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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 02986/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CARRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che il Procuratore generale ricorre avverso la sentenza del 20 marzo 2023 del Giudice di pace di Carrara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui all'art. 612 cod. pen.; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - che l'unico motivo - con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale - tende a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di pace e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di effettivi e specifici travisamenti di prove; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso, il 22 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI GENOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CARRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che il Procuratore generale ricorre avverso la sentenza del 20 marzo 2023 del Giudice di pace di Carrara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di cui all'art. 612 cod. pen.; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - che l'unico motivo - con il quale il ricorrente deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale - tende a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Giudice di pace e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di effettivi e specifici travisamenti di prove; che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 22 novembre 2023.
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