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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 04789/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 28 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il locale Procuratore della Repubblica, il 16 febbraio 2022, ha rigettato la richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro il 18 gennaio 2022 dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis, ha disposto la restituzione, in favore di Centola, di un fucile e disatteso, nel resto, l'impug nazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge, per avere il giudice procedente erroneamente ritenuto il fumus dei reati connessi alla detenzione di armi e munizioni.

Obietta, specificamente, che il sequestro ha avuto ad oggetto: - 134 cartucce cal. 12, e 358 cartucce ca. 16, di grammatura, piombo e marche varie, che egli deteneva legittimamente, non essendo vincolato ad alcun obbligo di denuncia, presso la propria azienda agricola; 5 cartucce 12 mm, con innesco a spillo, pure sottratte ad obbligo di denuncia; - 50 cartucce a palla cal. 16/67, che egli detiene regolarmente per avere sporto rituale denuncia sin dal 1980; - 75 cartucce per pistola cal. 6,35, che egli detiene regolarmente per averle acquistate il 10 aprile 2014, come da documentazione in atti; - 100 cartucce per pistola cal. 7,65 mm (su un totale di 273), che egli detiene regolarmente per avere sporto rituale denuncia sin dal 1993; - 170 cartucce per pistola cal. 7,65 mm (su un totale di 273), che egli ha avuto cura di collocare in luogo sicuro e protetto; - un fucile a canne sovrapposte, cal. 12, che egli custodiva in luogo attiguo a quello indicato nella comunicazione rivolta alle forze dell'ordine.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Il 13 settembre 2022 il ricorrente ha depositato note difensive con le quali, nell'insistere per l'accoglimento della proposta impugnazione, ha precisato di avere ottemperato a tutte le prescrizioni di legge, ivi compreso il deposito di idonea certificazione sanitaria, e lamentato l'arbitrarietà dell'iniziativa promossa, nei suoi confronti, dalla p.g..[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. Il provvedimento impugnato è stato adottato sul rilievo che la restituzione dei beni in sequestro è preclusa, a prescindere dalla sussistenza di specifiche esigenze probatorie, laddove la normativa preveda la confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, c.p. (stando al quale, per quanto qui di interesse, «È sempre ordinata la confisca LA delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna»), dei beni sottoposti a vincolo.

Ora, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha, in primis, spiegato, nella motivazione del provvedimento impugnato, che il mancato rinvenimento del fucile marca Franchi, cal. 12, e di 347 munizioni nei luoghi indicato da Centola nella denuncia consente di ravvisare, quantomeno, il fumus del reato connesso all'omessa comunicazione del trasferimento del luogo di detenzione, dal cui accertamento discende, obbligatoriamente, la confisca di tali beni (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Caliste, Rv. 280232 - 01; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393 - 01) ed aggiunto che l'omessa denunzia delle residue munizioni impone la contestazione della contravvenzione sanzionata dall'art. 697 cod. pen., che pure prevede, per pacifico indirizzo ermeneutico (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458 - 01), la confisca obbligatoria.

Al cospetto di un provvedimento sorretto da un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorrente oppone, quanto al fucile a canne sovrapposte, cal. 12, ed alle 170 cartucce per pistola cal. 7,65 mm, obiezioni di totale inconsistenza, perché imperniate su argomenti (rispettivamente, l'idonea ubicazione dei proiettili e la prossimità del luogo di custodia del fucile a quello indicato in denunzia) che non intaccano la sussistenza e l'offensività delle violazioni oggetto di provvisoria contestazione, risultando frustrata l'esigenza, per le pubbliche autorità, di essere costantemente informate in merito alla collocazione di armi e munizioni.

Per quanto concerne le cartucce residue, le doglianze difensive poggiano su affermazioni non assistite da congrui riscontri documentali — a tal fine non potendosi considerare gli allegati alle più recenti note difensive, la cui pertinenza non è adeguatamente illustrata — e si rivelano, pertanto, irrimediabilmente generiche in quanto prive di attitudine a confutare l'assunto accusatorio, la cui plausibilità deve essere apprezzata, in questa fase, nei limiti del fumus commissi delicti, postulante la necessità di presentare, per tutte le munizioni, apposita denunzia, adempimento al quale Centola risulta essersi sottratto.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 aprile 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il locale Procuratore della Repubblica, il 16 febbraio 2022, ha rigettato la richiesta di restituzione dei beni sottoposti a sequestro il 18 gennaio 2022 dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] in Lamis, ha disposto la restituzione, in favore di Centola, di un fucile e disatteso, nel resto, l'impug nazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge, per avere il giudice procedente erroneamente ritenuto il fumus dei reati connessi alla detenzione di armi e munizioni. Obietta, specificamente, che il sequestro ha avuto ad oggetto: - 134 cartucce cal. 12, e 358 cartucce ca. 16, di grammatura, piombo e marche varie, che egli deteneva legittimamente, non essendo vincolato ad alcun obbligo di denuncia, presso la propria azienda agricola; 5 cartucce 12 mm, con innesco a spillo, pure sottratte ad obbligo di denuncia; - 50 cartucce a palla cal. 16/67, che egli detiene regolarmente per avere sporto rituale denuncia sin dal 1980; - 75 cartucce per pistola cal. 6,35, che egli detiene regolarmente per averle acquistate il 10 aprile 2014, come da documentazione in atti; - 100 cartucce per pistola cal. 7,65 mm (su un totale di 273), che egli detiene regolarmente per avere sporto rituale denuncia sin dal 1993; - 170 cartucce per pistola cal. 7,65 mm (su un totale di 273), che egli ha avuto cura di collocare in luogo sicuro e protetto; - un fucile a canne sovrapposte, cal. 12, che egli custodiva in luogo attiguo a quello indicato nella comunicazione rivolta alle forze dell'ordine. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il 13 settembre 2022 il ricorrente ha depositato note difensive con le quali, nell'insistere per l'accoglimento della proposta impugnazione, ha precisato di avere ottemperato a tutte le prescrizioni di legge, ivi compreso il deposito di idonea certificazione sanitaria, e lamentato l'arbitrarietà dell'iniziativa promossa, nei suoi confronti, dalla p.g..[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Il provvedimento impugnato è stato adottato sul rilievo che la restituzione dei beni in sequestro è preclusa, a prescindere dalla sussistenza di specifiche esigenze probatorie, laddove la normativa preveda la confisca obbligatoria, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, c.p. (stando al quale, per quanto qui di interesse, «È sempre ordinata la confisca LA delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna»), dei beni sottoposti a vincolo. Ora, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha, in primis, spiegato, nella motivazione del provvedimento impugnato, che il mancato rinvenimento del fucile marca Franchi, cal. 12, e di 347 munizioni nei luoghi indicato da Centola nella denuncia consente di ravvisare, quantomeno, il fumus del reato connesso all'omessa comunicazione del trasferimento del luogo di detenzione, dal cui accertamento discende, obbligatoriamente, la confisca di tali beni (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Caliste, Rv. 280232 - 01; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Guarini, Rv. 249393 - 01) ed aggiunto che l'omessa denunzia delle residue munizioni impone la contestazione della contravvenzione sanzionata dall'art. 697 cod. pen., che pure prevede, per pacifico indirizzo ermeneutico (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458 - 01), la confisca obbligatoria. Al cospetto di un provvedimento sorretto da un percorso argomentativo lineare e coerente, il ricorrente oppone, quanto al fucile a canne sovrapposte, cal. 12, ed alle 170 cartucce per pistola cal. 7,65 mm, obiezioni di totale inconsistenza, perché imperniate su argomenti (rispettivamente, l'idonea ubicazione dei proiettili e la prossimità del luogo di custodia del fucile a quello indicato in denunzia) che non intaccano la sussistenza e l'offensività delle violazioni oggetto di provvisoria contestazione, risultando frustrata l'esigenza, per le pubbliche autorità, di essere costantemente informate in merito alla collocazione di armi e munizioni. Per quanto concerne le cartucce residue, le doglianze difensive poggiano su affermazioni non assistite da congrui riscontri documentali — a tal fine non potendosi considerare gli allegati alle più recenti note difensive, la cui pertinenza non è adeguatamente illustrata — e si rivelano, pertanto, irrimediabilmente generiche in quanto prive di attitudine a confutare l'assunto accusatorio, la cui plausibilità deve essere apprezzata, in questa fase, nei limiti del fumus commissi delicti, postulante la necessità di presentare, per tutte le munizioni, apposita denunzia, adempimento al quale Centola risulta essersi sottratto. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre