto meno la catena criminosa unificata dalla continuazione (§

2.3. della sentenza pronunciata nel caso "Balzano ed altri" che richiama un argomento speso dalle Sezioni unite nel caso "Morales").

In entrambi i casi non si valorizza il persuasivo ragionamento della sentenza emessa dalle Sezioni Unite nel 2014 che, a giudizio del collegio, consente la ridefinizione di tutti i segmenti di pena che compongono la sanzione consolidata dalla continuazione - compreso il segmento relativo al reato più grave - ogni volta che ne muti radicalmente la struttura.

7.1.6. E' invece manifestamente infondata la parte del motivo che deduce la violazione dell'art. 597 comma 4 cod. proc. pen. lamentando il difetto di proporzionalità nella riduzione della pena che, contrariamente a quanto dedotto, veniva proporzionalmente ridotta da dodici anni di reclusione a nove anni e sei mesi, tenendo conto delle assoluzioni per le due estorsioni, della gravità dei fatti e del consolidamento della sanzione correlata al riconoscimento del vincolo della continuazione. 7.2.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].

7.2.1. Con il primo motivo di questo ricorso si invoca la mancata applicazione della lex mition si allega che le condotte illecite sarebbero state consumate dall'Alleluia fino al 2006, ovvero prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2008 che aveva introdotto la forbice edittale più severa, presa in considerazione dalla Corte di appello per la quantificazione della sanzione in concreto inflitta al ricorrente.

Il motivo è inammissibile: la questione della retrodatazione avrebbe richiesto una valutazione di merito, essendo necessaria una accurata verifica delle fonti di prova al fine di identificare la eventuale cessazione della condotta illecita; tuttavia la questione veniva tardivamente proposta in Cassazione, generando una inemendabile frattura della catena devolutiva (si richiama la giurisprudenza indicata sub § 1.2.).

Tale frattura non è certo sanata dal fatto, allegato dal ricorrente, che il reato associativo aveva una posizione "satellite" prima dell'assoluzione per i reati di estorsione: tale posizione secondaria del reato associativo derivante dalla prevalente gravità delle condotte estorsive non eliminava la rilevanza della questione nel giudizio di appello, né elideva l'interesse a proporla tempestivamente.

La commisurazione dell'aumento applicato in seguito al riconoscimento della continuazione dipende infatti anche dalla gravità astratta del reato contestato, a prescindere dal suo "ruolo" di reato base piuttosto che satellite; sicché, contrariamente a quanto allegato, il ricorrente avrebbe dovuto proporre la questione tempestivamente con la prima impugnazione al fine di consentire il necessario vaglio di merito.

7.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che sarebbe stato violato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite nel caso "Ciabotti" poiché il limite minimo edittale previsto dal reato satellite condizionerebbe la quantificazione della "pena finale" e non, come ritenuto dalla Corte di merito, la "pena base".

La doglianza è manifestamente infondata per due ordini di motivi.

In primo luogo il collegio rileva che non è in discussione che il limite identificato dalle Sezioni unite si riferisca al concreto trattamento sanzionatorio inflitto "per il reato ritenuto dal giudice più grave" e non, come ritenuto dal ricorrente alla pena complessivamente inflitta; accedere all'interpretazione proposta comporterebbe una illogica contrazione del trattamento sanzionatorio, che non trova conferma né nel dettato normativo, né nell'interpretazione giurisprudenziale.

Si riafferma dunque che quando si riconosce il vincolo per la continuazione la pena stabilita in concreto come "base" non può essere inferiore al minimo di quella prevista per uno dei reati satellite (Sez.

U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255348).In secondo luogo: come rilevato in relazione alla trattazione del ricorso presentato dal codifensore (si rinvia integralmente a quanto affermato nel § 7.1.5), il richiamo alle Sezioni Unite "Ciabotti" effettuato dalla Corte di appello non è conferente, dato che la legittimità del trattamento sanzionatorio inflitto all'Alleluia non si giustifica sulla base del principio di diritto espresso nel caso Ciabotti, ma sulla base della interpretazione offerta dal Collegio allargato nel 2014 secondo cui la diversa conformazione della catena di reati avvinti dal vincolo della continuazione legittima l'eventuale modifica in peius della pena prevista per i singoli segmenti sanzionatori - compreso quello relativo alla quantificazione della pena-base - sempre che la sanzione complessivamente inflitta non sia superiore a quella già inflitta e, in caso di assoluzione o proscioglimento per qualche reato che compone al catena, sia ridotta proporzionalmente.

7.1.3. Con il terzo motivo si deduceva la violazione del divieto di reformatio in peius con n riguardo alla quantificazione della pena per il reato base in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal primo giudice.

Si tratta di doglianza omogenea a quella proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarata infondata al §

7.1.5. al quale si rinvia.

8. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

8.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: il ricorrente contesta la capacità dimostrativa della chiamata in correità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la stessa era stata posta alla base dell'accertamento di responsabilità nonostante fosse de relato, e non fossero state escusse le fonti dirette; si deduceva inoltre che non erano stati identificati riscontri esterni idonei a confermare la credibilità delle dichiarazioni.

In via preliminare il collegio riafferma, valorizzando la peculiarità delle condotte criminali riconducibili alla partecipazione alle mafie storiche, che non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (Sez. 1, Sentenza n. 28239 del 20/02/2018, Rv. 273344).

A ciò si aggiunge, con riguardo alla specifica censura avanzata, ovvero alla mancata escussione delle fonti dirette, che l'art. 195 cod. proc. pen prevede l'inutilizzabilità della testimonianza de relato solo nel caso in venga rigettata la richiesta delle parti di assumere le dichiarazioni delle fonti dirette: in assenza di richiesta la testimonianza de relato è pienamente utilizzabile.

Si ribadisce cioè che l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato" resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'articolo 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc. pen. e richiamato dall'art.195, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 6212 del 18/10/2017 Ud., dep. 09/02/2018, C, Rv. 272008; Sez. 5, Sentenza n. 9274 del 03/12/2014 Ud, dep. 03/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263062).

Quanto al tema dei "riscontri", il collegio ribadisce che la testimonianza de relato che proviene da un collaboratore di giustizia soggiace alla regola di valutazione prevista dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. che prevede, in via generale ed astratta, l'attenuazione della capacità dimostrativa delle dichiarazioni provenienti dalle persone "coinvolte nel fatto" che possono essere poste alla base dell'accertamento di responsabilità solo quando assistite da riscontri esterni individualizzanti.

Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la chiamata in correità oggetto di censura faceva parte di un compendio probatorio polimorfo, caratterizzato dalla convergenza dei contenuti di numerose intercettazioni dotati di una capacità dimostrativa elevata ed univoca, che, invero, li rende autosufficienti come fonti di prova; cionondimeno gli stessi sicuramente possono essere considerati come conferma estrinseca, oggettiva ed individualizzante le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'Orlando.

Tale variegato compendio probatorio, nella interpretazione conforme effettuata dai giudici dei due gradi di merito, indicava in modo univoco come il Navas, unitamente allo [OSCURATO:PERSONA], con l'intervento del Cimino, si era illecitamente sostituito ai Puzone nella fornitura di dolci al bar "Rosso e Nero" ponendo in essere una condotta inquadrabile nella fattispecie astratta prevista dall'art. 513 bis cod. pen. (pag. 89 della sentenza impugnata).

8.2. Con il secondo ed il terzo motivo si deduceva il travisamento per omissione della testimonianza dell'[OSCURATO:PERSONA] e l'illogicità della sentenza sia nella parte in cui aveva ritenuto che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse stato intimidito da appartenenti allo stesso clan (i Puzone), sia in quella in cui aveva ritenuto che il Navas fosse, da un lato, vittima delle intimidazioni dei Puzone e, dall'altro, autore dell'illecito contestato.

In via preliminare il collegio osserva che viene dedotto il travisamento della testimonianza dell'Isp.

Nasti, senza allegare la dichiarazione in relazione alla quale si deduce l'omessa valutazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (si richiama la giurisprudenza indicata sub § 4.2.2.).

A ciò si aggiunge che, analizzando il percorso argomentativo contestato, non si rileva alcuna illogicità manifesta: la Corte di appello, con motivazione accurata ed esaustiva, ha confermato la ricostruzione effettuata dal Tribunale ed ha ritenuto che le prove raccolte fossero univocamente indicative del fatto che il Navas fosse stato intimidito dai Puzone al fine di interrompere le forniture e, che pertanto lo stesso avesse reagito rivolgendosi ad altri esponenti del clan - ovvero alla [OSCURATO:PERSONA] - che aveva composto il dissidio con l'aiuto dell'influente Cimino ponendo in essere la condotta tipica descritta dall'art. 513 bis cod. pen. (pag. 90 della sentenza impugnata).

Emerge con chiarezza la violenta imposizione delle forniture che, nonostante il tentativo dei Puzone di accentrarle su di sé, viene trattenuta illecitamente in capo al Navas ed allo [OSCURATO:PERSONA].8.3.

E' inammissibile anche il quarto motivo di ricorso con il quale si contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1992.

Il ricorrente riproponeva il vizio il travisamento per omissione della testimonianza dell'isp Nasti ancora un volta omettendo l'allegazione della prova travisata e l'indicazione della collocazione all'interno del fascicolo; deduceva altresì la carenza della motivazione.

Si tratta di doglianze inammissibili in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione delle prove basata su deduzioni, invero generiche, che non indicano vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno del riconoscimento dell'aggravante.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale indicava, in modo sintetico, ma esaustivo le ragioni poste alla base del riconoscimento della sussistenza dell'aggravante agevolativa, che veniva riconosciuta valorizzando l'univoca direzione delle prove raccolte che, in modo convergente, indicavano che l'attività di fornitura oggetto della turbativa era stata svolta "per conto del clan" (pag. 93 della sentenza impugnata).

8.4. Anche l'ultimo motivo di ricorso relativo al sequestro conservativo è inammissibile.

Come correttamente rilevato dalla Corte di appello il sequestro conservativo è una misura irrevocabile, per cui la mancata proposizione del riesame ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen. ne determina la definitività (Sez. 6, Sentenza n. 4459 del 24/11/2016, dep. 30/01/2017, Fiorani, Rv. 269614; in motivazione, Sez.

U, n. 34623 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222261).

Nel caso in esame dunque si proponeva una questione - quella della mancata notifica del provvedimento di sequestro conservativo al padre del ricorrente - che avrebbe dovuto essere avanzata in altra sede: la questione è stata devoluta, peraltro in modo aspecifico, al giudice della cognizione privo di competenza funzionale in materia di sequestro conservativo.

9. I ricorsi proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].

Si deduceva l'illegittimità della motivazione in quanto non sarebbe stato applicato l'art.129 cod. proc. pen.: l'obbligo di immediata declaratoria della cause di non punibilità sarebbe vigente anche nel caso, come quello in esame, in cui i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi sulla responsabilità.

Il collegio rileva che con la rinuncia ai motivi sulla responsabilità è stata ineluttabilmente interrotta la catena devolutiva in ordine alla valutazione di merito sottese alla proposizione dei motivi rinunciati; in capo al giudice di appello, destinatario della rinuncia, residua solo il dovere di verificare la sussistenza di cause di non punibilità rilevabili d'ufficio, ictu °culi, a prescindere dall'esame delle doglianze rinunciate.

La "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia (Sez. 2, Sentenza n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552; Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 20/01/1993, Conte, Rv. 193051).Non può invero ritenersi che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità sia di fatto ininfluente imponendo al giudice al quale è stata rassegnata una indagine scrupolosa sulla direzione ed efficacia dimostrativa delle prove raccolte, in ipotesi, per onorare li oneri permanenti di valutazione delle condizioni minime richieste per valutare l'accusa imposte dall'art. 129 cod. proc. pen.: in caso di rinuncia il vaglio sulla sussistenza delle condizioni per procedere deve essere limitato alla verifica delle situazioni "evidenti", senza che sia necessario il vaglio analitico imposto al giudice dell'impugnazione cui è devoluta una specifica questione sulla responsabilità.

Nel caso in esame, dopo avere rinunciato ai motivi sulla responsabilità in appello il ricorrente riproponeva - invocando la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - gran parte dei motivi rinunciati, così invocando una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove alle quali aveva rinunciato con atto irrevocabile: la doglianza è pertanto inammissibile in quanto ogni rivalutazione dell'accertamento di responsabilità resta preclusa dalla rinuncia (Sez. 1, Sentenza n. 6249 del 24/10/2000 Cc., dep. 15/02/2001, Fendoni, Rv. 218115, Sez. 6, Sentenza n. 1754 del 30/11/2005 Ud., dep. 17/01/2006, Moliterno, Rv. 233393), mentre non emergono, né sono stati indicati elementi ictu oculi ostativi alla condanna.

10. Il ricorso proposto nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA].

10.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, ovvero una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (si richiama la giurisprudenza indicata sub § 4.1.1.).

Contrariamente a quanto dedotto, come già rilevato in occasione della trattazione del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello esaminava con motivazione accurata e persuasiva tutte le fonti di prova evidenziando con chiarezza l'attuazione del progetto criminoso dello [OSCURATO:PERSONA] e del Navas, realizzatosi con l'acquisizione del monopolio delle forniture contestate attraverso la composizione del conflitto con i Puzone che erano parimenti interessati a gestire la quota di mercato.

10.2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso con il quale si contestava la sussistenza degli elementi necessari per integrare il delitto previsto dall'art. 513 bis cod. pen. in quanto non sarebbero stati rilevati atti di concorrenza "tipici".

Il collegio riafferma che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di "concorrenza" che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente.

La Corte ha sottolineato la centralità, ai fini dell'ermeneusi della norma, del principio di libera concorrenza come discendente, oltre che dall'art. 41, comma 1, Cost., dalla normativa di riferimento, sia interna che euro-unitari (Sez.

U , Sentenza n. 13178 del 28/11/2019 Ud., dep. 28/04/2020, Guadagni, Rv. 278735).Le Sezioni unite hanno chiarito che il nucleo antisociale della condotta vietata deve essere inquadrato nel ricorso alla violenza ed alla minaccia che attribuiscono disvalore penale ad una condotta «in sé altrimenti legittima, come l'atto posto in essere nell'esercizio di una libertà riconosciuta e tutelata dall'ordinamento» (Sez.

U , Sentenza n. 13178 del 28/11/2019, § 12).Dunque non è necessario per integrare il reato contestato che sia posti in essere atti inquadrabili come "tipici" ma che sia messo a repentaglio il principio di libera concorrenza che deve governare il mercato.

Nel caso in esame l'intervento invasivo del clan nella definizione dei canali di distribuzione degli alimenti integra sicuramente una condotta inquadrabile nell'art. 513 bis cod. pen. come interpretato dalla Cassazione nella sua più autorevole composizione.

10.3. Anche l'ultimo motivo che contesta il difetto di valutazione del profilo soggettivo correlato all'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa è manifestamente infondato.

Dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito, che ricostruiscono l'azione illecita posta in essere dal Navas e dallo [OSCURATO:PERSONA] emerge in modo inequivoco la piena consapevolezza di agire nell'interesse del clan: il Navas si era infatti rivolto allo [OSCURATO:PERSONA] in seguito alle pressioni ricevute dai Puzone e, dopo l'intervento del Cimino, aveva monopolizzato le forniture su autorizzazione - nota al ricorrente che la aveva espressamente richiesta ed ottenuta - del clan (pag. 90 della sentenza impugnata).

11. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

11.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta la legittimità della mancata esclusione ex officio della aggravante delle più persone riunite.

La doglianza è manifestamente infondata.

La Cassazione ha affermato che il giudice di appello è legittimato ad escludere d'ufficio le circostanze aggravanti ritenute dal primo giudice allorquando, sulla scorta della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza appellata, ne risultino insussistenti i requisiti, ed ha precisato che il principio devolutivo vale a definire l'ambito della cognizione del giudice con riguardo al capo della sentenza impugnata, ma non può limitare il potere del giudice di dare la corretta "qualificazione giuridica" al fatto (Sez. 6, Sentenza n. 4124 del 14/12/2016 Ud., dep. 27/01/2017, Rv. 269441).

Si è ritenuto cioè che l'esclusione ex officio dell'aggravante è possibile ogni ogni volta che l'operazione (a) sia effettuabile senza alcun approfondimento istruttorio o diversa valutazione delle prove, (b) si risolva nella assegnazione della corretta qualificazione giuridica al fatto contestato, effettuata sulla base della ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata.

Nel caso di specie non può ritenersi che l'invocata esclusione dell'aggravante possa essere ricondotta ad una - legittima, ma omessa - operazione di riqualifica, in quanto la sua sussistenza poteva essere valutata solo attraverso un accertamento di merito sulla capacità dimostrativa delle prove, che non è stato sollecitato con la prima impugnazione.

L'aggravante è stata espressamente riconosciuta dal Tribunale (pagg. 711, 729 e 730 della sentenza di primo grado) ed in assenza di specifica deduzione non è stata legittimamente riesaminate, in appello (pag. 125 della sentenza impugnata): l'evento circostanziale della oggettiva riunione di più persone poteva essere ritenuti insussistente solo se la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di primo grado fosse stata incompatibile con il suo riconoscimento.

Così tuttavia non è: il Tribunale ricostruiva il fatto estorsivo nella dimensione circostanziata, rilevando come le intercettazioni dessero conto che la violenza funzionale all'estorsione fosse stata consumata da due persone riunite (pag. 711 della sentenza di primo grado), sicché non si pone alcuna questione di corretto inquadramento giuridico della condotta; semmai l'interpretazione del primo giudice avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione diretta a criticare la valutazione di sussistenza dell'aggravante che, nel caso in esame, non si presta affatto ad essere trattata come una operazione di mera "qualificazione", ma piuttosto come una attività di "ricostruzione del fatto" attraverso l'esame della capacità dimostrativa delle prove.

11.2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui riconosce la sussistenza della estorsione contrattuale, è inammissibile perché si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, funzionale ad una diversa ricostruzione delle condotte (v. giurisprudenza sub. § 4.1.1), fondata sull'invocata, ma non riconosciuta, esistenza di un accordo di cessione delle quote, il cui mancato rispetto avrebbe scatenato la reazione violenta del ricorrente.

Invero, contrariamente a quanto dedotto, le due sentenze conformi di merito ricostruivano la condotta contestata inquadrandola come "estorsione contrattuale": la volontà della vittima risultava coartata non nell'adempimento di un contratto lecitamente stipulato, invero non allegato (come rilevato con chiarezza dalla Corte di appello: pag. 120 della sentenza impugnata), ma nella illecita cessione della gelateria (pag. 717 della sentenza di primo di grado).

Nella ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito emerge con chiarezza che l'azione costrittiva era funzionale alla acquisizione dell'esercizio commerciale e non all'adempimento di un contratto liberamente e lecitamente stipulato.

Né l'esistenza del contratto risulta dal ricorso, con il quale si allega genericamente a sostegno della fondatezza del motivo, la testimonianza della moglie dell'offeso, Abbate concetta, senza indicare in che modo la testimone avrebbe attestato l'esistenza del controverso contratto.

11.3. Il difetto di prova in ordine all'esistenza dell'accordo lecito di cessione dell'esercizio commerciale rende manifestamente infondato il terzo motivo, con il quale si insta per la riqualificazione del fatto nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen.

Invero il presupposto per il possibile inquadramento della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni è l'esistenza di un diritto che si può far valere in sede giurisdizionale (Sez.

U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).Nel nostro caso l'assenza di un contratto di vendita della gelateria osta all'invocata riqualifica, come legittimamente rilevato dalla Corte territoriale (pag. 121 della sentenza impugnata).

11.4. Infine: è inammissibile il motivo con il quale si contesta la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Richiamata la giurisprudenza citata sub §

1.5. il collegio rilava che sul punto contestato la Corte di appello ha fornito una giustificazione accurata e persuasiva rilevando come non fossero emersi elementi positivi a sostegno dell'invocato beneficio, tali non essendo l'età (il ricorrente aveva 45 anni al momento dei fatti) ed il comportamento processuale, non collaborativo (pag. 124 della sentenza impugnata)

12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]

12.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduceva l'illegittimità del mancato rinvio dell'udienza in relazione alla adesione del difensore del ricorrente alla astensione di categoria è manifestamente infondato.

All'epoca dell'adesione alla astensione del suo difensore il Barra era in custodia cautelare in carcere: la Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 13, comma quinto, Cost., dell'art. 2- bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b), l'astensione nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, nell'effettuare il bilanciamento tra il diritto alla libertà personale ed il diritto di espressione dei difensori, ha ritenuto prevalente il primo, espressamente rilevando che la norma che consente al codice di autoregolamentazione di interferire sulla disciplina nella libertà personale viola l'art. 13 cost e la riserva di legge ivi prevista; la norma dichiarata illegittima assegnava infatti all'imputato detenuto la facoltà di scegliere se procedere o meno, in presenza della dichiarazione di astensione del suo difensore assegnando ad un soggetto processuale piuttosto che alla legge ed al giudice la facoltà di influire sui tempi di sospensione della custodia cautelare in carcere e sui complessivi termini di durata della limitazione di libertà personale (Corte cost. n. 180 del 2018; conformi Sez. 5 - , Sentenza n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 275334; Sez. 2 - , Sentenza n. 23890 del 01/04/2021 Ud., [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 281463 - 01) Si è conseguentemente affermato che anche nell'ipotesi in cui i difensori degli imputati liberi, con posizioni processuali connesse e non separabili rispetto a quelle degli imputati detenuti dichiarino di aderire all'iniziativa di protesta, il giudice è tenuto a procedere alla trattazione unitaria del procedimento nei confronti di tutti gli imputati, in quanto l'"irrinunciabile" diritto degli imputati detenuti alla celebrazione del processo prevale sulla facoltà di astensione dei difensori degli imputati liberi, costituente esercizio di una libertà riconducibile al diritto di associazione che, in quanto tale, trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e dei principi a tutela della giurisdizione (Sez. 2 - , Sentenza n. 23890 del 01/04/2021 Ud., [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 281463 - 01).

Pertanto, per quanto le sentenze di merito facciano generico riferimento alla richiesta di procedere proveniente dagli imputati detenuti - tra i quali all'epoca vi era anche il Barra -, senza evidenziare eventuali dissensi, la decisiva circostanza che si procedeva nei confronti di imputati detenuti, peraltro con posizione connesse, rende la progressione processuale insensibile alla astensione dei difensori e esclude l'illegittimità del mancato rinvio (pag. 28 della sentenza impugnata)

12.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il collegio riafferma che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni (Sez. 6, Sentenza n. 36708 del 22/07/2015, Rv. 264670 - 01; precedenti Conformi: N. 2327 del 1998 Rv. 210369 - 01, N. 744 del 2000 Rv. 215500 - 01, N. 2253 del 2001 Rv. 217827 - 01, N. 36609 del 2010 Rv. 248433 - 01, N. 27974 del 2014 Rv. 261567 - 01, N. 914 del 2015 Rv. 262056 - 01).

Nel caso in esame dal verbale di udienza del 9 ottobre 2019 emergeva con chiarezza che il ricorrente aveva "già" rinunciato alla partecipazione, senza mai revocare la propria rinuncia: pertanto legittimamente il Barra non era stato tradotto all'udienza del 9 ottobre 2019; del pari legittimamente era stato nominato un sostituto del difensore ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen., dato che il difensore avrebbe dovuto essere a conoscenza della rinuncia ed avrebbe dovuto presentarsi in aula.

12.3. Con il terzo motivo si instava per una inammissibile rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove (si richiama la giurisprudenza citata sub § 4.1.1.).

Il ricorrente invocava inoltre il travisamento del contenuto di una intercettazione: sul punto si ribadisce che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516).

La valutazione della progressione dichiarativa che emerge dalla intercettazione è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.Contrariamente a quanto dedotto, nel caso di specie, la Corte di appello confermava l'accertamento di responsabilità in relazione al reato di usura, escludendo che il Barra potesse essere inquadrato come "mero garante" del debito della vittima, disinteressato al pagamento, dato che il contenuto delle intercettazioni deponeva univocamente in senso contrario; del pari, si riteneva irrilevante il fatto che l'offeso non avesse mai indicato il Barra come autore dell'usura dato che lo stesso era chiaramente inattendibile in regione del fatto che aveva già negato una azione di usura ai suoi danni accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (pagg. 29 e 30 della sentenza impugnata).

12.4. E' manifestamente infondata la quarta censura che contesta il riconoscimento dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso che sarebbe incompatibile con il fatto che non era stata accertata la partecipazione del Barra al clan Moccia.

Come correttamente rilevato dalla Corte di appello l'aggravante dell'uso del metodo mafioso ha natura oggettiva e si estende ai concorrenti anche sulla base di un atteggiamento colposo ai sensi dell'art. 59 comma 2 cod. pen. (pag. 32 della sentenza impugnata).

Il ricorso all'uso del metodo mafioso è cioè una caratteristica dell'azione, dunque una circostanza il cui riconoscimento prescinde sia dall'accertamento dell'esistenza di una associazione di riferimento, che dalla partecipazione alla medesima dell'autore della minaccia, ma richiese solo che questa si esprima attraverso il riferimento - sia pure solo contratto o implicito - al potere intimidatorio capitalizzato da una associazione mafiosa; nessun rilievo riveste invece l'effetto che l'azione minatoria ha sulla vittima (Sez. 1, Sentenza n. 4898 del 26/11/2008 Cc., dep. 04/02/2009, Cutolo, Rv. 24334; Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 20/12/2004 Ud., dep. 27/01/2005, Pg v. [OSCURATO:PERSONA]. 230451).

12.5. Il motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata rilevazione ex officio della illegalità della pena in relazione alla illegittima applicazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. è manifestamente infondato.

Il collegio riafferma che rientra nella nozione di pena illegale "ah origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266080) La Cassazione ha già affermato con giurisprudenza che si condivide che l'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale" (Sez. 2, Sentenza n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748).

Si è del pari affermato che non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (nella specie: erroneo aumento della pena per le circostanze aggravanti, pur muovendo da una pena base corretta), sicché, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266080 - 01).

Nel caso in esame, sebbene non sia stata applicata la norma mitigatrice prevista dall'art.63 comma 4 cod. proc. pen. la pena inflitta risulta quantifica in modo da essere ricompresa entro la forbice edittale prevista per il reato di estorsione, sicché la stessa possa essere inquadrata come pena illegale.

12.5. L'ultimo motivo di ricorso che contesta la valutazione di inammissibilità dell'appello proposto nei confronti della decisione in ordine alla confisca è, invece, fondato.

Invero la sentenza di primo grado non offriva alcuna giustificazione in ordine al vincolo imposto, limitandosi a stabilire che la confisca colpiva i beni già oggetto di sequestro.

Rispetto alla carenza di ogni motivazione, assente - si ripete - anche graficamente, l'atto di appello invocava giustificazioni sia in ordine all'inquadramento giuridico del vincolo (di sproporzione, diretta, per equivalente, obbligatoria etc.) che alle ragioni che lo sorreggevano.

Ebbene: la prima impugnazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non si presenta affatto generica, dato che la specificità estrinseca dell'impugnazione si misura in proporzione a quella del provvedimento impugnato, cui è proporzionale.

Si riafferma cioè quanto autorevolmente stabilito dal Collegio allargato, ovvero che «l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti» (Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823, § 7.4).

Sul punto relativo alla confisca disposta nei confronti del Barra la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

13. In sintesi il collegio: - annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 51, 52, 53, 54 perché estinti per prescrizione e per l'effetto, elimina la relativa pena pari complessivamente ad anni due di reclusione ed euro 2000 di multa. - dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. - annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca con rinvio ad altra sezione ella Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. - dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. - rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. - dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso le parti che lo hanno proposto - e dunque nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Favella francesco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento. - Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo rigetto per [OSCURATO:PERSONA] e Barra; inammissibile nel resto. l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Cimini, Ciotola, Iazzetta, Favella e Ceriello insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] insistono per l'accoglimento del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per brio insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Barra insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per Alleluia insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] appello di Napoli confermava le condanne inflitte in primo grado per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa storica denominata "clan Moccia" attiva nel comune di Afragola, oltreché per diversi reati di usura ed estorsione aggravati dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991. Veniva confermata anche la condanna dello [OSCURATO:PERSONA] e del Navas per il reato previsto dall'art. 513 bis aggravato dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991. 2. Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deduceva nell'interesse di tutti i ricorrenti:2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: si deduceva che in primo grado il pubblico ministero "chiudeva" la contestazione per il reato associativo, in origine "aperta", limitandola "a tutto il 2010", senza attivare la procedura prevista dal codice per la modificazione dell'imputazione. Il Tribunale si limitava a prendere atto di tale scelta della pubblica accusa mentre la Corte di appello confermava la legittimità dell'intervento di circoscrizione del tempus commissi delicti. Invero si sarebbe in presenza di una illegittima "ritrattazione" dell'azione penale per il periodo successivo al 2010 (periodo in relazione al quale era stata compiuta una significativa attività istruttoria) che avrebbe consentito al pubblico ministero di effettuare nuove iscrizioni per il reato associativo relative al periodo escluso dalla originaria contestazione e di utilizzare nel nuovo procedimento le prove raccolte nel primo, in violazione sia delle norme che regolano l'attività integrativa, sia di quelle che prevedono il divieto di secondo giudizio. In sintesi: non ci si troverebbe di fronte ad una "precisazione" della durata del reato associativo, ma ad una ritrattazione illegittima dell'azione penale che aveva consentito la apertura di un nuovo procedimento in relazione a fatti in relazione ai quali era stata già esercitata l'azione penale ed era stata compiuta una diffusa istruttoria dibattimentale (trascrizione di intercettazioni ed esame del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]). Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati previsti dagli artt. 416 bis, 513 bis, nonché per estorsione pluriaggravata (anche dall'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991) sia nella forma tentata che consumata, si deduceva: 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione: le prove raccolte indicherebbero che il Cimino aveva posto in essere condotte indicative della partecipazione solo sino al 2008, il che avrebbe imposto di fare riferimento ai più miti limiti edittali previsti in quel periodo; l'utilizzo dei più severi parametri introdotti successivamente integrerebbe una violazione dell'art. 2 cod. pen. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere riconosciute in relazione al buon comportamento processuale del ricorrente, che aveva rinunciato ai motivi di merito ed aveva assunto un comportamento collaborativo. Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis commi 2 e 4 cod. pen.: 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello avrebbe illegittimamente ritenuto che l'impugnazione fosse limitata a sostenere l'estraneità dello Iazzetta al sodalizio, e non anche ad invocare l'inquadramento della sua posizione come partecipe, invece che promotore. Pertanto sarebbe illegittima la parte della decisione che, valorizzando la rinuncia ai motivi sulla responsabilità, invero effettuata con espressa esclusione di quelli relativi alla qualificazione giuridica, aveva ritenuto che non vi fossero doglianze specifiche a sostegno dell'inquadramento invocato. Contrariamente a quanto ritenuto, l'appello, attraverso la critica della interpretazione delle dichiarazioni dei collaboratori mirava ad ottenere una revisione del ruolo assegnato allo Iazzetta all'interno del clan; si deduceva inoltre che non sarebbero state considerate le dichiarazioni dello Scafuto, nella parte in cui lo stesso svalutava la caratura criminale dello Iazzetta; nè il fatto che, nella memoria depositata in sede di discussione era stata allegata una intercettazione dalla quale emergeva che lo Iazzetta era succube dei Moccia (che gli avevano impedito l'accesso al rito abbreviato ed imposto di cambiare difensore); 2.5. violazione di legge e vizio di motivazione: la recidiva reiterata non avrebbe dovuto essere ritenuta in considerazione del fatto che due dei reati che componevano la progressione criminosa (quello giudicato dalla Corte di appello di Napoli il 2.1.2 2003 con sentenza divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quello per cui si procede) erano stati ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione perdendo la loro identità, il che osterebbe al riconoscimento della recidiva. Nell' interesse del solo Favella, condannato per avere assunto nell'ambito del clan Moccia il ruolo di promotore nonché per i reati di tentata estorsione ed illecita concorrenza aggravati ai sensi dell'art. 7 D.I. n. 152 del 1991. Si deduceva: 2.6. violazione di legge e vizio di motivazione: come nel caso dello Iazzetta la Corte di appello avrebbe illegittimamente ritenuto che l'atto di appello fosse limitato a sostenere l'estraneità del Favella al sodalizio e non anche ad invocare la riqualificazione della condotta da quella di promozione a quella di partecipazione. Pertanto sarebbe illegittima la parte della decisione che, valorizzando la rinuncia ai motivi sulla responsabilità, effettuata dalla difesa del ricorrente con esclusione di quella relativa alla qualificazione giuridica, aveva ritenuto che non vi fossero doglianze specifiche a sostegno dell'inquadramento invocato. Contrariamente a quanto ritenuto l'atto di appello attraverso la richiesta di rivalutazione delle dichiarazioni dei collaboratori mirava ad ottenere una revisione del ruolo assegnato al Favella all'interno del clan: con la prima impugnazione era stata infatti contestata la valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità (D'Angelo, Esposito, [OSCURATO:PERSONA], Orlando, Zaccaro, Ruggiero ) e le allegazioni difensive non miravano solo al proscioglimento, ma anche alla derubricazione della condotta contestata. 6.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, che era stata ritenuta valorizzando esclusivamente l'esistenza di precedenti condanne, senza valutare la risalenza dei precedenti ed il concreto accrescimento della pericolosità correlato alla consumazione dei delitti per cui si procede. Nell'interesse sia del Favella che del Ciotola (condannato anch'egli per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa) si deduceva: 2.7. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanze attenuanti generiche che era stato giustificato con motivazione apparente che faceva riferimento ai significativi precedenti ed alla gravità dei fatti in contestazione, senza tenere in considerazione il collaborativo comportamento processuale espresso attraverso la rinuncia ai motivi di ricorso. Nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] (condannata per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa): 2.8. violazione di legge e vizio di motivazione: la limitazione della attività associativa "a tutto il 2010" avrebbe imposto di fare riferimento ai limiti edittali previsti dal 416 bis cod. pen. in quel periodo; l'utilizzo dei più severi parametri introdotti successivamente costituiva una violazione dell'art. 2 cod. pen. 3. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per la partecipazione alla associazione mafiosa e per diverse estorsioni aggravate dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991, che deduceva: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la recidiva sarebbe stata riconosciuta senza indicare le ragioni dell'aggravamento di pericolosità; inoltre sarebbe stato illegittimamente denegate le generiche, la cui concessione avrebbe garantito la migliore rispondenza del trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto; anche gli aumenti per la continuazione sarebbero eccessivi e non giustificati. 4.Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa, che deduceva: 4.1. violazione di legge e vizio di motivazione sia in ordine al riconoscimento della recidiva che al diniego delle circostanze generiche: mancherebbe la motivazione in ordine alla specifico aggravamento di pericolosità correlato all'accertamento di responsabilità per i fatti per cui si procede e sarebbe stato illegittimamente denegato il beneficio delle generiche la cui concessione avrebbe garantito la migliore rispondenza del trattamento sanzionatorio alla gravità del fatto. 5.Proponeva ricorso per cassazione anche il difensore del [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. alla pena di nove anni di reclusione, che deduceva: 5.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la responsabilità del ricorrente sarebbe stata confermata senza il confronto con gli argomenti proposti con l'atto di appello; sarebbero state travisate le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]Angelo, che si sarebbe limitato a riferire che il Russo svolgeva la funzione di autista di [OSCURATO:PERSONA], ma non - come ritenuto dalla Corte territoriale - che lo stesso "svolgesse una funzione di raccordo con altri componenti del clan". Anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sarebbe state oggetto di una interpretazione estensiva e viziata; critica sarebbe anche la valutazione dei contenuti accusatori provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Si deduceva inoltre che non ci sarebbero riscontri esterni "oggettivi" alle dichiarazioni dei collaboratori e che la critica attendibilità delle chiamate in correità ostava al loro utilizzo come "riscontro reciproco" alle dichiarazioni degli altri; si deduceva inofine che non sarebbero stati valutati i decisivi elementi di prova emergenti dal controesame dei collaboratori che evidenzierebbe la genericità delle chiamate in correità. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla definizione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere concesse tenuto conto della risalenza dei precedenti e della minima entità del contributo alla consumazione di reati contestati. 6. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per la partecipazione alla associazione mafiosa, per diverse condotte di usura ed estorsione aggravate dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, nonché per diverse condotte inquadrate nell'art. 73 comma 5 D.p.r. n. 309 del 1990, che deduceva: 6.1. violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla responsabilità per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen.: la valutazione di inammissibilità per aspecificità dei motivi di appello non poteva tenere conto delle modifiche apportate all'art. 581 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017 dato che l'impugnazione era precedente alla novella; si deduceva inoltre che la motivazione era illogica e carente in quanto non teneva in considerazione gli argomenti proposti con la prima impugnazione con la quale si era allegato che lo Scafuto aveva dichiarato che lo Iorio non era associato, mentre il D'Angelo aveva affermato falsamente che questi era il "nipote" dello Scafuto; tale falsità sarebbe indice di inattendibilità e non era giustificabile attraverso la usanza di fare riferimento a rapporti di parentela inesistenti tipica dei consorzi mafiosi. 6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: erano state illegittimamente dichiarate inammissibili le doglianze relative ai reati in materia di stupefacenti che invocavano il riconoscimento dell'uso personale; al riguardo si ribadiva che sarebbe stato travisato il contenuto di una telefonata in cui emergeva che lo Iorio era ancora in cantiere a tarda ora: invero, contrariamente a quanto ritenuto, il ricorrente si sarebbe trovato in quale luogo per partecipare ad una riunione, ma solo perché stava effettuando lavori abusivi. Si rilevava inoltre che era illegittimo e contraddittorio ridurre la pena pecuniaria inflitta per il reato base (estorsione) in quanto illegale e ritenere che l'inammissibilità del ricorso fosse ostativa alla dichiarazione di prescrizione del reato previsto dall'art. 73 comma 5 D.p.r. 309 del 1990. 6.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.p.r. 309 del 1990, che sarebbe stata ritenuta senza fare alcun riferimento alla posizione del ricorrente.7. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, (condannato per avere promosso e organizzato l'associazione mafiosa in contestazione), che deduceva: 7.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla diminuzione di pena in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della "collaborazione" prevista dall'art. 8 della legge. n. 203 del 1991 nella massima estensione: si deduceva che l'attenuante dipendeva dall'utilità effettiva del contributo collaborativo, nulla rilevando il fatto che le dichiarazioni eteroaccusatorie fossero state rese solo in una fase avanzata del giudizio. 7.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: queste avevano presupposti diversi dall'attenuante prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991 e, nel caso dello Scafuto, avrebbero dovuto essere concesse in relazione alla visibile mutazione dello stile di vita del ricorrente manifestatasi attraverso il distacco netto dal passato criminale; si deduceva che la valutazione dell'efficacia del contributo collaborativo avrebbe dovuto essere valutata in modo distinto dalla valutazione del mutamento della personalità conseguente alla scelta di un nuovo percorso di vita in un periodo successivo alla consumazione del reato, elemento idoneo a sostenere la concessione delle invocate attenuanti. 8. Ricorreva per cassazione anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per la partecipazione all'associazione e per la consumazione del reato di usura aggravato dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991, che deduceva 8.1. vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di usura: l'accertamento di responsabilità, escluse le intercettazioni dichiarate inutilizzabili, sarebbe fondato solo sulle dichiarazioni cartolari della persona offesa, che non sarebbe assistite da conferme esterne; la sentenza impugnata, inoltre non avrebbe considerato che le dichiarazioni dell'offeso non trovavano conferma nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dato che il Froncillo e lo Scafuto riferivano dello svolgimento di una generica attività di usura, senza fornire alcuna indicazione specifica relativa al reato consumato ai danni del Ciampa. Si deduceva, in via generale, il mancato confronto con l'atto di appello e, nello specifico, il fatto che non erano state considerate le dichiarazioni spontanee del ricorrente né quanto allegato circa il labile confine che separa la condizione dell'imprenditore vittima, da quella dell'imprenditore colluso. 8.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 644 comma 5 n. 3) cod. pen.: non sarebbe stata effettuata alcuna analisi delle condizioni economiche della vittima, sicché non poteva ritenersi accertato che la stessa versasse in stato di bisogno, piuttosto che in una meno grave situazione di "difficoltà economica e finanziaria"; anche in questo la Corte di appello non si sarebbe confrontata con gli argomenti contenuti nell'atto di appello. 8.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.I. 152 del 1991: si deduceva che non sarebbero stati considerati gli elementi favorevoli alla difesa allegati con l'atto di appello emergenti dalle intercettazioni tra l'Assabi ed il Ciampa, la cui capacità dimostrativa a favore dell'accusa resisterebbe alla dichiarazione di inutilizzabilità, né le dichiarazioni dell'Isp. Simeone. Si deduceva inoltre che all'"atto della "deliberazione" della attività illecita non fosse esistente il dolo specifico necessario per il riconoscimento dell'aggravante; 8.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato associativo: la Corte di appello aveva individuato come riscontro delle dichiarazioni accusatorie del Froncillo le conversazioni telefoniche intercettate tra il ricorrente, il Vitucci ed il Favella, oltre che le dichiarazioni del Ciampa, che invero, si riferivano solo allo svolgimento dell'attività usuraia e non alla partecipazione all'associazione. Gli elementi di prova che indicavano che l'Alleluia svolgeva attività usuraia con denaro proveniente dal "clan Moccia" erano stati illegittimamente ritenuti indicativi della partecipazione all'associazione. Si deduceva, infine, la carenza della motivazione in ordine alla svalorizzazione delle dichiarazioni dello Scafuto, che aveva riferito che l'Alleluia non era intraneo. In sintesi: si riteneva che la motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al consorzio criminale fosse carente, sia che si aderisse all'orientamento che riteneva sufficiente la "messa a disposizione", sia che, invece, si prediligesse quelli che ritiene necessario un apporto causale specifico alla attività associativa: l'impegno nell'attività usuraia alimentata con denaro proveniente dal clan non era comunque, da sola, sufficiente a dimostrare la partecipazione. 8.5. Violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stato violazione il divieto di reformatio in peius in quanto in seguito all'assoluzione per il capo 5), ovvero per l'estorsione sulla quale era stata parametrata la pena- base dal Tribunale, la Corte aveva identificato il reato più grave in quello associativo, infliggendo per lo stesso una pena più elevata di quella stabilita in primo grado per l'estorsione; si deduceva infatti che la modifica della struttura del reato continuato non legittimava l'aumento (come ritenuto da parte della giurisprudenza ed in particolare dalla sentenza n. 48259 del 2016). Né tale aggravio poteva essere giustificato facendo riferimento al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite nel caso "Ciabotti" secondo cui la pena stabilita per il reato più grave della catena criminosa non poteva essere inferiore al minimo edittale della pena previsto per uno dei reati satellite, dato che (a) in secondo grado il reato associativo (che aveva il minimo edittale di nove anni) non era affatto "satellite, ma "base", (b) la illegalità della pena stabilita dal Tribunale non poteva essere emendata in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero. Si deduceva infine che era stato violato l'art. 597 comma 4) cod. proc. pen. in quanto, in seguito all'assoluzione per i reati previsti dai capi 4) e 5) la pena non era stata corrispondentemente diminuita.Ricorreva per cassazione [OSCURATO:PERSONA], anch'egli nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 8.6. violazione di legge: la pena base per il reato associativo veniva determinata facendo riferimento ai limiti edittali introdotti con il D.L. n. 92 del 2008, più severi di quelli che avrebbero dovuto essere applicati tenuto conto che le condotte penalmente rilevanti del ricorrente erano precedenti al 2006, quando la forbice edittale prevista per il resto di associazione mafiosa era più lieve. Si precisava che il ricorrente non aveva chiesto la retrodatazione della condotta associativa con la prima impugnazione tenuto conto del fatto che il Tribunale aveva assegnato al reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. una posizione "satellite", con una conseguente minima incidenza sul trattamento sanzionatorio. 8.7. Violazione di legge e vizio di motivazione: La Corte di appello avrebbe fatto erronea applicazione del principio di diritto affermato dalle sezioni unite nel caso "Ciabotti" (Sez. un . n. 25939\13) che doveva essere correttamente interpretato ritenendo che la pena non inferiore al minimo edittale prevista per i reati satellite (ove più grave di quello previsto per la fattispecie- base) doveva essere quella finale, comprensiva degli aumenti per la continuazione, e non quella base. Non vi sarebbe dunque alcun errore del Tribunale nella identificazione della pena base errore che, secondo la Corte di appello giustificava l'emenda in peius (con l'aumento della pena- base da otto a nove anni di reclusione). 8.8. Violazione di legge e vizio di motivazione: la pena base era stata aumentata rispetto a quanto stabilito dal Tribunale nonostante non vi fosse appello del pubblico ministero; sarebbe stato violato il divieto di reformatio in peius nulla rilevando che la pena complessiva fosse inferiore a quella indicata dal primo giudice. 9. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen. aggravato dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991, che deduceva: 9.1. vizio di motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]: si deduceva che il dichiarante aveva riferito notizie de relato apprese da un coimputato ([OSCURATO:PERSONA]), che a sua volta le avrebbe apprese da altri e che le dichiarazioni in questione, non essendo stati escussi i testi di riferimento dovevano essere sottoposte ad un attento vaglio di attendibilità estrinseca attraverso la identificazione di riscontri esterni; nel caso in esame tali riscontri erano stati individuati nelle intercettazioni tra il ricorrente e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma erano insufficienti a sostenere la valutazione di attendibilità. 9.2. Vizio di motivazione: sarebbe stata omessa la valutazione della testimonianza decisiva dell'ispettore, Nasti (che aveva riferito che il ricorrente aveva ricevuto delle intimidazione da parte dei Puzone); la motivazione sarebbe inoltre illogica in quanto il ricorrente sarebbe stato identificato dapprima come "persona offesa", perché avrebbe subito dai Puzone delle intimidazione funzionali a sospendere l'attività, ed in seguito come la persona che si sarebbe sostituita ai Puzone nella imposizione delle forniture.La sentenza sarebbe illogica anche nella parte in cui aveva ritenuto che lo [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società del Navas avesse subito minacce da parte di esponenti dello stesso clan (i Puzone). 9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il reato previsto dall'art. 513 bis cod. pen.: anche in questo caso non sarebbe stata considerata la testimonianza dell'[OSCURATO:PERSONA], e non sarebbe stata tenuto in considerazione il fatto che le prove raccolte indicavano che era stato il Navas a subire minacce dai Puzone. 9.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 della d.l. 152 del 1991: non sarebbero stati considerati tutti gli elementi di prova disponibili (e segnatamente la testimonianza dell'ispettore Nasti); la motivazione era carente in quanto limitata alla valorizzazione della risalente conoscenza con i sodali e al collegamento con lo [OSCURATO:PERSONA]; 9.5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al sequestro conservativo: la richiesta era stata avanzata anche nei confronti del padre del ricorrente, ma il difetto di notifica i avrebbe impedito di proporre tempestiva istanza di riesame. 10. Ricorreva per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 10.1. violazione di legge e vizio di motivazione: nonostante i ricorrenti avessero rinunciato ai motivi sulla responsabilità, la Corte avrebbe omesso di effettuare le valutazioni imposte dall'art. 129 cod. proc. pen. Invero, tenuto conto anche della genericità delle imputazioni che non identificherebbero con precisione le condotte delittuose, avrebbe dovuto essere pronunciato il proscioglimento sulla base della inconsistenza del compendio probatorio; con riguardo al reato associativo si deduceva che non sarebbe sufficiente ad integrare la partecipazione la semplice a messa a disposizione del clan e non erano stato identificato il ruolo che i ricorrenti avrebbero avuto all'interno della compagine associativa. 11.Ricorreva il difensore dello [OSCURATO:PERSONA] condannato per il reato previsto dall'art.513 bis cod. pen. aggravato dall'art. 7 d.l. 152 del 1991 che deduceva: 11.1. vizio di motivazione e violazione di legge: non sarebbe stato rispettata la regola di valutazione prevista dall'art. 192 cod. proc. pen. in quanto l'accertamento di responsabilità sarebbe fondato su dichiarazioni generiche e su intercettazioni prive di efficacia dimostrativa; inoltre non sarebbe stato considerato quanto allegato con l'atto di appello (segnatamente, sarebbe stata omessa la valutazione delle intercettazioni dalle quali emergeva che il Cimini aveva contattato i Puzone, imprenditori che avevano intimato al Navas, coimputato del ricorrente, di sospendere la distribuzione dei dolci: il Navas era dunque una vittima e non concorrente del reato contestato allo [OSCURATO:PERSONA] delle intimidazioni dei Puzone).11.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta (inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 513 bis cod. pen.): non sarebbero stati rilevati atti di concorrenza "tipici", sicché si sarebbe in presenza di una semplice condotta minatoria inquadrabile nell'art. 612 cod. pen. 11.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa: non sarebbe stato identificato il profilo soggettivo, ovvero la consapevolezza in capo al ricorrente della direzione agevolativa della condotta; questa non poteva essere dedotta da circostanze "ambientali", ma avrebbe dovuto essere dimostrata con riferimento alla specifica condizione del ricorrente. 12.Ricorreva per cassazione anche il difensore del [OSCURATO:PERSONA] condannato per di estorsione "contrattuale" aggravata dal fatto di essere consumata in più persone riunite che deduceva: 12.1. violazione dell'art. 597 cod. proc. pen in relazione alla mancata eliminazione ex officio della aggravante delle più persone riunite: contrariamente a quanto ritenuto il corretto "inquadramento giuridico del fatto" - e dunque anche la esistenza degli elementi circostanziali che lo definiscono - non è sottoposto all'onere devolutivo; pertanto a prescindere dalla contestazione specifica la Corte di appello avrebbe dovuto escludere l'aggravante in questione; 12.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento della responsabilità per il reato di estorsione contestato al capo 22): non sarebbe stato considerato che il ricorrente aveva acquistato le quote della gelateria e che le prove raccolte, invece che indicare l'estorsione, davano solo conto del fatto che il cedente, presunta vittima, non aveva rispettato gli accordi relativi al passaggio delle quote, il che avrebbe fatto perdere la calma al Venturelli; si deduceva inoltre che la motivazione era illogica laddove da un lato affermava che il ricorrente avrebbe potuto chiedere solo la restituzione delle somme anticipate per l'acquisto delle quote e poi negava l'esistenza di un accordo relativo alla cessione delle stesse quote, nonostante tale affermazione non fosse sostenuta da alcuna emergenza processuale. 12.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica ella condotta contestata: questa avrebbe dovuto essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen, in quanto esisterebbe un accordo di cessione delle quote non rispettato (come si ricaverebbe dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]); l'esistenza delle pretesa creditoria unitamente alla tenuità delle condotte asseritamente minatorie avrebbero dovuto indurre la Corte ad assegnare alla condotta la qualifica più lieve. 12.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: la complessiva posizione processuale del ricorrente e l'esclusione delle aggravante avrebbe dovuto essere valutata positivamente ai fini della concessione dell'invocato beneficio.13. ricorreva per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di usura ed estorsione aggravata dall'art. 7 d.l. 152 del 1991 che deduceva: 13.1. violazione di legge: non era stato disposto il rinvio delle udienze in cui il difensore del ricorrente aveva aderito alla astensione di categoria (28, 29 30 maggio 2014, 16, 17 18 19 e 20 settembre 2013), nonostante il Barra, detenuto, non avesse manifestato la volontà di procedere in assenza del suo difensore; la sentenza di primo grado sarebbe dunque nulla per violazione del diritto di difesa. 13.2. violazione di legge: l'udienza del 9 ottobre 2019 si svolgeva in assenza sia del ricorrente che del suo difensore; l'ufficiale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Ferrara ove il Barra risultava detenuto aveva dichiarato che lo stesso era rinunciante, senza che vi fosse alcuna formalizzazione di tale atto; il difensore presentatosi presso la casa circondariale di Ferrara non partecipava all'udienza e veniva sostituito ai sensi dell'art. 97 comma 4 cod. proc. pen. 13.3. Vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe fornito adeguata risposte alle doglianze avanzate con l'atto di appello, facendo proprie in modo acritico le valutazione del Tribunale; in particolare non sarebbero state valutate le censure relativa alla valutazione del contenuto della conversazione n. 1534 del 18 dicembre 2004 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre non veniva considerato che l'offeso del reato di usura (Seno) aveva negato il coinvolgimento del Barra e aveva confermato di essere stato vittima di usura da aperte degli Zanfardino. 13.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 ritenuta in relazione al reato di estorsione: il Barra non aveva avuto alcun rapporto con l'usurato e non faceva parte del clan Moccia, sicché l'aggravante dell'uso del metodo mafioso non avrebbe potuto essergli contestata. 13.5. Violazione di legge: l'errore nella applicazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. (rilevato dalla Corte di appello, ma da questa non emendato per difetto di devoluzione sul punto) avrebbe dovuto essere disposta di ufficio ai sensi dell'art. 597 comma 5 che consente la effettuazione di ufficio del giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 cod. pen. 13.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca: l'appello era stato considerato sul punto inammissibile perché generico; invero la sentenza del Tribunale non aveva fornito alcuna motivazione sul punto; tale mancanza era stata censurata con un motivo il cui approfondimento era proporzionale alla accuratezza della motivazione censurata, nel caso di specie del tutto assente . [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi proposti nell'interesse del Cimini, dello Iazzetta, della Ceriello, del Favella e del Ciotola.1.1. Con motivo comune a tutti i ricorrenti si deduceva la violazione delle regole che governano la modifica dell'imputazione ipotizzando sia la sussistenza di una illegittima "ritrattazione" dell'azione penale, che la violazione del divieto del ne bis in idem, vizi che sarebbero entrambi correlati alla attività di circoscrizione temporale dell'imputazione relativa al reato associativo, in origine strutturata come "aperta". 1.1.1. Contrariamente a quanto dedotto, il collegio ritiene che, nel caso in esame, non si verta in un caso di illegittima ritrattazione dell'azione penale. Invero la "ritrattazione" si riferisce esclusivamente alla revoca dell'atto di esercizio dell'azione penale ed è sempre illegittima, essendo la scelta relativa all'azione penale pacificamente irretrattabile (Sez. 1, Sentenza n. 6999 del 09/12/1999 Cc., dep. 08/02/2000, Rv. 215235; Sez. 3, Sentenza n. 129 del 16/01/1996, Rv. 204344). Una volta che il pubblico ministero chiede la verifica giudiziale sull'ipotesi di accusa sintetizzata nell'imputazione, il vaglio del giudice è infatti ineludibile; è invece revocabile la richiesta di archiviazione, ovvero la scelta di "non azione", atteso il principio generale della revocabilità dei provvedimenti che non definiscono una fase del giudizio (in questo caso non aperto) e soprattutto delle istanze delle parti (Sez. 6, Sentenza n. 11379 del 29/01/2018, Rv. 272638; Sez. 4, Sentenza n. 26872 del 13/06/2006, Rv. 234812). La giurisprudenza ha chiarito che deve essere considerata come "ritrattazione", anche l'eliminazione di eventi circostanziali contestati nell'atto di esercizio dell'azione penale, dato che le circostanze definiscono l'imputazione, e, una volta contestate, devono essere sottoposte anch' esse al vaglio giudiziale, e non possono essere eliminate unilateralmente dal pubblico ministero (Sez. 5, Sentenza n. 9806 del 13/02/2006, Rv. 234231). Deve pertanto intendersi per ritrattazione dell'azione penale ogni iniziativa unilaterale del pubblico ministero volta ad eliminare elementi essenziali o circostanziali dell'imputazione sottoposta al vaglio del giudice con l'atto di esercizio dell'azione penale; in materia si riafferma che una volta esercitata l'azione e formulata l'accusa, che viene stigmatizzata nel capo di imputazione, il vaglio giudiziale sulle condotte contestate è ineludibile e la revoca dell'atto di esercizio dell'azione penale, ovvero la sua "ritrattazione", è sempre illegittima. Tanto premesso, si ritiene che la ridefinizione del tempo di commissione del delitto associativo attraverso un intervento di "chiusura" dell'imputazione inizialmente strutturata come "aperta", non sia in alcun modo riconducibile al richiamato paradigma, dato che la perimetrazione temporale dell'accusa non si traduce nella revoca né integrale, né parziale della richiesta che siano sottoposte a vaglio giudiziale le condotte contestate, immutate, pur nella loro ridefinita dimensione temporale. La "chiusura" di una imputazione "aperta" riferita ad un reato tendenzialmente permanente come quello associativo, piuttosto che in una illegittima ritrattazione della richiesta di giudizio sulle ipotetiche condotte consumate nell'arco temporale che intercorre tra la data in cui si è verificata la "chiusura" e la pronuncia della sentenza di primo grado (evento che avrebbe, comunque, "chiuso" formalmente l'imputazione), si risolve piuttosto nella delimitazione temporale della condotta delittuosa, che resta immutata nei suoi essenziali elementi costitutivi. 1.1.2. Escluso che la precisazione del tempus commissi delicti del reato associativo integri una illegittima ritrattazione dell'azione penale, occorre verificare se tale intervento si traduca invece in una "modifica" dell'imputazione effettuata senza il rispetto delle regole previste dagli artt. 516 e SS. del codice, capace di generare una violazione del diritto di difesa riconducibile all'archetipo previsto dall'art. 178 lett. c) cod. proc. pen.. Sul punto si è già affermato che la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non sempre comporta una alterazione incidente sulla identità sostanziale e sulla identificazione dell'addebito, atteso che, a seconda dei casi, l'esatta collocazione temporale di un fatto delittuoso può assumere o meno rilevanza decisiva, condizionando le possibilità di difesa dell'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 6977 del 22/11/2001 Ud. dep. 21/02/2002- Rv. 221385; Sez. 2, Sentenza n. 46342 del 26/10/2016, Rv. 268320; Sez 5 sentenza n. 48727 del 13/10/2014, Rv 261229). Si è, del pari, affermato che la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcuna significativa modifica della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, Sentenza n. 48879 del 17/09/2018 Ud. Rv. 274159 - 02). In continuità con tale consolidato, e condiviso, orientamento il collegio ribadisce che la modifica di tempus commissi delicti "non sempre" integra una "modifica dell'imputazione", che impone il rispetto della procedura prevista dal codice di rito: l'identificazione precisa del tempo in cui si è manifestata la condotta illecita infatti non sempre ha rilevanza decisiva per l'identificazione della condotta contestata; e soprattutto non sempre la sua modifica, o precisazione, produce una violazione del diritto di difesa. Pertanto l'eventuale lesione del diritto difesa non può essere ritenuta come il generale correlato della mancata applicazione dello statuto codicistico previsto per la modifica dell'imputazione, ma deve deve essere valutata caso per caso, attraverso l'analisi delle specifiche circostanze del caso concreto. Nel caso in esame il pubblico ministero ha "contratto" il tempo di consumazione del reato associativo senza l'applicazione dello statuto codicistico relativo alle modifiche dell'imputazione. Ebbene: il collegio ritiene che la circoscrizione temporale del delitto associativo piuttosto che complicare, o impedire la reazione difensiva, la semplifica, in quanto riduce l'arco temporale entro il quale, secondo l'accusa sono state poste in essere le condotte contestate e, a ben guardare, consente una difesa più specifica e mirata. Peraltro, in assenza di tale intervento di circoscrizione del tempo di consumazione del reato associativa la "chiusura" dell'imputazione sarebbe dipesa dai tempi di definizione del primo grado di giudizio, dato che è incontestato il principio secondo cui le contestazioni aperte debbano considerarsi formalmente chiuse al momento della pronuncia della prima sentenza (Sez. 5 , Sentenza n. 17350 del 20/01/2020, Rv. 279401; Sez. 2 - , Sentenza n. 680 del 19/11/2019 Ud. - dep. 10/01/2020 - Rv. 277788) In concreto dunque la contestata circoscrizione del tempo di consumazione del reato associativo, ha solo anticipato la "chiusura" formale dell'imputazione, inizialmente contestata come "aperta", che sarebbe dipesa dal tempo - invero non prevedibile - della pronuncia della sentenza di primo grado. Non si registra dunque alcuna violazione del diritto di difesa, sia perché la condotta nelle sue caratteristiche essenziali è rimasta immutata, sia perché la "chiusura anticipata" della contestazione aperta, ha contenuto, restringendolo, l'arco temporale entro il quale l'accusa ha ritenuto che siano state poste in essere le condotte rilevanti, consentendo una migliore espressione del diritto di difesa, che ha potuto essere esercitato nei confronti di condotte specifiche identificate in modo indipendente dai tempi di definizione del primo grado di giudizio. 1.1.2. Il collegio ritiene infine che, contrariamente a quanto dedotto, non si sia verificata alcuna violazione del divieto di secondo giudizio dato che il presente procedimento è "il primo" in ordine temporale e la dedotta violazione del principio del ne bis in idem (correlato all'apertura di un nuovo procedimento relativo alle condotte poste in essere successivamente al 2010) non è sorretta, in questa sede, da alcun interesse processuale ipoteticamente rinvenibile solo nel "secondo" procedimento. 1.2. Sono inammissibili i motivi proposti nell'interesse del Cimino e della Ceriello con i quali si deduce la violazione dell'art. 2 cod. pen., nella parte in cui tutela il diritto alla applicazione della lex mitior, in quanto le condotte rilevanti sarebbero terminate prima dell'intervento legislativo che ha aggravato le pene previste dall'art. 416 bis cod. pen., sicché ai ricorrenti avrebbe dovuto essere applicato il trattamento sanzionatorio più mite precedente a quello introdotto dal DJ. 23 maggio 2008 n. 92. Sul punto il collegio osserva che la estensione delle condotte illecite fino al 2010 ha imposto al Tribunale ed alla Corte di appello di fare riferimento alla forbice edittale introdotta dal D.I.. 23 maggio 2008 n, 92. Ma, soprattutto, rileva che la invocata retrodatazione del reato ad un tempo precedente all'entrata in vigore di tale decreto impone un valutazione di merito che richiede la valutazione della capacità dimostrativa delle prove; attività non effettuabile in sede di legittimità e non svolta in appello in quanto non richiesta con la prima impugnazione. Si tratta cioè di una doglianza di merito proposta tardivamente di fronte ad un organo giurisdizionale - la Corte di cassazione - che può valutare le prove solo nei limitati casi in cui ne sia dedotto il travisamento (la intempestiva proposizione della censura veniva peraltro espressamente evidenziata dalla Corte di appello con riguardo alla posizione della Ceriello: pag. 45 della sentenza impugnata).Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015 Rv. 263271) 1.3. E' infondato il motivo di ricorso proposto nell'interesse dello Iazzetta e del Favella che contesta la mancata valutazione dell'istanze difensive dirette alla riqualificazione della condotta dei ricorrenti da "promotori" a meri "partecipi". Il ricorrente deduceva che la rinuncia all'esame dei motivi in ordine alla responsabilità non implicava anche la rinuncia all'esame dell'invocata riqualifica, cui erano protesi gli appelli, seppure in via subordinata. Si tratta di doglianze manifestamente infondate per due ordini di ragioni. In primo luogo, ed via preliminare, si rileva una ontologica incompatibilità tra la rinuncia ai motivi di merito sulla responsabilità e l'espressa conferma delle doglianze sulla riqualifica: infatti le riqualificazioni non sempre possono essere effettuate prescindendo dalla analisi della direzione dimostrativa delle prove, sicché la rinuncia alle contestazioni in ordine alla valutazione delle prove correlata alla rinuncia ai motivi sulla responsabilità si pone in contrasto logico con l'allegato - persistente - interesse alla valutazione delle censure sulla qualifica. Nel caso di specie la valutazione dell'inquadramento delle condotte nel primo piuttosto che nel secondo comma dell'art. 416 bis cod. pen. dipende dalla valutazione delle prove, ovvero dalla loro specifica direzione dimostrativa in ordine all'inquadramento dei ricorrenti come promotori piuttosto che partecipi, sicché la generica rinuncia alla valutazione delle doglianze relative alla responsabilità appare in contraddizione con il dedotto persistente interesse alla valutazione dell'inquadramento giuridico della condotta. In secondo luogo, ed il punto è decisivo, il collegio rileva che, nel caso in esame, la questione della qualificazione giuridica delle condotte - contrariamente a quanto dedotto - è stata esplicitamente affrontato dalla Corte territoriale, che ha espressamente ritenuto che le prove raccolte fossero incompatibili con la invocata riqualificazione. Nel caso dello Iazzetta la Corte di appello ha infatti rilevato che tutti i più rilevanti collaboratori avevano indicato il ricorrente come promotore (il Moccia lo indica addirittura come "vertice assoluto": pag 73 della sentenza impugnata).Analogamente, per quanto riguarda il Favella, la Corte distrettuale rilevava che i collaboratori lo avevano indicato come una figura apicale cui era stato affidato il controllo della zona di Afragola (D'Angelo aveva addirittura indicato il ricorrente come il "senatore" che aveva maggiore potere decisionale: pagg. 67 e 68 della sentenza impugnata). 1.4. Nell'interesse dello Iazzetta e del Favella veniva proposto un motivo con il quale si contestava la legittimità del riconoscimento della recidiva. 1.4.1. Segnatamente, la difesa dello Iazzetta deduceva l'incompatibilità della recidiva con la continuazione, dato che il riconoscimento del vincolo ed il consolidamento dei reati in una unica entità impedirebbe di considerarli singolarmente come componenti di una progressione criminosa indicativa dell'accrescimento della pericolosità. Il motivo è infondato: il collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (Sez. U, Sentenza n. 9148 del 17/04/1996 Rv. 205543).Si ribadisce infatti che il riconoscimento della continuazione non comporta l' "ontologica unificazione" dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale (Sez. 3 - , Sentenza n. 54182 del 12/09/2018, Rv. 275296; conformi N. 37759 del 2013 Rv. 256212 - 01, N. 49658 del 2014 Rv. 261169 - 01, N. 41881 del 2013 Rv. 256712 - 01, N. 19477 del 2016 Rv. 266522 - 01, N. 14937 del 2008 Rv. 240144 - 01, N. 18317 del 2016 Rv. 266695 - 01, N. 19541 del 2012 Rv. 252847 - 01, N. 21043 del 2018 Rv. 272745; difforme, isolata e non condivisa, sentenza n. 5761 del 2011 Rv. 249255 - 01). 1.4.1. Nell'interesse del Favella si contestava invece la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui riconosceva la sussistenza dei presupposti dell'aggravante. Anche questa doglianza è infondata. Con riguardo agli oneri motivazionali che incombono sul giudice che riconosce la recidiva il collegio ribadisce che la funzione delle circostanza è quella di attribuire un disvalore maggiore al delitto (non colposo) che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità addizionale. Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicarle (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Rv. 256183). Nel caso in esame la Corte di appello riconosceva la recidiva con motivazione conforme alle indicazioni fornite dalla Cassazione, rilevando che il ricorrente era gravato da molteplici e gravi precedenti alcuni dei quali specifici indicativi, unitamente alle condotte per cui si procede di una elevatissima ed accresciuta capacità a delinquere (pag. 68 della sentenza impugnata). 17 o 1.5. Nell'interesse del Cimini, del Favella e del Ciotola si contestava inoltre la legittimità del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In materia il collegio ribadisce che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche la Corte di merito non concedeva l'invocato beneficio rilevando: (a) quanto al Cimini, l'assenza di elementi positivi e la gravità dei precedenti indicativi di una personalità antisociale (pag. 48 della sentenza impugnata); (b) quanto al Favella, la gravità dei precedenti, il comportamento negativo successivo ai fatti contestati e la complessiva personalità negativa del ricorrente (pag. 69 della sentenza di appello); (c) quanto al Ciotola, l'assenza di elementi positivi, non allegati neanche con l'appello e la personalità negativa emergente dalla progressione criminale tracciata dai precedenti vantati e dai fatti in giudizio (pag. 55 della sentenza impugnata). 2. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il ricorrente contesta la sentenza con un unico motivo relativo al trattamento sanzionatorio. La doglianza è inammissibile. In materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzionatorio il collegio ribadisce che il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art.133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, n. 10273 del 20.5.1989, rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n. 117242). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, ridefiniva il trattamento sanzionatorio, (a) confermando la pena edittale minima per quanto riguarda la pena della reclusione inflitta in relazione al reato più grave (estorsione), (b) rimodulando la pena pecuniaria, ed, infine, (c) ridefinendo gli aumenti per le aggravanti nel rispetto dell'art. 69 comma 4 cod. pen.; gli aumenti per la continuazione venivano giustificati con motivazione accurata che valorizzava la specifica gravità dei fatti contestati. Una esaustiva giustificazione veniva fornita anche per il riconoscimento della continuazione tra i reati per cui si procede e quelli giudicati dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 2 febbraio 2011 (pagg. 97 e 98 della sentenza impugnata). La motivazione in questione si presenta pertanto priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali: si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 3. Ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Il ricorrente avanza una unica doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti atipiche e al riconoscimento per la recidiva. Il motivo è inammissibile. Il collegio richiama la giurisprudenza in ordine alla recidiva ed alle attenuanti generiche indicate ai §§ 1.5. e 1.4.1. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello definiva il trattamento sanzionatorio in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione: (a) con riguardo alla recidiva veniva messo il relazione il precedente vantato con i delitti contestati, nesso che veniva ritenuto idoneo ad integrare l'accrescimento della pericolosità che consente il riconoscimento dell'aggravante (pagg. 60 e 61 della sentenza impugnata); (b) con riguardo alle attenuanti generiche il collegio di merito rilevava che alla invocata concessione ostava la mancata emersione di elementi positivi, oltre che la negativa personalità del ricorrente emergente dai precedenti vantati (pag. 61 della sentenza impugnata). 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo che contesta la completezza e la logicità della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità è inammissibile. 4.1.1. Da un lato, il ricorrente invoca - invero genericamente - la rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, instando per una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 4.2.2. Dall'altro, deduce il travisamento delle testimonianze dei collaboratori di giustizia senza adempiere all'onere di allegazione delle prove in ipotesi travisate, ovvero senza rispettare gli oneri imposti dal principio di autosufficienza del ricorso. In materia la giurisprudenza aveva già chiarito che allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304). Diversamente, quando viene invocato un atto che contiene un elemento di prova il principio della "autosufficienza del ricorso" costantemente affermato, in relazione al disposto di cui all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., dalla giurisprudenza civile deve essere rispettato anche nel processo penale, sicché è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 1, n. 16706 del 18/03/2008, Rv. 240123). Tale interpretazione deve essere aggiornata dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. che prevede che copia degli atti «specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) del codice» è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso e che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, alla quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso. Pertanto anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen. è necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019 - dep. 31/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276432). 4.1.3. Infine si contestava la capacità confirmatoria "reciproca" assegnata dai giudici di merito alle chiamate in correità, senza effettuare alcun confronto con la consolidata giurisprudenza secondo cui (a) i riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti; (b) il requisito della convergenza non va inteso come piena sovrapponibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al "thema decidendum", dovendo piuttosto il giudice verificare che tale consonanza non sia frutto di condizionamenti, collusioni e reciproche influenze (Sez. 5, Sentenza n. 9001 del 15/06/2000, Rv. 217729; Sez. 1, Sentenza n. 4807 del 31/03/1998 Rv. 210481). 4.1.4. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la conferma dell'accertamento di responsabilità effettuato nel primo grado di giudizio veniva effettuata sulla base di un percorso argomentativo persuasivo, razionale e coerente sia con le prove raccolte, che con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla valutazione delle testimonianze provenienti da persona "coinvolto nel fatto" per cui si procede. La Corte di appello rilevava infatti la sicura convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, alcuni dei quali estranei al clan Moccia, che indicavano nel Russo non un semplice autista, ma una persona alla quale era attribuito un rilevante "ruolo fiduciario" ed alla quale era affidata una importante funzione di raccordo tra i componenti del sodalizio (pag. 113 della sentenza impugnata). Le prove che consentivano di registrare tale ruolo, nella lettura effettuata dai giudici di merito, erano molteplici e convergenti, sicché non vi sono ragioni per non ritenere rispettata la regola di valutazione prevista dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen., tenuto conto delle consolidate indicazioni della Cassazione, che - come ricordato - riconosce pacificamente alle chiamate reciproche convergenti la funzione di "riscontro esterno oggettivo". 4.2. Con il secondo motivo si contestava la legittimità sia della definizione del trattamento sanzionatorio, in genere, che, in specie, del diniego delle attenuanti generiche. Richiamati i principi giurisprudenziali indicati ai §§ 2.1. (quanto al trattamento sanzionatorio) e 1.5. (quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche) il collegio ritiene le doglianze inammissibili. La pena-base veniva infatti determinata in misura prossima al minimo edittale, il che attenua, fino ad eliderli, gli oneri motivazionali gravanti sul giudice in ordine alla quantificazione della pena. Si ribadisce infatti che la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (ex multis Sez, 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596). Le circostanze atipiche venivano invece denegate in ragione della valutazione negativa relativa alla personalità criminale del ricorrente che emergeva dal percorso criminale tracciato sia dai precedenti vantati, che dai fatti per cui si procede (pag. 114 della sentenza impugnata). 5. Il ricorso Di brio Antonino. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente contesta la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile per difetto di specificità la prima impugnazione deducendo che all'epoca della proposizione dell'appello non era entrata in vigore la Legge n. 103 del 2017 che aveva introdotto modificato l'art. 581 cod. proc. pen. Si deduceva altresì l'insufficienza della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, che non supererebbe le contraddizioni segnalate con la prima impugnazione in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori e, segnatamente, di quelle dello Scafuto. 5.1.1. Quanto alle censure in ordine alla inammissibilità dell'appello il collegio rileva che l'onere di specificità incombeva sull'impugnante anche precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017. Infatti, già prima della novella, nel 2016 le Sezioni Unite, pronunciandosi nel caso "Galtelli" avevano chiaramente affermato l'esistenza dell'onere di specificità ed avevano ribadito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. un n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Sulla preesistenza dell'onere di specificità rispetto all'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 la Cassazione ha peraltro già affermato - con principio che si ribadisce e condivide - che non viola il principio del "tempus regit actum" la declaratoria di inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità, adottata prima della modifica all'art.581 cod.proc.pen. effettuata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto la novella non ha introdotto modifiche sostanziali, ma ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale che già richiedeva, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi di impugnazione (Sez. 6 - , Sentenza n. 6554 del 30/01/2020 Rv. 278453) Dunque, nel caso in esame, non è pertinente la deduzione della violazione del principio del tempus regit actum, dato che l'onere di specificità, insisteva comunque sull'impugnante anche prima dell'intervento effettuato sull'art. 581 cod. proc. pen.: la doglianza sul punto è pertanto manifestamente infondata. A ciò si aggiunge che la Corte di appello, pur valutando che l'appello fosse «ai limiti della inammissibilità per genericità estrinseca» ha comunque affrontato le doglianze proposte ritenendo che il contestato accertamento di responsabilità fosse fondato su una molteplicità di elementi di prova che prevalevano sulle dichiarazioni dello Scafuto (che aveva negato l'appartenenza dello Iorio al [OSCURATO:PERSONA]). 5.1.2. La parte del motivo con il quale si censura la carenza del percorso argomentativo posto a fondamento dell'accertamento di responsabilità è inammissibile perché si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove ovvero per l'effettuazione di una attività giurisdizionale esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (si richiama la consolidata giurisprudenza indicata sub § 4.1.1.). Come si è anticipato la Corte di appello ha confermato l'accertamento di responsabilità con motivazione persuasiva ed accurata, rilevando come le dichiarazioni dello Scafuto - che aveva negato l'appartenenza dello brio al clan - fossero ampiamente contraddette da una molteplicità di altre prove; e segnatamente dal contenuto inequivoco delle intercettazioni che indicavano con chiarezza che il ricorrente era parte integrante del gruppo degli "afragolesi" (pagg. 77 e 78 della sentenza impugnata). La motivazione contestata si presenta dunque priva di vizi logici manifesti e decisivi e coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, che con le emergenze processuali: la stessa si sottrae pertanto ad ogni censura in questa sede. 5.2. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato. Il ricorrente deduce che la Corte di appello non aveva - illegittimamente - dichiarato l'estinzione dei reati in materia di stupefacenti (capi 51, 52, 53 e 54), nonostante avesse rideterminato la pena pecuniaria inflitta in relazione al reato- base (estorsione), a questi avvinto dal vincolo della continuazione; la Corte di merito aveva infatti rideterminato la pena pecuniaria inflitta per l'estorsione, rilevando che il Tribunale la aveva quantificata in modo illegale, in misura superiore al massimo edittale (pag. 82 della sentenza impugnata). 5.2.1 In via generale si ribadisce che perché si inveri il passaggio in giudicato dell'accertamento sulla responsabilità nella fase "ascendente" del processo - ovvero prima di eventuali annullamenti con rinvio disposti dalla Cassazione - è necessario che non si instauri il rapporto processuale su nessun "punto" del singolo capo di imputazione (ovvero né sulla responsabilità, né sulla pena); altrimenti se il rapporto processuale si instaura (in ipotesi per l'ammissibilità delle sole doglianze avanzate nei confronti del trattamento sanzionatorio) l'eventuale decorso del termine di prescrizione impone la dichiarazione di estinzione del reato. Si riafferma cioè che poiché la cosa giudicata si forma sui "capi" della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui "punti" di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, Sentenza n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239 - 01). 5.2.2. Tale principio di diritto trova peculiare applicazione quando l'impugnazione concerne una serie di reati avvinti dal vincolo della continuazione. La continuazione infatti crea una unità giuridica configurando il consolidamento della progressione criminosa in una entità unica che influisce sulla determinazione del trattamento sanzionatorio dei reati satellite, il quale viene - di regola - significativamente mitigato rispetto a quello che sarebbe stato inflitto nel caso di mancato riconoscimento del vincolo: tale unificazione si ripercuote sul passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità, che non si verifica se il rapporto processuale si instaura anche in relazione "ad uno solo" dei reati avvinti dal vincolo. La Cassazione ha già affermato che se è impugnata una sentenza di condanna relativa a più reati unificati dal vincolo della continuazione, l'intervenuta prescrizione di uno di essi deve essere dichiarata anche se i motivi di ricorso riferiti a tale reato siano inammissibili, sempre che il rapporto processuale si instauri a causa dell'ammissibilità del ricorso in relazione ad altri reati "consolidati" dal vincolo; si è affermato cioè che i reati unificati dal vincolo della continuazione, diversamente dai capi di imputazione autonomi, hanno sorte processuale comune, non potendosi il relativo capo ritenersi definitivo se la pena è ancora in discussione, poiché irrogata in relazione alla ritenuta continuazione (Sez. 3, Sentenza n. 7937 del 01/06/2016 Ud., dep. 20/02/2017, Rv. 269030, coerente anche Sez. 2 -, Sentenza n. 990 del 13/12/2019 Ud. , dep. 13/01/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 278678 - 02 che tratta un caso di annullamento con rinvio per verificare leventuale sussistenza della continuazione"esterna"). Si è così chiarita la portata del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite nel caso "Aiello" (Sez. Un., n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966), affermando che l'inammissibilità del ricorso (e, più in generale, dell'"impugnazione") avverso una sentenza di condanna per più reati va valutata in modo parcellizzato ed impedisce la prescrizione dei reati in relazione ai quali l'impugnazione è inammissibile, solo se gli stessi non sono unificati dal vincolo della continuazione; vincolo che impone di ritenere instaurato il rapporto processuale in relazione a tutti i reati consolidati, ogni volta che sia ammissibile il ricorso relativo ad uno di essi. Pertanto se, come nel caso di specie, si riconosce l'illegittimità della pena-base stabilita in relazione al reato più grave, tale valutazione si ripercuote necessariamente sugli aumenti disposti in relazione ai reati-satellite: la pena inflitta per i reati satellite dipende infatti dalla pena- base in relazione alla quale (tra l'altro) viene parametrata.L'instaurazione del rapporto processuale correlata all'ammissibilità dell'impugnazione per il reato più grave grave impone di ritenere "aperto" il rapporto processuale - in punto pena - anche relativamente ai reati satellite: tale situazione processuale impedisce il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità in relazione a tutti i reati unificati; pertanto se, nelle more della definizione dell'impugnazione, decorre il termine di prescrizione per uno di essi ne deve essere dichiarata l'estinzione. 5.2.3. Nel caso in esame la Corte di appello: (a) riteneva inammissibile l'impugnazione dei reati in materia di stupefacenti, ovvero dei reati "satellite" rispetto al reato in relazione al quale veniva stabilita la pena base, ovvero l'estorsione contestata al capo 50); (b) rilevava l'illegalità della pena-base inflitta in relazione all'estorsione, così instaurando il rapporto processuale, in punto pena, non solo in relazione all'estorsione, ovvero al reato più grave, ma anche in relazione ai reati ad esso avvinti dal vincolo della continuazione; (c) non dichiarava l'estinzione per prescrizione dei reati-satellite in materia di stupefacenti, nonostante il relativo termine fosse decorso (tenuto conto del loro inquadramento nella fattispecie lieve prevista dal comma 5 dell'art. 73 del D.p.r. n. 309 del 1990 e della insufficienza delle sospensioni a prolungare il termine per l'estinzione), rilevando l'inammissibilità dell'appello specificamente proposto nei confronti di tali reati. Si tratta di una valutazione illegittima dato che non tiene conto dei principi giurisprudenziali indicati, ovvero del fatto che, quando il rapporto processuale è instaurato perché è stata ritenuta ammissibile una doglianza relativa al trattamento sanzionatorio stabilito per il reato più grave, non può ritenersi inammissibile il ricorso relativo ai reati satellite, avvinti a quello più grave dal vincolo della continuazione; pertanto nella fase ascendente del giudizio (ovvero prima dell'eventuale annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, dopo il quale si forma il giudicato sui punti e capi non devoluti alla nuova valutazione del giudice chiamato ad effettuare il giudizio rescissorio) l'accertamento di responsabilità per i reati-satellite non può ritenersi coperto dal "giudicato". In relazione ai reati satellite in materia di stupefacenti, il giudicato, in ipotesi ostativo alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, non si è formato a causa dell'ammissibilità dell'impugnazione relativa al reato posto alla base della progressione criminosa unificata. Chiarito che il rapporto processuale in appello si è aperto non solo in relazione al reato- base, ma anche in relazione ai reati-satellite, si ritiene che il decorso del termine di prescrizione relativo ai reati in materia di stupefacenti imponga la relativa dichiarazione di estinzione. In sintesi: si ritiene che il rapporto processuale in appello fosse instaurato non solo in relazione al reato posto alla base della progressione criminosa, ovvero l'estorsione, ma anche in relazione ai reati- satellite in materia di stupefacenti, che devono essere dichiarati estinti in quanto il termine di prescrizione risulta decorso (lo stesso è spirato già prima della sentenza di appello).Deve pertanto essere dichiarata l'estinzione per decorso del termine di prescrizione dei reati in materia di stupefacenti contestati ai capi 51, 52, 53 e 54. La pena complessivamente inflitta deve essere pertanto rideterminata eliminando la parte di sanzione applicata in relazione ai reati estinti. 5.2.3. Il terzo motivo che contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1991 è inammissibile. La doglianza è generica in quanto non contesta le valutazioni sul punto effettuate dalla Corte di appello: questa aveva ritenuto le doglianze avanzate con la prima impugnazione nei confronti dell'aggravante inammissibili per difetto di specificità estrinseca, dato che mancava il confronto con gli argomenti utilizzati dal Tribunale per riconoscerne la sussistenza (pag. 81 della sentenza impugnata). Tale decisiva e preliminare valutazione non è stata contestata con il ricorso che, sul punto, è generico e, dunque, inammissibile. 6.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Con il primo motivo si contestava la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art. 8 del D.I. n. 152 del 1992 nella massima estensione. La doglianza è inammissibile. Premesso che la dosimetria della pena e la quantificazione dell'abbattimento della sanzione correlato al riconoscimento delle attenuanti deve essere giustificato con motivazione che dia sufficiente conto delle ragioni alla base della scelta equitativa, deve essere ribadito - con specifico riguardo alla gravità degli oneri motivazionali che gravano sul giudice del merito - che la determinazione della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge: pertanto 'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242). Nel caso in esame, in coerenza con tali inidcazioni ermeneutiche, il contenimento della riduzione della pena correlata al ricononscimento dell'attenuante prevista dall'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 veniva accuratamente giustificata con il fatto che la collaborazione dello Scafuto iniziava solo il 22 luglio 2015, in una fase molto avanzata del giudizio di primo grado, quando molti difensori avevano già discusso, fornendo un contributo rilevante, ma non decisivo (pag. 115 della sentenza impugnata). Si tratta di motivazione persuasiva, logica, aderente alle emergenze processuali che non si presta ad alcuna censura in questa sede.6.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo con il quale si invoca il riconoscimento della illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il collegio ribadisce che la concessione delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 8 del d. I. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, si fondano su distinti e diversi presupposti, sicché le prime non escludono, ma nemmeno necessariamente implicano, l'applicazione della seconda, poiché l'art 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta "post delictum"), gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, mentre l'attenuante di cui all'art. 8 della legge n. 203 del 1991 è conseguenza del valido contributo fornito dall'imputato allo sviluppo delle indagini allo scopo di evitare le ulteriori conseguenze della attività delittuosa (Sez. 2, Sentenza n. 27808 del 14/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276111; Sez. 1, Sentenza n. 2137 del 05/11/1998, Favaloro, Rv. 212531). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, la Corte di appello escludeva che la collaborazione implicasse la concessione delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto essere riconosciute solo sulla base della emersione di distinti elementi che nel caso di specie non erano nè emersi, nè risultavano allegati; si rilevava, al contrario, che alla invocate concessione ostavano sia la gravità dei fatti che la rilevanza dei precedent vantati (pag. 115 della sentenza impugnata). 7. I ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'Alleluia dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 7.1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la carenza della motivazione in relazione alla conferma della responsabilità del ricorrente per il reato di usura, con espresso critica della capacità dimostrativa della testimonianza cartolare della persona offesa. Il motivo è manifestamente infondato. La doglianza non solo si risolve nella richiesta di rivalutare l'efficacia dimostrativa delle prove, ovvero di una attività non compresa nell perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità (si richiama ancora una volta la giurisprudenza indicate sub § 4.1.1.), ma non si confronta neanche con la consolidata giurisprudenza secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, anche nella dimensione cartolare, possono essere poste "da sole" a fondamento dell'accertamento di responsabilità, se le si sottopone ad un accurato vaglio in ordine alla credibilità, vaglio che non impone l'individuazione di "conferme" esterne al dichiarato, ma che può anche essere limitato alla valutazione di tempi, modi e luoghi di raccolta della dichiarazione, in modo da valutare, ed eventuamente escludere, cause di inquinamento derivanti da relazioni con le persone accusate o da suggestioni correlate ai modi di conduzione dell'intervista giudiziale (Cass. sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214).E' inoltre ius receptum che le dichiarazioni non assunte in contraddittorio, come quelle censurate, possono costituire la base esclusiva e determinante dell'accertamento di responsabilità sempre che siano assistite da "adeguate garanzie procedurali", rinvenibili sia nell'utilizzo di modi di raccolta della prova che garantiscano la genuinità dei contenuti dichiarativi, che nella loro compatibilità con i dati di contesto (Sez. 2 - , Sentenza n. 15492 del 05/02/2020, C, Rv. 279148, Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 - dep. 20/01/2014, Frangiamore, Rv. 257771, che valorizza le indicazioni espresse dalla Corte Edu nelle sentenze della [OSCURATO:PERSONA] v. [OSCURATO:PERSONA], Grande Camera, 15 dicembre 2011 e Schatschaschwili v. Germania, Grande Camera, 15 dicembre 2015). Nel caso in esame, nel pieno rispetto di tali indicazioni, la Corte di appello offriva una motivazione accurata e persuasiva circa la credibilità dei contenuti accusatori provenienti dalla persona offesa (acquisite al fascicolo del dibattimento nella dimensione cartolare): la Corte valutava che il Ciampa aveva reso dichiarazioni solo dietro convocazione della polizia giudiziaria e non si era costituito parte civile, emergenze che venivano ritenute univocamente indicative dell'assenza di astio; a tali indicatori della attendibilità intrinseca dell'offeso si aggiungevano ulteriori elementi che rassicuravano in ordine alla credibilità delle accuse, ovvero le conferme estrinseche provenienti dalle dichiarazioni dei collaboratori Froncillo e Scafuto, i quali avevano concordemente dichiarato che l'Alleluia svolgeva regolarmente l'attività di usura (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata). 7.1.2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduceva la carenza della motivazione in ordine alla sussistenza dello "stato di bisogno", che avrebbe dovuto essere distinto dalla condizione di mera "difficoltà economica" . In via preliminare il collegio osserva che l'elaborazione giurisprudenziale in ordine alla distinzione dello "stato di bisogno" dalla "difficoltà economica e finanziaria" è maturata con riguardo all'usura in concreto. E' in relazione a tale particolare modalità di manifestazione dell'attività usuraia che si è affermato che le "condizioni di difficoltà economica o finanziaria" della vittima, che integrano la materialità del reato, si distinguono dallo "stato di bisogno", che integra la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto n. 3, cod. pen., perché le prime consistono in un situazione meno grave e in astratto reversibile, che priva la vittima di una piena libertà contrattuale, laddove la seconda consiste invece in uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale del soggetto, inducendolo a ricorrere al credito a condizioni sfavorevoli (Sez. 2, Sentenza n. 18778 del 25/03/2014 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 259962). Tale distinguo - come si ricava chiaramente dalla lettera della norma incriminatrice - è tuttavia decisivo solo per l'identificazione delle situazioni di usura previste dal terzo comma dell'art. 644 cod. pen. Diversamente, quanto al riconoscimento dell'aggravante correlata al fatto che la vittima versava in uno "stato di bisogno", il collegio ribadisce che tale condizione va intesa non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario (Sez. 2, Sentenza n. 10795 del 16/12/2015, dep. 15/03/2016 Rv. 266162 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 43713 del 11/11/2010, Rv. 248974). Tanto premesso, sul piano probatorio il riconoscimento dell'aggravante dello stato di bisogno può - come nel caso in esame - essere ritenuta anche solo sulla base delle dichiarazioni della vittima, non essendo prescritto nessun percorso probatorio obbligato che imponga analisi tecniche sulla situazione finanziaria dell'offeso. Pertanto nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante valorizzando le dichiarazioni della persona offesa, ritenute credibili in genere, ed in specie, anche nella parte in cui attestavano la sussistenza dello stato di bisogno (pag. 7 della sentenza impugnata). 7.1.3. Il terzo motivo con il quale si contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa è infondato. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una motivazione accurata ed esaustiva in ordine al punto contestato, rilevando come l'Alleluia svolgesse l'attività di usura "per conto" del clan Moccia, che lo riforniva costantemente del denaro necessario per lo svolgimento dell'attività illecita (pag. 12 della sentenza impugnata). Escluso che il clan elargisse denaro da impiegare in attività illecita per scopi "non di interesse" dell'associazione, deve ritenersi infondata la censura che deduce la carenza ed illogicità della motivazione nella parte in cui l'aggravante agevolativa sarebbe stata dedotta "solo" dal fatto che il denaro impiegato per l'usura provenisse dal clan. 7.1.4. Si rileva da ultimo, che contrariamente a quanto dedotto, non possono esser utilizzate a favore dell'accusato le intercettazioni dichiarate inutilizzabili (peraltro, nel caso in esame neanche allegate, in violazione del principio di autosufficienza). Si ribadisce infatti che le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ove dichiarate inutilizzabili, perdono totalmente ogni capacità dimostrativa e, quindi, non possono essere utilizzate neanche in favore dell'accusato (Sez. 2, Sentenza n. 11582 del 14/12/2017, dep. 14/03/2018, Cristaldi, Rv. 272792): la violazione dello statuto delle intercettazioni, anche in ragione del fatto che attraverso le captazioni si incide sulla tutela di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, è presidiata dalla massima sanzione processuale, ovvero l'inutilizzabilità; deve pertanto ritenersi che una intercettazione effettuata con modalità illegittime non abbia alcuna efficacia dimostrativa neanche in favore dell'accusato. 7.1.5. Manifestamente infondata è, invece la parte della censura che ritiene non provato il profilo soggettivo necessario per il riconoscimento dell'aggravante sostenendo che la direzione agevolativa della volontà debba essere presente - e provata - all'atto della deliberazione del reato. Si tratta di una opzione ermeneutica - quella della ipotetica necessità della direzione agevolativa della volontà nel momento della "deliberazione dell'azione criminosa", che non trova alcuna conferma nella giurisprudenza di legittimità, che si è limitata ad affermare che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (Sez. U - , Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 03/03/2020, Chioccini, Rv. 278734). Le Sezioni unite non hanno affatto ritenuto che la prova della consapevolezza della funzionalità agevolatrice debba essere riferita al "momento deliberativo" dell'illecito, il che si risolverebbe nella richiesta di una probatio diabolica, essendo incerto il tempo della "deliberazione soggettiva" del progetto criminosa. La direzione della volontà si ricava dall'esame delle circostanze del caso concreto: nel caso in esame la emersione di una continuativa attività di usura con denaro che il ricorrente sapeva provenire dal clan Moccia impedisce di ritenere che non sussiste il profilo soggettivo necessario per il riconoscimento dell'aggravante. 7.1.6. Il motivo che contesta la motivazione relativa alla conferma della responsabilità del ricorrente per la partecipazione al reto associativo è infondato. La difesa aveva già proposto con l'appello le medesime doglianze nuovamente avanzate con il ricorso per cassazione segnalando l'illegittimità della svalutazione delle dichiarazioni dello Scafuto, collaboratore che aveva espressamente escluso che l'Alleluia facesse parte del clan Moccia. Invero la Corte distrettuale ha preso in attenta considerazione la censura rilevando come le dichiarazioni dello Scafuto fossero inidonee a scardinare un quadro probatorio, per il resto, univocamente convergente nell'indicare l'Alleluia come partecipe dell'associazione contestata: la Corte riteneva le dichiarazioni in questione apodittiche e non credibili in quanto contrastanti con il restante ricco compendio probatorio, univocamente convergente nell'indicare l'intraneità del ricorrente (pag. 19 della sentenza della sentenza impugnata). La Corte di appello rilevava infatti che era emerso in modo univoco l'impegno dell'Alleluia nello svolgimento di attività di usura per conto del clan: le dichiarazioni del Ciampa e il contenuto delle intercettazioni costituivano sicuri riscontri alla chiamata in correità del Froncillo che, contrariamente allo Scafuto, aveva riferito dell'intraneità del ricorrente; del pari veniva sottolineato come le prove raccolte indicavano lo stretto rapporto dell'Alelluia con il Vitucci ed il Favella, che provvedevano costantemente a rifornirlo del denaro impiegato nella attività usuraia, che, unitamente a quella estorsiva, costituiva una delle principali attività illecite svolte dal clan (pag. 16 della sentenza impugnata). In sintesi il collegio ritiene che il compendio motivazionale integrato emergente dalle due sentenze conformi di merito dimostri in modo logico e razionale come le prove raccolte indicassero che il ricorrente fosse partecipe della vita associativa del clan Moccia. Quello che emerge dalle motivazioni censurate non è solo la semplice "messa a disposizione", ovvero la attività "minima" utile per configurare la associazione, ma piuttosto una attiva e concreta partecipazione alla vita associativa, resa evidente dal costante impegno nell'attività usuraia, che costituiva una delle principali fonti di sostentamento dell'associazione. 7.1.7. Anche le doglianze proposte con l'ultimo motivo, dirette a censurare la definizione del trattamento sanzionatorio, sono infondate. 7.1.7.1. In primo luogo si deduce la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen in relazione alla determinazione della pena- base in misura superiore a quella stabilita dal primo giudice La Corte territoriale quantificava la pena base considerando la forbice edittale prevista per il reato associativo, divenuto più grave in seguito alla assoluzione per l'estorsione (che costituiva il reato più grave della pena consolidata inflitta dal Tribunale): nel ridefinire il trattamento sanzionatorio la Corte territoriale applicava una pena base di nove anni reclusione, superiore di un anno a quella inflitta in primo grado; tale pena corrispondeva al minimo edittale previsto dall'art. 416 bis comma 4 cod. pen nella formulazione introdotta dal D.I. 23 maggio 2008 n. 92. La Corte distrettuale giustificava l'emenda peggiorativa rilevando un errore del primo giudice, che non aveva applicato il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite "Ciabotti" secondo cui l'individuazione della pena per il reato più grave della progressione criminosa unificata dalla continuazione non può comportare l'irrogazione di una pena inferiore al minimo previsto per uno dei reati satellite (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348). Siccome il reato associativo in primo grado aveva una posizione "satellite" il Tribunale avrebbe pertanto dovuto applicare anche in relazione all'estorsione, reato in allora più grave, la pena base di nove anni, essendo tale il minimo previsto dalla forbice edittale prevista per l'associazione: secondo la Corte di merito la doverosa emenda di tale errore - che si risolveva nell'aumento di un anno per la base - osterebbe alla violazione del divieto di reformatio in peius. 7.1.7.2. Ebbene: il collegio ritiene che la pena sia stata quantificata in modo legittimo e che l'aumento del segmento di sanzione inflitto per la pena- base non violi il divieto previsto dall'art. 597 cod. proc. pen.; tuttavia il percorso argomentativo tracciato dalla Corte di appello deve essere rettificato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. Si osserva infatti: (a) che in materia di ridefinizione in appello della pena "consolidata" conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione, nel 2014 le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice dell'impugnazione, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), può apportare per "uno dei fatti" unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, C Rv. 258653). (b) Che esprimendo tale principio di diritto le Sezioni unite hanno precisato il dictum della sentenza "Morales", risalente al 2005, secondo cui il divieto di reformatio in peius della non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 comma quarto cod. proc. pen.), non può fissare la "pena base" in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (Sez. U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005, Morales, Rv. 232066). (c) Si ritiene infatti che il principio espresso dalle sezioni unite nel 2014 si applica non solo ad eventuali aumenti disposti in relazione ai reati satellite, ma anche alla quantificazione della sanzione inflitta per il reato base. Si ritiene cioè che la "ristrutturazione" della sanzione correlata alla identificazione di un diverso reato come "base" per la continuazione legittimi non solo la ridefinizione in peius dei singoli aumenti per la continuazione, ma anche una eventuale modifica peggiorativa della pena base, sempre che la pena finale irrogata non sia maggiore di quella precedentemente inflitta. Tale approdo ermeneutico è coerente con il percorso argomentativo tracciato dalle Sezioni Unite n. 16208 del 27/03/2014 secondo cui il consolidamento della pena è «un tratto caratteristico della continuazione: prescelto il reato più grave, quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria.[...] L'applicazione del cumulo giuridico ed il corollario del meccanismo di unificazione del trattamento sanzionatorio, presuppongono la individuazione dei termini che compongono il cumulo e la determinazione di un certo ordine della sequenza. Se muta uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione. In tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame». Le Sezioni unite affermano che «il procedimento attraverso il quale si realizza il cumulo giuridico prende in considerazione una specifica relazione tra un quantum di pena base (che si determina sulla falsariga dell'editto stabilito per il reato più grave) ed un quantum di aumento per ciascuno dei reati-satellite, è evidente che non si può stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice se è la stessa base di commisurazione che cambia: altro è aumentare di un terzo una certa pena, altro è stabilire lo stesso aumento, parametrato, però, su un trattamento sanzionatorio qualitativamente o quantitativamente diverso». Si è pertanto espressamente affermato che «il dictum della sentenza [OSCURATO:PERSONA], che va qui riaffermato, vale, pertanto, solo nella ipotesi in cui il giudice dell'appello o del rinvio sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico, giacché in tal caso rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo» (Sez. un.16208 del 2014, § 10). Invero, deve essere segnalato che, anche successivamente alla pronuncia delle Sezioni unite nel 2014 si è affermato che nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, quando esclude uno dei reati in continuazione e per l'effetto infligge una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (cosi (a) Sez. 2, Sentenza n. 48259 del 23/09/2016, Pappalepore, Rv. 268636 che riprende i principi espressi, prima della pronuncia delle Sez. un 16208 del 2014 da Sez. 5, Sentenza n. 39837 del 02/07/2013, Cavaliere, Rv. 257365 e Sez. 2, Sentenza n. 5502 del 22/10/2013 dep. 04/02/2014, Cavani, Rv. 258263 ; (b) Sez. 3, Sentenza n. 17731 del 15/02/2018, Balzano ed altro, Rv. 272779, che richiama un principio espresso da Sez. 1, Sentenza n. 41310 del 07/10/2009, Huang, Rv. 245042) Nella sentenza emessa nel caso "Pappalepore" è stato valorizzato il principio espresso dalle Sezioni unite nel caso "Morales" era applicabile anche dopo la pronuncia del 2014 (Sez. un. 16208 del 2014), in tutti i casi in cui non si verificava solo un "mutamento" della sequenza del reato continuato - intesa "mutazione" solo l'intervento sulla qualifica o sul bagaglio circostanziale dei reati avvinti dal vincolo - ma si verificava, come nel caso in giudizio, la totale "eliminazione" di uno dei reati che la componevano (§ 4 della sentenza "Pappalepore"). Il collegio ritiene invece che la "mutazione" della sequenza sanzionatoria, che legittima la ridefinizione in peius dei segmenti di pena, non possa essere intesa come limitata ai soli casi in cui i reati avvinti dal vincolo patiscano una riqualificazione o un ridimensionamento circostanziale, ma debba ricomprendere anche i casi di mutamento radicale della sequenza come quelli in cui cambi il reato posto alla base della catena criminosa in relazione al quale si quantifica la pena posta alla base della continuazione. Diversamente nella sentenza emessa nel caso "Balzano ed altri" l'illegittimità dell'aggravio in appello della pena base veniva ancora una volta giustificato sulla base della resistenza del principio espresso dalle Sezioni unite nel caso "Morales" ai successivi approdi, tuttavia con una espressa valorizzazione della specificità del caso concreto. Invero nel caso in giudizio, all'esito dell'assoluzione per l'unico reato satellite, era venuta del tutto meno la catena criminosa unificata dalla continuazione (§ 2.3. della sentenza pronunciata nel caso "Balzano ed altri" che richiama un argomento speso dalle Sezioni unite nel caso "Morales"). In entrambi i casi non si valorizza il persuasivo ragionamento della sentenza emessa dalle Sezioni Unite nel 2014 che, a giudizio del collegio, consente la ridefinizione di tutti i segmenti di pena che compongono la sanzione consolidata dalla continuazione - compreso il segmento relativo al reato più grave - ogni volta che ne muti radicalmente la struttura. 7.1.6. E' invece manifestamente infondata la parte del motivo che deduce la violazione dell'art. 597 comma 4 cod. proc. pen. lamentando il difetto di proporzionalità nella riduzione della pena che, contrariamente a quanto dedotto, veniva proporzionalmente ridotta da dodici anni di reclusione a nove anni e sei mesi, tenendo conto delle assoluzioni per le due estorsioni, della gravità dei fatti e del consolidamento della sanzione correlata al riconoscimento del vincolo della continuazione. 7.2.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 7.2.1. Con il primo motivo di questo ricorso si invoca la mancata applicazione della lex mition si allega che le condotte illecite sarebbero state consumate dall'Alleluia fino al 2006, ovvero prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2008 che aveva introdotto la forbice edittale più severa, presa in considerazione dalla Corte di appello per la quantificazione della sanzione in concreto inflitta al ricorrente. Il motivo è inammissibile: la questione della retrodatazione avrebbe richiesto una valutazione di merito, essendo necessaria una accurata verifica delle fonti di prova al fine di identificare la eventuale cessazione della condotta illecita; tuttavia la questione veniva tardivamente proposta in Cassazione, generando una inemendabile frattura della catena devolutiva (si richiama la giurisprudenza indicata sub § 1.2.). Tale frattura non è certo sanata dal fatto, allegato dal ricorrente, che il reato associativo aveva una posizione "satellite" prima dell'assoluzione per i reati di estorsione: tale posizione secondaria del reato associativo derivante dalla prevalente gravità delle condotte estorsive non eliminava la rilevanza della questione nel giudizio di appello, né elideva l'interesse a proporla tempestivamente. La commisurazione dell'aumento applicato in seguito al riconoscimento della continuazione dipende infatti anche dalla gravità astratta del reato contestato, a prescindere dal suo "ruolo" di reato base piuttosto che satellite; sicché, contrariamente a quanto allegato, il ricorrente avrebbe dovuto proporre la questione tempestivamente con la prima impugnazione al fine di consentire il necessario vaglio di merito. 7.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che sarebbe stato violato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite nel caso "Ciabotti" poiché il limite minimo edittale previsto dal reato satellite condizionerebbe la quantificazione della "pena finale" e non, come ritenuto dalla Corte di merito, la "pena base". La doglianza è manifestamente infondata per due ordini di motivi. In primo luogo il collegio rileva che non è in discussione che il limite identificato dalle Sezioni unite si riferisca al concreto trattamento sanzionatorio inflitto "per il reato ritenuto dal giudice più grave" e non, come ritenuto dal ricorrente alla pena complessivamente inflitta; accedere all'interpretazione proposta comporterebbe una illogica contrazione del trattamento sanzionatorio, che non trova conferma né nel dettato normativo, né nell'interpretazione giurisprudenziale. Si riafferma dunque che quando si riconosce il vincolo per la continuazione la pena stabilita in concreto come "base" non può essere inferiore al minimo di quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255348).In secondo luogo: come rilevato in relazione alla trattazione del ricorso presentato dal codifensore (si rinvia integralmente a quanto affermato nel § 7.1.5), il richiamo alle Sezioni Unite "Ciabotti" effettuato dalla Corte di appello non è conferente, dato che la legittimità del trattamento sanzionatorio inflitto all'Alleluia non si giustifica sulla base del principio di diritto espresso nel caso Ciabotti, ma sulla base della interpretazione offerta dal Collegio allargato nel 2014 secondo cui la diversa conformazione della catena di reati avvinti dal vincolo della continuazione legittima l'eventuale modifica in peius della pena prevista per i singoli segmenti sanzionatori - compreso quello relativo alla quantificazione della pena-base - sempre che la sanzione complessivamente inflitta non sia superiore a quella già inflitta e, in caso di assoluzione o proscioglimento per qualche reato che compone al catena, sia ridotta proporzionalmente. 7.1.3. Con il terzo motivo si deduceva la violazione del divieto di reformatio in peius con n riguardo alla quantificazione della pena per il reato base in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal primo giudice. Si tratta di doglianza omogenea a quella proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiarata infondata al § 7.1.5. al quale si rinvia. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 8.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: il ricorrente contesta la capacità dimostrativa della chiamata in correità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la stessa era stata posta alla base dell'accertamento di responsabilità nonostante fosse de relato, e non fossero state escusse le fonti dirette; si deduceva inoltre che non erano stati identificati riscontri esterni idonei a confermare la credibilità delle dichiarazioni. In via preliminare il collegio riafferma, valorizzando la peculiarità delle condotte criminali riconducibili alla partecipazione alle mafie storiche, che non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa (Sez. 1, Sentenza n. 28239 del 20/02/2018, Rv. 273344). A ciò si aggiunge, con riguardo alla specifica censura avanzata, ovvero alla mancata escussione delle fonti dirette, che l'art. 195 cod. proc. pen prevede l'inutilizzabilità della testimonianza de relato solo nel caso in venga rigettata la richiesta delle parti di assumere le dichiarazioni delle fonti dirette: in assenza di richiesta la testimonianza de relato è pienamente utilizzabile. Si ribadisce cioè che l'inutilizzabilità della dichiarazione "de relato" resa dal testimone deriva esclusivamente dall'inosservanza della disposizione del comma 1 dell'articolo 195 cod. proc. pen., allorché il giudice, su richiesta della parte, non abbia disposto l'esame della fonte diretta, ma non anche, in assenza di tale richiesta, dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere d'ufficio conferitogli dall'articolo 507 cod. proc. pen. e richiamato dall'art.195, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, Sentenza n. 6212 del 18/10/2017 Ud., dep. 09/02/2018, C, Rv. 272008; Sez. 5, Sentenza n. 9274 del 03/12/2014 Ud, dep. 03/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263062). Quanto al tema dei "riscontri", il collegio ribadisce che la testimonianza de relato che proviene da un collaboratore di giustizia soggiace alla regola di valutazione prevista dall'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. che prevede, in via generale ed astratta, l'attenuazione della capacità dimostrativa delle dichiarazioni provenienti dalle persone "coinvolte nel fatto" che possono essere poste alla base dell'accertamento di responsabilità solo quando assistite da riscontri esterni individualizzanti. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la chiamata in correità oggetto di censura faceva parte di un compendio probatorio polimorfo, caratterizzato dalla convergenza dei contenuti di numerose intercettazioni dotati di una capacità dimostrativa elevata ed univoca, che, invero, li rende autosufficienti come fonti di prova; cionondimeno gli stessi sicuramente possono essere considerati come conferma estrinseca, oggettiva ed individualizzante le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dall'Orlando. Tale variegato compendio probatorio, nella interpretazione conforme effettuata dai giudici dei due gradi di merito, indicava in modo univoco come il Navas, unitamente allo [OSCURATO:PERSONA], con l'intervento del Cimino, si era illecitamente sostituito ai Puzone nella fornitura di dolci al bar "Rosso e Nero" ponendo in essere una condotta inquadrabile nella fattispecie astratta prevista dall'art. 513 bis cod. pen. (pag. 89 della sentenza impugnata). 8.2. Con il secondo ed il terzo motivo si deduceva il travisamento per omissione della testimonianza dell'[OSCURATO:PERSONA] e l'illogicità della sentenza sia nella parte in cui aveva ritenuto che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse stato intimidito da appartenenti allo stesso clan (i Puzone), sia in quella in cui aveva ritenuto che il Navas fosse, da un lato, vittima delle intimidazioni dei Puzone e, dall'altro, autore dell'illecito contestato. In via preliminare il collegio osserva che viene dedotto il travisamento della testimonianza dell'Isp. Nasti, senza allegare la dichiarazione in relazione alla quale si deduce l'omessa valutazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (si richiama la giurisprudenza indicata sub § 4.2.2.). A ciò si aggiunge che, analizzando il percorso argomentativo contestato, non si rileva alcuna illogicità manifesta: la Corte di appello, con motivazione accurata ed esaustiva, ha confermato la ricostruzione effettuata dal Tribunale ed ha ritenuto che le prove raccolte fossero univocamente indicative del fatto che il Navas fosse stato intimidito dai Puzone al fine di interrompere le forniture e, che pertanto lo stesso avesse reagito rivolgendosi ad altri esponenti del clan - ovvero alla [OSCURATO:PERSONA] - che aveva composto il dissidio con l'aiuto dell'influente Cimino ponendo in essere la condotta tipica descritta dall'art. 513 bis cod. pen. (pag. 90 della sentenza impugnata). Emerge con chiarezza la violenta imposizione delle forniture che, nonostante il tentativo dei Puzone di accentrarle su di sé, viene trattenuta illecitamente in capo al Navas ed allo [OSCURATO:PERSONA].8.3. E' inammissibile anche il quarto motivo di ricorso con il quale si contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 D.I. n. 152 del 1992. Il ricorrente riproponeva il vizio il travisamento per omissione della testimonianza dell'isp Nasti ancora un volta omettendo l'allegazione della prova travisata e l'indicazione della collocazione all'interno del fascicolo; deduceva altresì la carenza della motivazione. Si tratta di doglianze inammissibili in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione delle prove basata su deduzioni, invero generiche, che non indicano vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno del riconoscimento dell'aggravante. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale indicava, in modo sintetico, ma esaustivo le ragioni poste alla base del riconoscimento della sussistenza dell'aggravante agevolativa, che veniva riconosciuta valorizzando l'univoca direzione delle prove raccolte che, in modo convergente, indicavano che l'attività di fornitura oggetto della turbativa era stata svolta "per conto del clan" (pag. 93 della sentenza impugnata). 8.4. Anche l'ultimo motivo di ricorso relativo al sequestro conservativo è inammissibile. Come correttamente rilevato dalla Corte di appello il sequestro conservativo è una misura irrevocabile, per cui la mancata proposizione del riesame ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen. ne determina la definitività (Sez. 6, Sentenza n. 4459 del 24/11/2016, dep. 30/01/2017, Fiorani, Rv. 269614; in motivazione, Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222261). Nel caso in esame dunque si proponeva una questione - quella della mancata notifica del provvedimento di sequestro conservativo al padre del ricorrente - che avrebbe dovuto essere avanzata in altra sede: la questione è stata devoluta, peraltro in modo aspecifico, al giudice della cognizione privo di competenza funzionale in materia di sequestro conservativo. 