Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28525/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Genova, in accoglimento della richiesta congiunta del P.G. e degli imputati ex art. 599-bis cod.proc.pen., in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del Tribunale di Genova in data 22.12.2020 - che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen,. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia -, riduceva la pena inflitta come da accordo tra le parti.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla entità della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.

2. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti nell'esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).

Va, quindi, ribadito che la doglianza relativa alla misura della pena concordata non può costituire oggetto di ricorso per cassazione atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi che qui non ricorre (Sez.5-n.7333 del 13/11/2018, dep.18/02/2019, Rv.275234 - 0:1).

3. I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere c:he «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Genova, in accoglimento della richiesta congiunta del P.G. e degli imputati ex art. 599-bis cod.proc.pen., in parziale riforma della decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del Tribunale di Genova in data 22.12.2020 - che aveva dichiarato gli attuali ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen,. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia -, riduceva la pena inflitta come da accordo tra le parti. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla entità della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2. Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti nell'esercizio del potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715). Va, quindi, ribadito che la doglianza relativa alla misura della pena concordata non può costituire oggetto di ricorso per cassazione atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi che qui non ricorre (Sez.5-n.7333 del 13/11/2018, dep.18/02/2019, Rv.275234 - 0:1). 3. I ricorsi, pertanto, vanno dichiarati inammissibili, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. 4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere c:he «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle A
Sentenza Cassazione n. 28525/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris