CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 agosto 2026
Cassazione n. 24659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DIFICA DELL’ART. 327Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] COD. PROC. CIV.DECORRENZADott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 13651/2022Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13651/2022 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]“[OSCURATO:SOCIETA].”, in persona dell’amministratore unico protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a mezzo di scritturaprivata autenticata nella firma dal [OSCURATO:PERSONA] MariaMinniti da [OSCURATO:PERSONA] di Gotto (ME) il 3 giugno 2026, rep.n. 2656;RESISTENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 28 aprile 2021, n. 3899/21/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 9 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13651/2022Numero sezionale 5517/2026Numero di raccolta generale 24659/2026Data pubblicazione 15/08/20261. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Sicilia il 28 aprile 2021, n. 3899/21/2021, laquale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso di rettifica di valore e liquidazione della maggioreimposta di registro n. 20061T000372 nei confronti della“[OSCURATO:SOCIETA].”, in dipendenza della compravendita stipulatatra [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di venditore) e la “[OSCURATO:SOCIETA].S.r.l.” (in qualità di compratrice) su terreni siti in TermeVigliatore (ME) e [OSCURATO:PERSONA] di Gotto (ME) per il prezzodi € 60.000,00, con rogito notarile registrato il 24 marzo 2010,rettificandosi il valore complessivo nella misura di €316.000,00, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appelloproposto dalla medesima nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaprovinciale di Messina il 20 gennaio 2014, n. 323/12/2014, concondanna alla rifusione delle spese giudiziali.2. Il giudice di secondo grado ha pronunziato l’absolutio abinstantia sul presupposto della notifica dell’atto di appello oltrela scadenza del termine lungo di impugnazione – nella misuradi sei mesi, secondo il testo novellato dell’art. 327, primocomma, cod. proc. civ. - dalla pubblicazione della decisione diprime cure.3. La “[OSCURATO:SOCIETA].” si è tardivamente costituita per la solapartecipazione all’eventuale udienza di trattazione.4. La resistente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In limine litis, si rileva che la memoria illustrativa della“[OSCURATO:SOCIETA].” - in cui si eccepisce che l’atto di appellodell’Agenzia delle Entrate sarebbe stato carente di specificità,dal momento che «tanto nell’atto di appello quanto nel ricorsoNumero registro generale 13651/2022Numero sezionale 5517/2026Numero di raccolta generale 24659/2026Data pubblicazione 15/08/2026per cassazione, l’Ufficio ha indicato che l’atto di venditasarebbe stato registrato a [OSCURATO:PERSONA] di Gotto il 24 marzo2010 al n. 372 serie 1T, mentre dagli atti della resistenteemerge il riferimento all’avviso di liquidazione n.20061T000372, Registro 2006», per cui: «Il ricorsodell’Agenzia delle Entrate non soddisfa gli oneri di specificità edautosufficienza richiesti, in particolare, dall’art. 366, comma 1,nn. 3 e 6, c.p.c., poiché la censura formulata presupponel’esame diretto dell’atto di appello, ma tale atto non è stato néallegato né riprodotto nei suoi passaggi essenziali» - èinammissibile, in base al principio secondo cui, nell'ambito delprocedimento camerale di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.(introdotto dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.196), alla parte contro cui è diretto il ricorso, che abbiadepositato un atto non qualificabile come controricorso inquanto privo dei requisiti essenziali previsti dagli artt. 370 e366 cod. proc. civ., nel periodo che va dalla scadenza deltermine per il deposito del controricorso alla data fissata perl'adunanza camerale è preclusa qualsiasi attività processuale,sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione didocumenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380-bis.1 cod.proc. civ. (in termini: Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17030– nello stesso senso: Cass., Sez. 5^, 5 gennaio 2022, n. 268;Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, n. 13226; Cass., Sez. 2^, 30giugno 2026, n. 22467).2. Ciò detto, il ricorso è affidato ad un unico motivo, col qualesi denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38,comma 3, e 51, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,58, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nonché dell'art. 327 cod. proc. civ., nel testo vigente ratione temporis, conNumero registro generale 13651/2022Numero sezionale 5517/2026Numero di raccolta generale 24659/2026Data pubblicazione 15/08/2026riferimento all’art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 1969, n.742, prima della modifica apportata a tale comma dall’art. 16,comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 162, ed all'art.155 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente ritenuta dalgiudice di secondo grado l’applicabilità della riduzione a seimesi del termine lungo di impugnazione, ancorché talemodifica fosse inapplicabile ai procedimenti instaurati prima del4 luglio 2009, per i quali il termine lungo di impugnazione eraancora pari ad un anno.2.1 Il predetto motivo è fondato.2.2 Come è noto, l’art. 46, comma 17, della legge 18 giugno2009, n. 69, ha novellato l’art. 327, primo comma, cod. proc.civ., nel senso di ridurre da un anno a sei mesi la durata deltermine lungo di impugnazione.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema diimpugnazioni (anche nel processo tributario), il termine lungo(semestrale) di impugnazione ex art. 327, primo comma, cod.proc. civ., nel testo novellato dall’art. 46, comma 17, dellalegge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile, ai sensi dell'art. 58,comma 1, della medesima legge, ai soli giudizi instaurati inprime cure dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di unasuccessiva fase o di un successivo grado di giudizio (tra letante: Cass., Sez. Un., 10 agosto 2011, n. 17152; Cass., Sez.6^-5, 21 giugno 2013, n. 15741; Cass., Sez. 6^-3, 6 ottobre2015, n. 19969; Cass., Sez. 6^-5, 6 ottobre 2016, n. 20102;Cass., Sez. 6^-5, 28 settembre 2017, n. 5178; Cass., Sez. 5^,11 maggio 2018, n. 11500; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2018, n.19979; Cass., Sez. 6^-5, 27 febbraio 2020, n. 5423; Cass.,Numero registro generale 13651/2022Numero sezionale 5517/2026Numero di raccolta generale 24659/2026Data pubblicazione 15/08/2026Sez. 5^, 25 gennaio 2021, n. 1437; Cass., Sez. 6^-3, 1dicembre 2021, n. 37750; Cass., Sez. 6^-5, 6 giugno 2022, n.18107; Cass., Sez. 5^, 12 maggio 2023, n. 13086; Cass., Sez.5^, 19 settembre 2024, n. 25145; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio2025, n. 120; Cass., Sez. 3^, 2 giugno 2026, n. 17402).2.3 Ne discende che, nella specie, essendo stato incardinato ilgiudizio di prime cure dalla contribuente con ricorso notificatoil 5 maggio 2008, depositato presso la segreteria dellaCommissione tributaria provinciale il 29 maggio 2008, quindiprima del 5 luglio 2009, e deciso con sentenza depositata il 20gennaio 2014, n. 323/12/2020, il termine lungo (annuale) diimpugnazione ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. venivaa scadenza, con il computo della sospensione feriale dei terminiprocessuali ex art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (neltesto antecedente alla modifica da parte dell’art. 16, comma 1,del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 novembre 2014, n. 162, e quindidall’1 agosto 2014 al 15 settembre 2014), il 7 marzo 2015. Ma,cadendo di sabato, poteva trovare applicazione l’art. 155,quinto comma, cod. proc. civ. [quale aggiunto dall’art. 2 dellalegge 28 dicembre 2005, n. 263], a tenore del quale la prorogadi diritto al primo giorno seguente non festivo «(...) si applicaaltresì ai termini per il compimento degli atti processuali svoltifuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato», conil conseguente differimento della scadenza al lunedì successivo,cioè al 9 marzo 2015. Per cui, l’appello notificato il 4 marzo2015 era tempestivo.3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi, lafondatezza del motivo dedotto, il ricorso merita di essereaccolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradoNumero registro generale 13651/2022Numero sezionale 5517/2026Numero di raccolta generale 24659/2026Data pubblicazione 15/08/2026della Sicilia (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia