CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27424/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],che si è riportato alla requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsiinammissibile il ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diLatina, che ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso e nell’annullamentodella sentenza impugnata senza rinvio o, in subordine, con rinvio ad altraSezione della Corte di appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 30 settembre 2025 inepigrafe, in riforma della sentenza pronunciata il 29 giugno 2023 dal G.u.p. delTribunale di Latina, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di omicidiostradale previsto dall’art. 589-bis, primo comma, cod. pen., concesse lecircostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione e gli haapplicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patentedi guida per la durata di anni uno.2. [OSCURATO:PERSONA] era stato rinviato a giudizio perché, alla guida del furgonedell’intersezione con la perpendicolare via [OSCURATO:PERSONA], per colpa consistita innegligenza, imprudenza, imperizia e violazione delle norme sulla disciplina dellacircolazione stradale e, in particolare, per aver omesso di arrestarsi al segnale di“Stop” e di dare la precedenza, veniva a collisione con il ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], che proveniva da via [OSCURATO:PERSONA] con direzione dimarcia RM-NA sopraggiungendo da sinistra, in tal modo cagionando la morte delpredetto [OSCURATO:PERSONA] che decedeva per le lesioni riportate.3. Il G.u.p. del Tribunale di Latina, con la sentenza pronunciata il 29 giugno2023, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli, ritenendo inesigibiledall’imputato una condotta diversa da quella che aveva tenuto in prossimitàdell’incrocio, e quindi escludendo la rimproverabilità del fatto all’imputato,ritenuto fermo al segnale di “Stop” ovvero in leggero movimento, nonchéconcretamente imprevedibile l’impatto con il ciclomotore e la morte delconducente dello stesso.4. La Corte di appello di Roma, a seguito di appello della Procura Generale,ha ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato e, in particolare, haritenuto sussistente la violazione dell’art. 145, commi 1, 4 e 7 cod. strada e laesigibilità in concreto della condotta alternativa, stante la prevedibilità edevitabilità in concreto dell’evento.5. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolandocinque motivi di ricorso.5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità e segnatamente dell’art. 443 cod. proc.pen., per inammissibilità dell’appello proposto dal Pubblico Ministero controsentenza di proscioglimento ricorribile soltanto per cassazione, e degli artt. 125,comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per totale omessamotivazione sul punto, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Sostiene il ricorrente che l’impugnazione del Procuratore generale era statapresentata contro una sentenza di proscioglimento emessa all’esito di giudizioabbreviato per reato a citazione diretta e quindi non appellabile.5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di inammissibilità e segnatamente dell’art. 593 bis,comma 2, cod. proc. pen., atteso che l’appello era stato proposto dal Procuratoregenerale in mancanza delle condizioni previste, ossia l’avocazione o l’acquiescenzaal provvedimento da parte del Procuratore della Repubblica, e degli artt. 125,comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per totale omessamotivazione sul punto, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.Sostiene, inoltre, il ricorrente che l’impugnazione del Procuratore generaleera stata presentata cinque giorni prima della scadenza del termine perimpugnare da parte del Procuratore della Repubblica.5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 111 bis e 593cod. proc. pen., per inammissibilità dell’appello proposto dal P.G. con modalitànon telematiche e depositato in data 7 novembre 2023 presso la segreteria delP.G. appellante, e degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc.pen., per totale omessa motivazione sul punto, ex art. 606, comma 1, lett. c) ede), cod. proc. pen.5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità e segnatamente degli artt. 121 e 178,comma 1 lett. c), cod. proc. pen., per omessa valutazione delle memoriedifensive depositate, e degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod.proc. pen., per totale omessa motivazione sul punto, ex art. 606, comma 1, lett.c) ed e), cod. proc. pen.5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale e segnatamente dell’art 589-bis cod. pen., ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per totale insussistenza degli elementicostitutivi del reato, nonchè contestualmente inosservanza di norme processualistabilite a pena di nullità, e segnatamente degli artt. 125, comma 3, e 546,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., e vizio di motivazione per totale omissionedella motivazione rafforzata della sentenza nonché insufficienza della prova conviolazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e/o erronea valutazione della prova perviolazione dell’art. 481, comma 1 lett. b, cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1,lett. c) ed e), cod. proc. pen.Sostiene il ricorrente che il giudice non aveva ottemperato all’obbligo dellamotivazione rafforzata secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite Dasgupta (n.14800 dl 2018) e delle Sezioni Unite Patalano (n. 18620/2017)Sostiene il ricorrente che il giudice non aveva applicato i criteri divalutazione della prova enunciati dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., chesubordina l’equiparazione della prova critica o indiretta alla provarappresentativa o diretta o storica alla presenza di tre requisiti degli indizi(gravità, precisione e concordanza), e la regola stabilita dall’art. 533, comma 1,cod. proc. pen. per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo sel’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevoledubbio.6. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], si èriportato alla requisitoria scritta tempestivamente depositata e ha conclusochiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.7. Il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro diLatina, ha insistito nell’accoglimento dei motivi di ricorso e nell’annullamentodella sentenza impugnata, senza rinvio o, in subordine, con rinvio ad altraSezione della Corte di appello di Roma.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.L’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., a seguito della modifica apportatadall’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (recante modifiche al codice diprocedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento),stabiliva che «L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appellocontro le sentenze di proscioglimento», ma la Corte costituzionale, con lasentenza n. 320 del 10-20 luglio 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledel predetto art. 2 «nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, delcodice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellarecontro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato».L’art. 593, comma 4, cod. proc. pen., nel testo sostituito dall'art. 2, comma1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, a decorrere dal 6 marzo 2018, e,successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), L. 9 agosto 2024, n.114, a decorrere dal 25 agosto 2024, esclude che il Pubblico Ministero possaappellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e2, cod. proc. pen., ossia per i reati per i quali il Pubblico Ministero esercital’azione penale con la citazione diretta a giudizio.Nel caso in esame è contestato il delitto di cui all’art. 589 bis, primo comma,cod. pen. (omicidio stradale), punito con la reclusione da due a sette anni, che,in quanto delitto punito con pena superiore nel massimo a quattro anni, nonrientra tra i delitti previsti dall’art. 550, comma 1, cod. proc. pen. e che nonrientra neppure tra i reati specificamente previsti dall’art. 550, comma 2, cod.proc. pen.Correttamente, quindi, il Pubblico Ministero ha esercitato l’azione penale conrichiesta di rinvio a giudizio.Ne consegue che, nel caso che occupa, la possibilità per il Pubblico Ministerodi proporre appello contro le sentenze di proscioglimento non è esclusa daldisposto dell’art. 593, comma 4, cod. proc. pen.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili.3.1. Il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dell’appello del Procuratoregenerale in quanto sostiene che l’appello era stato proposto dal Procuratoregenerale in mancanza delle condizioni previste dall’art. 593 bis, comma 2, cod.proc. pen., ossia l’avocazione o l’acquiescenza al provvedimento da parte delProcuratore della Repubblica.3.2. Va premesso che l’inammissibilità dell’appello del Procuratore generaleper mancanza delle condizioni previste dall’art. 593 bis, comma 2, cod. proc.pen. è circostanza accertabile da questa Corte in quanto, secondo il costanteorientamento della giurisprudenza di legittimità, allorchè sia dedotto, mediantericorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c), cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità è pieno e senzalimiti, potendo estendersi anche all’esame diretto degli atti processuali, mentreinvece l’esame degli atti processuali è precluso se risulti denunziata la mancanzao la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01 egiurisprudenza ivi richiamata; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv.273525 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 - 01).3.3. Ciò posto, rileva la Corte che dall’atto di appello del Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Roma, depositato il 7 novembre 2023,risulta che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina (ilriferimento a Frosinone è un mero errore materiale), con nota prot. n. 1596.Udel 3.11.2023, ha formalizzato la propria acquiescenza per quanto previstodall’art. 593 bis, comma 2, cod. proc. pen.Consegue che, sotto questo profilo, il motivo – che peraltro non è neppureautosufficiente – è manifestamente infondato.Sotto il secondo profilo, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte dicassazione hanno di recente osservato che, in tema di appello della partepubblica, la legittimazione del procuratore generale a proporre appello ex art.593-bis cod. proc. pen. avverso le sentenze di primo grado, derivantedall'acquiescenza del procuratore della Repubblica, consegue alle intese o allealtre forme di coordinamento richieste dall'art. 166-bis disp. att. cod. proc. pen.che impongono al procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordinealle determinazioni dello stesso procuratore della Repubblica in meritoall'impugnazione della sentenza (Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv.284490 - 01). In particolare, il massimo consesso nomofilattico ha osservato che«Se lo scopo del nuovo art. 593-bis cod. proc. pen. è stato quello di evitare checontro la medesima sentenza si possano sommare l'appello del pubblicoministero di primo grado e quello del pubblico ministero di secondo grado, sì dagarantire che il giudice dell'appello sia investito di un'unica impugnazione, lacorrelata opzione legislativa di non modificare la disciplina generale dei terminiper proporre l'impugnazione conduce logicamente a sostenere che il procuratoregenerale presso la corte di appello - ovviamente laddove abbia maturatol'intenzione di proporre appello contro la sentenza di primo grado, se del casoanche a seguito di una sollecitazione formulata dalla parte civile o dalla personaoffesa ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen. - debba promuovere le intese edesercitare la indicata funzione di verifica in maniera tale da definire quale dei dueuffici di procura presenterà l'atto di impugnazione. […] Il procuratore generaleche propone un appello contro una sentenza di primo grado riconosce,assumendosi la relativa responsabilità ordinamentale, di avere esercitato ilpotere-dovere di coordinamento e di preliminare verifica assegnatogli dall'art.166-bis disp. att. cod. proc. pen., e indica così il proprio ufficio come legittimatoad impugnare ai sensi dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. U,n. 21716 del 23/02/2023, P., Rv. 284490 - 01).La doglianza del ricorrente, relativa alla presentazione dell’impugnazionedel Procuratore generale cinque giorni prima della scadenza del termine perimpugnare da parte del Procuratore della Repubblica (12 novembre 2023), èquindi manifestamente infondata.4. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'inammissibilità dell'appello sia inquanto non proposto con le modalità previste dall’art. 111 bis cod. proc. pen.,che prevede il deposito degli atti esclusivamente con modalità telematiche, sia inquanto depositato presso la segreteria del Pubblico Ministero e non presso lacancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza.Il motivo è manifestamente infondato.Ai sensi dell'art. 3 del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, fino al 31 dicembre2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 (tra cui la Procuragenerale presso la Corte di appello) il deposito degli atti può avvenire anche conmodalità non telematiche; di talchè, solo a decorrere dalla data del 1° gennaio2025 è divenuta operativa, anche per il deposito degli atti di impugnazione, lamodalità di deposito "esclusivamente" telematica.Peraltro, dall’esame diretto degli atti processuali – possibile essendo statodedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensidell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. – risulta che l’atto di appello delProcuratore generale presso la Corte di appello di Roma è stato tempestivamentedepositato presso la cancelleria della Sezione G.i.p.–G.u.p. in data 10 novembre2023.5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnataper omessa motivazione in ordine alla deduzione difensive rassegnate con lememorie depositate in data 27 aprile 2025 e 15 settembre 2025, con particolareriferimento alla eccezione di inammissibilità dell’appello del Pubblico Ministero ealla ricostruzione tecnica del sinistro operata dal consulente di parte.Il motivo è generico.Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità,l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina, per ciò solo,alcuna nullità ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridicadella motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cuiambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 2, n. 14975 del16/03/2018, Tropea, Rv. 272542-01), nel senso cioè che detta omissione puòessere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimentoimpugnato, potendo la motivazione risultare indirettamente viziata per lamancata considerazione di quanto illustrato con la memoria, in relazione allequestioni devolute con l'impugnazione (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017,Mazzaferro, Rv. 271600 - 01; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 29/01/2016,Graziano, Rv. 267561 - 01; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv.252713 - 01; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551 - 01). Deve,pertanto, essere escluso che il semplice deposito di una memoria difensiva nelcorso del procedimento, il cui contenuto non sia oggetto di specifica confutazioneda parte del giudice, determini una nullità, stante che, con evidenza, taleparticolare sanzione, che si ricorda è sempre prevista a pena di tassatività, non èin alcun modo sancita dall'art. 121 cod. proc. pen. che pure dà facoltà alle partidi depositare tali atti nel corso del giudizio né da altre disposizioni del codice dirito (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667-01; Sez. 2, n. 14975del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542-01).In particolare, le parti e i difensori conservano il diritto (loro riconosciuto inogni stato e grado del procedimento) di presentare memorie (articolo 121 delcodice di procedura penale) per esporre e illustrare la propria linea difensiva ma,nel giudizio d'impugnazione, tale facoltà non può superare le preclusioni fissatedai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivinuovi (argomenta dal comma primo, quarto e quinto dell'articolo 585 del codicedi procedura penale), cosicché la memoria difensiva non può contenere ulteriorie diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o imotivi aggiunti ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntualiargomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d'impugnazione proposto.La conseguenza è che l'omessa considerazione, da parte del giudicedell'impugnazione, di una memoria difensiva non comporta, per ciò solo, unanullità per violazione del diritto di difesa dell'imputato - diritto di difesa che,secondo i principi generali che regolano le impugnazioni penali, deve esserestato, nel suo preciso e specifico contenuto, già esercitato con la presentazionedei motivi di gravame - ma può determinare e rendere maggiormentericonoscibile un vizio della motivazione del provvedimento gravato per lamancata valutazione delle ragioni illustrate con la memoria, avuto riguardo allequestioni devolute con l'impugnazione (Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi,Rv. 277667-01).Il diverso indirizzo sostenuto da alcune più risalenti pronunce di questaCorte (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259488-01;Sez. 1, n. 31245 del 07/07/2009, Pascali, Rv. 244321-01; Sez. 1, n. 37531 del07/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551-01; Sez. 1, n. 45104 del 14/10/2005, Runfola,Rv. 232702-01), secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensivadetermina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamentenel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensivadell'imputato stesso – oltre a configurare una violazione delle regole chepresiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie, in relazione al necessariovaglio delibativo delle questioni devolute con l'atto di impugnazione –, non puòessere condiviso, in considerazione del principio di tassatività delle nullità (art.177 cod. proc. pen.); pertanto, «dalla omessa considerazione di una memoriadifensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesiprevista dalla legge», sicché «le ragioni difensive vanno attentamenteconsiderate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo diimpugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, ma leconseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità ecorrettezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase oil grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano statiespressi» (in termini, Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713-01.Nello stesso senso, Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542-01).Ne consegue che l'omessa valutazione della memoria difensiva regolarmenteacquisita agli atti non può essere dedotta come vizio di violazione di legge di cuiall'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., potendo invece dare luogo a vizio dimotivazione nella misura in cui sia dimostrato che argomenti difensivi rilevanti edecisivi siano stati pretermessi dal giudice del merito. Esclusa pertantol'automatica rilevanza della omessa valutazione di memorie quale causa dinullità, è onere della parte che deduca l'omessa valutazione indicare in fase diimpugnazione quale argomento decisivo per la ricostruzione del fatto le memoriecontenevano, altrimenti peccando di genericità il motivo di gravame proposto sulpunto (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542 - 01).E, nel caso in esame, con il quarto motivo il ricorrente lamentaesclusivamente l'omessa valutazione di memorie depositate nel giudizio disecondo grado, senza in alcun modo specificare per quale ragione doversiritenere che gli argomenti spiegati in detti atti, la cui valutazione sostiene siastata omessa, avrebbero avuto un qualche effetto decisivo o comunque diqualsiasi rilievo nella ricostruzione dei fatti e nella rimproverabilità del fattoall’imputato.Il motivo è, pertanto, affetto da genericità “intrinseca”, esponendosi quindial giudizio di inammissibilità.6. Con il quinto motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnataper carenza della motivazione rafforzata, secondo l’insegnamento delle SezioniUnite Dasgupta (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488 - 01) edelle Sezioni Unite Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv.269786 - 01), nonché per omessa applicazione dei criteri di valutazione dellaprova enunciati dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e per violazione dellaregola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”stabilita dall’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. siccome sostituito dall’art. 5 L.20 febbraio 2006 n. 46.Sotto il primo profilo, il motivo di ricorso è inammissibile perché affetto dagenericità per aspecificità “estrinseca”.Osserva la Corte che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, «intema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso diriforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nellacompiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume unavalenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dalgiudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto deglispecifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale oprocessuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, infatti, non può sostituirsi laaltrettanto plausibile – ma diversa – ricostruzione operata in sede diimpugnazione, giacché, per ribaltare gli esiti del giudizio di primo grado, devecomunque esserne posta in luce la censurabilità sulla base di uno sviluppoargomentativo che ne individui le carenze o le aporie che giustificano un diversoapprodo sui singoli "contenuti" che hanno formato oggetto dei motivi di appello.La sentenza di appello, dunque, ove pervenga ad una riforma di quella di primogrado (specie se radicale, come nel caso in esame), deve misurarsi puntualmentee in maniera argomentata con le ragioni addotte dal primo giudice a sostegno deldecisum, e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati otrascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o in contraddizione conla ricostruzione dei fatti posta a base della sentenza appellata» (Sez. 3, n. 5903del 25/10/2022, dep. 2023, non mass.; Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep.2014, Rv. 258005-01; Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327-01).Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha assolto all’obbligo dellamotivazione rafforzata, fornendo, rispetto alla sentenza di primo grado, leragioni per le quali sussistevano la prevedibilità e la evitabilità in concretodell’evento e quindi la esigibilità in concreto di una condotta alternativa da partedi [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la Corte di appello ha osservato che nel caso di specie erariscontrabile anche l'elemento soggettivo della colpa, consistente nellaimprudenza, negligenza e imperizia e nella inosservanza delle norme del codicedella strada. Con particolare riferimento alla violazione dell'articolo 145 cod.strada, ha ritenuto che «è evidente che l’imputato non si sia attenuto agliobblighi imposti dal comma 4, in base al quale i conducenti, approssimandosi adun'intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti, eal comma 7 che prescrive di non impegnare l'incrocio senza avere la possibilità diproseguire e sgombrare in breve tempo l'area di manovra. A fronte di ciò è deltutto irrilevante la circostanza evidenziata nella sentenza di primo grado che loScarso procedesse a velocità ridottissima in quanto la condotta esigibileconsisteva nel non ostruire la carreggiata prima di aver effettuato concretamentele verifiche del caso. Parimenti non risulta credibile - in quanto si esclude che ilmezzo potesse sopraggiungere in modo inaspettato a causa della sua velocitàmassima teorica - né coerente con le dichiarazioni dell'imputato- il quale affermadì aver visto il [OSCURATO:PERSONA] e suonato il clacson per segnalare la propria presenza “misono visto un signore arrivare, ho suonato ma il signore mi ha preso sul latosinistro” - che lo [OSCURATO:PERSONA] non avesse percepito la presenza del ciclomotore e inogni caso tale circostanza non esclude la responsabilità dell'imputato a titolo dicolpa, dal momento che avrebbe dovuto intraprendere la manovra didella sentenza impugnata).Quanto agli altri due profili di doglianza, gli stessi si risolvono in unagenerica contestazione del ragionamento probatorio svolto dalla Corte di appelloche ha invece logicamente e puntualmente valutato le emergenze probatoriesenza incorrere in alcuna delle lamentate censure.Con particolare riferimento alla contestazione dei presupposti sui quali èstata fondata l'affermazione di responsabilità, occorre ricordare l'orientamentogiurisprudenziale secondo cui il principio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio",introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutatola natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione dellasentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva laduplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emersein sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stataoggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte èchiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettivaper mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi diricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nelmerito (Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea, Rv. 272542-01; Sez. 2, n.29480 del 07/02/2017, Rv. 270519).7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 09/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]