9. I ricorsi proposti nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. Si deduceva l'illegittimità della motivazione in quanto non sarebbe stato applicato l'art.129 cod. proc. pen.: l'obbligo di immediata declaratoria della cause di non punibilità sarebbe vigente anche nel caso, come quello in esame, in cui i ricorrenti avevano rinunciato ai motivi sulla responsabilità. Il collegio rileva che con la rinuncia ai motivi sulla responsabilità è stata ineluttabilmente interrotta la catena devolutiva in ordine alla valutazione di merito sottese alla proposizione dei motivi rinunciati; in capo al giudice di appello, destinatario della rinuncia, residua solo il dovere di verificare la sussistenza di cause di non punibilità rilevabili d'ufficio, ictu °culi, a prescindere dall'esame delle doglianze rinunciate. La "evidenza" richiesta dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia (Sez. 2, Sentenza n. 9174 del 19/02/2008, Palladini, Rv. 239552; Sez. 3, Sentenza n. 1594 del 20/01/1993, Conte, Rv. 193051).Non può invero ritenersi che la rinuncia ai motivi sulla responsabilità sia di fatto ininfluente imponendo al giudice al quale è stata rassegnata una indagine scrupolosa sulla direzione ed efficacia dimostrativa delle prove raccolte, in ipotesi, per onorare li oneri permanenti di valutazione delle condizioni minime richieste per valutare l'accusa imposte dall'art. 129 cod. proc. pen.: in caso di rinuncia il vaglio sulla sussistenza delle condizioni per procedere deve essere limitato alla verifica delle situazioni "evidenti", senza che sia necessario il vaglio analitico imposto al giudice dell'impugnazione cui è devoluta una specifica questione sulla responsabilità. Nel caso in esame, dopo avere rinunciato ai motivi sulla responsabilità in appello il ricorrente riproponeva - invocando la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. - gran parte dei motivi rinunciati, così invocando una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove alle quali aveva rinunciato con atto irrevocabile: la doglianza è pertanto inammissibile in quanto ogni rivalutazione dell'accertamento di responsabilità resta preclusa dalla rinuncia (Sez. 1, Sentenza n. 6249 del 24/10/2000 Cc., dep. 15/02/2001, Fendoni, Rv. 218115, Sez. 6, Sentenza n. 1754 del 30/11/2005 Ud., dep. 17/01/2006, Moliterno, Rv. 233393), mentre non emergono, né sono stati indicati elementi ictu oculi ostativi alla condanna. 10. Il ricorso proposto nell'interesse dello [OSCURATO:PERSONA]. 10.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, ovvero una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (si richiama la giurisprudenza indicata sub § 4.1.1.). Contrariamente a quanto dedotto, come già rilevato in occasione della trattazione del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello esaminava con motivazione accurata e persuasiva tutte le fonti di prova evidenziando con chiarezza l'attuazione del progetto criminoso dello [OSCURATO:PERSONA] e del Navas, realizzatosi con l'acquisizione del monopolio delle forniture contestate attraverso la composizione del conflitto con i Puzone che erano parimenti interessati a gestire la quota di mercato. 10.2. E' inammissibile anche il secondo motivo di ricorso con il quale si contestava la sussistenza degli elementi necessari per integrare il delitto previsto dall'art. 513 bis cod. pen. in quanto non sarebbero stati rilevati atti di concorrenza "tipici". Il collegio riafferma che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di "concorrenza" che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente. La Corte ha sottolineato la centralità, ai fini dell'ermeneusi della norma, del principio di libera concorrenza come discendente, oltre che dall'art. 41, comma 1, Cost., dalla normativa di riferimento, sia interna che euro-unitari (Sez. U , Sentenza n. 13178 del 28/11/2019 Ud., dep. 28/04/2020, Guadagni, Rv. 278735).Le Sezioni unite hanno chiarito che il nucleo antisociale della condotta vietata deve essere inquadrato nel ricorso alla violenza ed alla minaccia che attribuiscono disvalore penale ad una condotta «in sé altrimenti legittima, come l'atto posto in essere nell'esercizio di una libertà riconosciuta e tutelata dall'ordinamento» (Sez. U , Sentenza n. 13178 del 28/11/2019, § 12).Dunque non è necessario per integrare il reato contestato che sia posti in essere atti inquadrabili come "tipici" ma che sia messo a repentaglio il principio di libera concorrenza che deve governare il mercato. Nel caso in esame l'intervento invasivo del clan nella definizione dei canali di distribuzione degli alimenti integra sicuramente una condotta inquadrabile nell'art. 513 bis cod. pen. come interpretato dalla Cassazione nella sua più autorevole composizione. 10.3. Anche l'ultimo motivo che contesta il difetto di valutazione del profilo soggettivo correlato all'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa è manifestamente infondato. Dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito, che ricostruiscono l'azione illecita posta in essere dal Navas e dallo [OSCURATO:PERSONA] emerge in modo inequivoco la piena consapevolezza di agire nell'interesse del clan: il Navas si era infatti rivolto allo [OSCURATO:PERSONA] in seguito alle pressioni ricevute dai Puzone e, dopo l'intervento del Cimino, aveva monopolizzato le forniture su autorizzazione - nota al ricorrente che la aveva espressamente richiesta ed ottenuta - del clan (pag. 90 della sentenza impugnata). 11. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 11.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta la legittimità della mancata esclusione ex officio della aggravante delle più persone riunite. La doglianza è manifestamente infondata. La Cassazione ha affermato che il giudice di appello è legittimato ad escludere d'ufficio le circostanze aggravanti ritenute dal primo giudice allorquando, sulla scorta della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza appellata, ne risultino insussistenti i requisiti, ed ha precisato che il principio devolutivo vale a definire l'ambito della cognizione del giudice con riguardo al capo della sentenza impugnata, ma non può limitare il potere del giudice di dare la corretta "qualificazione giuridica" al fatto (Sez. 6, Sentenza n. 4124 del 14/12/2016 Ud., dep. 27/01/2017, Rv. 269441). Si è ritenuto cioè che l'esclusione ex officio dell'aggravante è possibile ogni ogni volta che l'operazione (a) sia effettuabile senza alcun approfondimento istruttorio o diversa valutazione delle prove, (b) si risolva nella assegnazione della corretta qualificazione giuridica al fatto contestato, effettuata sulla base della ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata. Nel caso di specie non può ritenersi che l'invocata esclusione dell'aggravante possa essere ricondotta ad una - legittima, ma omessa - operazione di riqualifica, in quanto la sua sussistenza poteva essere valutata solo attraverso un accertamento di merito sulla capacità dimostrativa delle prove, che non è stato sollecitato con la prima impugnazione. L'aggravante è stata espressamente riconosciuta dal Tribunale (pagg. 711, 729 e 730 della sentenza di primo grado) ed in assenza di specifica deduzione non è stata legittimamente riesaminate, in appello (pag. 125 della sentenza impugnata): l'evento circostanziale della oggettiva riunione di più persone poteva essere ritenuti insussistente solo se la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di primo grado fosse stata incompatibile con il suo riconoscimento. Così tuttavia non è: il Tribunale ricostruiva il fatto estorsivo nella dimensione circostanziata, rilevando come le intercettazioni dessero conto che la violenza funzionale all'estorsione fosse stata consumata da due persone riunite (pag. 711 della sentenza di primo grado), sicché non si pone alcuna questione di corretto inquadramento giuridico della condotta; semmai l'interpretazione del primo giudice avrebbe dovuto essere oggetto di specifica impugnazione diretta a criticare la valutazione di sussistenza dell'aggravante che, nel caso in esame, non si presta affatto ad essere trattata come una operazione di mera "qualificazione", ma piuttosto come una attività di "ricostruzione del fatto" attraverso l'esame della capacità dimostrativa delle prove. 11.2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui riconosce la sussistenza della estorsione contrattuale, è inammissibile perché si risolve nella richiesta di rivalutazione delle prove, funzionale ad una diversa ricostruzione delle condotte (v. giurisprudenza sub. § 4.1.1), fondata sull'invocata, ma non riconosciuta, esistenza di un accordo di cessione delle quote, il cui mancato rispetto avrebbe scatenato la reazione violenta del ricorrente. Invero, contrariamente a quanto dedotto, le due sentenze conformi di merito ricostruivano la condotta contestata inquadrandola come "estorsione contrattuale": la volontà della vittima risultava coartata non nell'adempimento di un contratto lecitamente stipulato, invero non allegato (come rilevato con chiarezza dalla Corte di appello: pag. 120 della sentenza impugnata), ma nella illecita cessione della gelateria (pag. 717 della sentenza di primo di grado). Nella ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito emerge con chiarezza che l'azione costrittiva era funzionale alla acquisizione dell'esercizio commerciale e non all'adempimento di un contratto liberamente e lecitamente stipulato. Né l'esistenza del contratto risulta dal ricorso, con il quale si allega genericamente a sostegno della fondatezza del motivo, la testimonianza della moglie dell'offeso, Abbate concetta, senza indicare in che modo la testimone avrebbe attestato l'esistenza del controverso contratto. 11.3. Il difetto di prova in ordine all'esistenza dell'accordo lecito di cessione dell'esercizio commerciale rende manifestamente infondato il terzo motivo, con il quale si insta per la riqualificazione del fatto nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 393 cod. pen. Invero il presupposto per il possibile inquadramento della condotta come esercizio arbitrario delle proprie ragioni è l'esistenza di un diritto che si può far valere in sede giurisdizionale (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).Nel nostro caso l'assenza di un contratto di vendita della gelateria osta all'invocata riqualifica, come legittimamente rilevato dalla Corte territoriale (pag. 121 della sentenza impugnata). 11.4. Infine: è inammissibile il motivo con il quale si contesta la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Richiamata la giurisprudenza citata sub § 1.5. il collegio rilava che sul punto contestato la Corte di appello ha fornito una giustificazione accurata e persuasiva rilevando come non fossero emersi elementi positivi a sostegno dell'invocato beneficio, tali non essendo l'età (il ricorrente aveva 45 anni al momento dei fatti) ed il comportamento processuale, non collaborativo (pag. 124 della sentenza impugnata) 12. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 12.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduceva l'illegittimità del mancato rinvio dell'udienza in relazione alla adesione del difensore del ricorrente alla astensione di categoria è manifestamente infondato. All'epoca dell'adesione alla astensione del suo difensore il Barra era in custodia cautelare in carcere: la Corte costituzionale con la sentenza n. 180 del 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 13, comma quinto, Cost., dell'art. 2- bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b), l'astensione nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, nell'effettuare il bilanciamento tra il diritto alla libertà personale ed il diritto di espressione dei difensori, ha ritenuto prevalente il primo, espressamente rilevando che la norma che consente al codice di autoregolamentazione di interferire sulla disciplina nella libertà personale viola l'art. 13 cost e la riserva di legge ivi prevista; la norma dichiarata illegittima assegnava infatti all'imputato detenuto la facoltà di scegliere se procedere o meno, in presenza della dichiarazione di astensione del suo difensore assegnando ad un soggetto processuale piuttosto che alla legge ed al giudice la facoltà di influire sui tempi di sospensione della custodia cautelare in carcere e sui complessivi termini di durata della limitazione di libertà personale (Corte cost. n. 180 del 2018; conformi Sez. 5 - , Sentenza n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 275334; Sez. 2 - , Sentenza n. 23890 del 01/04/2021 Ud., [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 281463 - 01) Si è conseguentemente affermato che anche nell'ipotesi in cui i difensori degli imputati liberi, con posizioni processuali connesse e non separabili rispetto a quelle degli imputati detenuti dichiarino di aderire all'iniziativa di protesta, il giudice è tenuto a procedere alla trattazione unitaria del procedimento nei confronti di tutti gli imputati, in quanto l'"irrinunciabile" diritto degli imputati detenuti alla celebrazione del processo prevale sulla facoltà di astensione dei difensori degli imputati liberi, costituente esercizio di una libertà riconducibile al diritto di associazione che, in quanto tale, trova un limite nei diritti fondamentali dei soggetti destinatari della funzione giudiziaria e dei principi a tutela della giurisdizione (Sez. 2 - , Sentenza n. 23890 del 01/04/2021 Ud., [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 281463 - 01). Pertanto, per quanto le sentenze di merito facciano generico riferimento alla richiesta di procedere proveniente dagli imputati detenuti - tra i quali all'epoca vi era anche il Barra -, senza evidenziare eventuali dissensi, la decisiva circostanza che si procedeva nei confronti di imputati detenuti, peraltro con posizione connesse, rende la progressione processuale insensibile alla astensione dei difensori e esclude l'illegittimità del mancato rinvio (pag. 28 della sentenza impugnata) 12.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che gli effetti della rinuncia a comparire in udienza, da parte dell'imputato detenuto, permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, cioè fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e nei termini di legge, la volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione dell'udienza in sua assenza; è, quindi, onere dell'imputato detenuto concorrere alla chiarezza delle modalità di espressione delle proprie dichiarazioni (Sez. 6, Sentenza n. 36708 del 22/07/2015, Rv. 264670 - 01; precedenti Conformi: N. 2327 del 1998 Rv. 210369 - 01, N. 744 del 2000 Rv. 215500 - 01, N. 2253 del 2001 Rv. 217827 - 01, N. 36609 del 2010 Rv. 248433 - 01, N. 27974 del 2014 Rv. 261567 - 01, N. 914 del 2015 Rv. 262056 - 01). Nel caso in esame dal verbale di udienza del 9 ottobre 2019 emergeva con chiarezza che il ricorrente aveva "già" rinunciato alla partecipazione, senza mai revocare la propria rinuncia: pertanto legittimamente il Barra non era stato tradotto all'udienza del 9 ottobre 2019; del pari legittimamente era stato nominato un sostituto del difensore ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen., dato che il difensore avrebbe dovuto essere a conoscenza della rinuncia ed avrebbe dovuto presentarsi in aula. 12.3. Con il terzo motivo si instava per una inammissibile rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove (si richiama la giurisprudenza citata sub § 4.1.1.). Il ricorrente invocava inoltre il travisamento del contenuto di una intercettazione: sul punto si ribadisce che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della progressione dichiarativa che emerge dalla intercettazione è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.Contrariamente a quanto dedotto, nel caso di specie, la Corte di appello confermava l'accertamento di responsabilità in relazione al reato di usura, escludendo che il Barra potesse essere inquadrato come "mero garante" del debito della vittima, disinteressato al pagamento, dato che il contenuto delle intercettazioni deponeva univocamente in senso contrario; del pari, si riteneva irrilevante il fatto che l'offeso non avesse mai indicato il Barra come autore dell'usura dato che lo stesso era chiaramente inattendibile in regione del fatto che aveva già negato una azione di usura ai suoi danni accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (pagg. 29 e 30 della sentenza impugnata). 12.4. E' manifestamente infondata la quarta censura che contesta il riconoscimento dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso che sarebbe incompatibile con il fatto che non era stata accertata la partecipazione del Barra al clan Moccia. Come correttamente rilevato dalla Corte di appello l'aggravante dell'uso del metodo mafioso ha natura oggettiva e si estende ai concorrenti anche sulla base di un atteggiamento colposo ai sensi dell'art. 59 comma 2 cod. pen. (pag. 32 della sentenza impugnata). Il ricorso all'uso del metodo mafioso è cioè una caratteristica dell'azione, dunque una circostanza il cui riconoscimento prescinde sia dall'accertamento dell'esistenza di una associazione di riferimento, che dalla partecipazione alla medesima dell'autore della minaccia, ma richiese solo che questa si esprima attraverso il riferimento - sia pure solo contratto o implicito - al potere intimidatorio capitalizzato da una associazione mafiosa; nessun rilievo riveste invece l'effetto che l'azione minatoria ha sulla vittima (Sez. 1, Sentenza n. 4898 del 26/11/2008 Cc., dep. 04/02/2009, Cutolo, Rv. 24334; Sez. 1, Sentenza n. 2612 del 20/12/2004 Ud., dep. 27/01/2005, Pg v. [OSCURATO:PERSONA]. 230451). 12.5. Il motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata rilevazione ex officio della illegalità della pena in relazione alla illegittima applicazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen. è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che rientra nella nozione di pena illegale "ah origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266080) La Cassazione ha già affermato con giurisprudenza che si condivide che l'errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali ed in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta con ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., non potendosi ritenere nel suo complesso la pena irrogata all'imputato "illegale" (Sez. 2, Sentenza n. 14307 del 14/03/2017, Musumeci, Rv. 269748). Si è del pari affermato che non configura un'ipotesi di pena illegale "ah origine" la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (nella specie: erroneo aumento della pena per le circostanze aggravanti, pur muovendo da una pena base corretta), sicché, in tal caso, la relativa questione non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione in presenza di ricorso inammissibile (Sez. 5, Sentenza n. 8639 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA] ed altri, Rv. 266080 - 01). Nel caso in esame, sebbene non sia stata applicata la norma mitigatrice prevista dall'art.63 comma 4 cod. proc. pen. la pena inflitta risulta quantifica in modo da essere ricompresa entro la forbice edittale prevista per il reato di estorsione, sicché la stessa possa essere inquadrata come pena illegale. 12.5. L'ultimo motivo di ricorso che contesta la valutazione di inammissibilità dell'appello proposto nei confronti della decisione in ordine alla confisca è, invece, fondato. Invero la sentenza di primo grado non offriva alcuna giustificazione in ordine al vincolo imposto, limitandosi a stabilire che la confisca colpiva i beni già oggetto di sequestro. Rispetto alla carenza di ogni motivazione, assente - si ripete - anche graficamente, l'atto di appello invocava giustificazioni sia in ordine all'inquadramento giuridico del vincolo (di sproporzione, diretta, per equivalente, obbligatoria etc.) che alle ragioni che lo sorreggevano. Ebbene: la prima impugnazione, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non si presenta affatto generica, dato che la specificità estrinseca dell'impugnazione si misura in proporzione a quella del provvedimento impugnato, cui è proporzionale. Si riafferma cioè quanto autorevolmente stabilito dal Collegio allargato, ovvero che «l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti» (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268823, § 7.4). Sul punto relativo alla confisca disposta nei confronti del Barra la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. 13. In sintesi il collegio: - annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui ai capi 51, 52, 53, 54 perché estinti per prescrizione e per l'effetto, elimina la relativa pena pari complessivamente ad anni due di reclusione ed euro 2000 di multa. - dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. - annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla confisca con rinvio ad altra sezione ella Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. - dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. - rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. - dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso le parti che lo hanno proposto - e dunque nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Favella francesco, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento. - Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36376/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris