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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 21445/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20703/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale PEC: -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE SEDE AVELLINOe AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE -intimate- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CAMPANIA n.1756/2023 depositata i l 13/03/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Con ricorso alla CTP di Avellino la [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” in liquidazione coatta amministrativa si opponeva al silenzio rifiuto relativo ad una istanza di rimborso di un credito IVA, relativo all’anno di imposta 2014, riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate nella misura di euro 32.034,00 e non liquidato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’esistenza di debiti in capo alla società. [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, con sentenza n. 557/2021, accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo il rimborso dell’Iva come accertata dall’Agenzia delle Entrate in € 32.034,00, al netto dell’importo ammesso al passivo della liquidazione coatta, pari a euro 13.658,35.

Il successivo appello dell’Agenzia delle Entrate è stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con il rigetto dell’originario ricorso. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per cassazione articolato su due censure.

Resiste l’Agenzia con controricorso.

Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’“errata e falsa applicazione dell’art. 100 cpc in relazione agli art. 102 e 103 cpc in merito alla carenza di legittimazione processuale ed alla assenza di litisconsorzio tra le parti in lite”.

Nella prospettazione di parte ricorrente, il solo soggetto legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado, con la quale veniva accolto l’originario ricorso, era l’Agente della Riscossione, essendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate inammissibile proprio per carenza di interesse.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il “vizio della impugnata sentenza per assenza di pronuncia e motivazione in ordine ad un motivo di diritto sollevato nel corso dei giudizi di I e II grado”, in quanto i Giudici di secondo grado avrebbero“omesso di esprimersi in ordine all’ulteriore profilo attinente la competenza del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA], atteso che il diritto alla compensazione in rapporto allo stato passivo era da sottoporre alla competenza di quest’ultimo”.

Il primo motivo è infondato.

La CTR ha correttamente osservato che: “Sostiene l’appellante che l’Agenzia delle Entrate sarebbe carente dell’interesse all’impugnazione della sentenza per essersi formato il giudicato nei confronti dell’Agenzia della Riscossione, stante l’assenza di impugnazione da parte di quest’ultima.

La dicotomia operata dall’appellante in merito all’interesse, o meglio, alla legittimazione dell’Ufficio rispetto a quella del concessionario è del tutto errata, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la posizione del concessionario nei confronti del contribuente, esaurendosi nella funzione di mero destinatario del pagamento, non comporta una situazione di litisconsorzio necessario, né sostanziale, né processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso.

Sicché l’ufficio finanziario titolare del rapporto sostanziale, che è stato parte nel giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza sotto ogni aspetto, non essendo necessario che, in ordine ai motivi relativi alla fase della riscossione, abbia proposto gravame anche l’Agenzia delle Entrate Riscossione”.

Osserva questa Corte che l’Agenzia delle Entrate è titolare della legittimazione ad appellare sotto ogni profilo una sentenza astrattamente idonea, se passata in giudicato, a renderle opponibile la pronuncia di insussistenza, ovvero invalidità, della pretesa tributaria oggetto del giudizio.

Giova rilevare che l’interesse ad agire vienedeterminato, d’altronde, dalla titolarità della posizione giuridica garantita dall’ordinamento.

Nessun dubbio sussiste in ordine alla circostanza che il rapporto tributario faccia capo all’Amministrazione, essendo l’agente della riscossione – come chiarito plurime volte dalla giurisprudenza nomofilattica – un mero soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento, ossia “un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento” (cfr. Cass. 15 aprile 2011, n. 8613; Cass. 4 aprile 2018, n. 8295; Cass. 14 settembre 2020, n. 19074; Cass. 16 febbraio 2022, n. 5062).

Il principio per cuil’agente per la riscossione è un mero adiectus solutionis causa è, del resto, profilo sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte (v. anche Cass. 20 ottobre 2006, n. 22617).

Il concessionario svolge la propria attività - che comporta l'esercizio delegato di pubbliche funzioni - in nome e per conto dell'Amministrazione finanziaria, e la sua attività deve essere riferita non solo, per la parte di sua competenza, al concessionario stesso, ma anche, e nella sua interezza, all'Amministrazione finanziaria, che non rimane estranea ad eventuali vizi o nullità che si possano verificare nella fase della riscossione.

Sussiste, pertanto, in capo all’Agenzia delle Entrate un preciso interesse in causa dell'ufficio alla conservazione degli atti del concessionario.

Nella specie, è tra l’altro evidente che la controversia abbia riguardato anche i presupposti della pretesa impositiva, non certo (o non soltanto) i vizi della procedura di riscossione.

Emerge, invero, dalla stessa esposizione dei fatti fornita in ricorso che oggetto dell'impugnativa originaria non sono stati soltanto i vizi della procedura di esazione, ma anche l’an e il quantum della pretesa tributaria considerata nella sua fondatezza sostanziale, anche alla luce dei limiti di operatività della compensazione fra il credito della contribuente e il controcredito dell’Amministrazione.

Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato.

La sentenza d’appello non fa menzione della questione della competenza in ordine alla compensazione eccepita dall’Amministrazione.

Questa Corte ha puntualizzato plurime volte che “Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).

Ad ogni buon conto la censura è destituita di fondamento.

Ha puntualizzato questa Corte, con riferimento al fallimento, ma con argomentazioni mutuabili in rapporto alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, che “In tema di contenziosotributario, l'Amministrazione finanziaria può eccepire incompensazione il proprio credito tributario nei confronti del fallito, anche qualora non sia stato oggetto di ammissione al passivo (nella specie, per tardività della domanda d'insinuazione), al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela diretta ad ottenere il rimborso d'imposta, sussistendo lacompetenza fallimentare, ai sensi dell'art.56 l.fall., solo nel caso in cui sia chiesta la condanna delfallimento al pagamento di un'eventuale differenza ” (Cass. 15 luglio 2016, n. 14615).

L’art. 56 l. fall. – riprodotto pedissequamente nell’art. 155 nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14 del 2019) – è applicabile, infatti, anche alla liquidazione coatta amministrativa in virtù del dispositivo di cui all’art. 201 l. fall. (ora art. 304 CCII); esso prevede che "I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché' non scaduti prima della dichiarazione di fallimento".

La norma affonda la propria ratio in un principio di giustizia sostanziale, apparendo iniquo che il titolare, al contempo, di un debito verso l’imprenditore sottoposto a liquidazione concorsuale e di un credito nei suoi confronti, debba soddisfare immantinente il primo e subire la falcidia cd.

“fallimentare” in relazione al secondo.

Ora, quand’anche in linea astratta operi la regola del ridetto art. 56 l.fall., e benché non sia impedito all'[OSCURATO:PERSONA] di dedurre la relativa questione in sede di verifica dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa ivi chiedendo al giudice del concorso di pronunciare sulla stessa e, per l'effetto, di ammetterlo al passivo per la somma (eventuale), conseguente al conguaglio tra le rispettive posizioni di credito-debito, non è neppure impedito alla stessa Amministrazione di far valere detto controcredito nel giudizio tributario allo scopo di paralizzare anche parzialmente, come nella specie, l’altrui pretesa.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel giudizio promosso dall’organo concorsuale (il curatore, ma lo stesso vale per l’organo commissariale della l.c.a.), per il recupero di un credito del soggetto di cui è stata dichiarata l’insolvenza (i.e., il fallito, ma anche, per identità di fattispecie, l’imprenditore sottoposto a l.c.a.), il convenuto – nella specie l’Amministrazione finanziaria nei cui confronti è diretta l’impugnazione del silenzio-rifiuto funzionale all’ottenimento del rimborso –ben può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito (correlato ad una pretesa fiscale) verso la procedura (il fallimento oppure, come nella specie, la l.c.a.), atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. (richiamato per la l.c.a. dall’art. 209 l. fall.) trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (Cass. n. 30298 del 2017; Cass. n. 14418 del 2013).

Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20703/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale PEC: -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE SEDE AVELLINOe AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE -intimate- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della CAMPANIA n.1756/2023 depositata i l 13/03/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Con ricorso alla CTP di Avellino la [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” in liquidazione coatta amministrativa si opponeva al silenzio rifiuto relativo ad una istanza di rimborso di un credito IVA, relativo all’anno di imposta 2014, riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate nella misura di euro 32.034,00 e non liquidato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’esistenza di debiti in capo alla società. [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, con sentenza n. 557/2021, accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo il rimborso dell’Iva come accertata dall’Agenzia delle Entrate in € 32.034,00, al netto dell’importo ammesso al passivo della liquidazione coatta, pari a euro 13.658,35. Il successivo appello dell’Agenzia delle Entrate è stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Campania, con il rigetto dell’originario ricorso. [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per cassazione articolato su due censure. Resiste l’Agenzia con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’“errata e falsa applicazione dell’art. 100 cpc in relazione agli art. 102 e 103 cpc in merito alla carenza di legittimazione processuale ed alla assenza di litisconsorzio tra le parti in lite”. Nella prospettazione di parte ricorrente, il solo soggetto legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado, con la quale veniva accolto l’originario ricorso, era l’Agente della Riscossione, essendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate inammissibile proprio per carenza di interesse. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta il “vizio della impugnata sentenza per assenza di pronuncia e motivazione in ordine ad un motivo di diritto sollevato nel corso dei giudizi di I e II grado”, in quanto i Giudici di secondo grado avrebbero“omesso di esprimersi in ordine all’ulteriore profilo attinente la competenza del [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA], atteso che il diritto alla compensazione in rapporto allo stato passivo era da sottoporre alla competenza di quest’ultimo”. Il primo motivo è infondato. La CTR ha correttamente osservato che: “Sostiene l’appellante che l’Agenzia delle Entrate sarebbe carente dell’interesse all’impugnazione della sentenza per essersi formato il giudicato nei confronti dell’Agenzia della Riscossione, stante l’assenza di impugnazione da parte di quest’ultima. La dicotomia operata dall’appellante in merito all’interesse, o meglio, alla legittimazione dell’Ufficio rispetto a quella del concessionario è del tutto errata, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la posizione del concessionario nei confronti del contribuente, esaurendosi nella funzione di mero destinatario del pagamento, non comporta una situazione di litisconsorzio necessario, né sostanziale, né processuale, tra l’ente impositore ed il concessionario stesso. Sicché l’ufficio finanziario titolare del rapporto sostanziale, che è stato parte nel giudizio di primo grado, può impugnare la sentenza sotto ogni aspetto, non essendo necessario che, in ordine ai motivi relativi alla fase della riscossione, abbia proposto gravame anche l’Agenzia delle Entrate Riscossione”. Osserva questa Corte che l’Agenzia delle Entrate è titolare della legittimazione ad appellare sotto ogni profilo una sentenza astrattamente idonea, se passata in giudicato, a renderle opponibile la pronuncia di insussistenza, ovvero invalidità, della pretesa tributaria oggetto del giudizio. Giova rilevare che l’interesse ad agire vienedeterminato, d’altronde, dalla titolarità della posizione giuridica garantita dall’ordinamento. Nessun dubbio sussiste in ordine alla circostanza che il rapporto tributario faccia capo all’Amministrazione, essendo l’agente della riscossione – come chiarito plurime volte dalla giurisprudenza nomofilattica – un mero soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento, ossia “un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell'art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento” (cfr. Cass. 15 aprile 2011, n. 8613; Cass. 4 aprile 2018, n. 8295; Cass. 14 settembre 2020, n. 19074; Cass. 16 febbraio 2022, n. 5062). Il principio per cuil’agente per la riscossione è un mero adiectus solutionis causa è, del resto, profilo sedimentato nella giurisprudenza di questa Corte (v. anche Cass. 20 ottobre 2006, n. 22617). Il concessionario svolge la propria attività - che comporta l'esercizio delegato di pubbliche funzioni - in nome e per conto dell'Amministrazione finanziaria, e la sua attività deve essere riferita non solo, per la parte di sua competenza, al concessionario stesso, ma anche, e nella sua interezza, all'Amministrazione finanziaria, che non rimane estranea ad eventuali vizi o nullità che si possano verificare nella fase della riscossione. Sussiste, pertanto, in capo all’Agenzia delle Entrate un preciso interesse in causa dell'ufficio alla conservazione degli atti del concessionario. Nella specie, è tra l’altro evidente che la controversia abbia riguardato anche i presupposti della pretesa impositiva, non certo (o non soltanto) i vizi della procedura di riscossione. Emerge, invero, dalla stessa esposizione dei fatti fornita in ricorso che oggetto dell'impugnativa originaria non sono stati soltanto i vizi della procedura di esazione, ma anche l’an e il quantum della pretesa tributaria considerata nella sua fondatezza sostanziale, anche alla luce dei limiti di operatività della compensazione fra il credito della contribuente e il controcredito dell’Amministrazione. Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato. La sentenza d’appello non fa menzione della questione della competenza in ordine alla compensazione eccepita dall’Amministrazione. Questa Corte ha puntualizzato plurime volte che “Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430). Ad ogni buon conto la censura è destituita di fondamento. Ha puntualizzato questa Corte, con riferimento al fallimento, ma con argomentazioni mutuabili in rapporto alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, che “In tema di contenziosotributario, l'Amministrazione finanziaria può eccepire incompensazione il proprio credito tributario nei confronti del fallito, anche qualora non sia stato oggetto di ammissione al passivo (nella specie, per tardività della domanda d'insinuazione), al solo scopo di conseguire il rigetto della domanda della curatela diretta ad ottenere il rimborso d'imposta, sussistendo lacompetenza fallimentare, ai sensi dell'art.56 l.fall., solo nel caso in cui sia chiesta la condanna delfallimento al pagamento di un'eventuale differenza ” (Cass. 15 luglio 2016, n. 14615). L’art. 56 l. fall. – riprodotto pedissequamente nell’art. 155 nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14 del 2019) – è applicabile, infatti, anche alla liquidazione coatta amministrativa in virtù del dispositivo di cui all’art. 201 l. fall. (ora art. 304 CCII); esso prevede che "I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché' non scaduti prima della dichiarazione di fallimento". La norma affonda la propria ratio in un principio di giustizia sostanziale, apparendo iniquo che il titolare, al contempo, di un debito verso l’imprenditore sottoposto a liquidazione concorsuale e di un credito nei suoi confronti, debba soddisfare immantinente il primo e subire la falcidia cd. “fallimentare” in relazione al secondo. Ora, quand’anche in linea astratta operi la regola del ridetto art. 56 l.fall., e benché non sia impedito all'[OSCURATO:PERSONA] di dedurre la relativa questione in sede di verifica dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa ivi chiedendo al giudice del concorso di pronunciare sulla stessa e, per l'effetto, di ammetterlo al passivo per la somma (eventuale), conseguente al conguaglio tra le rispettive posizioni di credito-debito, non è neppure impedito alla stessa Amministrazione di far valere detto controcredito nel giudizio tributario allo scopo di paralizzare anche parzialmente, come nella specie, l’altrui pretesa. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel giudizio promosso dall’organo concorsuale (il curatore, ma lo stesso vale per l’organo commissariale della l.c.a.), per il recupero di un credito del soggetto di cui è stata dichiarata l’insolvenza (i.e., il fallito, ma anche, per identità di fattispecie, l’imprenditore sottoposto a l.c.a.), il convenuto – nella specie l’Amministrazione finanziaria nei cui confronti è diretta l’impugnazione del silenzio-rifiuto funzionale all’ottenimento del rimborso –ben può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito (correlato ad una pretesa fiscale) verso la procedura (il fallimento oppure, come nella specie, la l.c.a.), atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. (richiamato per la l.c.a. dall’art. 209 l. fall.) trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (Cass. n. 30298 del 2017; Cass. n. 14418 del 2013). Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza nella misura espressa in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contrib
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