CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08978/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 27.4.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui, in data 5.2.2019, il Tribunale di Paola aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa a lui ascritto e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile subordinando altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna al pagamento della somma di euro 14.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore che deduce: 2.1 nullità della sentenza per violazione del contraddittorio: rileva che l'imputato non è stato raggiunto dalla citazione per il giudizio di appello né il difensore vi aveva partecipato avendone avuto contezza soltanto in via incidentale; 2.2 mancato rilievo della prescrizione: rileva che il reato era estinto per prescrizione come sostenuto dal PG; 2.3 erronea valutazione delle prove sotto molteplici profili che avrebbero dovuto portare all'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto: rileva che i giudici di merito sono pervenuti a ritenere la responsabilità del ricorrente sulla scorta di argomentazioni discordanti e di prove controverse e lacunose; 2.4 assenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del delitto contestato: rileva che nel caso di specie non è stata acquisita certezza sulla prova della responsabilità del ricorrente fondata sulla sola deposizione della persona offesa caratterizzata da numerose aporie; aggiunge che non è configurabile il dolo eventuale; 2.5 illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 27.4.2022 con termine di novanta giorni riservato per il deposito della motivazione tempestivamente depositata in data 9.6.2022. Ne deriva che, in forza del combinato disposto degli artt. 544, comma terzo, e 585, comma primo, lett. c), e comma 1-bis, cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza era pari a sessanta giorni che, di conseguenza, era scaduto il 26.10.2022.Il ricorso, invece, è stato presentato il 19 settembre 2023. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co