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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 32826/2023

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re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28694/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 5520/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 24/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/5/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 20974 del 2018 del Tribunale di Napoli , di conferma della sentenza n. 2671 del 2018 del G . di P .

Napoli di rigetto del la domanda di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.al pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di inadempimento contrattuale.

2. Espone di avere in data 12.6.2016 acquista to tramite il sito specializzato "Venere" un pacchetto vacanza "tutto compreso" per sé e per la moglie avente ad oggetto il pernottamento e la prima colazione per n. 3 notti presso il Motel "SERAPO" sito nella omonima località in Gaeta (LT), con fruizione dei servizi di spiaggia, piscina e parcheggio gratuito; che il Motel "SERAPO" , indicato come di categoria quattro stelle e munito di tutti i comfort s , dalle numerose fotografie pubblicate sul"portale Venere" appariva struttura elegante, estesa, rinnovata e ben posizionata; che all’arrivo in loco in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo aver parcheggiato il veicolo nel parcheggio pubblico a pagamento essendo quello interno dell’albergo esaurito per una cerimonia in corso, aveva appreso di essere stati viceversa alloggiati non già -come da prenotazione- presso la detta struttura bensì in una retrostante "dépendance”costituita da una palazzina anni ’ 70 esterna al complesso e priva di qualsivoglia comfort.

In particolare: a) a differenza di quanto riportato nella descrizione resa nel sito "Venere" detta dependance non aveva collegamento internet; b) la Tv era di tipo obsoleto e non funzionante, s ì da costringer lo a rivolgersi altrove per seguire i campionati europei di calcio in corso in quei giorni; c) l'arredo ed il mobilio erano “inesistenti”e comunque fuori categoria; d) solo in loco aveva altresì appreso che l’accesso in spiaggia era gratuito ma la fruizione di sdraio ed ombrelloneera a pagamento, circostanza invero sottaciuta nel riepilogo della prenotazione; e) la piscina, cui poteva accedersi gratuitamente solo dopo aver usufruito di almeno una giornata di spiaggia a pagamento, durante il loro soggiorno era risultata sempre non accessibile, circostanza dellaquale la struttura si era scusata.

Non avendo la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]aderito all'invito alla negoziazione assistita , aveva conven uto la predetta e la società [OSCURATO:SOCIETA]. avanti al Giudice di Pace di Napoli, per ivi sentir accertare e dichiarar e l'inadempimento contrattuale o la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, con condanna dei medesimial rimborso, in solido , di quanto ritenuto equo tra il prezzo pagato ed il valore effettivo della camera; oltre a una somma forfettaria per traffico internet; oltre al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali, questi ultimi da determinarsi secondo equità, eagli interessi legali.

Nella resistenza della società [OSCURATO:SOCIETA]. e società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 2761/2018 il G . di P .

Napoli rigettava la domanda , e successivamente con sentenza n. 20974 del 2018 i l Tribunale di Napoli ha respinto l’interposto gravame.

3. Avverso la sentenza del giudice di appello il [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Le intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la responsabilità della struttura alberghiera dainadempimento contrattuale, per il disservizio reso.Con il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1175 e 1176 c.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che nel qualificare l’effettuato acquisto in termini di mero “servizio turistico disaggregato” , anziché quale “pacchetto turistico”; e nell’affermare che solo nella comparsa conclusionale l’appellante sostiene che la nozione di “danno da vacanza rovinata” ricadrebbe non nel Codice del Turismo ma nella direttiva 90/314CEE, ad esso antecedente deducendo quindi che il proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale possa ricavarsi da una disposizione ivi prevista ; nonché nell’aggiungere che anche ai sensi della direttiva richiamata l’appellante non ha alcun diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata in quanto i servizi da lui acquistati presso l’[OSCURATO:PERSONA] non rientrano neppure nella nozione di “servizio tutto compreso” previso dalla direttiva stessa , il giudice dell’appello abbiaviolato il proprio potere - dovere di qualificazione della domanda.

Lamenta avere il giudice dell’appello omesso di pronunziare sulla domanda di responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di albergo, con il quale l’albergatore si era impegna to a fornire non soltanto l’uso dell’alloggio ma anche una serie di prestazioni di dare e di fare quali la pulizia dell’alloggio, l’uso dei servizi, il vitto, il parcheggio dell’automobile.

2. I motiv i, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e nei limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" [c.d.

"pacchetto turistico" o packageintrodotto dal d.lgs. n. 111 del 1995 - emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, la cui disciplina è poi confluita nel d.lgs. n. 206 del 2005 -c.d.

Codice del consumo- (v.

Cass., 10/9/2010, n. 19283 ), nella specie ratíone temporis applicabile[ e quindi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018, nella disciplina di cui agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d.

Codice del turismo-], che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (resa esecutiva in Italia con L. n. 1084 del 1977), diversamente da quest'ultimo essendo caratterizzato dalla "finalità turistica" che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione (nonché relativamente alla sorte ) del contratto ( v.

Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., 24/4/2008, 4 n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 24/7/2007, n. 16315), ex artt. 1176, 2°co., c.c. e 2236 c.c. l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale ( v.

Cass., 11/12/2012, n. 22619 ), con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi ( v., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ).

Rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto prevalendo gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione (cfr. Cass., 17/7/2001, n. 9691; Cass., 6/11/1996, n. 9643), con applicazione in particolare della disciplina del trasporto (v.

Cass., 6/11/1996, n. 9643; Cass., 26/6/1964, n. 1706) ovvero - in difetto di diretta assunzione da parte dell'organizzatore dell'obbligo di trasporto dei clienti-del mandato senza rappresentanza o dell'appalto di servizi (v.

Cass., 23/4/1997, n. 3504; Cass., 6/1/1982, n. 7; Cass., 28/5/1977, n. 2202), ed al di là del diverso ambito di applicazione derivante dai (differenti) limiti territoriali, il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o pacchetto turistico o package) si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l'oggetto e la finalità ( cfr., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ).

Il "pacchetto turistico", che può essere dall'organizzatore alienato direttamente o tramite un venditore [ art. 3, comma 2, trasfuso nell'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 -Codice del consumo-( e quindi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018, nella disciplina di cui agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d.

Codice del turismo- ) ] , risulta infatti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del "pacchetto turistico", con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte [artt. 2 ss. d.lgs. n. 111 del 1995, trasfuso nell'art. 84 del Codice del Consumo ( e quindi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018, nella disciplina di cui agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d.

Codice del turismo-) ].La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare.

Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono infatti al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente considerati bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della "finalità turistica" che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare( cfr., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ).

I plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal c.d. tour operator sono infatti funzionalizzati al soddisfacimento dei profili - da apprezzarsi in condizioni dinormalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso- di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la "finalità turistica", o lo "scopo di piacere" assicurato dalla vacanza, che il turista - consumatore in particolare persegue nell'indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (v.

Cass., 24/7/2007, n. 16315) o pacchetto turistico o “pacchetto” o denominazione analoga ( v. art. 33, comma 1 lett. c), d.lgs. n. 79 del 2011 ).

Nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (cfr. Cass., 27/6/2007, n. 14837; Cass., 27/10/2004, n. 20787; Cass., 24/5/1997, n. 4636; Cass., 6/11/1996, n.9643), l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito già all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 111 del 1995 e quindi all'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 -c.d.

Codice del consumo- [ e quindi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018, nella disciplina di cui agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d.

Codice del turismo- ] assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente (v.

Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25396; Cass., 9/11/2004, n. 21343), e pertanto la loro responsabilità solidale (v., da ultimo, Cass., 23/4/2020, n. 8124) sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli).

Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 111 del 1995, e quindi dell'analogo art. 93d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d.

Codice del consumo - [ e quindi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018, nella disciplina di cui agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d.

Codice del turismo- ] l'organizzatore e il venditoredi pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dalconsumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico.

Essi rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l'adempimento della prestazione da essi dovuta, in quest'ultima ipotesi trattandosi di responsabilità riposante nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c. in base alla quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche qualora ai medesimi esclusivamente ascrivibili (v.

Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), e ancorché non siano alle sue dipendenze (v.

Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass.,20/4/1989, n. 1855).In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto delc.d. pacchetto turistico o package , sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito della propriaprestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.

E laddove tale prova non riescano a dare, secondo la regola generale ex artt.1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangono soccombenti.

La suindicata disciplina introdotta nel recepire la Direttiva n. 90/314/CEEe poi confluita nel c.d.

Codice del consumo, nella specie - come detto- ratione temporis applicabile [ e ora nel d.lgs. n. 79 del 2011 - c.d.

Codice del turismo - ] ha infatti inteso tutelare maggiormente di quanto non avveniva in precedenza (v., con riferimento all'esclusione della responsabilità dell'intermediario o venditore per gli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, Cass., 19/1/2010, n. 696 ) il consumatore ( v., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ).

E' fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa, anche nei confronti del terzo prestatore di servizi responsabile [ v. con riferimento al comma 1 dell’art. 93 d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d.

Codice del consumo) e al comma 1 dell’art. 14 d.lgs. n. 111 del 1995, Cass., 6/7/2018, n. 17724; Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 10/9/2010, n. 19283; Cass., 29/2/2008, n. 5531 ) , l’inciso secondo le rispettive responsabilità recato dal comma 1 dell’art. 93 d.lgs. n. 2006 del 2005 -c.d.

Codice del consumo- e dal comma 1 dell’art. 14 d.lgs. n.111 del 1995 assumendo invero rilievo esclusivamente nella ripartizione interna tra i responsabili solidali.

Responsabilità non correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione (Cass., 23/4/2020, n. 8124; Cass., 6/7/2018, n. 17724; Cass., 3/12/2009, n. 25396.

Diversamente v. peraltro Cass., 2/2/2022, n. 3150, che fa espressamente richiamo al precedente costituito da Cass., 19/1/2010, n. 696, invero relativo alla responsabilità tipica del mandatario e alla disciplina dicui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia dalla L. n. 1084 del 1977), trovando in quest'ultima ipotesi fondamento nongià nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento) bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr., con riferimento a diversi ambiti professionali, Cass., 13/4/2007 Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776.

V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329),fondamentale rilevanza assumendo - come detto - la circostanza che dell'opera del terzo essi, comunque, si avvalgano nell'attuazione della prestazione dovuta, in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda.

Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d.

"pacchetto turistico" o package ) la "finalità turistica" connota - come detto- la sua causa concreta ed assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento.Come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo al riguardo, la causaconcreta viene a rivestire decisiva rilevanza altresì in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullosvolgimento del rapporto, quali ad esempio l'impossibilità o l'aggravio della prestazione, l'inadempimento, ecc.( cfr., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ).

Eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio (nel caso, turistico) sino a farlo venire del tutto meno laddove - in base a criteri dinormalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - essi deponganoper l'impossibilità della relativa realizzazione.

In tal caso, il venir meno dell'interesse creditorio determina invero l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell'elemento funzionale (art. 1174 c.c.).

E ove come nella specie il rapportoobbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell'interesse creditorio comporta la irrealizzabilità della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione.

Il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo sottolineato, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione.

Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta.

Trattandosi di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o pacchetto turistico o pacchetto o package ) la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve esserecome nella specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza", laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per lequali il turista si induce a stipulare il contratto (es., desiderio di allontanarsi per un po ’ dal coniuge o dalla cerchia degli amici o dall'ambiente di lavoro), incui si sostanziano propriamente i motivi.

In accordo con quanto posto in rilievo in dottrina, l'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione va pertanto ravvisata costituire figura diversa dall'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, cui non è invero riconducibile (v.

Cass., 24/7/2007, n. 16315.

Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766 , e , da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417).

La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione (art.1463 c.c.), che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo,della prestazione (v.

Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 22/10/1982, n. 5496; Cass., 6/2/1979, n. 794; Cass., 27/6/1978, n. 3166; Cass.,8/10/1973, n. 2532; Cass., 14/10/1970, n. 2018; Cass., 29/10/1962,n. 3076), integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazionee risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463c.c. e art. 1256, 10 co., c.c. (v.

Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994,n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (c.d. sinallagma funzionale ), atale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del contratto (cfr. Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 15/12/1975, n. 4140; Cass., 26/3/1971, n. 882; Cass., 14/4/1959, n. 1092; Cass., 26/3/1954, n. 894).

L'impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) consiste invece nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione (cfr. Cass., 10/4/1995, n. 4119) che dà luogo ad una corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per laparte che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto,laddove la prestazione residua venga a risultare incompatibile con la causa concreta del contratto (cfr. Cass., 15/12/1975, n. 4140 ).

Diversamente da tale ipotesi, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettivaineseguibilità da parte del debitore.

Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (cfr. Cass.,27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopodalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo "scopo di piacere" in cui si sostanzia la "finalità turistica"), essa implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore (in dottrina si segnala l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce alvenditore di effettuare la consegna prevista).

Come osservato in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazioneestingue invero il rapporto obbligatorio per il venir meno dell’interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che dell'obbligazione costituisce la fonte, per irrealizzabilità della relativa causa concreta.

La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione (v. peraltro ancora Cass., 2/5/2006, n.10138) di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. (v.

Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037).

Superando le perplessità in passato avvertite in argomento (v.

Cass., 9/11/1994, n. 9304), e in accordo con quanto anche autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto ribadito che l'impossibilità di utilizzazionedella prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce - analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione - (autonoma) causa di estinzione dell'obbligazione (v.

Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16315.

Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766, e, da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ).

Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto emerge evidente come la corte di merito abbia nell'impugnata sentenza inverodisatteso i suindicati principi.

In particolare, là dove ha affermato che la normativa rilevante all’epoca dei fatti era applicabile ai soli pacchetti turistici aventi necessariamente a oggetto viaggi vacanzecomposti da almeno due di questi elementi: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici che non fossero accessori ai primi due elencati dall’art. 36 del Codice del Turismo , nonché sottolineato che I servizi acquistati dal [OSCURATO:PERSONA] non rientrano in tale definizione essendo, invero, chiaramente accessori all’alloggio presso l’hotel Serapo (spiaggia, piscina e parcheggio gratuito) sicché deve ritenersi che egli abbia acquistato un mero “servizio turistico disaggregato” .

Nella parte in cui, dopo aver premesso che Ad ogni modo, anche la predetta Direttiva CEE ha ad oggetto i “servizi tutto compreso” a loro volta definiti come la combinazione di almeno due elementi tra a) trasporto, b) alloggio, c) altri servizi turistici accessori al trasporto o all’alloggio in modo del tutto analogo alle disposizioni del Codice del Turismo , è pervenuto quindi alla conclusione che anche ai sensi della direttiva richiamata l’appellante non ha alcun diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata in quanto i servizi da lui acquistati presso l’[OSCURATO:PERSONA] non rientrano neppure nella nozione di “servizio tutto compreso” prevista dalla direttiva stessa .

Ancora, là dove, atomisticamente considerando le varie attività e del tutto svalutando la rilevanza e la relativa portata, anche a fini pubblicitari, divulgativi e di relativa proposta alla medesima in concreto funzionalmente da assegnarsi nella specie, ha affermatoche la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. … è del tutto estranea ai fatti di cui si duole l’appellante , sottolineando che Venere ha agito quale mero intermediario del servizio di prenotazione ed era del tutto estranea al contratto con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato il proprio soggiorno, stipulato esclusivamente con la struttura alberghiera.

Infatti … le foto pubblicate, il prezzo e le condizioni indicate sulla piattaforma di cui l’appellante asserisce l’incongruità rispetto a quanto riscontrato presso la struttura, siano stati esclusivamente scelti e selezionati dall’[OSCURATO:PERSONA] .

3. S tante la fondatezza nei suindicati termini e limiti del 1° e del 2° motivo di ricorso , dell’impugnata sentenza - assorbiti gli altri motivi (il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso; il quarto ed il quinto motivo con i quali denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c.)-s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiapplicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28694/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 5520/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 24/8/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/5/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 20974 del 2018 del Tribunale di Napoli , di conferma della sentenza n. 2671 del 2018 del G . di P . Napoli di rigetto del la domanda di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.al pagamento di somma a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di inadempimento contrattuale. 2. Espone di avere in data 12.6.2016 acquista to tramite il sito specializzato "Venere" un pacchetto vacanza "tutto compreso" per sé e per la moglie avente ad oggetto il pernottamento e la prima colazione per n. 3 notti presso il Motel "SERAPO" sito nella omonima località in Gaeta (LT), con fruizione dei servizi di spiaggia, piscina e parcheggio gratuito; che il Motel "SERAPO" , indicato come di categoria quattro stelle e munito di tutti i comfort s , dalle numerose fotografie pubblicate sul"portale Venere" appariva struttura elegante, estesa, rinnovata e ben posizionata; che all’arrivo in loco in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo aver parcheggiato il veicolo nel parcheggio pubblico a pagamento essendo quello interno dell’albergo esaurito per una cerimonia in corso, aveva appreso di essere stati viceversa alloggiati non già -come da prenotazione- presso la detta struttura bensì in una retrostante "dépendance”costituita da una palazzina anni ’ 70 esterna al complesso e priva di qualsivoglia comfort. In particolare: a) a differenza di quanto riportato nella descrizione resa nel sito "Venere" detta dependance non aveva collegamento internet; b) la Tv era di tipo obsoleto e non funzionante, s ì da costringer lo a rivolgersi altrove per seguire i campionati europei di calcio in corso in quei giorni; c) l'arredo ed il mobilio erano “inesistenti”e comunque fuori categoria; d) solo in loco aveva altresì appreso che l’accesso in spiaggia era gratuito ma la fruizione di sdraio ed ombrelloneera a pagamento, circostanza invero sottaciuta nel riepilogo della prenotazione; e) la piscina, cui poteva accedersi gratuitamente solo dopo aver usufruito di almeno una giornata di spiaggia a pagamento, durante il loro soggiorno era risultata sempre non accessibile, circostanza dellaquale la struttura si era scusata. Non avendo la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]aderito all'invito alla negoziazione assistita , aveva conven uto la predetta e la società [OSCURATO:SOCIETA]. avanti al Giudice di Pace di Napoli, per ivi sentir accertare e dichiarar e l'inadempimento contrattuale o la responsabilità extracontrattuale dei convenuti, con condanna dei medesimial rimborso, in solido , di quanto ritenuto equo tra il prezzo pagato ed il valore effettivo della camera; oltre a una somma forfettaria per traffico internet; oltre al risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali, questi ultimi da determinarsi secondo equità, eagli interessi legali. Nella resistenza della società [OSCURATO:SOCIETA]. e società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 2761/2018 il G . di P . Napoli rigettava la domanda , e successivamente con sentenza n. 20974 del 2018 i l Tribunale di Napoli ha respinto l’interposto gravame. 3. Avverso la sentenza del giudice di appello il [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria. Le intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la responsabilità della struttura alberghiera dainadempimento contrattuale, per il disservizio reso.Con il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1175 e 1176 c.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che nel qualificare l’effettuato acquisto in termini di mero “servizio turistico disaggregato” , anziché quale “pacchetto turistico”; e nell’affermare che solo nella comparsa conclusionale l’appellante sostiene che la nozione di “danno da vacanza rovinata” ricadrebbe non nel Codice del Turismo ma nella direttiva 90/314CEE, ad esso antecedente deducendo quindi che il proprio diritto al risarcimento del danno non patrimoniale possa ricavarsi da una disposizione ivi prevista ; nonché nell’aggiungere che anche ai sensi della direttiva richiamata l’appellante non ha alcun diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata in quanto i servizi da lui acquistati presso l’[OSCURATO:PERSONA] non rientrano neppure nella nozione di “servizio tutto compreso” previso dalla direttiva stessa , il giudice dell’appello abbiaviolato il proprio potere - dovere di qualificazione della domanda. Lamenta avere il giudice dell’appello omesso di pronunziare sulla domanda di responsabilità contrattuale da inadempimento del contratto di albergo, con il quale l’albergatore si era impegna to a fornire non soltanto l’uso dell’alloggio ma anche una serie di prestazioni di dare e di fare quali la pulizia dell’alloggio, l’uso dei servizi, il vitto, il parcheggio dell’automobile. 2. I motiv i, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono p.q.r. fondati e vanno accolti nei termini e nei limiti di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" [c.d. "pacchetto turistico" o packageintrodotto dal d.lgs. n. 111 del 1995 - emanato in attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE, la cui disciplina è poi confluita nel d.lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo- (v. Cass., 10/9/2010, n. 19283 ), nella specie ratíone temporis applicabile[ e quindi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018, nella disciplina di cui agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d. Codice del turismo-], che si distingue dal contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (resa esecutiva in Italia con L. n. 1084 del 1977), diversamente da quest'ultimo essendo caratterizzato dalla "finalità turistica" che ne connota la causa concreta e assume rilievo come elemento di qualificazione (nonché relativamente alla sorte ) del contratto ( v. Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., 24/4/2008, 4 n. 10651; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 24/7/2007, n. 16315), ex artt. 1176, 2°co., c.c. e 2236 c.c. l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici sono tenuti ad una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata, in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri del rispettivo specifico settore professionale ( v. Cass., 11/12/2012, n. 22619 ), con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché ad evitare possibili eventi dannosi ( v., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ). Rispetto al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV), in cui le prestazioni ed i servizi si profilano come separati e vengono in rilievo diversi tipi di rapporto prevalendo gli aspetti dell'organizzazione e dell'intermediazione (cfr. Cass., 17/7/2001, n. 9691; Cass., 6/11/1996, n. 9643), con applicazione in particolare della disciplina del trasporto (v. Cass., 6/11/1996, n. 9643; Cass., 26/6/1964, n. 1706) ovvero - in difetto di diretta assunzione da parte dell'organizzatore dell'obbligo di trasporto dei clienti-del mandato senza rappresentanza o dell'appalto di servizi (v. Cass., 23/4/1997, n. 3504; Cass., 6/1/1982, n. 7; Cass., 28/5/1977, n. 2202), ed al di là del diverso ambito di applicazione derivante dai (differenti) limiti territoriali, il contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o pacchetto turistico o package) si caratterizza sia sotto il profilo soggettivo che per l'oggetto e la finalità ( cfr., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ). Il "pacchetto turistico", che può essere dall'organizzatore alienato direttamente o tramite un venditore [ art. 3, comma 2, trasfuso nell'art. 83, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 -Codice del consumo-( e quindi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018, nella disciplina di cui agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d. Codice del turismo- ) ] , risulta infatti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi costituiti dal trasporto, dall'alloggio e da servizi turistici agli stessi non accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti parte significativa del "pacchetto turistico", con durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comportante almeno una notte [artt. 2 ss. d.lgs. n. 111 del 1995, trasfuso nell'art. 84 del Codice del Consumo ( e quindi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018, nella disciplina di cui agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d. Codice del turismo-) ].La pluralità di attività e servizi che compendiano la prestazione valgono in particolare a connotare la finalità che la stessa è volta a realizzare. Il trasporto o il soggiorno o il servizio alberghiero assumono infatti al riguardo rilievo non già singolarmente e separatamente considerati bensì nella loro unitarietà funzionale, non potendo al riguardo prescindersi dalla considerazione dei medesimi alla stregua della "finalità turistica" che la prestazione complessa di cui si sostanziano appunto quali elementi costitutivi è funzionalmente volta a soddisfare( cfr., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ). I plurimi aspetti e profili in cui viene a compendiarsi la complessa prestazione ideata ed organizzata dal c.d. tour operator sono infatti funzionalizzati al soddisfacimento dei profili - da apprezzarsi in condizioni dinormalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso- di relax, svago, ricreativi, ludici, culturali, escursionistici, ecc. in cui si sostanzia la "finalità turistica", o lo "scopo di piacere" assicurato dalla vacanza, che il turista - consumatore in particolare persegue nell'indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315) o pacchetto turistico o “pacchetto” o denominazione analoga ( v. art. 33, comma 1 lett. c), d.lgs. n. 79 del 2011 ). Nel superare i distinguo previsti con riferimento al contratto di organizzazione o di intermediazione di viaggio (CCV) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 dicembre 1970 (cfr. Cass., 27/6/2007, n. 14837; Cass., 27/10/2004, n. 20787; Cass., 24/5/1997, n. 4636; Cass., 6/11/1996, n.9643), l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito già all'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 111 del 1995 e quindi all'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 -c.d. Codice del consumo- [ e quindi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018, nella disciplina di cui agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d. Codice del turismo- ] assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente (v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25396; Cass., 9/11/2004, n. 21343), e pertanto la loro responsabilità solidale (v., da ultimo, Cass., 23/4/2020, n. 8124) sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli). Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 111 del 1995, e quindi dell'analogo art. 93d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Codice del consumo - [ e quindi, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2018 ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 62 del 2018, nella disciplina di cui agli artt. 32 ss. d.lgs. n. 79 del 2011 -c.d. Codice del turismo- ] l'organizzatore e il venditoredi pacchetti turistici sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dalconsumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico. Essi rispondono per il mancato o inesatto adempimento sia delle prestazioni direttamente eseguite che di quelle effettuate da prestatori di servizi della cui opera comunque si avvalgano per l'adempimento della prestazione da essi dovuta, in quest'ultima ipotesi trattandosi di responsabilità riposante nella regola generale di cui agli artt. 1228 e 2049 c.c. in base alla quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche qualora ai medesimi esclusivamente ascrivibili (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103), e ancorché non siano alle sue dipendenze (v. Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass.,20/4/1989, n. 1855).In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto delc.d. pacchetto turistico o package , sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito della propriaprestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riescano a dare, secondo la regola generale ex artt.1218 e 2697 c.c. i medesimi rimangono soccombenti. La suindicata disciplina introdotta nel recepire la Direttiva n. 90/314/CEEe poi confluita nel c.d. Codice del consumo, nella specie - come detto- ratione temporis applicabile [ e ora nel d.lgs. n. 79 del 2011 - c.d. Codice del turismo - ] ha infatti inteso tutelare maggiormente di quanto non avveniva in precedenza (v., con riferimento all'esclusione della responsabilità dell'intermediario o venditore per gli inadempimenti dell'organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, Cass., 19/1/2010, n. 696 ) il consumatore ( v., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ). E' fatto in ogni caso salvo il diritto di rivalsa, anche nei confronti del terzo prestatore di servizi responsabile [ v. con riferimento al comma 1 dell’art. 93 d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) e al comma 1 dell’art. 14 d.lgs. n. 111 del 1995, Cass., 6/7/2018, n. 17724; Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 10/9/2010, n. 19283; Cass., 29/2/2008, n. 5531 ) , l’inciso secondo le rispettive responsabilità recato dal comma 1 dell’art. 93 d.lgs. n. 2006 del 2005 -c.d. Codice del consumo- e dal comma 1 dell’art. 14 d.lgs. n.111 del 1995 assumendo invero rilievo esclusivamente nella ripartizione interna tra i responsabili solidali. Responsabilità non correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione (Cass., 23/4/2020, n. 8124; Cass., 6/7/2018, n. 17724; Cass., 3/12/2009, n. 25396. Diversamente v. peraltro Cass., 2/2/2022, n. 3150, che fa espressamente richiamo al precedente costituito da Cass., 19/1/2010, n. 696, invero relativo alla responsabilità tipica del mandatario e alla disciplina dicui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia dalla L. n. 1084 del 1977), trovando in quest'ultima ipotesi fondamento nongià nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza (giusta differente modello di responsabilità, proprio di altre esperienze, invero non accolto in termini generali nel nostro ordinamento) bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr., con riferimento a diversi ambiti professionali, Cass., 13/4/2007 Cass., 17/5/2001, n. 6756; Cass., 30/12/1971, n. 3776. V. anche Cass., 4/4/2003, n. 5329),fondamentale rilevanza assumendo - come detto - la circostanza che dell'opera del terzo essi, comunque, si avvalgano nell'attuazione della prestazione dovuta, in virtù del principio cuius commoda eius et incommoda. Nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (c.d. "pacchetto turistico" o package ) la "finalità turistica" connota - come detto- la sua causa concreta ed assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento.Come questa Corte ha avuto modo di porre in rilievo al riguardo, la causaconcreta viene a rivestire decisiva rilevanza altresì in ordine alla sorte della vicenda contrattuale, in ragione di eventi sopravvenuti che si ripercuotono sullosvolgimento del rapporto, quali ad esempio l'impossibilità o l'aggravio della prestazione, l'inadempimento, ecc.( cfr., da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ). Eventi negativamente incidenti sull'interesse creditorio (nel caso, turistico) sino a farlo venire del tutto meno laddove - in base a criteri dinormalità avuto riguardo alle circostanze concrete del caso - essi deponganoper l'impossibilità della relativa realizzazione. In tal caso, il venir meno dell'interesse creditorio determina invero l'estinzione del rapporto obbligatorio, in ragione del sopravvenuto difetto dell'elemento funzionale (art. 1174 c.c.). E ove come nella specie il rapportoobbligatorio trovi fonte in un contratto, il venir meno dell'interesse creditorio comporta la irrealizzabilità della causa concreta del medesimo, assumendo conseguentemente rilievo quale autonoma causa di relativa estinzione. Il venir meno dell'interesse creditorio e della causa del contratto che ne costituisce la fonte, va al riguardo sottolineato, può essere invero determinata anche dalla sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione. Deve trattarsi di impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore, incidente sull'interesse che risulta anche tacitamente obiettivato nel contratto e che ne connota la causa concreta. Trattandosi di contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o pacchetto turistico o pacchetto o package ) la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve esserecome nella specie tale da vanificare o rendere irrealizzabile la "finalità di vacanza", laddove irrilevanti rimangono viceversa le finalità ulteriori per lequali il turista si induce a stipulare il contratto (es., desiderio di allontanarsi per un po ’ dal coniuge o dalla cerchia degli amici o dall'ambiente di lavoro), incui si sostanziano propriamente i motivi. In accordo con quanto posto in rilievo in dottrina, l'impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione va pertanto ravvisata costituire figura diversa dall'impossibilità sopravvenuta (totale o parziale) della prestazione, cui non è invero riconducibile (v. Cass., 24/7/2007, n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766 , e , da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417). La totale impossibilità sopravvenuta della prestazione (art.1463 c.c.), che consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo,della prestazione (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 22/10/1982, n. 5496; Cass., 6/2/1979, n. 794; Cass., 27/6/1978, n. 3166; Cass.,8/10/1973, n. 2532; Cass., 14/10/1970, n. 2018; Cass., 29/10/1962,n. 3076), integra infatti un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazionee risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte ai sensi dell'art. 1463c.c. e art. 1256, 10 co., c.c. (v. Cass., 28/1/1995, n. 1037; Cass., 9/11/1994,n. 9304; Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 14/10/1970, n. 2018), in ragione del venir meno della relazione di interdipendenza funzionale in cui la medesima si trova con la prestazione della controparte (c.d. sinallagma funzionale ), atale stregua conseguendo la irrealizzabilità della causa concreta del contratto (cfr. Cass., 24/4/1982, n. 2548; Cass., 15/12/1975, n. 4140; Cass., 26/3/1971, n. 882; Cass., 14/4/1959, n. 1092; Cass., 26/3/1954, n. 894). L'impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) consiste invece nel deterioramento della cosa dovuta, o più generalmente nella riduzione materiale della prestazione (cfr. Cass., 10/4/1995, n. 4119) che dà luogo ad una corrispondente riduzione della controprestazione o al diritto al recesso per laparte che non abbia un apprezzabile interesse al mantenimento del contratto,laddove la prestazione residua venga a risultare incompatibile con la causa concreta del contratto (cfr. Cass., 15/12/1975, n. 4140 ). Diversamente da tale ipotesi, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non viene in realtà a sostanziarsi in un impedimento precludente l'attuazione dell'obbligazione, non presupponendone di per sé l'obiettivaineseguibilità da parte del debitore. Pur essendo la prestazione in astratto ancora eseguibile (cfr. Cass.,27/9/1999, n. 10690), il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopodalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo "scopo di piacere" in cui si sostanzia la "finalità turistica"), essa implica il venir meno dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore (in dottrina si segnala l'esempio secondo cui il fatto che il compratore si sia procurata la merce da altro fornitore non impedisce alvenditore di effettuare la consegna prevista). Come osservato in dottrina, mentre nelle ipotesi in cui la prestazione diviene impossibile l'obbligazione si estingue per il concorso delle due cause estintive, l'impossibilità sopravvenuta della utilizzabilità della prestazioneestingue invero il rapporto obbligatorio per il venir meno dell’interesse creditorio, e di conseguenza il contratto che dell'obbligazione costituisce la fonte, per irrealizzabilità della relativa causa concreta. La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione deve dunque distinguersi dalla sopravvenuta impossibilità della esecuzione della prestazione (v. peraltro ancora Cass., 2/5/2006, n.10138) di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c. (v. Cass., 16/2/2006, n. 3440; Cass., 28/1/1995, n. 1037). Superando le perplessità in passato avvertite in argomento (v. Cass., 9/11/1994, n. 9304), e in accordo con quanto anche autorevolmente sostenuto in dottrina, va pertanto ribadito che l'impossibilità di utilizzazionedella prestazione da parte del creditore, pur se normativamente non specificamente prevista, costituisce - analogamente all'impossibilità di esecuzione della prestazione - (autonoma) causa di estinzione dell'obbligazione (v. Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16315. Cfr. altresì Cass., 29/3/2019, n. 8766, e, da ultimo, Cass., 12/1/2023, n. 1417 ). Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto emerge evidente come la corte di merito abbia nell'impugnata sentenza inverodisatteso i suindicati principi. In particolare, là dove ha affermato che la normativa rilevante all’epoca dei fatti era applicabile ai soli pacchetti turistici aventi necessariamente a oggetto viaggi vacanzecomposti da almeno due di questi elementi: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici che non fossero accessori ai primi due elencati dall’art. 36 del Codice del Turismo , nonché sottolineato che I servizi acquistati dal [OSCURATO:PERSONA] non rientrano in tale definizione essendo, invero, chiaramente accessori all’alloggio presso l’hotel Serapo (spiaggia, piscina e parcheggio gratuito) sicché deve ritenersi che egli abbia acquistato un mero “servizio turistico disaggregato” . Nella parte in cui, dopo aver premesso che Ad ogni modo, anche la predetta Direttiva CEE ha ad oggetto i “servizi tutto compreso” a loro volta definiti come la combinazione di almeno due elementi tra a) trasporto, b) alloggio, c) altri servizi turistici accessori al trasporto o all’alloggio in modo del tutto analogo alle disposizioni del Codice del Turismo , è pervenuto quindi alla conclusione che anche ai sensi della direttiva richiamata l’appellante non ha alcun diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata in quanto i servizi da lui acquistati presso l’[OSCURATO:PERSONA] non rientrano neppure nella nozione di “servizio tutto compreso” prevista dalla direttiva stessa . Ancora, là dove, atomisticamente considerando le varie attività e del tutto svalutando la rilevanza e la relativa portata, anche a fini pubblicitari, divulgativi e di relativa proposta alla medesima in concreto funzionalmente da assegnarsi nella specie, ha affermatoche la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. … è del tutto estranea ai fatti di cui si duole l’appellante , sottolineando che Venere ha agito quale mero intermediario del servizio di prenotazione ed era del tutto estranea al contratto con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato il proprio soggiorno, stipulato esclusivamente con la struttura alberghiera. Infatti … le foto pubblicate, il prezzo e le condizioni indicate sulla piattaforma di cui l’appellante asserisce l’incongruità rispetto a quanto riscontrato presso la struttura, siano stati esclusivamente scelti e selezionati dall’[OSCURATO:PERSONA] . 3. S tante la fondatezza nei suindicati termini e limiti del 1° e del 2° motivo di ricorso , dell’impugnata sentenza - assorbiti gli altri motivi (il terzo motivo, con il quale il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso; il quarto ed il quinto motivo con i quali denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c.)-s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiapplicazione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di
Sentenza Cassazione n. 32826/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris