CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19264/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/3/2021 dalla Corte di appello di Cagliari - Sez. Sassari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. 2. Avverso la suddetta pronuncia, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen. A tal fine rappresenta che la prima condotta di resistenza è stata realizzata allorquando i Carabinieri, in maniera del tutto illegittima, si introducevano all'interno dell'abitazione del ricorrente entrando da una finestra. Il ricorrente, colto di sorpresa e non comprendendo le ragioni di tali modalità operative, reagiva con insulti e minacce. Sostiene il difensore che i Carabinieri non avevano titolo di entrare abusivamente nell'abitazione del ricorrente, posto che non sussistevano i presupposti per procedere all'arresto in flagranza, dato che il reato per il quale si procedeva - danneggiamento seguito da incendio - era stato commesso alcune ore prima e non vi era continuità delle indagini rispetto al momento in cui i militari si introducevano nell'abitazione del Pinna. Neppure erano sussistenti i presupposti per procedere ad una ispezione o perquisizione nella flagranza del reato, proprio in considerazione del lasso temporale intercorso tra il reato e l'ingresso nell'abitazione. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione relativamente alla seconda resistenza a pubblico ufficiale per il quale è intervenuta condanna, commessa all'interno della Caserma dei Carabinieri, dopo che l'arresto era stato già eseguito. Si sostiene che, essendo stato già compiuto l'atto al quale il Pinna si era opposto, le successive condotte non erano finalizzate a resistere al compimento di alcun ulteriore atto, bensì erano mere offese e minacce. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, tuttavia va rilevata l'intervenuta prescrizione dei reati. 2. Il primo motivo di ricorso non può ritenersi manifestamente infondato. Dalla ricostruzione operata nella sentenza di appello, risulta che i Carabinieri, dopo aver tentato inutilmente di farsi aprire la porta dall'imputato, accedevano nell'appartamento passando da una finestra, sita al primo piano, lasciata aperta. Invero, nella sentenza impugnata non si chiarisce se tale accesso - comunque da considerarsi invito domino — fosse dettato dall'esigenza di eseguire l'arresto dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 424 cod. pen., ovvero per eseguire indifferibili attività di indagine e, segnatamente, una perquisizione locale. In entrambi i casi, è fondatamente dubitabile la sussistenza del presupposto della flagranza del reato, posto che i militari erano giunti ad individuare l'imputato quale autore dell'incendio sulla base di informazioni apprese da testimoni del fatto e, quindi, non ricorreva la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato. Pur a fronte della carente ricostruzione in punto di fatto, il motivo risulta ugualmente infondato, atteso che la giurisprudenza maggioritaria propende per ritenere che ai fini della configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., l'atto del pubblico ufficiale può ritenersi arbitrario allorché sia del tutto ingiustificato o persecutorio, ovvero abusivo e sproporzionato in relazione alla situazione nella quale il funzionario è chiamato a porlo in essere, ovvero quando, pur essendo sostanzialmente legittimo, sia incongruente rispetto alle modalità impiegate e alle finalità da perseguire, a causa della violazione dei doveri minimi di correttezza che devono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali (Sez.5, n. 45245 del 25/10/2021, Atzeni, Rv. 282422). Nel caso di specie, l'ingresso nell'immobile del Pinna, pur se eseguito in assenza dei presupposti della "quasi flagranza" del reato per il quale si procedeva, non può ritenersi del tutto avulso dall'esercizio dei legittimi poteri dei pubblici agenti intervenuti, sicchè la condotta di resistenza non poteva ritenersi scriminata. 3. Anche il secondo motivo di ricorso, per quanto infondato, non è inammissibile, comportando la verifica in ordine all'effettiva necessità del compimento di ulteriori atti, all'interno della caserma, a fronte dei quali l'imputato avrebbe opposto resistenza. 4. Esclusa l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi, va rilevata l'intervenuta prescrizione dei reati. I fatti risultano commessi in data 27 luglio 2007 ed è stata riconosciuta la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, sicchè considerando l'aumento del doppio del termine di prescrizione, il reato in questione si è estinto nel termine di 12 anni dalla data di commissione. Nel giudizio di appello non sono intervenute sospensioni del termine, mentre, in quello di primo grado è stata erroneamente calcolata la sospensione per l'astensione dalle udienze in data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rinviata su richiesta del Vice procuratore onorario e non già del difensore, sicchè non opererebbe la sospensione del termine di prescrizione.Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che il termine di prescrizione è maturato in data 27 luglio 2019. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Così de