CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 11031/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Zidi) Rilevato che i motivi di doglianza dedotti si rivelano del tutto generici, limitandosi il ricorrente ad enunciare la mera categoria di riferimento dei pretesi vizi da cui sarebbe affetta la sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 Il consigliere st nsore Il Pr7fdente [OSCURATO:PERSONA] p5Stanzo DEPOSIT