CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 ottobre 2022 il G.I.P. del Tribunale di Modena, procedendo in camera di consiglio a seguito di richiesta di correzione di errore materiale, ha confermato la disposta confisca di un fucile detenuto da [OSCURATO:PERSONA], esplicando che la misura di sicurezza non era stata pronunciata per errore materiale, ma in quanto prevista per tutti i reati concernenti le armi ed essendo obbligatoria anche nel caso di archiviazione del procedimento, ove non venga positivamente accertata l'insussistenza del fatto. 1.1. Ricostruendo i tratti della vicenda processuale, deve essere osservato come in data 28 marzo 2022 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena aveva richiesto l'archiviazione del procedimento, sul presupposto che: il delitto ex art. 590 cod. pen. non era procedibile, per non essere stata presentata querela dalla persona offesa nei confronti del soggetto (in ipotesi [OSCURATO:PERSONA]) che lo aveva accidentalmente ferito durante i festeggiamenti di Capodanno; non erano stati acquisiti adeguati riscontri in ordine all'avvenuta integrazione del reato di cui all'art. 703 cod. pen. Nella circostanza il P.M. aveva richiesto la restituzione al [OSCURATO:PERSONA] del fucile in giudiziale sequestro, oltre alla distruzione di due bossoli. Con successivo decreto dell'Il aprile 2022 il G.I.P. del Tribunale di Modena aveva pronunciato l'archiviazione del procedimento, pur tuttavia ordinando la confisca e distruzione dei beni in sequestro. Nei confronti di tale provvedimento era stata avanzata richiesta incidentale difensiva, ex art. 676 cod. proc. pen., di correzione di errore materiale, stante la ritenuta illegittimità dell'applicazione della misura di sicurezza e la necessità di essere disposta, in sua vece, la restituzione dell'arma al suo legittimo detentore. Tale istanza è stata, come detto, rigettata dal G.I.P. del Tribunale di Modena con l'indicata ordinanza del 28 ottobre 2022, di conferma della confisca del fucile. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con unico motivo, l'illegittimità della disposta confisca per violazione di legge, con riferimento al combinato disposto di cui agli artt. 240 cod. pen. e 6 I. 22 maggio 1975, n. 152. A dire del ricorrente, infatti, la giurisprudenza di legittimità avrebbe reiteratamente esplicato come non possa farsi luogo a confisca nel caso di assoluzione nel merito ed in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato, per cui, in applicazione degli indicati principi, dovrebbe essere ritenuta illegittima la disposta confisca, essendo il ricorrente persona estranea ai reati ipotizzati. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Assume troncante rilievo, infatti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato (così, tra le tante: Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246532-01; Sez. I, n. 1264 del 10/11/2006, Pisciotta, Rv. 235854-01). La confisca dell'arma è obbligatoria anche nel caso di estinzione del reato per oblazione (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458-01) ovvero di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., restando unicamente esclusa nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto (cfr. Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili, Rv. 272085-01). Ancor più specificamente - con diretto riguardo all'ipotesi coincidente quella in esame - è stato osservato che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di archiviazione del procedimento, ove non venga ritenuta l'insussistenza del fatto (così, espressamente, Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894-01). Trattasi, quindi, di un principio di carattere generale, per cui, fatta salva la piena assoluzione nel merito dell'imputato per insussistenza del fatto, è sempre necessaria l'applicazione della misura di sicurezza della confisca ove si proceda per reati concernenti le armi. Ciò trova fondamento nella previsione dell'art. 6 della I. n. 152 del 1975, per la quale il disposto del primo capoverso dell'art. 240 cod. pen. si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi. Poiché, poi, l'art. 240, comma 2, cod. pen. stabilisce — tra l'altro - che è sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, ben si colgono i presupposti normativi per cui è da ritenersi sempre obbligatoria la confisca delle armi ove si proceda per reati ad esse relativi, con il solito limite dall'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto. Ciò, all'evidenza, non è dato ravvisare nel caso di specie, in cui è stato pronunciato un decreto di archiviazione, e dunque un provvedimento per sua natura privo del carattere giudiziario definitivo, per mancanza della condizione di procedibilità (relativamente al delitto ex art. 590 cod. pen.) e per carenza di riscontri adeguati in ordine all'avvenuta integrazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all'art. 703 cod. pen. 3. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in