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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 33935/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21573/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TARANTO n. 880/2023 depositata il 18/04/2023; R.g. n. 21573 del 2023 Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] notificò via posta elettronica certificata, in seguito “p.e.c.”, l ’ intimazione di pagamento n. 10620199002937224/000 a S imonetti Alessandro, a seguito di cartella di pagamento emessa per presunte violazioni del Codice della Strada.

Il 13/06/2019 Simonetti propose opposizione con ricorso, eccependo la illegittimità della cartella per vizi riguardanti le modalità di riscossione e la regolarità formale dei titoli. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Taranto,con sentenza n. 1163/2020, rigettò l’opposizione con compensazionedelle spese di lite , in quanto ritenne infondate le eccezioni relative al formato del file allegato alla p.e.c. e alla mancanza del titolo esecutivo sotteso alla intimazione, poiché l’opponente non aveva fornitoalcuna prova dei vizi lamentati.

Avverso detta sentenza proponeva appello al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto regolarmente notificata l’intimazione, in assenza della relativa prova; per non aver rilevato la violazione del principio del ne bis in idem attesa la pendenza di altro giudizio di opposizione a cartella esattoriale; per non aver rilevato la carenza di valida sottoscrizione dell’intimazione con firma digitale; perché la cartella era stata notificata da soggetto privo di potere riscossivo e notificatorio; perché risultava mancante la firma del soggetto che aveva emesso l’intimazione.

Si costituiva, in fase d’impugnazione, l ’ Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato.

Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 880/2023 del 18/04/2023, rigettava l’appello, ritenendo infondati tutti i motivi proposti e condannava il Simonetti alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.

R.g. n. 21573 del 2023 Ad. 25/11/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Taranto ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a sei motivi.

L’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata .

Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio lo ha trattenuto per la decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorsoe le relative motivazioni s ono i seguenti.

Primomotivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 113 e 156, commi primo e secondo, cod. proc. civ., dell’art. 6 della legge n. 12 del 27/07/2000, dell ’ art. 24 della Costituzione nonché del principio dell’effettiva giurisdizione, della tutela dei diritti e del giusto processo in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Il ricorrente contesta la sentenza del Tribunale, ritenendola viziata nella parte in cui ha affermato che l’opposizione proposta avrebbe sanato i vizi della notifica dell’intimazione di pagamento e sostiene che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5171 del 17/02/2022), la conoscenza indiretta dell’atto non può mai sanare la mancata o irregolare notifica.

Secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2697 cod. c iv . , delle norme relative alla prova del perfezionamento della notificazione a mezzo p.e.c. e dell’art. 24 della Costituzione in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per aver il Tribunale illegittimamente invertito l’onere della prova sul fatto costitutivo della pretesa tributaria.

Terzo motivo: errata valutazione delle risultanze processuali ex art. 115 e 116 cod. proc. civ. su un punto decisivo della decisione che ha formato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per non aver considerato che l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai prodotto, in primo grado, copia dell’intimazione di pagamento.

R.g. n. 21573 del 2023 Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle I motivi primo, secondo e terzo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto con essi si fanno valere vizi relativi alla ritualità della proceduraesecutiva ossia vizi formali.

La sentenza qui gravata va cassata senza rinvio nella parte in cui ha deciso su tali questioni.

Infatti, avverso le statuizioni relative ai vizi formali della procedura esecutiva rese dal Giudice di pace non poteva essere proposto appello, trattandosi di vizi da far valere con opposizione agli atti esecutiv i : q uindi , avverso la sentenza del Giudice di paced oveva essere proposto direttamente il ricorso per cassazione.

Questa Corte ha, sul punto, da tempo affermato (Cass. del 21/11/2001 n. 14725) che «le questioni che involgono la regolarità formale degli atti del processo esecutivo appartengono alla competenza del giudice dell’esecuzione, che le decide con sentenza non impugnabile con i mezziordinari (art. 618 cod. proc. civ.), e non del Giudice di pace.

Si aggiunga che, qu and ’ anche quelle questioni fossero decise dal giudice di pace, la corrispondente senten za non potrebbe essere impugnata mediante appello;semmai con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art.111 della Costituzione, essendo non impugnabile con i m ezzi ordinari la sentenza resa nella materia dell’opposizione agli atti esecutivi: art. 618, secondo comma, cod. proc. civ.». [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al detto orientamento, al quale è stata già in precedenza prestata adesione (Cass. del 12/01/2005 n . 454)e che in questa sede si intende ribadire.

Quarto motivo: v iolazione e (o) falsa applicazione del principio del ne bis in idem dell ’ art. 39 cod. proc. civ. , art. 67 d.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ed art. 4 prot. n. 7 della CEDU in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che l’opposizione a cartella di pagamento e l’opposizione di intimazione di pagamento non danno origine a duplicazione dello stesso contenzioso.

R.g. n. 21573 del 2023 Ad. 25/11/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] quarto motivo è infondato, poiché , in assenza di un provvedimento di sospensione, non vi era alcuna ragione per fare luogo alla sospensione del processo e non sussistono, pertanto, i presupposti per fare luogo alla dichiarazione di litispendenza e comunque all’applicazione della disciplina di cui all’art. 39 cod. proc. civ.

Ad ogni buon conto, il mero dispiegamento di un’opposizione ad un atto precedente del processo esecutivo non priva certo il creditore, appunto in assenza di un provvedimento di sospensione, del potere di proseguire nel processo stesso.

Quintomotivo: v iolazione del principio del chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112, dell’art. 113 cod. proc. civ. , dell ’ art. 24 Costituzione e dell’art. 6 della CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.per non essersi, il Tribunale, pronunciato sull’eccezione di inammissibilità della costituzione dell’ADER per difetto di legittimazione processuale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il quinto motivo è inammissibile, in quanto non risulta specificamente indicato nel ricorso dove e quando, in fase d’appello, venne ritualmente sollevata la questione circa l’irritualità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate sin dal primo grado per carenza di idonei titoli rappresentativi e procuratorii.

Sestomotivo: v iolazione e (o) falsa applicazione dell ’ art. 2697 cod. c iv . e dell ’ art. 2729 c od . c iv . in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,per avere il Tribunale, basandosi su una mera presunzione, erroneamente ritenuto che il firmatario dell’intimazione di pagamento avesse automaticamente pieni poteri di formazione e notifica dell’atto.

La sentenza qui gravata va cassata senza rinvio nella parte in cui ha deciso su tale questione, per le stesse ragioni esposte in relazione ai motivi primo, secondo e terzo, ossia perché si tratta di un vizio di regolarità formale della procedura esecutiva, rispetto al quale deve ritenersi che il Giudice di pace si sia pronunciato senza avere il R.g. n. 21573 del 2023 Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle relativo potere e rispetto alla cui sentenza poteva essere esperito soltanto il ricorso per cassazione per violazione di legge.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio relativamente ai motivi primo, secondo, terzo e sesto e il ricorso è rigettato nel resto, atteso che il quarto motivo è infondato e il quinto inammissibile.

Resta fermo il regolamento delle spese di lite concernenti il grado di appello: la diversa statuizione che avrebbe dovuto rendere il Tribunale sui motivi relativi ai capi della sentenza di primo grado da qualificarsi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. (inammissibilità, non rigetto, dell’opposizione) non incide infatti sull’esito finale della lite, cui va riferito il criterio della soccombenza, sicché essa resta in ogni caso integrale in capo all’opponente, destinatario della relativa condanna ivi pronunciata.

Nulla per le spese di questo giudizio, in quanto l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

Il tenore della presente pronunzia –che è di parziale cassazione della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame – esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai capi sulle questioni rese oggetto dei motivi primo, secondo, terzo e sesto; rigetta il quarto motivo e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21573/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di TARANTO n. 880/2023 depositata il 18/04/2023; R.g. n. 21573 del 2023 Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 25/11/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] notificò via posta elettronica certificata, in seguito “p.e.c.”, l ’ intimazione di pagamento n. 10620199002937224/000 a S imonetti Alessandro, a seguito di cartella di pagamento emessa per presunte violazioni del Codice della Strada. Il 13/06/2019 Simonetti propose opposizione con ricorso, eccependo la illegittimità della cartella per vizi riguardanti le modalità di riscossione e la regolarità formale dei titoli. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Taranto,con sentenza n. 1163/2020, rigettò l’opposizione con compensazionedelle spese di lite , in quanto ritenne infondate le eccezioni relative al formato del file allegato alla p.e.c. e alla mancanza del titolo esecutivo sotteso alla intimazione, poiché l’opponente non aveva fornitoalcuna prova dei vizi lamentati. Avverso detta sentenza proponeva appello al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto regolarmente notificata l’intimazione, in assenza della relativa prova; per non aver rilevato la violazione del principio del ne bis in idem attesa la pendenza di altro giudizio di opposizione a cartella esattoriale; per non aver rilevato la carenza di valida sottoscrizione dell’intimazione con firma digitale; perché la cartella era stata notificata da soggetto privo di potere riscossivo e notificatorio; perché risultava mancante la firma del soggetto che aveva emesso l’intimazione. Si costituiva, in fase d’impugnazione, l ’ Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 880/2023 del 18/04/2023, rigettava l’appello, ritenendo infondati tutti i motivi proposti e condannava il Simonetti alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio. R.g. n. 21573 del 2023 Ad. 25/11/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Taranto ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a sei motivi. L’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata . Il ricorso è stato trattato all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il Collegio lo ha trattenuto per la decisione e ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorsoe le relative motivazioni s ono i seguenti. Primomotivo: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 113 e 156, commi primo e secondo, cod. proc. civ., dell’art. 6 della legge n. 12 del 27/07/2000, dell ’ art. 24 della Costituzione nonché del principio dell’effettiva giurisdizione, della tutela dei diritti e del giusto processo in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente contesta la sentenza del Tribunale, ritenendola viziata nella parte in cui ha affermato che l’opposizione proposta avrebbe sanato i vizi della notifica dell’intimazione di pagamento e sostiene che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5171 del 17/02/2022), la conoscenza indiretta dell’atto non può mai sanare la mancata o irregolare notifica. Secondo motivo: violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2697 cod. c iv . , delle norme relative alla prova del perfezionamento della notificazione a mezzo p.e.c. e dell’art. 24 della Costituzione in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per aver il Tribunale illegittimamente invertito l’onere della prova sul fatto costitutivo della pretesa tributaria. Terzo motivo: errata valutazione delle risultanze processuali ex art. 115 e 116 cod. proc. civ. su un punto decisivo della decisione che ha formato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per non aver considerato che l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai prodotto, in primo grado, copia dell’intimazione di pagamento. R.g. n. 21573 del 2023 Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle I motivi primo, secondo e terzo possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto con essi si fanno valere vizi relativi alla ritualità della proceduraesecutiva ossia vizi formali. La sentenza qui gravata va cassata senza rinvio nella parte in cui ha deciso su tali questioni. Infatti, avverso le statuizioni relative ai vizi formali della procedura esecutiva rese dal Giudice di pace non poteva essere proposto appello, trattandosi di vizi da far valere con opposizione agli atti esecutiv i : q uindi , avverso la sentenza del Giudice di paced oveva essere proposto direttamente il ricorso per cassazione. Questa Corte ha, sul punto, da tempo affermato (Cass. del 21/11/2001 n. 14725) che «le questioni che involgono la regolarità formale degli atti del processo esecutivo appartengono alla competenza del giudice dell’esecuzione, che le decide con sentenza non impugnabile con i mezziordinari (art. 618 cod. proc. civ.), e non del Giudice di pace. Si aggiunga che, qu and ’ anche quelle questioni fossero decise dal giudice di pace, la corrispondente senten za non potrebbe essere impugnata mediante appello;semmai con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art.111 della Costituzione, essendo non impugnabile con i m ezzi ordinari la sentenza resa nella materia dell’opposizione agli atti esecutivi: art. 618, secondo comma, cod. proc. civ.». [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al detto orientamento, al quale è stata già in precedenza prestata adesione (Cass. del 12/01/2005 n . 454)e che in questa sede si intende ribadire. Quarto motivo: v iolazione e (o) falsa applicazione del principio del ne bis in idem dell ’ art. 39 cod. proc. civ. , art. 67 d.P.R. n. 600 del 29/09/1973 ed art. 4 prot. n. 7 della CEDU in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che l’opposizione a cartella di pagamento e l’opposizione di intimazione di pagamento non danno origine a duplicazione dello stesso contenzioso. R.g. n. 21573 del 2023 Ad. 25/11/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] quarto motivo è infondato, poiché , in assenza di un provvedimento di sospensione, non vi era alcuna ragione per fare luogo alla sospensione del processo e non sussistono, pertanto, i presupposti per fare luogo alla dichiarazione di litispendenza e comunque all’applicazione della disciplina di cui all’art. 39 cod. proc. civ. Ad ogni buon conto, il mero dispiegamento di un’opposizione ad un atto precedente del processo esecutivo non priva certo il creditore, appunto in assenza di un provvedimento di sospensione, del potere di proseguire nel processo stesso. Quintomotivo: v iolazione del principio del chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112, dell’art. 113 cod. proc. civ. , dell ’ art. 24 Costituzione e dell’art. 6 della CEDU, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.per non essersi, il Tribunale, pronunciato sull’eccezione di inammissibilità della costituzione dell’ADER per difetto di legittimazione processuale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto non risulta specificamente indicato nel ricorso dove e quando, in fase d’appello, venne ritualmente sollevata la questione circa l’irritualità della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate sin dal primo grado per carenza di idonei titoli rappresentativi e procuratorii. Sestomotivo: v iolazione e (o) falsa applicazione dell ’ art. 2697 cod. c iv . e dell ’ art. 2729 c od . c iv . in relazione all ’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,per avere il Tribunale, basandosi su una mera presunzione, erroneamente ritenuto che il firmatario dell’intimazione di pagamento avesse automaticamente pieni poteri di formazione e notifica dell’atto. La sentenza qui gravata va cassata senza rinvio nella parte in cui ha deciso su tale questione, per le stesse ragioni esposte in relazione ai motivi primo, secondo e terzo, ossia perché si tratta di un vizio di regolarità formale della procedura esecutiva, rispetto al quale deve ritenersi che il Giudice di pace si sia pronunciato senza avere il R.g. n. 21573 del 2023 Ad. 25/11/2025; estensore: C. Valle relativo potere e rispetto alla cui sentenza poteva essere esperito soltanto il ricorso per cassazione per violazione di legge. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio relativamente ai motivi primo, secondo, terzo e sesto e il ricorso è rigettato nel resto, atteso che il quarto motivo è infondato e il quinto inammissibile. Resta fermo il regolamento delle spese di lite concernenti il grado di appello: la diversa statuizione che avrebbe dovuto rendere il Tribunale sui motivi relativi ai capi della sentenza di primo grado da qualificarsi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. (inammissibilità, non rigetto, dell’opposizione) non incide infatti sull’esito finale della lite, cui va riferito il criterio della soccombenza, sicché essa resta in ogni caso integrale in capo all’opponente, destinatario della relativa condanna ivi pronunciata. Nulla per le spese di questo giudizio, in quanto l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il tenore della presente pronunzia –che è di parziale cassazione della sentenza impugnata, quindi non di rigetto, inammissibilità o improponibilità del gravame – esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai capi sulle questioni rese oggetto dei motivi primo, secondo, terzo e sesto; rigetta il quarto motivo e
Sentenza Cassazione n. 33935/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris