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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 17473/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27875/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 15, Biella, C.F. e P.I. 02416320022, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentatie difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , nel cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, Corso di [OSCURATO:PERSONA] n. 60. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc.e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Borgosesia (Vercelli), alla viaVarallo n. 147 , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.30, presso lo studio dell’AvvocatoZennaro. - controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sempre in persona del curatore fallimentare legale rappresentante - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino , depositata in data 8.2.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (avente causa, quale cessionaria d’azienda, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), conveniva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna, in solido, al pagamento in suo favore dell’importo di euro 11.125 per quota capitale, oltre interessi moratori sino al saldo effettivo, assumendo a base della sua domanda che: a) in data 11 agosto 2011 Sonnenaveva sottoscritto con le società convenute un contratto preliminare di compravendita delle quote di società a responsabilità limitata, avente ad oggetto l’intero capitale sociale della società [OSCURATO:SOCIETA]., che all’epoca aveva in corso l’iter autorizzativo finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a circa 999 kwp: il contratto preliminare era stato pertanto condizionato al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte dei competenti uffici provinciali per la realizzazione dell’impianto; b) in relazione al prezzo di compravendita, l’art. 3 del contratto preliminare prevedeva che il corrispettivo sarebbe stato stabilito, in sede di contratto definitivo, nella somma algebrica delle attività e passività sociali, determinate sulla base dei criteri descritti nella medesima disposizione contrattuale e in tal senso il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto sarebbe stato valorizzato nella misura di euro 150.000; c) il contratto preliminare prevedeva inoltre in versamento da parte del promissario acquirente di una caparra confirmatoria dell’importo di euro 75.000, somma della quale i promittenti cedenti rilasciavano quietanza; d) in prossimità della scadenza del 30 novembre 2011, con successivo accordo del 21 novembre 2011 le parti avevano convenuto, tra l’altro, di inserire al punto 3 del contratto preliminare, il seguente paragrafo: “qualora entro la data del 15 febbraio 2012 non siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti il presente contratto si intenderà consensualmente risolto e i promittenti cedenti si impegnano a restituire al promissario acquirente la caparra di euro 75.000, senza alcuna penalità reciproca”; e) le autorizzazioni amministrative per la realizzazione dell’impianto non erano state tuttavia rilasciate entro il termine sopra indicato.

2. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 5920/2016 del 7 dicembre 2016, in accoglimento delle domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannava [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento di euro 11.125, oltre interessi legali dal 30.11.2011 al saldo e alla refusione delle spese di lite.

3. Proposto gravame da parte di [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione, ha parzialmente accolto il gravame, limitatamente però al solo profilo degli interessi e dellaregolamentazione delle spese di lite, rigettando nel resto l’appello e confermando dunque nel merito le statuizioni del Tribunale di Torino.

La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse,che: a) l’eccezione di nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per la denunciata indeterminatezza della domanda era infondato in quanto l’atto di citazione aveva correttamente individuato sia il petitumche la causa petendidel giudizio, da intendersi come la domand a di restituzione della caparra già versata in sede di stipulazione delcontratto preliminare da considerarsi oramai risolto per comune volontà delle parti; a-bis) l’eccezione di carenza del contraddittorio sollevata dagli appellanti, per la pretermissione già in primo grado, dei litisconsorti necessari [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], non era fondata, in quanto la società attrice appellataaveva agito in giudizio per la restituzione del residuo non ancora rimborsato, già versato a [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di caparra confirmatoria al momento della stipula del contratto preliminare del 11.8.2011, come supposto parzialmente modificato, quanto al punto 3, dalla scrittura privata del 21.11.2011, con la conseguenza che era innegabile che la fonte della pretesa creditoria fatta valere da KSG fosse il predetto contratto preliminare del 11.8.2011 ed il riferimento alla scrittura del 21.11.2011, ipotizzata valida ed opponibile a tutti i contraenti iniziali, non rivestiva alcun rilievo per escluderlaperché la scrittura era accessoria a quel contratto e lo presupponeva; ha osservato che la questione della vincolatività della scrittura integrativa, firmata solo da [OSCURATO:SOCIETA]., era stata risolta in senso negativo dal Tribunale che ne aveva escluso la riferibilità alle promittenti cedenti,senza proposizione di appello incidentale sul punto; ha evidenziato che il contratto preliminare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] indicava come parti contraenti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., individuati nel testo negoziale quali “unici soci, e il sig. [OSCURATO:PERSONA]”, legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., “anche nella sua qualità di amministratore unico della società di [OSCURATO:SOCIETA].”, come promittenti cedenti, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come promissaria acquirente; ha invece evidenziato che la scrittura privata del 21.11.2011, sottoscrittaesclusivamente da [OSCURATO:SOCIETA]., indicava , solo nell’intestazione, le medesime parti da ultimo indicate; ha dunque concluso nel senso che [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico dellaRomeo 11 s.r.l., ancorchè presente alla stipula del contratto, non aveva assunto la titolarità attiva ovvero passiva di alcun rapporto obbligatorio in proprio ovvero per la [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che non vi era alcuna ragione per ritenere Toscanini e la [OSCURATO:SOCIETA] litisconsorti dell’odierno giudizio, in quanto soggetti del tutto estranei alle obbligazioni discendenti dal predetto contratto preliminare; b) neanche l’ulteriore motivo di gravame, riguardante la questione della “legittimazione-titolarità passiva in capo a Romolo e [OSCURATO:PERSONA]”, era fondata, posto che -pur dovendosi ritenere non contestato che la [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] erano soci illimitatamente responsabili) si fosse trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]. – il disposto normativo dettato dall’art. 2500 quinquies cod. civ. statuisceche la trasformazione di una società di persone in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti di cui all’art. 2500, 3 comma, c.c., “se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”, presumendosi il consenso se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi, non lo abbiano espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; ha dunque osservato che, nel caso di specie, alcun espresso consenso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla trasformazione di [OSCURATO:SOCIETA] da s.n.c. in s.r.l. era stato manifestato né erano state poste in essere le iniziative di cui al secondo comma dell’art. 2500 quinquies necessarie per presumere il detto consenso;ha evidenziato che di nessun rilievo risultava, per il profilo in questione, la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse rivolto delle richieste di pagamento anche a [OSCURATO:SOCIETA]., trattandosi di un comportamento che dimostrava solo la presa d’atto della trasformazione da parte della società che si proponeva quale creditrice e che certo non poteva ritenersi equipollente all’iter individuato dall’art. 2500 quinquies c.c. ai fini della presunzione del consenso, con la conseguenza che poteva escludersi che Romolo ed [OSCURATO:PERSONA] potessero essere stati liberati dalle obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., precedenti alla trasformazione della società di persone; c) anche in ordine alla questione dell’interpretazione del contratto preliminare 11.8.2011, con specifico riferimento al rilievo della autorizzazione ex lege n. 386/2003 per l’efficacia dell’accordo, le doglianze degli appellanti non erano accoglibili, in quanto: i) il tenore letterale delle pattuizioni negoziali contenute nel predetto contratto preliminare rendeva evidente che le parti avessero ritenuto il rilascio dell’autorizzazione amministrativa necessaria affinchè l’accordo potesse ritenersi efficace e comportare pertanto l’obbligo di stipulare il contratto definitivo, dovendosi ritenere che il tenore degli accordi dovesse giustificare la qualificazione del rilascio dell’autorizzazione come condizionante sospensivamente la stipula (le modalità di determinazione del prezzo definitivo ed i tempi per la conclusione del contratto davanti al notaio dipendendo infatti dal rilascio della detta autorizzazione), anche se vi erano contestualmente elementi di incertezza interpretativa, rappresentati dal fatto che sin dal 11.8.2011 la promissaria acquirente aveva versato una caparra, presupponente un accordo già efficace, di importo significativo rispetto al verosimile valore economico dell’affare e dall’ulteriore circostanza che permanevano ulteriori elementi di ambiguità con riferimento al termine del 30.11.2011, perché il detto termine avrebbe potuto essere anche letto –non in relazione alla condizione espressamente affermata ma – come incidente solo sulla quantificazione del dovuto, per l’autorizzazione, in euro 150.000, importo in ipotesi non vincolante per il periodo successivo al 30.11.2011;ma, se si fosse trattato di clausola incidente solo sulla determinazione dell’entità del dovuto, non si sarebbe poi giustificata l’assenza di indicazioni in ordine alle modalità di determinazione del prezzo per l’autorizzazione dopo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ii) nella interpretazione del contratto, le incertezze sul testo negoziale, non risolvibili attraverso la valutazione complessiva del suo contenuto nell’ottica dell’individuazione della comune intenzionedelle parti, si dovevano superare tenendo conto del comportamento complessivo di queste, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi del disposto normativo di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., e, in quest’ottica, la scrittura privata del21.11.2011, che non poteva essere considerata un atto negoziale perché non riferibile a tutti i promittenti cedenti, poteva comunque essere presa in considerazione come elemento fattuale utile alla ricostruzione del comportamento delle parti successivo alla stipula del preliminare 11.8.2011, al fine dell’accertamento della comune intenzione delle parti; iii) nella integrazione del 21.11.2011, la dante causa [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano qualificato l’autorizzazione di cui alla legge n. 387/2003, prevista al punto 3, come condizione risolutiva idonea a sciogliere il vincolo se non rilasciata entro il 30.11.2011 e, dopo aver affermato l’interesse delle parti alla proroga di detto termine, avevano stabilito di modificare la data prevista al punto 3 del contratto, posticipandola al 15.2.2012 e di inserire, allo stesso punto, il seguente paragrafo: “qualora entro la data del 15.2.2012 non siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti il presente contratto si intenderà consensualmente risolto e i promittenti cedenti si impegnano a restituire al promissario acquirente la caparra di euro 75.000, senza alcuna penalità reciproca”; iv) risultava altresì pacifico che la detta autorizzazione amministrativa non era stata rilasciata entro il 15.2.2012, essendo invece intervenuta solo in data 3.9.2012 e che il 15.2.2012 e il 3.9.2012 non risultavano intervenuti altri contatti tra le parti, con la conseguenza che legittimamente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato alle controparti contrattuali la “risoluzione consensuale” del contratto preliminare, essendo ormai decorso il termine del 15 febbraio 2012; v) non solo [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche [OSCURATO:SOCIETA]., poi s.r.l., ed [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., nulla avevano obiettato alla comunicazione dell’appellata, e quest’ultima società aveva anche provveduto a restituire metà della caparra e in data 19.6.2013 anche [OSCURATO:SOCIETA]. aveva inviato alla società appellata una comunicazione avente ad oggetto “restituzione caparra”, con la quale aveva confermato per il giorno successivo un bonifico per la relativa restituzione; vi) tali comportamenti concludenti evidenziavano che le parti negoziali del predetto contratto preliminare avessero agito nella piena consapevolezza dell’intervenuta risoluzione del contratto preliminare, considerandosi libere da ogni vincolo, tanto ciò è vero che i promittenti venditori avevano già provveduto, dopo poco più di un mese e mezzo dopo, a cedere a terzi le partecipazioni in [OSCURATO:SOCIETA].; vii) a prescindere pertanto dalla sottoscrizione dell’integrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – il cui contenuto [OSCURATO:SOCIETA]., poi s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l. avevano comunque attuato nei fatti, pur non avendolo espressamente sottoscritto -, dalla qualificazione della necessità dell’intervento dell’autorizzazione come condizione sospensiva ovvero risolutiva degli accordi dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla data entro cui essa avrebbe dovuto intervenire, risultava comunque pacifico che, dopo il 24.9.2012, le parti contrattuali si erano ritenute libere da vincoli reciproci, senza alcun addebito di responsabilità reciproca ma anzi con pieno, consapevole, riconoscimento del diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. a rientrare dell’esborso versato per un contratto preliminare oramai ritenuto pacificamente risolto; viii) occorreva escludere qualsiasi rilievo al disposto normativo dettato dall’art. 1385 cod. civ. nella controversia in esame, mancando qualsiasi seria allegazione, prima che prova, dell’esistenza di inadempimenti facenti capo alle parti; ix) la conferma della riferita ricostruzione della volontà delle parti era altresì fornita dal fatto che nessuno degli appellanti avesse mai fatto riferimento ovvero preteso, dopo il 3.9.2012, la stipula del contratto definitivo secondo le indicazioni negoziali; x) anche la lettera di KSG del 24.9.2012 – che aveva dichiarato consensualmente risolto il contratto preliminare del 11.8.2012 –non era stata in alcun modo contestata dalle promittenti cedenti che tantomeno avevano invitato la promissaria acquirente ad adempiere secondo gli accordi originari, disconoscendo l’esistenza di condizioni ovvero il rilievo della scrittura del 21.11.2011; xi) non era pertanto comprensibile la ragione agitata dagli appellanti per trattenere la caparra in relazione ad un contratto preliminare da considerarsi risolto con il consenso di tutte le parti, senza neanche l’allegazione del pari di un recesso illegittimamente esercitato, dovendosi pertanto confermare il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della caparra, a prescindere dal fatto che il contratto preliminare sia stato risolto in ragione dell’avveramento di una condizione risolutiva ovvero sospensiva, comunque essendosi realizzata con il consenso di tutti gli interessato, e dovendosi qualificare la domanda restitoria come avanzata ai sensi dell’art.2033 cod. civ.; d) in ordine al profilo della solidarietà passiva in relazione all’obbligo di restituzione, occorreva far riferimento al contratto preliminare per verificare se la caparra confirmatoria -di cui si era richiesta la restituzione - fosse stata consegnata pro quota a d ognuna delle promittenti cedenti ovvero se agli accordi avessero un contenuto diverso; ha dunque osservato che la circostanza che la consegna dell’importo di euro 75.000, conformemente a quanto stabilito al punto 3 del preliminare, fosse intervenuta con un unico assegno a favore dei promittenti cedenti (che ne avevano rilasciato unitariamente quietanza), aveva comportato che l’obbligo di restituzione dello stesso dovesse essere attribuito, ex art. 1294 cod. civ., a tutte e tre le società - e per [OSCURATO:SOCIETA]., poi s.r.l. - anche ai soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, la suddivisione della debenza dell’importo, in relazione all’entità delle quote di partecipazione, rimanendo, invece,questione riguardante i loro rapporti interni e non già la creditrice [OSCURATO:SOCIETA].

2. La sentenza, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cuiKSG [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimate, non hanno svolto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe pronunciato “ultra petitum partium”.

Ricordano i ricorrenti che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva domandato la restituzione delle somme versate sulla base del contratto preliminare dell’11 agosto 2011 e del presunto contratto “integrativo” del 21 novembre 2011, facendo leva, più in particolare, su quest’ultima pattuizione per affermare che il contratto si sarebbe risolto a seguito del mancato rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa nei termini indicati.

Si evidenzia sempre da parte dei ricorrenti che sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado avevano escluso che la scrittura del 21 novembre 2011 potesse avere efficacia modificativa del contratto preliminare dell’11 agosto 2011 posto che il primo contratto avrebbe potuto essere modificato solo dalle stesse parti che lo avevano sottoscritto e che l’insussistenza di qualsiasi efficacia modificativa invocata in relazione alla seconda scrittura privata era stata accertata nel giudizio di merito con l’autorità di cosa giudicata.

Osservano ancora i ricorrenti che la Corte di appello sarebbe incorsa in ultrapetizione perché avrebbe dovuto accertare che KSG aveva chiesto la restituzione delle somme versate in virtù di due scritture private asseritamente ritenute vincolanti per tutte le parti e che i giudici avevano invece escluso che ciò fosse possibile, non riconoscendo alla seconda scrittura efficacia vincolante, con la conseguenza che, per non incorrere nella denunciata ultrapetizione, il giudice d’appello avrebbe dovuto respingere la domanda di parte attrice e non invece, come poi avveduto, “ridisegnare” il thema decidendume soprattutto il petitumsulla base soltanto del contratto preliminare dell’11 agosto 2011. 1.1 Il motivo è infondato.

Rileva il Collegio che il vizio di ultrapetizionenon è invero rintracciabile nel caso di specie già solo sulla base delle stesse allegazioni difensive dei ricorrenti, per come sopra riportate.

In realtà, i ricorrenti denunciano -più che una decisione adottata dalla Corte territoriale che abbia sconfinato dall’originaria domanda attrice - una presunta erronea valutazione giuridica compiuta dai giudici del merito della relazione tra i due contratti intercorsi tra gli originari contraenti del negozio preliminare di cessione delle quote dell’11 agosto 2011e quelli che avevano partecipato alla scrittura privata del successivo 21 novembre 2011.

Ne consegue che la Corte di appello non ha deciso la controversia oltre il perimetro delimitato dal petitum originariamente avanzato dalla società attrice, litandosi a statuire sulla domanda restitutoria attrice fondata sulla intervenuta risoluzione del predetto contratto preliminare di cessione di quote e sul diritto azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. di vedersi restituire dai promittenti cedenti la caparra confirmatoria versataall’atto della sottoscrizione del preliminare.

Disquisire da parte della Corte di merito sui rapporti esistenti tra i due contratti sopra ricordati ha significato per i giudici di appello fornire la soluzione giuridica alla domanda restitutoria avanzata ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., per come inquadrata nella sentenza impugnata, da parte della società attrice e non già disporre in ultrapetizione oltre i confini delimitati dal petitum giudiziale così introdotto.

2. Con il secondomezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 102 c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (parti del contratto preliminare oggetto di causa) non avessero dovuto essere considerati litisconsorti necessari.

Osservano i ricorrenti che gli stessi avevano assunto una posizione di garanzia rispetto alle quote oggetto del contratto preliminare e dunque avrebbero dovuto necessariamente partecipare al giudizio e che, al di là della posizione di garanzia, la giurisprudenza di legittimità avevaaffermato il principio secondo cui tutte le parti di un rapporto plurisoggettivo devono considerarsi litisconsorti necessari. 2.1 Anche il secondo motivo è infondato. 2.2 Occorre in primo luogo precisare che la Corte di appello non ha in alcun modo affermato che il contratto preliminare sopra descritto integrava un rapporto negoziale plurisoggettivo cui avrebbero partecipato anche [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], ma anzi ha espressamente escluso che il rapporto obbligatorio di cessione delle quote interessasse, come parti negoziali, anche i soggetti da ultimo menzionati, essendo quest’ultimi intervenuti, da un lato, la [OSCURATO:SOCIETA]., come soggetto le cui quote erano s tate oggetto di promessa di cessione tra le parti oggi in causa e, dall’altro, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.3 La Corte piemontese ha infatti indicatocome parti contraenti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l. (individuati nel testo negoziale quali “unici soci, e il sig. [OSCURATO:PERSONA]”, legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., “anche nella sua qualità di amministratore unico della società di [OSCURATO:SOCIETA].”), nella qualità di promittenti cedenti, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come promissaria acquirente, concludendo dunque nel senso che [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico dellaRomeo 11 s.r.l., ancorchè presente alla stipula del contratto, non aveva assunto la titolarità attiva ovvero passiva di alcun rapporto obbligatorio in proprio ovvero per la [OSCURATO:SOCIETA].

Ne consegue che del tutto correttamente i giudici del gravame avevano ritenuto che non vi fosse alcuna ragione giuridica per ritenere Toscanini e la [OSCURATO:SOCIETA] litisconsorti dell’odierno giudizio, in quanto soggetti del tutto estranei alle obbligazioni discendenti dal predetto contratto preliminare. 2.4 La ulteriore questione- agitata dai ricorrenti solo in questo giudizio di cassazione, della presunta garanzia assunta da [OSCURATO:PERSONA] e, tramite esso, dalla [OSCURATO:SOCIETA].,rispetto alle obbligazioni discendenti dal predetto negozio preliminare di cessione di quote - risulta dunque inammissibile in quanto fatto nuovo e del quale non si indica da parte dei ricorrenti l’eventuale allegazione nei precedenti gradi del giudizio di merito.3.

Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, 2 comma, n. 4, cod. proc. civ., sul rilievo che la motivazione resa dalla Corte territoriale sarebbe meramente apparente, non avendo quest’ultima qualificato rigorosamente la fattispecie contrattuale in esame e limitandosi sul punto solo a prospettare alcune ipotesi ricostruttive e non rinvenendosi pertanto il percorso logico-giuridico sotteso alla decisione.Si evidenzia da parte dei ricorrenti che, in un primo momento , la Corte di appello aveva ritenuto che il contratto preliminare fosse sospensivamente condizionato all’autorizzazione amministrativa prevista ex lege e, successivamente e sempre nel corso della motivazione impugnata, era stato invece ritenuto, sulla scorta della lettura della scrittura privata del 21 novembre 2011, che il detto contratto fosse stato invece risolutivamente condizionato al rilascio del titolo autorizzativo in parola. 3.1 Anche il terzo motivo è infondato. 3.2 Va ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). 3.3 Ciò posto, ritiene il Collegio che la motivazione impugnata non possa essere ascritta al paradigma della motivazione apparente, nella descrizione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte e sopra ricordata, posto che la Corte di merito ha spiegato quale fosse il percorso logico-giuridico sotteso alla decisione impugnata e posta alla base dell’accoglimento della domanda restitutoria della caparra quale conseguenza dell’intervenuta risoluzione del più volte menzionato contratto preliminare: i giudici di appello hanno infatti spiegato che, anche al di là delle incertezze interpretative prospettabili in ordine alla riconducibilità della prescritta autorizzazione amministrativa nella categoria delle condizioni sospensive ovvero risolutive, ciò che emergeva chiaramente, anche in seguito all’esegesi della clausola 3 contenuta nell’articolato contrattuale, determinata dal comportamento post negotium delle parti contrattuali, era la volontà di quest’ultime di ritenere risolto definitivamente il vincolo preliminare così assunto, tanto ciò è vero che la società promittente alienante aveva ceduto a terzi le quote di [OSCURATO:SOCIETA]., senza alcuna contestazione da parte della promissaria acquirente.

4. Il quarto mezzo denuncia vizio di violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., sul rilievo dell’erroneo apprezzamento da parte dei giudici del gravame della eccepita nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado denunciata per indeterminatezza delle domande nello stesso contenute.

Osservano i ricorrenti che,nel giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto di dichiarare tenuti, in solido tra loro i conv enuti [OSCURATO:PERSONA].

S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,a corrisponderle l’importo di euro 11.125,00 per sorte capitale, oltre interessi moratori, senza tuttavia specificare, nel corso del giudizio di primo grado, se la richiesta di condanna dei convenuti al pagamento di queste somme riguardasse la restituzione della caparra ex art.1385 cod. civ. ovvero la restituzione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. ovvero ancora il risarcimento degli asseriti danni contrattuali o extracontrattuali.

Tale mancata specificazione – aggiungono i ricorrenti – integrerebbe una nullità dell’atto di citazione di primo grado, rendendo indeterminata e comunque incerta la causa petendidella domanda di KSG e causandone la nullità, come tale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 4.1 Il motivo è inammissibile perché lo stesso ripropone le medesime doglianze già proposte innanzi alla Corte di appello come motivo di gravame ed in relazioni alle quali i giudici di secondo grado hanno fornito adeguata e corretta risposta argomentativa, evidenziando che la domanda introduttiva era stata sufficientemente determinata dalla parte attrice già nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e ciò sia in relazione al petitumche alla causa petendi .

Ed invero, gli attori – ha spiegato la Corte territoriale –avevano individuato sia il bene della vita oggetto della domanda giudiziale restitutoria, e cioè la caparra confirmatoria versata in sede di stipula del definitivo, sia la causa petendidella domanda così avanzata, da intendersi come il diritto restitutorio ex art. 2033 cod. civ.,discendente dall’intervenuta risoluzione del contratto preliminare.

Ebbene, i ricorrenti si dimenticano di censurare tale ratio decidendi e si limitano solo a riproporre innanzi al giudice di legittimità le doglianze già avanzate in sede di gravame, così condannando quest’ultime a sicuro insuccesso.

5. I ricorrenti propongono inoltre un quinto motivo con il qualedenunciano la violazione dell’art. 2500 quinquies cod. civ., sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato l’art. 2500 quinquies cod. civ., che consente la liberazione dei soci, una volta che la società sia trasformata in una s.r.l., a seguito del consenso dei creditori, consenso che potrebbe risultare anche da fatti concludenti, come sarebbe accaduto nel caso di specie.

Ricordano i ricorrenti che il disposto normativo sopra ricordato sarebbe applicabile anche al caso in esame posto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. (società di persone) si era trasformata in data 30 aprile 2012 in [OSCURATO:SOCIETA]e perché la trasformazione era successiva rispetto alla conclusione del contratto preliminare di cessione delle quote datato 11 agosto 2011.

Si evidenzia che il difetto diformale comunicazione della delibera di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, e la conseguente impossibilità di ricorrere alla presunzione di consenso alla trasformazione stessa a norma dell’art. 2499, 2 comma, cod. civ., non esclude che il consenso dei creditori possa risultare altrimenti, anche mediante fatti concludenti, come avvenuto nel caso in esame, ove tale consenso sarebbe stato desumibile: a) dalla richiesta avanzata in data 15 aprile 2014 da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il tramite dei suoi avvocati, alla [OSCURATO:SOCIETA]. (e non già alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c.), per la restituzione della caparra confirmatoria; b) dalla conseguente conoscenza dell’avvenuta trasformazione societaria della [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA].; c) dalla mancata contestazione da parte della KSG in ordine alla predetta trasformazione societaria.

Ne discenderebbe che le persone fisiche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state liberate, per il consenso in tal modo manifestato da KSG alla trasformazione, dalle obbligazioni precedenti a quest’ultima, compresa quella restitutoria oggetto di causa. 5.1 Il motivo è infondato. 5.2 In realtà, le doglianze proposte non si confrontano criticamente con la ratio decidendidella motivazione impugnata. 5.3 Occorre infatti ricordare che del tutto correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che la normadettata dall’art. 2500 quinquies cod. civ. dispone che la trasformazione di una società di persone in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti di cui all’art. 2500, 3 comma, c.c., “se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”, presumendosi il consenso se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi, non lo abbiano espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ha dunque osservato la Corte d’appello che, nel caso di specie, alcun espresso consenso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla trasformazione di [OSCURATO:SOCIETA] da s.n.c. in s.r.l. era stato manifestato né erano state poste in essere le iniziative di cui al secondo comma dell’art. 2500 quinquies necessarie per presumere il consensostesso. 5.4 Osserva il Collegio che risultano, all’evidenza, mancanti i presupposti applicativi previsti dalla norma da ultimo citata per ritenere liberati i soci illimitatamente responsabili della società di persone oggetto di trasformazione societaria, posto che, come già correttamente rilevato dai giudici del merito, da un lato, risulta mancante il presupposto della comunicazione formale da parte della società debitrice ( società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c.) alla società creditrice ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), quale necessario presupposto per poter invocare il consenso presunto del creditore alla trasformazione e dunque alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni contratte dalla società di persone prima della detta trasformazione; dall’altro, la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse rivolto delle richieste di pagamento anche a [OSCURATO:SOCIETA]non assumeva valore rilevante ai fini che qui interessano, trattandosi di un comportamento che dimostravasolo la presa d’atto della trasformazione da parte della società che si proponeva quale creditrice e che certo non poteva ritenersi equipollente all’iter individuato dall’art. 2500 quinquies c.c. ai fini della presunzione del consenso, con la conseguenza che poteva escludersi che Romolo ed [OSCURATO:PERSONA] potessero essere stati liberati dalle obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., precedenti alla trasformazione della società di persone. 5.5 Ne consegue che , in mancanza della c omunicazione formale prevista dall’art. 2500 quinquies cod. civ. –“per raccomandata o con altri mezzi” – da parte della società debitrice, neanche è ipotizzabile l’attivazione del meccanismo di manifestazione implicita del consenso previsto dal secondo comma della norma in esame, tramite la mancata espressa opposizione dei creditori, per ritenere liberati i soci illimitatamente responsabili.

Con l’ulteriore conseguenza che il ragionamento inferenziale perorato dai ricorrenti, tramite l’allegazione delle circostanze relative alle richieste di pagamento indirizzate direttamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale società di capitali derivata dalla trasformazione, per la dimostrazione della intervenuta conoscenza da parte della società creditrice della intervenuta trasformazione e della successiva mancata opposizione alla stessa, non risulta predicabile in assenza di una formale comunicazione intervenuta nei modi di legge, solo in presenza della quale è possibile attivare il meccanismo, temporalmente calibrato (sessanta giorni dalla comunicazione) per ritenere presunto il consenso del creditore alla trasformazione societaria.

Ebbene, i ricorrenti non hanno in alcun modo allegato che sia intervenuta tale comunicazione, ritenendo invece che la conoscenza della trasformazione fosse avvenuta aliunde, come tale dimostrata dalla serie di elementi indiziari sopra ricordati e così rendendo evidente (e confessando) che la fattispecie concreta in esame è completamente avulsa dal perimetro applicativo delineato dall’art. 2500 quinquies, secondo comma, cod. civ.

Ne consegue il rigetto anche del quinto motivo.

6. Il sesto mezzo denuncia “violazione degli artt. 1362, 2 comma, 1365, 1375 c.c.”. 6.1 Il motivo, per come articolato, è inammissibile.6.2 I ricorrentidenunciano infatti che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che il documento datato 12 novembre 2011, non firmatoda tutte le parti, potesse valere come elemento interpretativo utile a scrutinare la volontà negoziale delle parti calata nel contratto preliminare del 8 agosto 2011, con ciò violando il disposto normativo dettato dall’art. 1362, 2 comma, cod. proc. civ., norma a tenore della quale “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.

Avrebbe dunque errato la Corte territoriale, facendo dunque malgoverno delle regole ermeneutiche poste a presidio dell’interpretazione del contratto, nel desumere dal comportamento di alcune sole parti del contratto (i sottoscrittori del documento del 21 novembre) la comune intenzione dei contraenti del precedente preliminare dell’8 agosto.

Sostengono infine i ricorrenti che l’applicazione dell’art. 1375 cod. civ. avrebbe portato ad escludere che successivamente alla scrittura privata del 21 novembre 2011 si fosse formata un’intesa di tutte le parti contrattuali conforme a questa scrittura. 6.3 Le doglianze, così proposte, mirano invero a sollecitare questa Corte di legittimità ad una nuova (ed alternativa) interpretazione delle clausole del contratto preliminare, in sinergia con gli altri elementi fattuali già apprezzati dai giudici del merito con riferimento alle condotte successive alla stipulazione del negozio, scrutinio che -comportamento, invece, apprezzamenti di merito del contenuto negoziale del contratto -è inibito al giudice di legittimità perché rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici dei precedenti gradi di giudizio. 6.4 Sul punto va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canonilegali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (sez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del 2002; vedi: n. 4178 del 2007, n. 22801 del 2009, n. 25866 del 2010; v. anche: Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).

In ogni caso, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 10891del 26/05/2016). 6.4 In realtà sono proprio i ricorrenti che vorrebbero perorare in questo giudizio di legittimità una diversa ricostruzione della volontà negoziale delle parti, per come calata nell’articolo 3 del contratto preliminare, per ritenere non risolto definitivamente il vincolo preliminare obbligatorio di cessione delle quote e così predicando un’interpretazione alternativa della predetta clausola contrattuale, come tale diversa da quella accolta dalla Corte di merito, che, invece, ha spiegato, contrariamente a quanto denunciato dai ricorrenti, che il comportamento successivo alla conclusione del contratto, dal quale evincere la definitiva volontà di ritenere risolto il contratto preliminare, non era rintracciabile solo nella scrittura del 21 novembre (alla quale non avevano partecipato tutti i sottoscrittori del precedente preliminare), ma anche nei comportamenti concludenti successivi al documento del 21 novembre 2011 ed ascrivibili a tutti i contraenti, quali la circostanza che nessuno degli appellanti avesse mai fatto riferimento ovvero preteso, dopo il 3.9.2012, la stipula del contratto definitivo secondo le indicazioni negoziali ed anche la lettera di KSG del 24.9.2012 (che aveva dichiarato consensualmente risolto il contratto preliminare del 11.8.2012) e che non era stata in alcun modo contestata dalle promittenti cedenti le quali avevano tantomeno invitato la promissaria acquirente ad adempiere secondo gli accordi originari, disconoscendo l’esistenza di condizioni ovvero il rilievo della scrittura del 21.11.2011.

Ne consegue che le doglianze così proposte dai ricorrenti vorrebbero far ripetere a questa Corte di legittimità un nuov o apprezzament o dei dati fattuali, già invece correttamente valutati e scrutinati dai giudici del merito, con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative.

7. Il settimo mezzo denuncia infine“violazione dell’art. 1294 c.c.”, sul rilievo che i giudici d’appello non avrebbero correttamente applicato l’art. 1294 cod. civ. dal quale si evince che la solidarietà nel lato attivo deve essere espressamente prevista o dal titolo ovvero dalla legge, non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione nel contratto delle modalità di pagamento, indicazione che non sarebbe in grado di sovvertire la regola generale secondo cui, quando ci sono più creditori, occorre affermare la “parziarità” dei creditori. 7.1 Il motivo è infondato posto che nel caso di specie, trattandosi di solidarietà dal lato passivo (e non già attivo, come opinano i ricorrenti), la Corte di appello ha correttamente applicato il principio normativo di cui all’art.1294 cod. civ., ritenendo che i condebitori (i promittenti alienanti, già percettori della caparra) fossero obbligatiin solido, nulla risultando in senso contrario dal titolo negoziale allegato (contratto preliminare).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un.23535 del 2019).

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000per compensi, oltre alle spese forfettarie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27875/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., con sede in [OSCURATO:PERSONA] n. 15, Biella, C.F. e P.I. 02416320022, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentatie difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , nel cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, Corso di [OSCURATO:PERSONA] n. 60. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc.e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Borgosesia (Vercelli), alla viaVarallo n. 147 , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.30, presso lo studio dell’AvvocatoZennaro. - controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA].r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sempre in persona del curatore fallimentare legale rappresentante - intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Torino , depositata in data 8.2.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (avente causa, quale cessionaria d’azienda, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), conveniva in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la condanna, in solido, al pagamento in suo favore dell’importo di euro 11.125 per quota capitale, oltre interessi moratori sino al saldo effettivo, assumendo a base della sua domanda che: a) in data 11 agosto 2011 Sonnenaveva sottoscritto con le società convenute un contratto preliminare di compravendita delle quote di società a responsabilità limitata, avente ad oggetto l’intero capitale sociale della società [OSCURATO:SOCIETA]., che all’epoca aveva in corso l’iter autorizzativo finalizzato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a circa 999 kwp: il contratto preliminare era stato pertanto condizionato al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte dei competenti uffici provinciali per la realizzazione dell’impianto; b) in relazione al prezzo di compravendita, l’art. 3 del contratto preliminare prevedeva che il corrispettivo sarebbe stato stabilito, in sede di contratto definitivo, nella somma algebrica delle attività e passività sociali, determinate sulla base dei criteri descritti nella medesima disposizione contrattuale e in tal senso il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto sarebbe stato valorizzato nella misura di euro 150.000; c) il contratto preliminare prevedeva inoltre in versamento da parte del promissario acquirente di una caparra confirmatoria dell’importo di euro 75.000, somma della quale i promittenti cedenti rilasciavano quietanza; d) in prossimità della scadenza del 30 novembre 2011, con successivo accordo del 21 novembre 2011 le parti avevano convenuto, tra l’altro, di inserire al punto 3 del contratto preliminare, il seguente paragrafo: “qualora entro la data del 15 febbraio 2012 non siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti il presente contratto si intenderà consensualmente risolto e i promittenti cedenti si impegnano a restituire al promissario acquirente la caparra di euro 75.000, senza alcuna penalità reciproca”; e) le autorizzazioni amministrative per la realizzazione dell’impianto non erano state tuttavia rilasciate entro il termine sopra indicato. 2. Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 5920/2016 del 7 dicembre 2016, in accoglimento delle domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannava [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento di euro 11.125, oltre interessi legali dal 30.11.2011 al saldo e alla refusione delle spese di lite. 3. Proposto gravame da parte di [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la predetta sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Torino, con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione, ha parzialmente accolto il gravame, limitatamente però al solo profilo degli interessi e dellaregolamentazione delle spese di lite, rigettando nel resto l’appello e confermando dunque nel merito le statuizioni del Tribunale di Torino. La corte del merito ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse,che: a) l’eccezione di nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado per la denunciata indeterminatezza della domanda era infondato in quanto l’atto di citazione aveva correttamente individuato sia il petitumche la causa petendidel giudizio, da intendersi come la domand a di restituzione della caparra già versata in sede di stipulazione delcontratto preliminare da considerarsi oramai risolto per comune volontà delle parti; a-bis) l’eccezione di carenza del contraddittorio sollevata dagli appellanti, per la pretermissione già in primo grado, dei litisconsorti necessari [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], non era fondata, in quanto la società attrice appellataaveva agito in giudizio per la restituzione del residuo non ancora rimborsato, già versato a [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., a [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., a titolo di caparra confirmatoria al momento della stipula del contratto preliminare del 11.8.2011, come supposto parzialmente modificato, quanto al punto 3, dalla scrittura privata del 21.11.2011, con la conseguenza che era innegabile che la fonte della pretesa creditoria fatta valere da KSG fosse il predetto contratto preliminare del 11.8.2011 ed il riferimento alla scrittura del 21.11.2011, ipotizzata valida ed opponibile a tutti i contraenti iniziali, non rivestiva alcun rilievo per escluderlaperché la scrittura era accessoria a quel contratto e lo presupponeva; ha osservato che la questione della vincolatività della scrittura integrativa, firmata solo da [OSCURATO:SOCIETA]., era stata risolta in senso negativo dal Tribunale che ne aveva escluso la riferibilità alle promittenti cedenti,senza proposizione di appello incidentale sul punto; ha evidenziato che il contratto preliminare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] indicava come parti contraenti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., individuati nel testo negoziale quali “unici soci, e il sig. [OSCURATO:PERSONA]”, legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., “anche nella sua qualità di amministratore unico della società di [OSCURATO:SOCIETA].”, come promittenti cedenti, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come promissaria acquirente; ha invece evidenziato che la scrittura privata del 21.11.2011, sottoscrittaesclusivamente da [OSCURATO:SOCIETA]., indicava , solo nell’intestazione, le medesime parti da ultimo indicate; ha dunque concluso nel senso che [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico dellaRomeo 11 s.r.l., ancorchè presente alla stipula del contratto, non aveva assunto la titolarità attiva ovvero passiva di alcun rapporto obbligatorio in proprio ovvero per la [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che non vi era alcuna ragione per ritenere Toscanini e la [OSCURATO:SOCIETA] litisconsorti dell’odierno giudizio, in quanto soggetti del tutto estranei alle obbligazioni discendenti dal predetto contratto preliminare; b) neanche l’ulteriore motivo di gravame, riguardante la questione della “legittimazione-titolarità passiva in capo a Romolo e [OSCURATO:PERSONA]”, era fondata, posto che -pur dovendosi ritenere non contestato che la [OSCURATO:SOCIETA]. (di cui Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] erano soci illimitatamente responsabili) si fosse trasformata in [OSCURATO:SOCIETA]. – il disposto normativo dettato dall’art. 2500 quinquies cod. civ. statuisceche la trasformazione di una società di persone in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti di cui all’art. 2500, 3 comma, c.c., “se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”, presumendosi il consenso se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi, non lo abbiano espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; ha dunque osservato che, nel caso di specie, alcun espresso consenso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla trasformazione di [OSCURATO:SOCIETA] da s.n.c. in s.r.l. era stato manifestato né erano state poste in essere le iniziative di cui al secondo comma dell’art. 2500 quinquies necessarie per presumere il detto consenso;ha evidenziato che di nessun rilievo risultava, per il profilo in questione, la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse rivolto delle richieste di pagamento anche a [OSCURATO:SOCIETA]., trattandosi di un comportamento che dimostrava solo la presa d’atto della trasformazione da parte della società che si proponeva quale creditrice e che certo non poteva ritenersi equipollente all’iter individuato dall’art. 2500 quinquies c.c. ai fini della presunzione del consenso, con la conseguenza che poteva escludersi che Romolo ed [OSCURATO:PERSONA] potessero essere stati liberati dalle obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., precedenti alla trasformazione della società di persone; c) anche in ordine alla questione dell’interpretazione del contratto preliminare 11.8.2011, con specifico riferimento al rilievo della autorizzazione ex lege n. 386/2003 per l’efficacia dell’accordo, le doglianze degli appellanti non erano accoglibili, in quanto: i) il tenore letterale delle pattuizioni negoziali contenute nel predetto contratto preliminare rendeva evidente che le parti avessero ritenuto il rilascio dell’autorizzazione amministrativa necessaria affinchè l’accordo potesse ritenersi efficace e comportare pertanto l’obbligo di stipulare il contratto definitivo, dovendosi ritenere che il tenore degli accordi dovesse giustificare la qualificazione del rilascio dell’autorizzazione come condizionante sospensivamente la stipula (le modalità di determinazione del prezzo definitivo ed i tempi per la conclusione del contratto davanti al notaio dipendendo infatti dal rilascio della detta autorizzazione), anche se vi erano contestualmente elementi di incertezza interpretativa, rappresentati dal fatto che sin dal 11.8.2011 la promissaria acquirente aveva versato una caparra, presupponente un accordo già efficace, di importo significativo rispetto al verosimile valore economico dell’affare e dall’ulteriore circostanza che permanevano ulteriori elementi di ambiguità con riferimento al termine del 30.11.2011, perché il detto termine avrebbe potuto essere anche letto –non in relazione alla condizione espressamente affermata ma – come incidente solo sulla quantificazione del dovuto, per l’autorizzazione, in euro 150.000, importo in ipotesi non vincolante per il periodo successivo al 30.11.2011;ma, se si fosse trattato di clausola incidente solo sulla determinazione dell’entità del dovuto, non si sarebbe poi giustificata l’assenza di indicazioni in ordine alle modalità di determinazione del prezzo per l’autorizzazione dopo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ii) nella interpretazione del contratto, le incertezze sul testo negoziale, non risolvibili attraverso la valutazione complessiva del suo contenuto nell’ottica dell’individuazione della comune intenzionedelle parti, si dovevano superare tenendo conto del comportamento complessivo di queste, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi del disposto normativo di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., e, in quest’ottica, la scrittura privata del21.11.2011, che non poteva essere considerata un atto negoziale perché non riferibile a tutti i promittenti cedenti, poteva comunque essere presa in considerazione come elemento fattuale utile alla ricostruzione del comportamento delle parti successivo alla stipula del preliminare 11.8.2011, al fine dell’accertamento della comune intenzione delle parti; iii) nella integrazione del 21.11.2011, la dante causa [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avevano qualificato l’autorizzazione di cui alla legge n. 387/2003, prevista al punto 3, come condizione risolutiva idonea a sciogliere il vincolo se non rilasciata entro il 30.11.2011 e, dopo aver affermato l’interesse delle parti alla proroga di detto termine, avevano stabilito di modificare la data prevista al punto 3 del contratto, posticipandola al 15.2.2012 e di inserire, allo stesso punto, il seguente paragrafo: “qualora entro la data del 15.2.2012 non siano state rilasciate le necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti il presente contratto si intenderà consensualmente risolto e i promittenti cedenti si impegnano a restituire al promissario acquirente la caparra di euro 75.000, senza alcuna penalità reciproca”; iv) risultava altresì pacifico che la detta autorizzazione amministrativa non era stata rilasciata entro il 15.2.2012, essendo invece intervenuta solo in data 3.9.2012 e che il 15.2.2012 e il 3.9.2012 non risultavano intervenuti altri contatti tra le parti, con la conseguenza che legittimamente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva comunicato alle controparti contrattuali la “risoluzione consensuale” del contratto preliminare, essendo ormai decorso il termine del 15 febbraio 2012; v) non solo [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche [OSCURATO:SOCIETA]., poi s.r.l., ed [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., nulla avevano obiettato alla comunicazione dell’appellata, e quest’ultima società aveva anche provveduto a restituire metà della caparra e in data 19.6.2013 anche [OSCURATO:SOCIETA]. aveva inviato alla società appellata una comunicazione avente ad oggetto “restituzione caparra”, con la quale aveva confermato per il giorno successivo un bonifico per la relativa restituzione; vi) tali comportamenti concludenti evidenziavano che le parti negoziali del predetto contratto preliminare avessero agito nella piena consapevolezza dell’intervenuta risoluzione del contratto preliminare, considerandosi libere da ogni vincolo, tanto ciò è vero che i promittenti venditori avevano già provveduto, dopo poco più di un mese e mezzo dopo, a cedere a terzi le partecipazioni in [OSCURATO:SOCIETA].; vii) a prescindere pertanto dalla sottoscrizione dell’integrazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – il cui contenuto [OSCURATO:SOCIETA]., poi s.r.l., e [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. avevano comunque attuato nei fatti, pur non avendolo espressamente sottoscritto -, dalla qualificazione della necessità dell’intervento dell’autorizzazione come condizione sospensiva ovvero risolutiva degli accordi dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla data entro cui essa avrebbe dovuto intervenire, risultava comunque pacifico che, dopo il 24.9.2012, le parti contrattuali si erano ritenute libere da vincoli reciproci, senza alcun addebito di responsabilità reciproca ma anzi con pieno, consapevole, riconoscimento del diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. a rientrare dell’esborso versato per un contratto preliminare oramai ritenuto pacificamente risolto; viii) occorreva escludere qualsiasi rilievo al disposto normativo dettato dall’art. 1385 cod. civ. nella controversia in esame, mancando qualsiasi seria allegazione, prima che prova, dell’esistenza di inadempimenti facenti capo alle parti; ix) la conferma della riferita ricostruzione della volontà delle parti era altresì fornita dal fatto che nessuno degli appellanti avesse mai fatto riferimento ovvero preteso, dopo il 3.9.2012, la stipula del contratto definitivo secondo le indicazioni negoziali; x) anche la lettera di KSG del 24.9.2012 – che aveva dichiarato consensualmente risolto il contratto preliminare del 11.8.2012 –non era stata in alcun modo contestata dalle promittenti cedenti che tantomeno avevano invitato la promissaria acquirente ad adempiere secondo gli accordi originari, disconoscendo l’esistenza di condizioni ovvero il rilievo della scrittura del 21.11.2011; xi) non era pertanto comprensibile la ragione agitata dagli appellanti per trattenere la caparra in relazione ad un contratto preliminare da considerarsi risolto con il consenso di tutte le parti, senza neanche l’allegazione del pari di un recesso illegittimamente esercitato, dovendosi pertanto confermare il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della caparra, a prescindere dal fatto che il contratto preliminare sia stato risolto in ragione dell’avveramento di una condizione risolutiva ovvero sospensiva, comunque essendosi realizzata con il consenso di tutti gli interessato, e dovendosi qualificare la domanda restitoria come avanzata ai sensi dell’art.2033 cod. civ.; d) in ordine al profilo della solidarietà passiva in relazione all’obbligo di restituzione, occorreva far riferimento al contratto preliminare per verificare se la caparra confirmatoria -di cui si era richiesta la restituzione - fosse stata consegnata pro quota a d ognuna delle promittenti cedenti ovvero se agli accordi avessero un contenuto diverso; ha dunque osservato che la circostanza che la consegna dell’importo di euro 75.000, conformemente a quanto stabilito al punto 3 del preliminare, fosse intervenuta con un unico assegno a favore dei promittenti cedenti (che ne avevano rilasciato unitariamente quietanza), aveva comportato che l’obbligo di restituzione dello stesso dovesse essere attribuito, ex art. 1294 cod. civ., a tutte e tre le società - e per [OSCURATO:SOCIETA]., poi s.r.l. - anche ai soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, la suddivisione della debenza dell’importo, in relazione all’entità delle quote di partecipazione, rimanendo, invece,questione riguardante i loro rapporti interni e non già la creditrice [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La sentenza, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, cuiKSG [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimate, non hanno svolto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe pronunciato “ultra petitum partium”. Ricordano i ricorrenti che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva domandato la restituzione delle somme versate sulla base del contratto preliminare dell’11 agosto 2011 e del presunto contratto “integrativo” del 21 novembre 2011, facendo leva, più in particolare, su quest’ultima pattuizione per affermare che il contratto si sarebbe risolto a seguito del mancato rilascio della prescritta autorizzazione amministrativa nei termini indicati. Si evidenzia sempre da parte dei ricorrenti che sia il giudice di primo grado che quello di secondo grado avevano escluso che la scrittura del 21 novembre 2011 potesse avere efficacia modificativa del contratto preliminare dell’11 agosto 2011 posto che il primo contratto avrebbe potuto essere modificato solo dalle stesse parti che lo avevano sottoscritto e che l’insussistenza di qualsiasi efficacia modificativa invocata in relazione alla seconda scrittura privata era stata accertata nel giudizio di merito con l’autorità di cosa giudicata. Osservano ancora i ricorrenti che la Corte di appello sarebbe incorsa in ultrapetizione perché avrebbe dovuto accertare che KSG aveva chiesto la restituzione delle somme versate in virtù di due scritture private asseritamente ritenute vincolanti per tutte le parti e che i giudici avevano invece escluso che ciò fosse possibile, non riconoscendo alla seconda scrittura efficacia vincolante, con la conseguenza che, per non incorrere nella denunciata ultrapetizione, il giudice d’appello avrebbe dovuto respingere la domanda di parte attrice e non invece, come poi avveduto, “ridisegnare” il thema decidendume soprattutto il petitumsulla base soltanto del contratto preliminare dell’11 agosto 2011. 1.1 Il motivo è infondato. Rileva il Collegio che il vizio di ultrapetizionenon è invero rintracciabile nel caso di specie già solo sulla base delle stesse allegazioni difensive dei ricorrenti, per come sopra riportate. In realtà, i ricorrenti denunciano -più che una decisione adottata dalla Corte territoriale che abbia sconfinato dall’originaria domanda attrice - una presunta erronea valutazione giuridica compiuta dai giudici del merito della relazione tra i due contratti intercorsi tra gli originari contraenti del negozio preliminare di cessione delle quote dell’11 agosto 2011e quelli che avevano partecipato alla scrittura privata del successivo 21 novembre 2011. Ne consegue che la Corte di appello non ha deciso la controversia oltre il perimetro delimitato dal petitum originariamente avanzato dalla società attrice, litandosi a statuire sulla domanda restitutoria attrice fondata sulla intervenuta risoluzione del predetto contratto preliminare di cessione di quote e sul diritto azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. di vedersi restituire dai promittenti cedenti la caparra confirmatoria versataall’atto della sottoscrizione del preliminare. Disquisire da parte della Corte di merito sui rapporti esistenti tra i due contratti sopra ricordati ha significato per i giudici di appello fornire la soluzione giuridica alla domanda restitutoria avanzata ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., per come inquadrata nella sentenza impugnata, da parte della società attrice e non già disporre in ultrapetizione oltre i confini delimitati dal petitum giudiziale così introdotto. 2. Con il secondomezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,violazione dell’art. 102 c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] (parti del contratto preliminare oggetto di causa) non avessero dovuto essere considerati litisconsorti necessari. Osservano i ricorrenti che gli stessi avevano assunto una posizione di garanzia rispetto alle quote oggetto del contratto preliminare e dunque avrebbero dovuto necessariamente partecipare al giudizio e che, al di là della posizione di garanzia, la giurisprudenza di legittimità avevaaffermato il principio secondo cui tutte le parti di un rapporto plurisoggettivo devono considerarsi litisconsorti necessari. 2.1 Anche il secondo motivo è infondato. 2.2 Occorre in primo luogo precisare che la Corte di appello non ha in alcun modo affermato che il contratto preliminare sopra descritto integrava un rapporto negoziale plurisoggettivo cui avrebbero partecipato anche [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], ma anzi ha espressamente escluso che il rapporto obbligatorio di cessione delle quote interessasse, come parti negoziali, anche i soggetti da ultimo menzionati, essendo quest’ultimi intervenuti, da un lato, la [OSCURATO:SOCIETA]., come soggetto le cui quote erano s tate oggetto di promessa di cessione tra le parti oggi in causa e, dall’altro, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.3 La Corte piemontese ha infatti indicatocome parti contraenti [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l. (individuati nel testo negoziale quali “unici soci, e il sig. [OSCURATO:PERSONA]”, legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., “anche nella sua qualità di amministratore unico della società di [OSCURATO:SOCIETA].”), nella qualità di promittenti cedenti, e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., come promissaria acquirente, concludendo dunque nel senso che [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico dellaRomeo 11 s.r.l., ancorchè presente alla stipula del contratto, non aveva assunto la titolarità attiva ovvero passiva di alcun rapporto obbligatorio in proprio ovvero per la [OSCURATO:SOCIETA]. Ne consegue che del tutto correttamente i giudici del gravame avevano ritenuto che non vi fosse alcuna ragione giuridica per ritenere Toscanini e la [OSCURATO:SOCIETA] litisconsorti dell’odierno giudizio, in quanto soggetti del tutto estranei alle obbligazioni discendenti dal predetto contratto preliminare. 2.4 La ulteriore questione- agitata dai ricorrenti solo in questo giudizio di cassazione, della presunta garanzia assunta da [OSCURATO:PERSONA] e, tramite esso, dalla [OSCURATO:SOCIETA].,rispetto alle obbligazioni discendenti dal predetto negozio preliminare di cessione di quote - risulta dunque inammissibile in quanto fatto nuovo e del quale non si indica da parte dei ricorrenti l’eventuale allegazione nei precedenti gradi del giudizio di merito.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132, 2 comma, n. 4, cod. proc. civ., sul rilievo che la motivazione resa dalla Corte territoriale sarebbe meramente apparente, non avendo quest’ultima qualificato rigorosamente la fattispecie contrattuale in esame e limitandosi sul punto solo a prospettare alcune ipotesi ricostruttive e non rinvenendosi pertanto il percorso logico-giuridico sotteso alla decisione.Si evidenzia da parte dei ricorrenti che, in un primo momento , la Corte di appello aveva ritenuto che il contratto preliminare fosse sospensivamente condizionato all’autorizzazione amministrativa prevista ex lege e, successivamente e sempre nel corso della motivazione impugnata, era stato invece ritenuto, sulla scorta della lettura della scrittura privata del 21 novembre 2011, che il detto contratto fosse stato invece risolutivamente condizionato al rilascio del titolo autorizzativo in parola. 3.1 Anche il terzo motivo è infondato. 3.2 Va ricordato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). 3.3 Ciò posto, ritiene il Collegio che la motivazione impugnata non possa essere ascritta al paradigma della motivazione apparente, nella descrizione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte e sopra ricordata, posto che la Corte di merito ha spiegato quale fosse il percorso logico-giuridico sotteso alla decisione impugnata e posta alla base dell’accoglimento della domanda restitutoria della caparra quale conseguenza dell’intervenuta risoluzione del più volte menzionato contratto preliminare: i giudici di appello hanno infatti spiegato che, anche al di là delle incertezze interpretative prospettabili in ordine alla riconducibilità della prescritta autorizzazione amministrativa nella categoria delle condizioni sospensive ovvero risolutive, ciò che emergeva chiaramente, anche in seguito all’esegesi della clausola 3 contenuta nell’articolato contrattuale, determinata dal comportamento post negotium delle parti contrattuali, era la volontà di quest’ultime di ritenere risolto definitivamente il vincolo preliminare così assunto, tanto ciò è vero che la società promittente alienante aveva ceduto a terzi le quote di [OSCURATO:SOCIETA]., senza alcuna contestazione da parte della promissaria acquirente. 4. Il quarto mezzo denuncia vizio di violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., sul rilievo dell’erroneo apprezzamento da parte dei giudici del gravame della eccepita nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado denunciata per indeterminatezza delle domande nello stesso contenute. Osservano i ricorrenti che,nel giudizio di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiesto di dichiarare tenuti, in solido tra loro i conv enuti [OSCURATO:PERSONA]. S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,a corrisponderle l’importo di euro 11.125,00 per sorte capitale, oltre interessi moratori, senza tuttavia specificare, nel corso del giudizio di primo grado, se la richiesta di condanna dei convenuti al pagamento di queste somme riguardasse la restituzione della caparra ex art.1385 cod. civ. ovvero la restituzione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. ovvero ancora il risarcimento degli asseriti danni contrattuali o extracontrattuali. Tale mancata specificazione – aggiungono i ricorrenti – integrerebbe una nullità dell’atto di citazione di primo grado, rendendo indeterminata e comunque incerta la causa petendidella domanda di KSG e causandone la nullità, come tale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. 4.1 Il motivo è inammissibile perché lo stesso ripropone le medesime doglianze già proposte innanzi alla Corte di appello come motivo di gravame ed in relazioni alle quali i giudici di secondo grado hanno fornito adeguata e corretta risposta argomentativa, evidenziando che la domanda introduttiva era stata sufficientemente determinata dalla parte attrice già nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e ciò sia in relazione al petitumche alla causa petendi . Ed invero, gli attori – ha spiegato la Corte territoriale –avevano individuato sia il bene della vita oggetto della domanda giudiziale restitutoria, e cioè la caparra confirmatoria versata in sede di stipula del definitivo, sia la causa petendidella domanda così avanzata, da intendersi come il diritto restitutorio ex art. 2033 cod. civ.,discendente dall’intervenuta risoluzione del contratto preliminare. Ebbene, i ricorrenti si dimenticano di censurare tale ratio decidendi e si limitano solo a riproporre innanzi al giudice di legittimità le doglianze già avanzate in sede di gravame, così condannando quest’ultime a sicuro insuccesso. 5. I ricorrenti propongono inoltre un quinto motivo con il qualedenunciano la violazione dell’art. 2500 quinquies cod. civ., sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato l’art. 2500 quinquies cod. civ., che consente la liberazione dei soci, una volta che la società sia trasformata in una s.r.l., a seguito del consenso dei creditori, consenso che potrebbe risultare anche da fatti concludenti, come sarebbe accaduto nel caso di specie. Ricordano i ricorrenti che il disposto normativo sopra ricordato sarebbe applicabile anche al caso in esame posto che la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c. (società di persone) si era trasformata in data 30 aprile 2012 in [OSCURATO:SOCIETA]e perché la trasformazione era successiva rispetto alla conclusione del contratto preliminare di cessione delle quote datato 11 agosto 2011. Si evidenzia che il difetto diformale comunicazione della delibera di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, e la conseguente impossibilità di ricorrere alla presunzione di consenso alla trasformazione stessa a norma dell’art. 2499, 2 comma, cod. civ., non esclude che il consenso dei creditori possa risultare altrimenti, anche mediante fatti concludenti, come avvenuto nel caso in esame, ove tale consenso sarebbe stato desumibile: a) dalla richiesta avanzata in data 15 aprile 2014 da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per il tramite dei suoi avvocati, alla [OSCURATO:SOCIETA]. (e non già alla società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c.), per la restituzione della caparra confirmatoria; b) dalla conseguente conoscenza dell’avvenuta trasformazione societaria della [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA].; c) dalla mancata contestazione da parte della KSG in ordine alla predetta trasformazione societaria. Ne discenderebbe che le persone fisiche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state liberate, per il consenso in tal modo manifestato da KSG alla trasformazione, dalle obbligazioni precedenti a quest’ultima, compresa quella restitutoria oggetto di causa. 5.1 Il motivo è infondato. 5.2 In realtà, le doglianze proposte non si confrontano criticamente con la ratio decidendidella motivazione impugnata. 5.3 Occorre infatti ricordare che del tutto correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che la normadettata dall’art. 2500 quinquies cod. civ. dispone che la trasformazione di una società di persone in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti di cui all’art. 2500, 3 comma, c.c., “se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”, presumendosi il consenso se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi, non lo abbiano espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Ha dunque osservato la Corte d’appello che, nel caso di specie, alcun espresso consenso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla trasformazione di [OSCURATO:SOCIETA] da s.n.c. in s.r.l. era stato manifestato né erano state poste in essere le iniziative di cui al secondo comma dell’art. 2500 quinquies necessarie per presumere il consensostesso. 5.4 Osserva il Collegio che risultano, all’evidenza, mancanti i presupposti applicativi previsti dalla norma da ultimo citata per ritenere liberati i soci illimitatamente responsabili della società di persone oggetto di trasformazione societaria, posto che, come già correttamente rilevato dai giudici del merito, da un lato, risulta mancante il presupposto della comunicazione formale da parte della società debitrice ( società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] c.) alla società creditrice ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), quale necessario presupposto per poter invocare il consenso presunto del creditore alla trasformazione e dunque alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni contratte dalla società di persone prima della detta trasformazione; dall’altro, la circostanza che [OSCURATO:SOCIETA]. avesse rivolto delle richieste di pagamento anche a [OSCURATO:SOCIETA]non assumeva valore rilevante ai fini che qui interessano, trattandosi di un comportamento che dimostravasolo la presa d’atto della trasformazione da parte della società che si proponeva quale creditrice e che certo non poteva ritenersi equipollente all’iter individuato dall’art. 2500 quinquies c.c. ai fini della presunzione del consenso, con la conseguenza che poteva escludersi che Romolo ed [OSCURATO:PERSONA] potessero essere stati liberati dalle obbligazioni della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., precedenti alla trasformazione della società di persone. 5.5 Ne consegue che , in mancanza della c omunicazione formale prevista dall’art. 2500 quinquies cod. civ. –“per raccomandata o con altri mezzi” – da parte della società debitrice, neanche è ipotizzabile l’attivazione del meccanismo di manifestazione implicita del consenso previsto dal secondo comma della norma in esame, tramite la mancata espressa opposizione dei creditori, per ritenere liberati i soci illimitatamente responsabili. Con l’ulteriore conseguenza che il ragionamento inferenziale perorato dai ricorrenti, tramite l’allegazione delle circostanze relative alle richieste di pagamento indirizzate direttamente alla società [OSCURATO:SOCIETA]., quale società di capitali derivata dalla trasformazione, per la dimostrazione della intervenuta conoscenza da parte della società creditrice della intervenuta trasformazione e della successiva mancata opposizione alla stessa, non risulta predicabile in assenza di una formale comunicazione intervenuta nei modi di legge, solo in presenza della quale è possibile attivare il meccanismo, temporalmente calibrato (sessanta giorni dalla comunicazione) per ritenere presunto il consenso del creditore alla trasformazione societaria. Ebbene, i ricorrenti non hanno in alcun modo allegato che sia intervenuta tale comunicazione, ritenendo invece che la conoscenza della trasformazione fosse avvenuta aliunde, come tale dimostrata dalla serie di elementi indiziari sopra ricordati e così rendendo evidente (e confessando) che la fattispecie concreta in esame è completamente avulsa dal perimetro applicativo delineato dall’art. 2500 quinquies, secondo comma, cod. civ. Ne consegue il rigetto anche del quinto motivo. 6. Il sesto mezzo denuncia “violazione degli artt. 1362, 2 comma, 1365, 1375 c.c.”. 6.1 Il motivo, per come articolato, è inammissibile.6.2 I ricorrentidenunciano infatti che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che il documento datato 12 novembre 2011, non firmatoda tutte le parti, potesse valere come elemento interpretativo utile a scrutinare la volontà negoziale delle parti calata nel contratto preliminare del 8 agosto 2011, con ciò violando il disposto normativo dettato dall’art. 1362, 2 comma, cod. proc. civ., norma a tenore della quale “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”. Avrebbe dunque errato la Corte territoriale, facendo dunque malgoverno delle regole ermeneutiche poste a presidio dell’interpretazione del contratto, nel desumere dal comportamento di alcune sole parti del contratto (i sottoscrittori del documento del 21 novembre) la comune intenzione dei contraenti del precedente preliminare dell’8 agosto. Sostengono infine i ricorrenti che l’applicazione dell’art. 1375 cod. civ. avrebbe portato ad escludere che successivamente alla scrittura privata del 21 novembre 2011 si fosse formata un’intesa di tutte le parti contrattuali conforme a questa scrittura. 6.3 Le doglianze, così proposte, mirano invero a sollecitare questa Corte di legittimità ad una nuova (ed alternativa) interpretazione delle clausole del contratto preliminare, in sinergia con gli altri elementi fattuali già apprezzati dai giudici del merito con riferimento alle condotte successive alla stipulazione del negozio, scrutinio che -comportamento, invece, apprezzamenti di merito del contenuto negoziale del contratto -è inibito al giudice di legittimità perché rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici dei precedenti gradi di giudizio. 6.4 Sul punto va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canonilegali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (sez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del 2002; vedi: n. 4178 del 2007, n. 22801 del 2009, n. 25866 del 2010; v. anche: Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). In ogni caso, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 10891del 26/05/2016). 6.4 In realtà sono proprio i ricorrenti che vorrebbero perorare in questo giudizio di legittimità una diversa ricostruzione della volontà negoziale delle parti, per come calata nell’articolo 3 del contratto preliminare, per ritenere non risolto definitivamente il vincolo preliminare obbligatorio di cessione delle quote e così predicando un’interpretazione alternativa della predetta clausola contrattuale, come tale diversa da quella accolta dalla Corte di merito, che, invece, ha spiegato, contrariamente a quanto denunciato dai ricorrenti, che il comportamento successivo alla conclusione del contratto, dal quale evincere la definitiva volontà di ritenere risolto il contratto preliminare, non era rintracciabile solo nella scrittura del 21 novembre (alla quale non avevano partecipato tutti i sottoscrittori del precedente preliminare), ma anche nei comportamenti concludenti successivi al documento del 21 novembre 2011 ed ascrivibili a tutti i contraenti, quali la circostanza che nessuno degli appellanti avesse mai fatto riferimento ovvero preteso, dopo il 3.9.2012, la stipula del contratto definitivo secondo le indicazioni negoziali ed anche la lettera di KSG del 24.9.2012 (che aveva dichiarato consensualmente risolto il contratto preliminare del 11.8.2012) e che non era stata in alcun modo contestata dalle promittenti cedenti le quali avevano tantomeno invitato la promissaria acquirente ad adempiere secondo gli accordi originari, disconoscendo l’esistenza di condizioni ovvero il rilievo della scrittura del 21.11.2011. Ne consegue che le doglianze così proposte dai ricorrenti vorrebbero far ripetere a questa Corte di legittimità un nuov o apprezzament o dei dati fattuali, già invece correttamente valutati e scrutinati dai giudici del merito, con motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative. 7. Il settimo mezzo denuncia infine“violazione dell’art. 1294 c.c.”, sul rilievo che i giudici d’appello non avrebbero correttamente applicato l’art. 1294 cod. civ. dal quale si evince che la solidarietà nel lato attivo deve essere espressamente prevista o dal titolo ovvero dalla legge, non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione nel contratto delle modalità di pagamento, indicazione che non sarebbe in grado di sovvertire la regola generale secondo cui, quando ci sono più creditori, occorre affermare la “parziarità” dei creditori. 7.1 Il motivo è infondato posto che nel caso di specie, trattandosi di solidarietà dal lato passivo (e non già attivo, come opinano i ricorrenti), la Corte di appello ha correttamente applicato il principio normativo di cui all’art.1294 cod. civ., ritenendo che i condebitori (i promittenti alienanti, già percettori della caparra) fossero obbligatiin solido, nulla risultando in senso contrario dal titolo negoziale allegato (contratto preliminare). Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deiricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000per compensi, oltre alle spese forfettarie
Sentenza Cassazione n. 17473/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris