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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 01266/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATI-0 E DIRITTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309- 337 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi.

3. Il 2 settembre 2021 è pervenuta rinuncia alla impugnazione sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATI-0 E DIRITTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309- 337 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi. 3. Il 2 settembre 2021 è pervenuta rinuncia alla impugnazione sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.
Sentenza Cassazione n. 01266/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris