CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 05894/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/07/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di undici mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione all'omessa indicazione delle ragioni per le quali è stata esclusa la sussistenza delle condizioni per l'emissione di sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il motivo espone doglianze prive di specificità e comunque non consentite, perché le censure proposte non contengono alcuna indicazione degli elementi fattuali che avrebbero dovuto imporre una verifica in ordine alla eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., e comunque sono estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.